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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 08986/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 4.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto in termini di lieve entità; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve escludersi la lieve entità del fatto, valorizzando il notevole quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e coltivata, siccome pari ad un prodotto contenente 45,484 grammi di principio attivo, dal quale erano ricavabili 1.819,4 dosi medie singole di cannabis, nonché a 107 piante in coltura, dell'altezza media di 1,2 metri, nonché l'organizzazione dell'attività, attesi l'uso di pompa immersiva, fertilizzanti mirati, luoghi deputati all'essiccazione delle piante maturate, e la presenza di arbusti in diversi stadi di sviluppo, sì da poter soddisfare il mercato con continuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 4.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto in termini di lieve entità; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve escludersi la lieve entità del fatto, valorizzando il notevole quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e coltivata, siccome pari ad un prodotto contenente 45,484 grammi di principio attivo, dal quale erano ricavabili 1.819,4 dosi medie singole di cannabis, nonché a 107 piante in coltura, dell'altezza media di 1,2 metri, nonché l'organizzazione dell'attività, attesi l'uso di pompa immersiva, fertilizzanti mirati, luoghi deputati all'essiccazione delle piante maturate, e la presenza di arbusti in diversi stadi di sviluppo, sì da poter soddisfare il mercato con continuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 08986/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris