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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28175/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1214/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 18691/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Catanzaro sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 20/02/2025 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando perciò la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Castrovillari che aveva ravvisato, a carico del ricorrente, gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione a delinquere dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio quali furti e rapine pluriaggravate in abitazioni nella zona compresa tra Corigliano e Cosenza, oltre che alla ricettazione ed al riciclaggio della relativa refurtiva; il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28175/2025 Roma, lì, 31/07/2025 GIP, con valutazione integralmente condivisa dal Tribunale, aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza anche con riguardo alla rapina pluriaggravata commessa in data 29/06/2024 in [OSCURATO:PERSONA] nonché, infine, il ricorrere, nel caso concreto, delle relative esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili se non con l’adozione della misura più afflittiva;

2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 309 cod. proc. pen. e con riguardo alla richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari presidiati dal “braccialetto elettronico”; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 309 cod. proc. pen. per illogicità e contraddittorietà quanto al ruolo della teste [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore che lo ha proposto e che non risulta iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] degli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alla Corte di Cassazione.

È pacifico, infatti, che la sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso (cfr., in tal senso, Sez. 2, Ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 – 01, in cui la Corte ha altresì precisato che il vizio di legittimazione sussiste anche nel caso in cui il ricorso sia il frutto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto; cfr., anche, Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 – 01, secondo cui il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista è inammissibile ancorché venga successivamente sia depositato un atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; cfr., ancora, Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690 – 01, in cui si è ulteriormente chiarito che l’inammissibilità del ricorso proposto da avvocato non cassazionista permane anche qualora il medesimo difensore risulti iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione al momento della sua discussione).

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1214/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 18691/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Catanzaro sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 20/02/2025 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando perciò la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Castrovillari che aveva ravvisato, a carico del ricorrente, gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione a delinquere dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio quali furti e rapine pluriaggravate in abitazioni nella zona compresa tra Corigliano e Cosenza, oltre che alla ricettazione ed al riciclaggio della relativa refurtiva; il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28175/2025 Roma, lì, 31/07/2025 GIP, con valutazione integralmente condivisa dal Tribunale, aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza anche con riguardo alla rapina pluriaggravata commessa in data 29/06/2024 in [OSCURATO:PERSONA] nonché, infine, il ricorrere, nel caso concreto, delle relative esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili se non con l’adozione della misura più afflittiva; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 309 cod. proc. pen. e con riguardo alla richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari presidiati dal “braccialetto elettronico”; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 309 cod. proc. pen. per illogicità e contraddittorietà quanto al ruolo della teste [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore che lo ha proposto e che non risulta iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] degli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alla Corte di Cassazione. È pacifico, infatti, che la sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso (cfr., in tal senso, Sez. 2, Ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 – 01, in cui la Corte ha altresì precisato che il vizio di legittimazione sussiste anche nel caso in cui il ricorso sia il frutto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto; cfr., anche, Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 – 01, secondo cui il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista è inammissibile ancorché venga successivamente sia depositato un atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; cfr., ancora, Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690 – 01, in cui si è ulteriormente chiarito che l’inammissibilità del ricorso proposto da avvocato non cassazionista permane anche qualora il medesimo difensore risulti iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione al momento della sua discussione). 4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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