Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 48051/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero il 16 febbraio del 2022, avente ad oggetto atti e documenti di interesse investigativo rinvenuti nei luoghi di diretta disponibilità dell'indagato, al quale è contestato il reato di usura in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per avere falsificato documentazione attestante il possesso di requisiti per accedere a mutui bancari da parte di soggetti terzi percependo lauti e sproporzionati compensi.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione non avendo il Pubblico ministero trasmesso al Tribunale del riesame gli atti investigativi nella loro integralità nonostante espresse sollecitazioni della difesa in tal senso.

In particolare, la difesa si duole della mancata trasmissione dei decreti di intercettazione delle conversazioni e del contenuto di esse, che il Tribunale avrebbe contraddittoriamente ritenuto non necessarie ai fini della adozione della misura; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccezione di nullità del decreto di sequestro probatorio per mancanza di motivazione in ordine alle cose da sottoporre a sequestro, con la conseguenza che in ordine a tali beni il sequestro doveva intendersi effettuato dalla polizia giudiziaria sua sponte e necessitava di una convalida che non è intervenuta; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla individuazione del fumus commissi delicti, non avendo il Tribunale specificato alcunché in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura, in particolare circa la prova dello stato di bisogno delle vittime e della sproporzione dei compensi percepiti dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

1.1. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha chiarito che ai fini della valutazione della legittimità della misura cautelare, erano sufficienti gli atti trasmessi dal Pubblico ministero e dei quali la difesa aveva preso atto all'udienza dell'8 marzo 2022, secondo quanto specificato a fg. 2 del provvedimento impugnato.

Tali atti contenenti le dichiarazioni rese da diversi soggetti informati dei fatti, erano stati posti a fondamento della misura ed il ricorrente non indica gli atti mancanti quali elementi a sé favorevoli.

Non si rileva, pertanto, alcuna violazione processuale, dovendosi ricordare il principio pacifico secondo il quale non sussiste a carico del P.M. l'obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto, al contrario, egli può selezionare, con discrezionalità non censurabile, il materiale indiziario, da sottoporre al vaglio del giudice, che ritenga necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta della misura cautelare; l'obbligo della completa trasmissione, ai sensi dell'art. 291, comma primo cod. proc. pen., sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato e, quindi, per gli atti ed i documenti dai quali possano desumersi elementi di prova a favore della persona sottoposta alle indagini (Sez. 5, n. 37938 del 13/05/2004, Grillo, Rv. 231001).

La tenuta della motivazione dell'ordinanza impugnata, sul punto, è incensurabile, non potendo essere criticata in questa sede per contraddittorietà, posto che il Tribunale ha sviluppato il proprio ragionamento quanto alla sussistenza dell'astratta configurabilità del reato sulle dichiarazioni di terzi contenuti agli atti.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, come correttamente indicato dal Tribunale, il Pubblico ministero aveva delegato alla polizia giudiziaria il sequestro proprio della documentazione sottoposta alla misura reale siccome riferibile ai mutui contratti attraverso documentazione fasulla, che preparavano il terreno alle richieste di natura usuraria effettuate dal ricorrente, secondo la prospettazione accusatoria.

Ne consegue che il decreto di sequestro probatorio adottato dal Pubblico ministero non è immotivato - come si legge anche nei segmenti trasfusi in ricorso - sicché non era necessario alcun provvedimento di convalida, che si impone, al contrario, solo nel caso in cui il Pubblico ministero abbia disposto un provvedimento di perquisizione senza indicare i beni da sottoporre a vincolo (in questo senso, Sez. 3, n. 12390 del 02/03/2010, C. Rv. 246464; Sez. 2, n. 5494 del 28/01/2016, Bisogno, Rv. 266306).

