CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 40167/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 12/07/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] L ori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Di 3artolomeo Giuseppe è stato condannato per i reati di cui agli artt. 494 — 640 -348 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]: - al fine di trarre vantaggio, avrebbe sostituito la propria persona a que la di [OSCURATO:PERSONA] creando un indirizzo email e attribuendosi il nome dell'ing. Trivul?.io, con ciò inducendo in errore la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (art. 494, cod. pen., capo a); - avrebbe con artifici e raggiri, consistiti nella condotta di cui al capo a), indotto in errore la società indicata comunicandole il codice Iban di un conto coirren:e del quale aveva la disponibilità ottenendo in tal modo l'accredito dello stipendio di Ti ivulzio (art.640 cod. pen., capo b); - con artifici e raggiri - consistiti nell'attribuirsi falsamente e utilizzare in: ebitamente le generalità, anche digitali, di [OSCURATO:PERSONA], nel comunicare dette ge leralità alla banca [OSCURATO:SOCIETA]., nell'intervenire mediante accesso digitale e nell'utik zare senza diritto le relative informazioni telematiche, ovvero nell'avere acceso Un conto corrente formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe indotto in errore la sc cietà [OSCURATO:PERSONA] 1111 che disponeva il pagamento, tramite bonifico, cella somma di euro 212.683,00 sul predetto conto, così traendo un ingiusto rrofitto con conseguente danno patrimoniale (artt. 494 - 640, 61, n. 7, cod. pen. capo c); - avrebbe sostituito la sua persona a quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] i inducendo in errore la banca [OSCURATO:SOCIETA] (art. 494 cod. pen., capo d); - avrebbe, attraverso la condotta di cui al capo d), e, nello specifico, inoltrando a mezzo posta elettronica certificata una intimazione e diffida - ad appa -ente firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - alla banca indicata con cui si preannunciavano azioni i tutela del proprio assistito, esercitato in tal modo attività professionale riservata agli isiTitti all'albo degli avvocati (art. 348 cod. pen., capo e). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro nnol: vi. 2.1. Con il primo si deduce, quanto ai capi a)-b), violazione di legge. L'imputato avrebbe inviato alla società di cui l'ing. Trivulzio era dipendente un modulo per la modifica dell'iban in precedenza comunicato per l'accredito dello stip( ndio. In tale contesto si segnala come la sottoscrizione del modulo ir questione realizzerebbe non il reato di sostituzione di persona quanto, piuttosto, quelb di falso in scrittura privata, abrogato, e ciò costituirebbe l'unico strumento per la reali: :zazione del delitto di truffa; la modifica dell'iban di Trivulzio, si aggiunge, sarebbe a\o ienuta solo con l'invio di una mail, che, peraltro, non era in uso al dipendente della socil:tà, che non conteneva richiami all'ordine professionale di appartenenza e che non conteneva elementi riconducibili alla persona di Trivulzio. Dunque, non una condotta integrante due reati diversi, quelli cioè previs i dagli artt.490 e 640 cod. pen. La società avrebbe pagato in buona fede ad un creditore apparente così liberandosi del debito; unico soggetto legittimato a sporgere querela sarebbe stal o quindi il creditore reale, cioè Trivulzio, e, si assume, non per il reato di truffa ma pE.r quello di appropriazione indebita, rispetto al quel difetterebbe comunque la querela il: parte dello stesso Trivulzio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, quanto al capo c), violaziine cl legge con particolare riguardo all'art. 649 cod. proc. pen.Si fa riferimento alla sentenza irrevocabile n. 864 del 2020 del Tribuna e di Milano che, si assume, avrebbe ad oggetto gli stessi fatti per cui si procede; (Lingue, una violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. nella declinazione data dalla Cote ccstituzionale con la sentenza n. 200 del 2016. Sotto altro profilo, si deduce che nella specie non solo non sarebbe sussistente il reato di sostituzione di persona per le ragioni già indicate in precedenza (al Diù sarebbe configurabile il reato di falso in scrittura privata), ma non sarebbe sussistente nemmeno il reato di truffa perché non sarebbe stato prodotto nessun danno nei riguardi della banca [OSCURATO:SOCIETA], che si sarebbe limitata ad accreditare sul conto corrente acceso il bonifico estero, mentre la società estera non avrebbe mai sporto glerela e gli amministratori non sarebbero mai stati ascoltati. Sarebbe stata inoltre erroneamente ritenuta l'aggravante di cui all'art 61, n. 7, cod. pen. per essere stato attribuito il danno alla banca e non alla società estera a cui appartenevano i fondi e che non avrebbe mai sporto querela. Si aggiunge che la modifica della imputazione compiuta dal Giudice dell'udienza preliminare sarebbe stata inopportuna e illegittima sé lesiva del diritto di ifesa. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta, quanto ai capi D) ed E), violazione di i ?.gge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i reati previsti da ili artt. 348 e 494 cod. pen. Si assume che, diversamente dagli assunti accusatori, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], i iferendo di dismissione del mandato, avrebbe in realtà in tal modo confermato che il mandato fosse stato conferito e non avrebbe mai disconosciuto l'invio di comunicazioni alla banca interessata; né, si aggiunge, il difensore sarebbe mai stato ascoltato sul I: unto e non avrebbe mai presentato denuncia per l'esercizio abusivo della professione e per il reato di sostituzione di persona. Una ricostruzione dei fatti viziata e una errata applicazione della legge, non essendo stata posta nessuna attività esclusiva della professione forense. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione quanto li mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. È pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con cui, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, si riprendono e si sviluppano ulteriormente le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo di ricorso.2. Il primo motivo è inammissibile perché generico e manifestamente inf mdato. 2.1. I giudici di merito hanno ricostruito i fatti e spiegato, quanto ai oapi 2) e b), che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a aveva presentato denuncia- querela i a sE guito della segnalazione del suo dipendente [OSCURATO:PERSONA], che aveva segnalato come dall'esame delle buste paga del mese di dicembre 2019 risultasse accreditato lo stipondio su un numero Iban cambiato; b) l'ufficio del personale della società aveva in precedenza ricevuto una mail da un dato indirizzo, indicato con il nome [OSCURATO:PERSONA]: , con cui si chiedeva la variazione degli estremi dell'Iban utilizzato per l'accredito della stipendio; c) su richiesta della banca, era stato successivamente inviato un ma: ulo con la indicazione del nuovo Iban sottoscritto apparentemente da [OSCURATO:PERSONA] [zio; d) da accertamenti sul conto sul quale era stato accreditato lo stipendio del mese li dicembre 2019 era emerso che detto conto- sequestrato nell'ambito di altro procedinn .nto penale nei riguardi dell'odierno imputato avente ad oggetto reati di cui agli antt. 495, 497 bis, 493 ter cod. pen. - era stato acceso con un documento falso ed era r conducibile all'imputato. 2.2. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, il motivo di ricorso rivela, d.: una parte, la sua infondatezza, non essendosi il ricorrente confrontato con la rnotiv zione della sentenza impugnata, e, dall'altra, la sua manifesta infondatezza. Il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona consiste nell'indur -e taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuen:lo a sé o a altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici. La Corte di cassazione ha già spiegato come integri il delitto di sostituziom di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all'agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, richiedendosi, sotto il profilo dell'elemento soggetthi D del reato, il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno (cfr Sez. 5, n. 13296 del 28/01/2013, Rv. 255344; Sez. 6, n. 4394 del 08/01/2014, Ikv. 2 58281). Nel caso di specie, è stato accertato che l'imputato, attraverso la creazione di un indirizzo mail, si attribuì l'identità di un altro soggetto e indusse in erroro la società presso la quale il soggetto sostituito era dipendente, al fine di trarre - cone in effetti accadde - un vantaggio patrimoniale con altrui danno, consistito nella destir zione dello stipendio del sostituito su un altro conto corrente riconducibile al ricorrente. Diversamente dagli assunti del ricorrente, nel caso di specie la condotta, lungi dall'essere limitata alla sottoscrizione del modulo a firma falsa, si è art colata in più atti e, soprattutto, attraverso la creazione di un indirizzo di posta elettronica con cui l'imputato sostituì se stesso ad altra persona, inducendo in errore la s Né dubbi possono sussistere quanto alla possibilità che il reato di 5ostituzione concorra formalmente con quello di truffa (cfr., tra le altre, Sez. n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647). Né, ancora, è fondato l'assunto secondo cui la banca non sarebbe tata titolare del diritto di querela nella specie, essendo stato chiarito nel processo Come l'istituto di credito, per effetto della condotta decettiva, abbia corrisposto la somma coi - Iplessiva di 31.067 euro in favore sia di Trivulzio che dell'odierno imputato, a titOlo di prestazioni lavorative. 