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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 27039/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 ottobre 2021, con cui la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del 15 dicembre 2020 del Tribunale di Salerno, con cui egli era stato condannato alla pena di mesi 3 di arresto e 206 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 718-719 comma 2 cod. pen., a lui contestato per avere, quale gestore del circolo "[OSCURATO:PERSONA]", tenuto o comunque agevolato il gioco d'azzardo, mediante l'installazione di 4 apparecchi videopoker, consentendo il loro libero utilizzo da parte dei clienti del locale; fatti accertati in Siano in data 27 aprile 2017.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la violazione degli art. 718, 719 e 721 cod. pen. per insussistenza del fine di lucro, a nulla rilevando il ritrovamento della somma di 1.242 euro negli apparecchi.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché non specifico e privo di un adeguato confronto con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale, in relazione al tema della configurabilità della fattispecie di cui agli art. 718-719 n. 2 e 721 cod. pen., è stato evidenziato come il rinvenimento di una considerevole somma di denaro (euro 1.242) all'interno degli apparecchi di tipo videopoker presenti nell'esercizio commerciale gestito dall'imputato consenta di ritenere provato che il sistema fosse programmato per erogare vincite in denaro, ciò a conferma della finalità di lucro perseguita dal ricorrente.

Tale impostazione si pone peraltro in piena sintonia con la costante affermazione di questa Corte (Sez.

F, n. 35529 del 23/08/2016, Rv. 268051), secondo cui il gioco d'azzardo, punito dall'art. 718 cod. pen., si configura allorché l'abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà, dovuta alla fortuna e al caso, e sussiste un fine di lucro, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore irrilevante.

4. Ora, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche e anzi coerenti con le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità, il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di responsabilità non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 IlCp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 ottobre 2021, con cui la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del 15 dicembre 2020 del Tribunale di Salerno, con cui egli era stato condannato alla pena di mesi 3 di arresto e 206 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 718-719 comma 2 cod. pen., a lui contestato per avere, quale gestore del circolo "[OSCURATO:PERSONA]", tenuto o comunque agevolato il gioco d'azzardo, mediante l'installazione di 4 apparecchi videopoker, consentendo il loro libero utilizzo da parte dei clienti del locale; fatti accertati in Siano in data 27 aprile 2017. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la violazione degli art. 718, 719 e 721 cod. pen. per insussistenza del fine di lucro, a nulla rilevando il ritrovamento della somma di 1.242 euro negli apparecchi. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché non specifico e privo di un adeguato confronto con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale, in relazione al tema della configurabilità della fattispecie di cui agli art. 718-719 n. 2 e 721 cod. pen., è stato evidenziato come il rinvenimento di una considerevole somma di denaro (euro 1.242) all'interno degli apparecchi di tipo videopoker presenti nell'esercizio commerciale gestito dall'imputato consenta di ritenere provato che il sistema fosse programmato per erogare vincite in denaro, ciò a conferma della finalità di lucro perseguita dal ricorrente. Tale impostazione si pone peraltro in piena sintonia con la costante affermazione di questa Corte (Sez. F, n. 35529 del 23/08/2016, Rv. 268051), secondo cui il gioco d'azzardo, punito dall'art. 718 cod. pen., si configura allorché l'abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà, dovuta alla fortuna e al caso, e sussiste un fine di lucro, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore irrilevante. 4. Ora, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche e anzi coerenti con le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità, il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di responsabilità non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 IlCp
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