3. Il terzo motivo è inammissibile poiché si rivolge a censurare la tenuta logica della ordinanza impugnata a proposito dell'astratta configurabilità del reato, che il Tribunale ha indicato attraverso l'esame delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti indicate nel provvedimento e confermate dalla documentazione non veritiera che aveva consentito all'indagato di ottenere somme rilevanti in danno delle vittime approfittando delle loro condizioni economiche.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.10.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero il 16 febbraio del 2022, avente ad oggetto atti e documenti di interesse investigativo rinvenuti nei luoghi di diretta disponibilità dell'indagato, al quale è contestato il reato di usura in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per avere falsificato documentazione attestante il possesso di requisiti per accedere a mutui bancari da parte di soggetti terzi percependo lauti e sproporzionati compensi. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione non avendo il Pubblico ministero trasmesso al Tribunale del riesame gli atti investigativi nella loro integralità nonostante espresse sollecitazioni della difesa in tal senso. In particolare, la difesa si duole della mancata trasmissione dei decreti di intercettazione delle conversazioni e del contenuto di esse, che il Tribunale avrebbe contraddittoriamente ritenuto non necessarie ai fini della adozione della misura; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccezione di nullità del decreto di sequestro probatorio per mancanza di motivazione in ordine alle cose da sottoporre a sequestro, con la conseguenza che in ordine a tali beni il sequestro doveva intendersi effettuato dalla polizia giudiziaria sua sponte e necessitava di una convalida che non è intervenuta; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla individuazione del fumus commissi delicti, non avendo il Tribunale specificato alcunché in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura, in particolare circa la prova dello stato di bisogno delle vittime e della sproporzione dei compensi percepiti dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 1.1. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha chiarito che ai fini della valutazione della legittimità della misura cautelare, erano sufficienti gli atti trasmessi dal Pubblico ministero e dei quali la difesa aveva preso atto all'udienza dell'8 marzo 2022, secondo quanto specificato a fg. 2 del provvedimento impugnato. Tali atti contenenti le dichiarazioni rese da diversi soggetti informati dei fatti, erano stati posti a fondamento della misura ed il ricorrente non indica gli atti mancanti quali elementi a sé favorevoli. Non si rileva, pertanto, alcuna violazione processuale, dovendosi ricordare il principio pacifico secondo il quale non sussiste a carico del P.M. l'obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto, al contrario, egli può selezionare, con discrezionalità non censurabile, il materiale indiziario, da sottoporre al vaglio del giudice, che ritenga necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta della misura cautelare; l'obbligo della completa trasmissione, ai sensi dell'art. 291, comma primo cod. proc. pen., sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato e, quindi, per gli atti ed i documenti dai quali possano desumersi elementi di prova a favore della persona sottoposta alle indagini (Sez. 5, n. 37938 del 13/05/2004, Grillo, Rv. 231001). La tenuta della motivazione dell'ordinanza impugnata, sul punto, è incensurabile, non potendo essere criticata in questa sede per contraddittorietà, posto che il Tribunale ha sviluppato il proprio ragionamento quanto alla sussistenza dell'astratta configurabilità del reato sulle dichiarazioni di terzi contenuti agli atti. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, come correttamente indicato dal Tribunale, il Pubblico ministero aveva delegato alla polizia giudiziaria il sequestro proprio della documentazione sottoposta alla misura reale siccome riferibile ai mutui contratti attraverso documentazione fasulla, che preparavano il terreno alle richieste di natura usuraria effettuate dal ricorrente, secondo la prospettazione accusatoria. Ne consegue che il decreto di sequestro probatorio adottato dal Pubblico ministero non è immotivato - come si legge anche nei segmenti trasfusi in ricorso - sicché non era necessario alcun provvedimento di convalida, che si impone, al contrario, solo nel caso in cui il Pubblico ministero abbia disposto un provvedimento di perquisizione senza indicare i beni da sottoporre a vincolo (in questo senso, Sez. 3, n. 12390 del 02/03/2010, C. Rv. 246464; Sez. 2, n. 5494 del 28/01/2016, Bisogno, Rv. 266306). 3. Il terzo motivo è inammissibile poiché si rivolge a censurare la tenuta logica della ordinanza impugnata a proposito dell'astratta configurabilità del reato, che il Tribunale ha indicato attraverso l'esame delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti indicate nel provvedimento e confermate dalla documentazione non veritiera che aveva consentito all'indagato di ottenere somme rilevanti in danno delle vittime approfittando delle loro condizioni economiche. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 48051/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris