CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 49797/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la Tlazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o ti« Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] x2:0 ha concluso chiedendo Lict otecAfonnin ddia h14113 : Rqpitp, AW 1C.runZu 4310 Peci° 1«.'3 0) , RJOJ1i C.r--C-to-ro, rgr10 i Li n Wou k,en dein Og,ltrqZ,r4fE,NM I u é ',Ara. udito il diy(s.ore procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 10 febbraio 2023, con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 29 settembre 2019, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un bastone di legno con un'estremità spezzata e lungo circa 50 cm. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di accertare il fatto che l'imputato avesse portato fuori dalla propria abitazione il bastone sequestrato, sicché vi sarebbe la carenza di uno degli elementi costitutivi del reato in esame; dalla lettura del fascicolo, infatti, non vi sarebbe prova circa le modalità dell'impossessamento dell'oggetto, perché risulta solo che l'imputato si era diretto verso la propria abitazione e al successivo controllo era risultato in possesso del bastone. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe affermato in maniera errata che il bastone fosse appuntito e, subito dopo in modo contraddittorio che il bastone non fosse appuntito, ma che fosse spezzato in una estremità, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudicante ad accertare il fatto che l'oggetto non fosse idoneo all'offesa alla persona. 3. Con conclusioni scritte del 27 giugno 2023, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha accertato che l'imputato era stato sorpreso sulla pubblica via mentre era in possesso di un bastone spezzato a un'estremità della lunghezza di 50 cm, idoneo per l'offesa alla persona. Il giudice di merito ha argomentato in modo adeguato che non vi era stata soluzione di continuità tra il momento dell'avvistamento dell'imputato da parte degli operanti e quello del controllo che permetteva il rinvenimento indosso alla persona del bastone. Si consideri, infatti, che per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv. 261017). Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato in modo plausibile che l'imputato si era allontanato dalla propria abitazione dopo un violento litigio con il proprio padre (tanto da aver indotto la madre a chiamare i Carabinieri per un pronto intervento) e che stava per fare rientro nell'abitazione con il bastone sequestrato, del cui possesso in luogo aperto non aveva saputo fornire una giustificata ragione circa il possesso. Il Tribunale, pertanto, ha fornito sul punto una motivazione ineccepibile, ritenendo provata la responsabilità penale dell'imputato, in considerazione del fatto che la detenzione o il possesso di un'arma o di un oggetto atto ad offendere in luoghi diversi dall'abitazione e dalle sue appartenenze sono puniti, anche se non preceduti da una amotio o da una ablatio da un luogo di privata dimora (Sez. 1, n. 35662 del 17/07/2013, P., Rv. 256300). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento