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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13728/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 comma 8 dl. 137/2000 conv. dalla legge n. 176/2000, come prorogato ex art.16 d.l. 228/21 conv. con modificazioni dalla legge 15/2022): del Procuratore generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Varese che ha insistito nel chiederne l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 ottobre 2020, ha riformato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Varese il 5 luglio 2018 con riguardo al trattamento sanzionatorio confermando l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] (aeroporto della Malpensa) e Varese dall'il al 29 novembre 2017.

Traetta è stato ritenuto responsabile, a titolo di concorso con [OSCURATO:PERSONA], dell'importazione e detenzione di gr. 480 di cocaina liquida; sostanza che Laganà aveva importato dal Brasile facendosela spedire per via aerea tramite un pacco postale e che Traetta aveva materialmente ritirato, dietro compenso, presso un esercizio commerciale affiliato alla società di spedizioni «[OSCURATO:PERSONA].».

2. Nel corso del giudizio dì merito i fatti sono stati ricostruiti come segue.

In data 11 novembre 2017, durante un controllo a campione eseguito su spedizioni in transito nell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], militari della Guardia di Finanza eseguirono una verifica su un plico, destinato a tale [OSCURATO:PERSONA] residente a Varese, che era giunto in aeroporto con un volo del 9 novembre 2017 proveniente dal Brasile.

All'interno del plico, costituito da una scatola di cartone, furono rinvenuti due flaconi in plastica che risultarono contenere 480 grammi di cocaina liquida.

La Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], prontamente informata, dispose il differimento del sequestro.

Il plico fu dunque recapitato nel luogo di destinazione: un esercizio commerciale affiliato alla società di spedizioni «[OSCURATO:PERSONA].», sito a Varese in via Bizzozzero.

Si accertò che nessuno si era ancora presentato in negozio per ritirare il pacco, ma il titolare dell'esercizio commerciale era stato contattato da tale "Chicco", poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], che aveva preannunciato l'arrivo di un plico destinato a suo zio, [OSCURATO:PERSONA].

Sia il 28 che il 29 novembre Laganà chiese, senza esito, che il plico gli fosse recapitato fuori dal negozio.

Alle ore 10 del 29 novembre, [OSCURATO:PERSONA] si presentò a ritirare il pacco e fu tratto in arresto.

Egli dìchiarò di non conoscere il contenuto del pacco, ma di aver accettato di ritirarlo perché, per tale servizio, uno sconosciuto gli aveva offerto 500 euro.

Come risulta dalle sentenze di primo e secondo grado, i tabulati delle utenze in uso a Laganà e Traetta, documentano che il primo contattò il secondo alle 9:05 del 29 novembre e che tra i due vi erano stati contatti anche nelle giornate del 29 ottobre e del 2 novembre.

3. Il difensore di fiducia di Traetta ha proposto ricorso contro la sentenza lamentando, con unico motivo, la violazione dei criteri di imputazione soggettiva della condotta e, quindi, l'erronea applicazione degli artt. 43 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90.

Osserva il ricorrente che, in primo grado come in grado di appello, l'elemento soggettivo del reato è stato ritenuto sussistente perché, avendo ricevuto un compenso di C 500,00 per ritirare il pacco, l'imputato aveva piena consapevolezza di concorrere nella detenzione di sostanza stupefacente o comunque - come testualmente recitano entrambe le sentenze - di ritirare «qualcosa di illecito».

Sottolinea che la prova del dolo non può prescindere dalla dimostrazione della chiara e puntuale conoscenza di tutti gli elementi del fatto propri del modello legale descritto dalla fattispecie incriminatrice e pertanto, in caso di concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, richiede la consapevolezza della detenzione di sostanza stupefacente.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che, alla stregua del materiale probatorio acquisito, il dubbio avanzato dalla difesa in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato sarebbe meramente congetturale.

5. La difesa del ricorrente ha replicato con proprie conclusioni scritte sottolineando che nel ricorso non si lamenta carenza o contraddittorietà della motivazione, ma esclusivamente violazione di legge, avendo la Corte territoriale ritenuto la consapevolezza di trasportare stupefacenti equivalente alla consapevolezza di acquistare altra "cosa illecita". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché carente sotto il profilo della specificità sostanziale.

2. Nel lamentare la violazione dei criteri di imputazione soggettiva della condotta - e, quindi, l'erronea applicazione degli artt. 43 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 - il ricorrente non si confronta con tutte le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello e, in particolare, con quella che desume dai precedenti contatti intercorsi tra Laganà e Traetta la non credibilità della versione difensiva deducendone la piena consapevolezza da parte dell'imputato del contenuto del pacco e, quindi, il dolo diretto.

Così facendo, il ricorso formula rilievi riguardo ad una soltanto delle "rationes decidendi" senza spiegare perché, se ritenuti fondati, tali rilievi inciderebbero sulla tenuta complessiva della decisione.

Va richiamato in proposito il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse ragioni poste a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972).

Più in generale, si è evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha esaminato la tesi difensiva secondo la quale Traetta avrebbe accettato supinamente di andare a ritirare il pacco, pur ignorandone il contenuto, per conto di una persona che lo aveva avvicinato offrendogli per il servizio la somma di euro 500 e non l'ha ritenuta credibile desumendone il dolo diretto a carico dell'imputato in quanto consapevole del contributo fornito all'acquisizione da parte del Laganà di un involucro contenente stupefacente.

Sul punto il ricorrente non solleva alcuna doglianza, sicché, a ben guardare, il tema della compatibilità tra dolo di concorso e dolo eventuale neppure si pone.

