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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 16137/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 25236-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro Ministero dell ’ interno , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ’A vvocatura Generale d ello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, viadei Portoghesi n. 12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1547/2019 della Corte d’appello di R oma , depositata il 29/04/2019 R.G.N. 598/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’interno e, di conseguenza, ha respinto la domanda Oggetto Lavoro pubblico mansioni superiori R.G.N.25236/2019 Cron.

Rep.

Ud.23/05/2024 CC proposta da [OSCURATO:PERSONA], inquadrato come funzionario amministrativo F3, volta al riconoscimento del diritto al trattamento retributivo per la qualifica di vice prefetto aggiunto, area dirigenziale , per effetto dello svolgimento di mansioni superiori nel periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2013, avuto riguardo alle funzioni di rappresentanza della Prefettura di Roma nelle vertenze davanti ai Tribunali civili e Giudici di pace.

2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, esaminata la normativa relativa alla carriera prefettizia e in particolare la tabella A, richiamata dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2000, ha osservato che la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione è citata alla lett. g) ed è contemplata nell’ambito della più ampia funzione di direzione e coordinamento dei servizi comuni, la quale, a sua volta, è una delle tante attribuzioni del personale della carriera prefettizia, più ampie e significative, come desumibile anche dalla tabella B, pure allegata al citato decreto legislativo, in ordine alle funzioni conferibili alle diverse qualifiche di cui si compone la carriera prefettizia (fra cui, responsabile dell’area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell’amministrazione).

Pertanto, pur a voler dare per accertato che il funzionario avesse effettivamente svolto le mansioni dedotte, ciò non sarebbe stato sufficiente per il richiesto riconoscimento comunque per mancanza del requisito dell’attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri della mansionesuperiore.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo, mentre il Ministero si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussionesenza svolgere difese.

4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e delle tabelle A e B del d.lgs. n. 139 del 2000, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 36 Cost., degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. anche in relazione al contratto integrativo del Ministero dell’interno stipulato il 26 settembre 2010, del C.C.N.L. del comparto ministeri 1998-2001, ex art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

2. Il motivo, nei termini formulati è inammissibile, perché, pur adducendo una violazione di legge, mira in effetti a porre in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito in ordine all’insussistenza del requisito della prevalenza delle mansioni superiori svolte, peraltro senza prospettare alcuna specifica violazione dei canoni ermeneutici (fra molte, Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319).

3. Alla soccombenza non con segue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, atteso che il Ministero non ha svolto alcuna concreta attività difensiva.

4. Occorre, invece,dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25236-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro Ministero dell ’ interno , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ’A vvocatura Generale d ello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, viadei Portoghesi n. 12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1547/2019 della Corte d’appello di R oma , depositata il 29/04/2019 R.G.N. 598/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’interno e, di conseguenza, ha respinto la domanda Oggetto Lavoro pubblico mansioni superiori R.G.N.25236/2019 Cron. Rep. Ud.23/05/2024 CC proposta da [OSCURATO:PERSONA], inquadrato come funzionario amministrativo F3, volta al riconoscimento del diritto al trattamento retributivo per la qualifica di vice prefetto aggiunto, area dirigenziale , per effetto dello svolgimento di mansioni superiori nel periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2013, avuto riguardo alle funzioni di rappresentanza della Prefettura di Roma nelle vertenze davanti ai Tribunali civili e Giudici di pace. 2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, esaminata la normativa relativa alla carriera prefettizia e in particolare la tabella A, richiamata dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2000, ha osservato che la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione è citata alla lett. g) ed è contemplata nell’ambito della più ampia funzione di direzione e coordinamento dei servizi comuni, la quale, a sua volta, è una delle tante attribuzioni del personale della carriera prefettizia, più ampie e significative, come desumibile anche dalla tabella B, pure allegata al citato decreto legislativo, in ordine alle funzioni conferibili alle diverse qualifiche di cui si compone la carriera prefettizia (fra cui, responsabile dell’area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell’amministrazione). Pertanto, pur a voler dare per accertato che il funzionario avesse effettivamente svolto le mansioni dedotte, ciò non sarebbe stato sufficiente per il richiesto riconoscimento comunque per mancanza del requisito dell’attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri della mansionesuperiore. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo, mentre il Ministero si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussionesenza svolgere difese. 4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e delle tabelle A e B del d.lgs. n. 139 del 2000, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 36 Cost., degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. anche in relazione al contratto integrativo del Ministero dell’interno stipulato il 26 settembre 2010, del C.C.N.L. del comparto ministeri 1998-2001, ex art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 2. Il motivo, nei termini formulati è inammissibile, perché, pur adducendo una violazione di legge, mira in effetti a porre in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito in ordine all’insussistenza del requisito della prevalenza delle mansioni superiori svolte, peraltro senza prospettare alcuna specifica violazione dei canoni ermeneutici (fra molte, Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319). 3. Alla soccombenza non con segue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, atteso che il Ministero non ha svolto alcuna concreta attività difensiva. 4. Occorre, invece,dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se
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