CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 731/2022,depositata il 29 giugno 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Torino, depositata il 29 giugno 2022, che, inNumero registro generale 3280/2023Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 22906/2026Data pubblicazione 08/07/2026riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, ha respinto la suadomanda, avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo, di condannadella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 19.866,44,oltre interessi, quale differenza tra quanto risultante dall’applicazionedegli interessi indicati nella parte retrostante di un buono postalefruttifero e quanto liquidato in suo favore alla scadenza del titolo;- la Corte di appello ha osservato che l’art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973,n. 156, disciplinante il titolo in oggetto, consentiva la variazione deltasso di interesse dei buoni postali già emessi con decreto ministerialeda pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA], sicché doveva trovareapplicazione il d.m. 13 giugno 1986, emanato proprio ai sensi delpredetto art. 173;- il ricorso è affidato a sette motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].;- in data 9 giugno 2026 la ricorrente ha depositato dichiarazione dirinuncia al ricorso e relativa accettazione da parte dellacontroricorrente;[OSCURATO:PERSONA]:- deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, avuto riguardo alla ritualitàdella rinuncia e della relativa accettazione;- ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto intema di spese processuali, stante la adesione alla rinuncia espressadalla controricorrente;- non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamentodel cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applicaai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonsuscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casidiversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175);Numero registro generale 3280/2023Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 22906/2026Data pubblicazione 08/07/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio estinto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026.Il Presidente