3. Tanto premesso, si deve tuttavia ricordare che, la compatibilità tra il dolo di concorso e il dolo eventuale - che il ricorrente contesta invocando i principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahnn, Rv. 261105 (non pertinente perché relativa a condotte omissive) - è invece ammessa da una giurisprudenza consolidata che, proprio attraverso il riferimento al dolo eventuale, individua l'ambito di operatività del cosiddetto "concorso anomalo" ex artt. 116 cod. pen. collocandolo «in un'area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa), e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa)» (Sez. 6, n. 7388 del 13/01/2005, Lauro, Rv. 231460 e, più di recente, Sez.1, n.2652 del 26/10/2011, dep.2012, non mass.).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 comma 8 dl. 137/2000 conv. dalla legge n. 176/2000, come prorogato ex art.16 d.l. 228/21 conv. con modificazioni dalla legge 15/2022): del Procuratore generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Varese che ha insistito nel chiederne l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 ottobre 2020, ha riformato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Varese il 5 luglio 2018 con riguardo al trattamento sanzionatorio confermando l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] (aeroporto della Malpensa) e Varese dall'il al 29 novembre 2017. Traetta è stato ritenuto responsabile, a titolo di concorso con [OSCURATO:PERSONA], dell'importazione e detenzione di gr. 480 di cocaina liquida; sostanza che Laganà aveva importato dal Brasile facendosela spedire per via aerea tramite un pacco postale e che Traetta aveva materialmente ritirato, dietro compenso, presso un esercizio commerciale affiliato alla società di spedizioni «[OSCURATO:PERSONA].». 2. Nel corso del giudizio dì merito i fatti sono stati ricostruiti come segue. In data 11 novembre 2017, durante un controllo a campione eseguito su spedizioni in transito nell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], militari della Guardia di Finanza eseguirono una verifica su un plico, destinato a tale [OSCURATO:PERSONA] residente a Varese, che era giunto in aeroporto con un volo del 9 novembre 2017 proveniente dal Brasile. All'interno del plico, costituito da una scatola di cartone, furono rinvenuti due flaconi in plastica che risultarono contenere 480 grammi di cocaina liquida. La Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], prontamente informata, dispose il differimento del sequestro. Il plico fu dunque recapitato nel luogo di destinazione: un esercizio commerciale affiliato alla società di spedizioni «[OSCURATO:PERSONA].», sito a Varese in via Bizzozzero. Si accertò che nessuno si era ancora presentato in negozio per ritirare il pacco, ma il titolare dell'esercizio commerciale era stato contattato da tale "Chicco", poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], che aveva preannunciato l'arrivo di un plico destinato a suo zio, [OSCURATO:PERSONA]. Sia il 28 che il 29 novembre Laganà chiese, senza esito, che il plico gli fosse recapitato fuori dal negozio. Alle ore 10 del 29 novembre, [OSCURATO:PERSONA] si presentò a ritirare il pacco e fu tratto in arresto. Egli dìchiarò di non conoscere il contenuto del pacco, ma di aver accettato di ritirarlo perché, per tale servizio, uno sconosciuto gli aveva offerto 500 euro. Come risulta dalle sentenze di primo e secondo grado, i tabulati delle utenze in uso a Laganà e Traetta, documentano che il primo contattò il secondo alle 9:05 del 29 novembre e che tra i due vi erano stati contatti anche nelle giornate del 29 ottobre e del 2 novembre. 3. Il difensore di fiducia di Traetta ha proposto ricorso contro la sentenza lamentando, con unico motivo, la violazione dei criteri di imputazione soggettiva della condotta e, quindi, l'erronea applicazione degli artt. 43 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Osserva il ricorrente che, in primo grado come in grado di appello, l'elemento soggettivo del reato è stato ritenuto sussistente perché, avendo ricevuto un compenso di C 500,00 per ritirare il pacco, l'imputato aveva piena consapevolezza di concorrere nella detenzione di sostanza stupefacente o comunque - come testualmente recitano entrambe le sentenze - di ritirare «qualcosa di illecito». Sottolinea che la prova del dolo non può prescindere dalla dimostrazione della chiara e puntuale conoscenza di tutti gli elementi del fatto propri del modello legale descritto dalla fattispecie incriminatrice e pertanto, in caso di concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, richiede la consapevolezza della detenzione di sostanza stupefacente. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che, alla stregua del materiale probatorio acquisito, il dubbio avanzato dalla difesa in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato sarebbe meramente congetturale. 5. La difesa del ricorrente ha replicato con proprie conclusioni scritte sottolineando che nel ricorso non si lamenta carenza o contraddittorietà della motivazione, ma esclusivamente violazione di legge, avendo la Corte territoriale ritenuto la consapevolezza di trasportare stupefacenti equivalente alla consapevolezza di acquistare altra "cosa illecita". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché carente sotto il profilo della specificità sostanziale. 2. Nel lamentare la violazione dei criteri di imputazione soggettiva della condotta - e, quindi, l'erronea applicazione degli artt. 43 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 - il ricorrente non si confronta con tutte le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello e, in particolare, con quella che desume dai precedenti contatti intercorsi tra Laganà e Traetta la non credibilità della versione difensiva deducendone la piena consapevolezza da parte dell'imputato del contenuto del pacco e, quindi, il dolo diretto. Così facendo, il ricorso formula rilievi riguardo ad una soltanto delle "rationes decidendi" senza spiegare perché, se ritenuti fondati, tali rilievi inciderebbero sulla tenuta complessiva della decisione. Va richiamato in proposito il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse ragioni poste a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). Più in generale, si è evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha esaminato la tesi difensiva secondo la quale Traetta avrebbe accettato supinamente di andare a ritirare il pacco, pur ignorandone il contenuto, per conto di una persona che lo aveva avvicinato offrendogli per il servizio la somma di euro 500 e non l'ha ritenuta credibile desumendone il dolo diretto a carico dell'imputato in quanto consapevole del contributo fornito all'acquisizione da parte del Laganà di un involucro contenente stupefacente. Sul punto il ricorrente non solleva alcuna doglianza, sicché, a ben guardare, il tema della compatibilità tra dolo di concorso e dolo eventuale neppure si pone. 3. Tanto premesso, si deve tuttavia ricordare che, la compatibilità tra il dolo di concorso e il dolo eventuale - che il ricorrente contesta invocando i principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahnn, Rv. 261105 (non pertinente perché relativa a condotte omissive) - è invece ammessa da una giurisprudenza consolidata che, proprio attraverso il riferimento al dolo eventuale, individua l'ambito di operatività del cosiddetto "concorso anomalo" ex artt. 116 cod. pen. collocandolo «in un'area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa), e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa)» (Sez. 6, n. 7388 del 13/01/2005, Lauro, Rv. 231460 e, più di recente, Sez.1, n.2652 del 26/10/2011, dep.2012, non mass.). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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