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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 08009/2026

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ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 17360/2021, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore FabrizioMarzocca, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4337/2021,depositata il 15 giugno 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3188/2014, respinse ladomanda con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto la condanna di€ 115.856,37, quale residuo corrispettivo per un appalto di opere edili,il cui ammontare era stato accertato a seguito di istruzione preventivadopo il recesso della convenuta committente.La sentenza respinse anche la domanda riconvenzionale spiegatadalla committente per il risarcimento dei danni subiti.Con precedente sentenza n. 79590/2013, il Tribunale avevaaccolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivoottenuto dall’impresa appaltatrice per l’importo di € 14.800,00,portato da alcune fatture emesse in relazione ai medesimi lavori.Entrambe le pronunzie furono appellate da [OSCURATO:SOCIETA]; i relativigiudizi vennero riuniti dalla Corte d’appello di Roma, e da questa decisicon la sentenza indicata in epigrafe.I giudici d’appello accolsero il gravame e, per quanto in questasede ancora di interesse, rilevarono che:- rispetto alle originarie pattuizioni, il contratto d’appalto avevasubito significative varianti su richiesta della committente, eseguitedall’impresa appaltatrice e mai contestate, come emerso nel corso delprocedimento per accertamento tecnico preventivo e confermatodall’istruttoria esperita;- risultava dunque assolto l’onere che gravava al riguardosull’impresa appaltatrice, che può dimostrare l’esistenza di variantirichieste dalla committente anche a mezzo presunzioni, tenendo contoanche del fatto che quest’ultima non si era presentata a rendere ildedotto interrogatorio formale;Numero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026- dal recesso della committente derivava l’obbligo di tenereindenne l’impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e delmancato guadagno;- a tale ultimo riguardo, il giusto corrispettivo per i lavori eseguitiera stato calcolato nel procedimento di istruzione preventiva.3.

Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso per cassazionememoria.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione degliartt. 2, 6, 16 e 35 del D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 (codice del consumo),in relazione all’art. 360 n.3 e 5 – violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. – omessa e viziata motivazione – omissione nellavalutazione di un fatto decisivo».La ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d’Appello non haqualificato il rapporto in esame come contratto tra un professionista eun consumatore, nonostante l’eccezione fosse stata da lei ritualmentesollevata.Ne è derivata, in particolare, la mancata applicazione del canoneermeneutico di cui all’art. 35, comma 2, cod. cons., che impone diinterpretare le clausole dubbie nel senso più favorevole al consumatoree di valutare allo stesso metro il contenuto di altre pattuizioni, fra lequali la determinazione del corrispettivo, che doveva così ritenersicomprensivo dell’Iva, diversamente da quanto affermato nellasentenza impugnata.Le stesse doglianze vengono poi proposte in forma di violazionedei criteri di valutazione della prova e di omesso esame di fatticontroversi e decisivi per il giudizio.Numero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.È inammissibile nella parte in cui denunzia l’omesso esame di fatti,rappresentati dalla ricorrente come elementi di prova delle quali laCorte territoriale non avrebbe tenuto conto.Al riguardo, va ricordato che, per integrare il vizio di cui all’art.360, comma primo, num. 5), cod. proc. civ., non basta che il giudicedel merito abbia omesso l’esame di elementi istruttori, se il fattostorico rilevante in causa è stato comunque preso in considerazione, eciò quantunque la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. 