3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 649 cod. pen. con riguardo al capo E), si tratta di una questione deducibile e non dedotta nel giudizio di appello (cfr., atto di appello e sentenza impugnata). Sul punto, tuttavia, la Corte di cassazione ha in più occasioni chiar :o come la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolve ìdosi in un "error in procedendo", sia deducibile nel giudizio di cassazione a condiziane che la decisione della relativa questione non comporti la necessità, come invece è nel caso di specie, di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere prOpost 3 al giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv. 286759). Al riguardo, nulla di specifico è stato dedotto in ordine alla prova che i I tti oggetto delle due sentenze siano gli stessi soprattutto con riguardo ai fatti di truffa per cui si procede (sul tema, cfr., punto, pag. 12 sentenza del Tribunale in cui si fa i iferimento, quanto alla sentenza emessa nel diverso procedimento, non ai fatti di truff, i in esame, ma, al più, al possesso di documenti contraffatti utilizzati per aprire anche il conto corrente oggetto del presente processo, collegato ad una determinata carta di pagamento). Anche quanto alla ritenuta aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, code penj e al difetto di condizione di procedibilità, il motivo di ricorso è inammissibile. Quanto alla circostanza aggravante, si tratta di un danno di circa 21: ,000 euro, oggettivamente rilevante e grave e sul punto non è obiettivamente chiiiro perché, secondo il ricorrente, nel caso di specie, non sarebbe configurabile la circoslanza. Quanto al tema della querela, all'imputato è contestato di avere ingannalo la banca, inducendola — attraverso falsi documenti- ad accendere un conto cori ente e ad accreditare su detto conto una determinata somma di denaro oggetto di un bonifico estero, di cui fu poi chiesta la restituzione. Dunque, l'istituto di credito, oltre a rivestire la veste di soggett ingE nnato, è il soggetto che in concreto ha subito le conseguenze patrimoniali dell' zione delittuosa correlative al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'ag nte e quindi è soggetto legittimato a proporre querela. Nulla di specifico è stato dedotto al fine di provare che effettivamente il danno non sarebbe stato subito dalla odierna querelante. Del tutto generico è infine il motivo relativo alla illegittimità della riqualif cazione dei fatti contestati al capo C) dal Tribunale, non essendo stato chiarito quale sarebbe in concreto il pregiudizio subito e perché sia stato leso il diritto alla prova rispi tto al fatto riqualificato. 4. È invece fondato il terzo motivo di ricorso, quanto al delitto di esercizio abusivo della professione contestato al capo E). Secondo le Sezioni unite, concreta esercizio abusivo di una professione punibile a norma dell'art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti c le, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso cornpirn?..nto venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (alrnenc minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilit ìto (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011- dep. 2012-Cani, Rv. 251820). Nel caso di specie, al ricorrente si imputa di essersi sostituito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA] inviando, attraverso la posta elettronica certificata, una diffida alla banca ingannata con cui la si invitava a sbloccare il conto corrente sul quale arano state accreditate le somme. Dunque un solo atto, non esclusivo, ben avendo potuto quella diffida es ;ere inviata da altro soggetto. Si tratta inoltre di un'attività non sono non esclusiva ma anche posta in essere una sola volta e con modalità tali da non rivelare né una sua continuità e neppure l'esistenza di una minima organizzazione idonea a creare un'apparenza di un'attività p .ofessionale svolta da soggetto non abilitato. Una condotta non sussumibile nella fattispecie contestata. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rimi° perché il fatto non sussiste limitatamente al reato di cui all'art. 348 cod. pen. e con rinvio alla Corte di appello per la conseguente rideternninazione della pena. Il quarto motivo è assorbito.• Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cu all'art. 348 cod. peh perché il fatto non sussiste. Dichiara irrevocabile la responsabilità penale per g