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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 12609/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31734/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 206/2018 pubblicata il26/04/2018 RGN . 7530/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.La Corte d’Appello di Roma ha respinto le impugnazioni riunite proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia del Tribunale della stessa sede che, dopo ricorso in riassunzione a seguito di sentenza di questa Corte (n. 24823/2011) in sede di regolamento di competenza, aveva rigettato le domande volte alla declaratoria di nullità o inefficacia o illegittimità o invalidità della cessione di ramo d'azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (successivamente fallita) del 28/9/2007, con condanna della cedente al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni; 2.la Corte territoriale ha dato atto del passaggio del rapporto di lavoro degli appellanti a Marvecspharma ai sensi dell'art. 2112 c.c., nonché della conclusione di una transazione in sede sindacale con cui entrambi i lavoratori avevanoaccettato la prosecuzione del rapporto in capo alla cessionaria e rinunciato ad ogni azione nei confronti delle due società, a fronte della corresponsione di una somma pari a quindici mensilità di ret ribuzione e della garanzia di stabilità di impiego presso la cessionaria per tre anni; ha rilevato come il Tribunale avesse ritenuto che la transazione conclusa in sede sindacale precludesse ai lavoratori di contestare gli effetti della cessione medesima quanto al proprio rapporto di lavoro; ha considerato valide ed efficaci, ai sensi dell'art. 2113 c.c., le rinunce fatte dai lavoratori nella citata sede protetta; ha escluso la nullità della transazione; 3.per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori, con due motivi, cui ha resistito con controricorso la società; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione degli artt.2112 c.c., 112 e 115 c.p.c., anche in relazione alla legge n. 223/1991, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; sostengono che la Corte, come il Tribunale, ha erroneamente omesso di pronunciarsi sui profili denunciati di nullità o inefficacia o illegittimità o invalidità del contratto di cessione di ramo d'azienda, sul presupposto dell’intervenuta conciliazione, che invece sarebbe stata “travolta” dai profili suddetti; 2.col secondo motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 1972, 1175, 1343, 1344, 1345, 1375, 1406, 1418 c.c. e 115 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; sostengono che, anche a prescindere dalla pronuncia sulla nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda che avrebbe condotto alla declaratoria di nullità del verbale conciliativo, non sarebbero stati esaminati adeguatamente i fatti storici ed i documenti ed erroneamente non ammesse le prove testimoniali richieste sul punto; 3.il ricorso è infondato (cfr., in particolare, tra i precedenti in analoghe controversie, Cass. n. 6184/2018, n. 10865/2019, n. 21596/2020, n. 21171/2021, n. 34705/2021, n. 2865/2022, mentre i precedenti indicati dalla difesa – Cass. n. 1646/2018, n. 1769/2019 – riguardano ipotesi in cui non era intervenuta conciliazione con la cedente in sede sindacale); 4.il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui sostiene l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda; premesso che il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. deve essere fatto valere quale error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la Corte d'Appello non ha omesso di pronunciarsi sulla questione in oggetto, ma ha ritenuto che la domanda di nullità o inefficacia o illegittimità o invalidità del contratto di cessione del ramo d'azienda fosse preclusa in ragione dell'accordo transattivo concluso tra le parti in sede protetta, come tale valido ed efficace ai sensi dell'art. 2113 c.c.; 5.l'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo all’effettiva mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che, ritualmente ed incondizionatamente proposta, richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 9545/2001, n. 7653/2012), mentre nel caso in esame una decisione risulta espressamente adottata; 6.né vi è spazio per configurare la violazione dell'art. 115 c.p.c. che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892/2016, n. 25029/2015, n. 25216/2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti, circostanza neanche allegata nel caso di specie; 7.le ulteriori censure oggetto del primo motivo di ricorso e formulate in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sono inammissibili per l'operare della disciplina della doppia conforme, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 26774/2016, n. 5528/2014); 8.il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo questa Corte precisato (Cass. n. 23064/2016, n. 2413/2016, n. 8776/2012) come l'art. 1972, comma 1, c.c., sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso; la censura proposta col secondo motivo di ricorso non reca alcuno degli elementi necessari ai fini della integrazione dell'art. 1972 c.c. e si rivela assolutamente generica; 9.invero, il secondo motivo, formulato anche come violazione di legge, sostanzialmente si limita a censurare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso l’esame di fatti storici e documenti (non indicati), e per mancata ammissione di prove, sicché opera per il vizio motivazionale la già richiamata disciplina di cui all'art. 348 ter c.p.c.; 10.la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo per l’impugnazione, ove dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condannai ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31734/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 206/2018 pubblicata il26/04/2018 RGN . 7530/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.La Corte d’Appello di Roma ha respinto le impugnazioni riunite proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia del Tribunale della stessa sede che, dopo ricorso in riassunzione a seguito di sentenza di questa Corte (n. 24823/2011) in sede di regolamento di competenza, aveva rigettato le domande volte alla declaratoria di nullità o inefficacia o illegittimità o invalidità della cessione di ramo d'azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (successivamente fallita) del 28/9/2007, con condanna della cedente al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni; 2.la Corte territoriale ha dato atto del passaggio del rapporto di lavoro degli appellanti a Marvecspharma ai sensi dell'art. 2112 c.c., nonché della conclusione di una transazione in sede sindacale con cui entrambi i lavoratori avevanoaccettato la prosecuzione del rapporto in capo alla cessionaria e rinunciato ad ogni azione nei confronti delle due società, a fronte della corresponsione di una somma pari a quindici mensilità di ret ribuzione e della garanzia di stabilità di impiego presso la cessionaria per tre anni; ha rilevato come il Tribunale avesse ritenuto che la transazione conclusa in sede sindacale precludesse ai lavoratori di contestare gli effetti della cessione medesima quanto al proprio rapporto di lavoro; ha considerato valide ed efficaci, ai sensi dell'art. 2113 c.c., le rinunce fatte dai lavoratori nella citata sede protetta; ha escluso la nullità della transazione; 3.per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori, con due motivi, cui ha resistito con controricorso la società; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione degli artt.2112 c.c., 112 e 115 c.p.c., anche in relazione alla legge n. 223/1991, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; sostengono che la Corte, come il Tribunale, ha erroneamente omesso di pronunciarsi sui profili denunciati di nullità o inefficacia o illegittimità o invalidità del contratto di cessione di ramo d'azienda, sul presupposto dell’intervenuta conciliazione, che invece sarebbe stata “travolta” dai profili suddetti; 2.col secondo motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 1972, 1175, 1343, 1344, 1345, 1375, 1406, 1418 c.c. e 115 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; sostengono che, anche a prescindere dalla pronuncia sulla nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda che avrebbe condotto alla declaratoria di nullità del verbale conciliativo, non sarebbero stati esaminati adeguatamente i fatti storici ed i documenti ed erroneamente non ammesse le prove testimoniali richieste sul punto; 3.il ricorso è infondato (cfr., in particolare, tra i precedenti in analoghe controversie, Cass. n. 6184/2018, n. 10865/2019, n. 21596/2020, n. 21171/2021, n. 34705/2021, n. 2865/2022, mentre i precedenti indicati dalla difesa – Cass. n. 1646/2018, n. 1769/2019 – riguardano ipotesi in cui non era intervenuta conciliazione con la cedente in sede sindacale); 4.il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui sostiene l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda; premesso che il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. deve essere fatto valere quale error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la Corte d'Appello non ha omesso di pronunciarsi sulla questione in oggetto, ma ha ritenuto che la domanda di nullità o inefficacia o illegittimità o invalidità del contratto di cessione del ramo d'azienda fosse preclusa in ragione dell'accordo transattivo concluso tra le parti in sede protetta, come tale valido ed efficace ai sensi dell'art. 2113 c.c.; 5.l'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo all’effettiva mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che, ritualmente ed incondizionatamente proposta, richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 9545/2001, n. 7653/2012), mentre nel caso in esame una decisione risulta espressamente adottata; 6.né vi è spazio per configurare la violazione dell'art. 115 c.p.c. che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892/2016, n. 25029/2015, n. 25216/2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti, circostanza neanche allegata nel caso di specie; 7.le ulteriori censure oggetto del primo motivo di ricorso e formulate in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sono inammissibili per l'operare della disciplina della doppia conforme, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 26774/2016, n. 5528/2014); 8.il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo questa Corte precisato (Cass. n. 23064/2016, n. 2413/2016, n. 8776/2012) come l'art. 1972, comma 1, c.c., sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso; la censura proposta col secondo motivo di ricorso non reca alcuno degli elementi necessari ai fini della integrazione dell'art. 1972 c.c. e si rivela assolutamente generica; 9.invero, il secondo motivo, formulato anche come violazione di legge, sostanzialmente si limita a censurare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso l’esame di fatti storici e documenti (non indicati), e per mancata ammissione di prove, sicché opera per il vizio motivazionale la già richiamata disciplina di cui all'art. 348 ter c.p.c.; 10.la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo per l’impugnazione, ove dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condannai ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
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