20/6/2024, n. 17005; Cass. n. 29/10/2018, n.27415).La deduzione del vizio può concernere anche il mancato esame diprove, ma solo se dette ultime concernono circostanze tali dainvalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficaciadelle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, così che la ratio decidendi vengaa trovarsi priva di fondamento (Cass. 13/6/2024, n. 16583; Cass.29/9/2020, n. 29820; Cass. 26/6/2018, n. 16812; Cass., 28/9/2016,n. 19150); occorre, dunque, che la denuncia in sede di legittimitàindichi, a pena di inammissibilità, le ragioni per le quali la prova nonesaminata avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.La censura, per come proposta, non individua fatti specifici che laCorte territoriale non avrebbe preso in considerazione, sollecitandopiuttosto una rimeditazione di quanto il giudice a quo ha affermato inpunto alla sussistenza di varianti richieste dalla committente.Si tratta, allora, della richiesta di una nuova valutazione delmateriale probatorio, che è tuttavia attività riservata in via esclusivaal giudice di merito.Numero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026Né una tale doglianza può essere articolata sotto forma di denunciadi una violazione dell’art. 116 c.p.c.; nel giudizio di legittimità, infatti,resta non sindacabile il percorso attraverso il quale si è formato ilconvincimento del giudice in esito all’esame del materiale istruttorio,mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità dellefonti di prova (ex plurimis Cass. 26/6/2024, n. 17670; Cass.7/12/2017, n. 29404; Cass. 31/7/2017, n. 19011).Il motivo è poi infondato laddove, sul rilievo dell’assoggettabilitàdel rapporto al d.lgs. n. 206 del 2005, postula che la Corte d’appelloabbia trascurato di applicare l’art. 35 del medesimo decreto, che faobbligo, in caso di dubbio sul senso di una clausola, di interpretarla nelsenso più favorevole al consumatore.L’indagine ermeneutica dei giudici d’appello non ha infattiindividuato singole clausole di dubbia interpretazione, ma è statacondotta al fine di verificare se la committente avesse apportatovarianti in corso d’opera; tale indagine è stata svolta mediante unavalutazione complessiva del contenuto del contratto, anche alla lucedel comportamento delle parti, e quindi senza specifica violazionedell’invocata normativa di protezione.Né la ricorrente può legittimamente sostenere che, per lamedesima ragione, dovesse ritenersi che il corrispettivo era calcolatoal lordo dell’Iva.Non rileva, a tal fine, la disciplina recata dal codice del consumo,che, per quanto disposto dall’art. 128 dello stesso, si applica ai soliappalti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare oprodurre.Per il resto, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’Iva èun costo fiscale che esula dal corrispettivo e si aggiunge ad esso;pertanto, anche un corrispettivo pattuito a corpo «non comportaNumero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’inclusione dell’imposta predetta nell’ambito della somma pattuita, ameno che ciò non sia espressamente previsto dal contratto» (così, frale altre, Cass. 4/3/2019, n. 6244).2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 696 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di unfatto controverso e decisivo per il giudizio.Assume, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe fondato la suadecisione «quasi esclusivamente sulle risultanze di una relazione diATP, utilizzandola non come elemento di prova atipico da valutarecriticamente, ma come strumento per supplire alla totale carenzaprobatoria dell'appaltatrice», peraltro in assenza di una ritualeacquisizione del relativo fascicolo agli atti di causa.Il motivo è infondato.Questa Corte ha chiarito che l’acquisizione della relazione diaccertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di meritoutilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamenteavvenire a mezzo di un provvedimento formale; è sufficiente,pertanto, che detta relazione venga materialmente inclusa fra gli attidi causa e che il giudice l’abbia poi esaminata traendone elementi peril proprio convincimento, purché sia fatta salva la possibilità, per laparte che lamenti l’irritualità dell’acquisizione, di contraddire in meritoal contenuto dell’accertamento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6591).Lo stesso criterio ispira poi la valutazione delle risultanzedell’indagine tecnica, che sono annoverate fra le prove liberamenteapprezzabili e utilizzabili dal giudice per formare il suo convincimento,nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite (Cass.24/3/2023, n. 8496).Poste tali considerazioni, che escludono la sussistenza deldenunziato vizio di violazione di legge, le doglianze della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026appaiono per il resto volte a sollecitare una nuova valutazionedell’elaborato peritale, in termini che, per quanto già evidenziato, nonconsentono alla censura di superare il vaglio di ammissibilità.3.

Il terzo motivo denunzia «violazione e falsa applicazione degliartt. 1657 c.c., 1659 c.c., 1661 c.c. e 1665 c.c., in relazione all’art.360 n.3, 4 e 5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c. – omessa e viziata motivazione – omissione nella valutazione diun fatto decisivo».4.

Il quarto motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5, c.p.c.– omessa e viziata motivazione – omissione nella valutazione di unfatto decisivo – erronea valutazione delle risultanze istruttorie inrelazione alla ripartizione dell’onere probatorio spettante alla parte incausa, e la violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360c.p.c., comma 1, n.3, delle norme codicistiche in materia di riparazionedell’onere della prova (articolo 2697 c.c.)».Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamenteper la loro connessione, sono ancora una volta dirette a contestare ilsupporto probatorio della decisione impugnata.Secondo la ricorrente, infatti, i giudici d’appello avrebberoerroneamente valorizzato la deposizione testimoniale del direttore deilavori, quantunque il suo operato fosse stato oggetto di censura daparte sua, nonché attribuito un ingiustificato rilievo ad alcuni elementi,quali il versamento di acconti, ritenuti significativi della sussistenza delcredito dell’impresa in relazione alle varianti adottate.Entrambi i motivi sono inammissibili.La ricorrente, dietro l’apparente denunzia della violazione di normeconcernenti la disciplina dell’appalto, critica in realtà la valutazioneNumero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026delle prove operata dalla Corte d’appello, alla quale contrappone unadiversa lettura, più acconcia alle proprie tesi difensive.Si tratta pertanto, e come già evidenziato in relazione al primomotivo di ricorso, della richiesta di un sindacato non consentito inquesta sede.5.

Con il quinto motivo, deducendo violazione degli artt. 116 e 232c.p.c., la ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbeerroneamente attribuito valore di ficta confessio alla sua mancatacomparizione a rendere il dedotto interrogatorio formale.Osserva infatti che la sua assenza era dovuta a un legittimoimpedimento per motivi di salute, attestato da certificati mediciritualmente prodotti in giudizio; pertanto, la Corte territoriale nonpoteva ritenere come ammessi i fatti oggetto del capitolatod’interpello.La censura è infondata.La mancata presentazione della committente a rendere il dedottointerrogatorio formale è stata valorizzata dalla sentenza impugnatacome mero elemento ad colorandum, in un quadro di risultanzeistruttorie del quale, anche senza il rilievo di tale circostanza, vieneespressamente indicata l’idoneità a far ritenere assolto l’onereprobatorio che gravava sull’appaltatrice, in forza del fatto chequest’ultima può dimostrare l’esistenza di varianti anche a mezzo dielementi presuntivi.Sul punto, in particolare, la sentenza impugnata richiamaespressamente «testo del contratto, ATP, mancata contestazione deilavori, presenza sul cantiere anche dei familiari, testimonianza resadall’arch.

Mazzarella, che integrano la prova per presunzioni richiestaal fine di ricondurre all’appellata le autorizzazioni ai lavori» (pag. 12).Numero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/20266.

Infine, con il sesto motivo, la ricorrente denunzia nullità dellasentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corted’appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domandariconvenzionale da lei proposta per il risarcimento dei danni causati daivizi e difetti delle opere eseguite da [OSCURATO:SOCIETA]., quantificati in€ 70.000,00, da porre in eventuale compensazione con il controcreditodell’appaltatrice.6.1.

Il motivo è fondato.La sentenza impugnata riporta, fra le conclusioni rassegnate dallacommittente, la domanda in questione (pag. 5).Quindi, dopo aver accolto le pretese pecuniarie dell’impresa,afferma che «la motivazione che precede assorbe ogni censura inordine ad entrambe le sentenze impugnate, avendo rideterminato lesomme dovute all’appaltatore relativamente alla globalità dei lavorieffettuati» (pag. 14).Tale statuizione parrebbe, dunque, postulare l’implicito rigettodella domanda risarcitoria avanzata dalla committente per effettodell’accertamento delle varianti da quest’ultima richieste.E tuttavia, la domanda riconvenzionale di risarcimento del dannopresenta una propria autonomia logico-giuridica, sebbene formulata invia subordinata ai fini della compensazione, per l’ipotesi diaccoglimento delle domande dell’appellante; essa, pertanto, imponevauna specifica statuizione.La circostanza che la Corte d’appello avesse statuito sul dirittodell’appaltatrice al compenso per le opere effettuate in variante nonesonerava la stessa dal pronunciarsi espressamente anche sulladomanda risarcitoria, configurandosi, in difetto, il vizio di omessapronuncia (tra le altre, Cass. 20/11/2023, n. 32100).Numero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026Né può ravvisarsi una statuizione implicita nel fatto che la sentenzaimpugnata abbia affermato, sulla scorta delle risultanzedell’accertamento tecnico preventivo, che la committente non avevamai sollevato nessuna contestazione (pag. 12); tale rilievo, infatti, siriferisce al diverso profilo delle varianti rispetto al contratto originario,che la ricorrente aveva negato di aver commissionato.In altri termini, la Corte territoriale avrebbe dovuto esplicitare leragioni dell’eventuale rigetto di tale domanda, laddove ritenutainfondata nel merito o non provata; l’assenza di qualsiasi statuizione— anche solo implicita, ma inequivocabile — determina invece lasussistenza del vizio denunziato.In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al sesto motivo,con rigetto dei restanti.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo,affinché provveda al riesame della controversia nei limiti indicati,liquidando anche le spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il sesto motivo del ricorso, che nel resto rigetta;cassa la sentenza impugnata, in relazione all’accolto motivo, e rinvia,anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, l’11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 17360/2021, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore FabrizioMarzocca, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4337/2021,depositata il 15 giugno 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3188/2014, respinse ladomanda con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto la condanna di€ 115.856,37, quale residuo corrispettivo per un appalto di opere edili,il cui ammontare era stato accertato a seguito di istruzione preventivadopo il recesso della convenuta committente.La sentenza respinse anche la domanda riconvenzionale spiegatadalla committente per il risarcimento dei danni subiti.Con precedente sentenza n. 79590/2013, il Tribunale avevaaccolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivoottenuto dall’impresa appaltatrice per l’importo di € 14.800,00,portato da alcune fatture emesse in relazione ai medesimi lavori.Entrambe le pronunzie furono appellate da [OSCURATO:SOCIETA]; i relativigiudizi vennero riuniti dalla Corte d’appello di Roma, e da questa decisicon la sentenza indicata in epigrafe.I giudici d’appello accolsero il gravame e, per quanto in questasede ancora di interesse, rilevarono che:- rispetto alle originarie pattuizioni, il contratto d’appalto avevasubito significative varianti su richiesta della committente, eseguitedall’impresa appaltatrice e mai contestate, come emerso nel corso delprocedimento per accertamento tecnico preventivo e confermatodall’istruttoria esperita;- risultava dunque assolto l’onere che gravava al riguardosull’impresa appaltatrice, che può dimostrare l’esistenza di variantirichieste dalla committente anche a mezzo presunzioni, tenendo contoanche del fatto che quest’ultima non si era presentata a rendere ildedotto interrogatorio formale;Numero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026- dal recesso della committente derivava l’obbligo di tenereindenne l’impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e delmancato guadagno;- a tale ultimo riguardo, il giusto corrispettivo per i lavori eseguitiera stato calcolato nel procedimento di istruzione preventiva.3. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso per cassazionememoria.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione degliartt. 2, 6, 16 e 35 del D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 (codice del consumo),in relazione all’art. 360 n.3 e 5 – violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. – omessa e viziata motivazione – omissione nellavalutazione di un fatto decisivo».La ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d’Appello non haqualificato il rapporto in esame come contratto tra un professionista eun consumatore, nonostante l’eccezione fosse stata da lei ritualmentesollevata.Ne è derivata, in particolare, la mancata applicazione del canoneermeneutico di cui all’art. 35, comma 2, cod. cons., che impone diinterpretare le clausole dubbie nel senso più favorevole al consumatoree di valutare allo stesso metro il contenuto di altre pattuizioni, fra lequali la determinazione del corrispettivo, che doveva così ritenersicomprensivo dell’Iva, diversamente da quanto affermato nellasentenza impugnata.Le stesse doglianze vengono poi proposte in forma di violazionedei criteri di valutazione della prova e di omesso esame di fatticontroversi e decisivi per il giudizio.Numero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.È inammissibile nella parte in cui denunzia l’omesso esame di fatti,rappresentati dalla ricorrente come elementi di prova delle quali laCorte territoriale non avrebbe tenuto conto.Al riguardo, va ricordato che, per integrare il vizio di cui all’art.360, comma primo, num. 5), cod. proc. civ., non basta che il giudicedel merito abbia omesso l’esame di elementi istruttori, se il fattostorico rilevante in causa è stato comunque preso in considerazione, eciò quantunque la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. 20/6/2024, n. 17005; Cass. n. 29/10/2018, n.27415).La deduzione del vizio può concernere anche il mancato esame diprove, ma solo se dette ultime concernono circostanze tali dainvalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficaciadelle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, così che la ratio decidendi vengaa trovarsi priva di fondamento (Cass. 13/6/2024, n. 16583; Cass.29/9/2020, n. 29820; Cass. 26/6/2018, n. 16812; Cass., 28/9/2016,n. 19150); occorre, dunque, che la denuncia in sede di legittimitàindichi, a pena di inammissibilità, le ragioni per le quali la prova nonesaminata avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.La censura, per come proposta, non individua fatti specifici che laCorte territoriale non avrebbe preso in considerazione, sollecitandopiuttosto una rimeditazione di quanto il giudice a quo ha affermato inpunto alla sussistenza di varianti richieste dalla committente.Si tratta, allora, della richiesta di una nuova valutazione delmateriale probatorio, che è tuttavia attività riservata in via esclusivaal giudice di merito.Numero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026Né una tale doglianza può essere articolata sotto forma di denunciadi una violazione dell’art. 116 c.p.c.; nel giudizio di legittimità, infatti,resta non sindacabile il percorso attraverso il quale si è formato ilconvincimento del giudice in esito all’esame del materiale istruttorio,mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità dellefonti di prova (ex plurimis Cass. 26/6/2024, n. 17670; Cass.7/12/2017, n. 29404; Cass. 31/7/2017, n. 19011).Il motivo è poi infondato laddove, sul rilievo dell’assoggettabilitàdel rapporto al d.lgs. n. 206 del 2005, postula che la Corte d’appelloabbia trascurato di applicare l’art. 35 del medesimo decreto, che faobbligo, in caso di dubbio sul senso di una clausola, di interpretarla nelsenso più favorevole al consumatore.L’indagine ermeneutica dei giudici d’appello non ha infattiindividuato singole clausole di dubbia interpretazione, ma è statacondotta al fine di verificare se la committente avesse apportatovarianti in corso d’opera; tale indagine è stata svolta mediante unavalutazione complessiva del contenuto del contratto, anche alla lucedel comportamento delle parti, e quindi senza specifica violazionedell’invocata normativa di protezione.Né la ricorrente può legittimamente sostenere che, per lamedesima ragione, dovesse ritenersi che il corrispettivo era calcolatoal lordo dell’Iva.Non rileva, a tal fine, la disciplina recata dal codice del consumo,che, per quanto disposto dall’art. 128 dello stesso, si applica ai soliappalti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare oprodurre.Per il resto, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’Iva èun costo fiscale che esula dal corrispettivo e si aggiunge ad esso;pertanto, anche un corrispettivo pattuito a corpo «non comportaNumero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’inclusione dell’imposta predetta nell’ambito della somma pattuita, ameno che ciò non sia espressamente previsto dal contratto» (così, frale altre, Cass. 4/3/2019, n. 6244).2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 696 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di unfatto controverso e decisivo per il giudizio.Assume, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe fondato la suadecisione «quasi esclusivamente sulle risultanze di una relazione diATP, utilizzandola non come elemento di prova atipico da valutarecriticamente, ma come strumento per supplire alla totale carenzaprobatoria dell'appaltatrice», peraltro in assenza di una ritualeacquisizione del relativo fascicolo agli atti di causa.Il motivo è infondato.Questa Corte ha chiarito che l’acquisizione della relazione diaccertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di meritoutilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamenteavvenire a mezzo di un provvedimento formale; è sufficiente,pertanto, che detta relazione venga materialmente inclusa fra gli attidi causa e che il giudice l’abbia poi esaminata traendone elementi peril proprio convincimento, purché sia fatta salva la possibilità, per laparte che lamenti l’irritualità dell’acquisizione, di contraddire in meritoal contenuto dell’accertamento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6591).Lo stesso criterio ispira poi la valutazione delle risultanzedell’indagine tecnica, che sono annoverate fra le prove liberamenteapprezzabili e utilizzabili dal giudice per formare il suo convincimento,nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite (Cass.24/3/2023, n. 8496).Poste tali considerazioni, che escludono la sussistenza deldenunziato vizio di violazione di legge, le doglianze della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026appaiono per il resto volte a sollecitare una nuova valutazionedell’elaborato peritale, in termini che, per quanto già evidenziato, nonconsentono alla censura di superare il vaglio di ammissibilità.3. Il terzo motivo denunzia «violazione e falsa applicazione degliartt. 1657 c.c., 1659 c.c., 1661 c.c. e 1665 c.c., in relazione all’art.360 n.3, 4 e 5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c. – omessa e viziata motivazione – omissione nella valutazione diun fatto decisivo».4. Il quarto motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5, c.p.c.– omessa e viziata motivazione – omissione nella valutazione di unfatto decisivo – erronea valutazione delle risultanze istruttorie inrelazione alla ripartizione dell’onere probatorio spettante alla parte incausa, e la violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360c.p.c., comma 1, n.3, delle norme codicistiche in materia di riparazionedell’onere della prova (articolo 2697 c.c.)».Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamenteper la loro connessione, sono ancora una volta dirette a contestare ilsupporto probatorio della decisione impugnata.Secondo la ricorrente, infatti, i giudici d’appello avrebberoerroneamente valorizzato la deposizione testimoniale del direttore deilavori, quantunque il suo operato fosse stato oggetto di censura daparte sua, nonché attribuito un ingiustificato rilievo ad alcuni elementi,quali il versamento di acconti, ritenuti significativi della sussistenza delcredito dell’impresa in relazione alle varianti adottate.Entrambi i motivi sono inammissibili.La ricorrente, dietro l’apparente denunzia della violazione di normeconcernenti la disciplina dell’appalto, critica in realtà la valutazioneNumero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026delle prove operata dalla Corte d’appello, alla quale contrappone unadiversa lettura, più acconcia alle proprie tesi difensive.Si tratta pertanto, e come già evidenziato in relazione al primomotivo di ricorso, della richiesta di un sindacato non consentito inquesta sede.5. Con il quinto motivo, deducendo violazione degli artt. 116 e 232c.p.c., la ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbeerroneamente attribuito valore di ficta confessio alla sua mancatacomparizione a rendere il dedotto interrogatorio formale.Osserva infatti che la sua assenza era dovuta a un legittimoimpedimento per motivi di salute, attestato da certificati mediciritualmente prodotti in giudizio; pertanto, la Corte territoriale nonpoteva ritenere come ammessi i fatti oggetto del capitolatod’interpello.La censura è infondata.La mancata presentazione della committente a rendere il dedottointerrogatorio formale è stata valorizzata dalla sentenza impugnatacome mero elemento ad colorandum, in un quadro di risultanzeistruttorie del quale, anche senza il rilievo di tale circostanza, vieneespressamente indicata l’idoneità a far ritenere assolto l’onereprobatorio che gravava sull’appaltatrice, in forza del fatto chequest’ultima può dimostrare l’esistenza di varianti anche a mezzo dielementi presuntivi.Sul punto, in particolare, la sentenza impugnata richiamaespressamente «testo del contratto, ATP, mancata contestazione deilavori, presenza sul cantiere anche dei familiari, testimonianza resadall’arch. Mazzarella, che integrano la prova per presunzioni richiestaal fine di ricondurre all’appellata le autorizzazioni ai lavori» (pag. 12).Numero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/20266. Infine, con il sesto motivo, la ricorrente denunzia nullità dellasentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corted’appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domandariconvenzionale da lei proposta per il risarcimento dei danni causati daivizi e difetti delle opere eseguite da [OSCURATO:SOCIETA]., quantificati in€ 70.000,00, da porre in eventuale compensazione con il controcreditodell’appaltatrice.6.1. Il motivo è fondato.La sentenza impugnata riporta, fra le conclusioni rassegnate dallacommittente, la domanda in questione (pag. 5).Quindi, dopo aver accolto le pretese pecuniarie dell’impresa,afferma che «la motivazione che precede assorbe ogni censura inordine ad entrambe le sentenze impugnate, avendo rideterminato lesomme dovute all’appaltatore relativamente alla globalità dei lavorieffettuati» (pag. 14).Tale statuizione parrebbe, dunque, postulare l’implicito rigettodella domanda risarcitoria avanzata dalla committente per effettodell’accertamento delle varianti da quest’ultima richieste.E tuttavia, la domanda riconvenzionale di risarcimento del dannopresenta una propria autonomia logico-giuridica, sebbene formulata invia subordinata ai fini della compensazione, per l’ipotesi diaccoglimento delle domande dell’appellante; essa, pertanto, imponevauna specifica statuizione.La circostanza che la Corte d’appello avesse statuito sul dirittodell’appaltatrice al compenso per le opere effettuate in variante nonesonerava la stessa dal pronunciarsi espressamente anche sulladomanda risarcitoria, configurandosi, in difetto, il vizio di omessapronuncia (tra le altre, Cass. 20/11/2023, n. 32100).Numero registro generale 17360/2021Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 8009/2026Data pubblicazione 31/03/2026Né può ravvisarsi una statuizione implicita nel fatto che la sentenzaimpugnata abbia affermato, sulla scorta delle risultanzedell’accertamento tecnico preventivo, che la committente non avevamai sollevato nessuna contestazione (pag. 12); tale rilievo, infatti, siriferisce al diverso profilo delle varianti rispetto al contratto originario,che la ricorrente aveva negato di aver commissionato.In altri termini, la Corte territoriale avrebbe dovuto esplicitare leragioni dell’eventuale rigetto di tale domanda, laddove ritenutainfondata nel merito o non provata; l’assenza di qualsiasi statuizione— anche solo implicita, ma inequivocabile — determina invece lasussistenza del vizio denunziato.In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al sesto motivo,con rigetto dei restanti.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo,affinché provveda al riesame della controversia nei limiti indicati,liquidando anche le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il sesto motivo del ricorso, che nel resto rigetta;cassa la sentenza impugnata, in relazione all’accolto motivo, e rinvia,anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, l’11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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