CNELTesto definitivoSezione Istruzione, Sanita', Assistenza, Cultura, EntiDecisione del 1 gennaio 2024
CNEL n. T261/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T261
Titolo CCNL: CCNL per la Formazione Professionale
Titolo accordo: CCNL per la Formazione Professionale
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: formazione professionale
Parti datoriali: FORMA; CENFOP
Parti sindacali: UIL SCUOLA RUA; CISL SCUOLA; FLC CGIL; SNALS CONFSAL
Decorrenza: 2024-01-01
Scadenza: 2027-12-31
Stipula: 2024-03-01
Stato: Acquisito
Identificativo: 20910
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=236584
--- Testo contratto ---
FORMA - CENFOP
FLC CGIL - CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS-CONFSAL
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
per la
Formazione Professionale
CCNL 2024-2027
(1.1.2024-31.12.2027)
Testo ufficiale
Tipografia Salesiana Roma
Via Umbertide, 11 - 00181 Roma • Tel. 06.7827819 • tipolito@donbosco.it
3
INDICE
Verbale di intesa ..........................................................................................................................................................................................................................7
Protocollo di intesa per il rinnovo del CCNL
della formazione professionale .......................................................................................................................................................8
PARTE PRIMA
CAPITOLO I: RELAZIONI SINDACALI ..................................................................................................................................15
Art. 1 – Contratto regionale e relative procedure ...................................................................................15
Art. 2 – Relazioni sindacali .................................................................................................................................................................................17
Art. 3 – Ente Bilaterale Nazionale e Regionale .............................................................................................17
Art. 4 – Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale
e Regio nale ............................................................................................................................................................................................................22
Art. 5 – Tentativo di conciliazione ................................................................................................................................................22
CAPITOLO II: RAPPORTO DI LAVORO ............................................................................................................................23
Art. 6 – Lavoro a tempo determinato.................................................................................................................................23
Art. 7 – Apprendistato professionalizzante ........................................................................................................23
Art. 8 – Telelavoro subordinato ...........................................................................................................................................................23
Art. 9 – Lavoro in somministrazione ......................................................................................................................................24
Art. 10 – Collaborazioni coordinate e continuative ........................................................................24
CAPITOLO III: ASSETTI CONTRATTUALI ..................................................................................................................24
Art. 11 – Contrattazione di Ente...........................................................................................................................................................24
Art. 12 – Informazione e concertazione ........................................................................................................................26
Art. 13 – Igiene e sicurezza sul lavoro .................................................................................................................................26
Art. 14 – Collegio dei formatori ............................................................................................................................................................27
Art. 15 – Aggiornamento .....................................................................................................................................................................................28
PARTE SECONDA
TITOLO I: DIRITTI SINDACALI ...................................................................................................................................................................31
Art. 16 – Astensione dal lavoro .................................................................................................................................................................31
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
4
Art. 17 – Diritti e libertà sindacali .......................................................................................................................................................31
TITOLO II: AMBITO E DECORRENZA CONTRATTUALE .....................................................33
Art. 18 – Norme di legge .......................................................................................................................................................................................33
Art. 19 – Campo di applicazione ......................................................................................................................................................34
Art. 20 – Durata e decorrenza del contratto ....................................................................................................34
TITOLO III: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ................................................................................................35
Art. 21 – Assunzioni .............................................................................................................................................................................................................35
Art. 22 – Periodo di prova ..................................................................................................................................................................................35
Art. 23 – Part-time.................................................................................................................................................................................................................35
Art. 24 – Incompatibilità ......................................................................................................................................................................................37
TITOLO IV: TRATTAMENTO ECONOMICO ...........................................................................................................38
Art. 25 – Trattamento economico ..............................................................................................................................................38
Art. 26 – Tredicesima mensilità ............................................................................................................................................................41
Art. 27 – Mensa .................................................................................................................................................................................................................................41
Art. 28 – Retribuzione mensile, giornaliera,
oraria, prospetto paga .........................................................................................................................................................42
Art. 29 – Trattenute per sciopero ...................................................................................................................................................42
Art. 30 – Trattamento previdenziale
e previdenza complementare .......................................................................................................................43
TITOLO V: MANSIONI E QUALIFICHE ..............................................................................................................................43
Art. 31 – Classificazione e inquadramento del personale ..............................................43
Art. 32 – Passaggi di livello o di funzione .................................................................................................................44
Art. 33 – Mobilità professionale .........................................................................................................................................................44
Art. 34 – Salvaguardia occupazionale ...............................................................................................................................44
Art. 35 – Mutamento di funzioni per inidoneità ...................................................................................45
TITOLO VI: ORARIO .........................................................................................................................................................................................................45
Art. 36 – Orario di lavoro .......................................................................................................................................................................................45
Art. 37 – Attività di supplenza nella formazione diretta ..................................................48
Art. 38 – Lavoro straordinario.................................................................................................................................................................. 49
Art. 39 – Banca delle ore ..................................................................................................................................................................................... 49
Art. 40 – Lavoro notturno ..................................................................................................................................................................................49
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
5
Art. 41 – Festività ......................................................................................................................................................................................................................50
Art. 42 – Ferie .................................................................................................................................................................................................................................50
Art. 43 – Permessi retribuiti ...........................................................................................................................................................................51
Art. 44 – Permessi non retribuiti .......................................................................................................................................................51
Art. 45 – Permessi brevi ..........................................................................................................................................................................................52
Art. 46 – Permessi elettorali ........................................................................................................................................................................52
TITOLO VII: LUOGO DI LAVORO ......................................................................................................................................................53
Art. 47 – Trasferimenti .................................................................................................................................................................................................53
Art. 48 – Missioni .......................................................................................................................................................................................................................53
TITOLO VIII: TUTELA DEI LAVORATORI .....................................................................................................................54
Art. 49 – Malattia ......................................................................................................................................................................................................................54
Art. 50 – Maternità .............................................................................................................................................................................................................55
Art. 51 – Infortuni sul lavoro .........................................................................................................................................................................58
Art. 52 – Congedo matrimoniale ................................................................................................................................................58
Art. 53 – Aspettativa e congedi formativi ...............................................................................................................59
Art. 54 – Diritto allo studio .............................................................................................................................................................................59
TITOLO IX: NORME DISCIPLINARI .............................................................................................................................................61
Art. 55 – Norme disciplinari ..........................................................................................................................................................................61
TITOLO X: CESSAZIONE DEL RAPPORTO .......................................................................................................... 62
Art. 56 – Preavviso ................................................................................................................................................................................................................62
Art. 57 – Risoluzione del rapporto di lavoro .....................................................................................................63
Art. 58 – Licenziamento per giusta causa .............................................................................................................63
Art. 59 – Indennità sostitutiva del preavviso ..................................................................................................64
Art. 60 – Trattamento di fine rapporto .........................................................................................................................65
Art. 61 – Restituzione dei documenti di lavoro ........................................................................................66
TITOLO XI: ALTRE MATERIE....................................................................................................................................................................66
Art. 62 – Pari opportunità ................................................................................................................................................................................66
Art. 63 – Tutela dei dipendenti con disabilità
o in particolari condizioni psicofisiche ....................................................................................67
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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ALLEGATI
ALLEGATO n. 1 – Statuto dell’Ente Bilaterale Nazionale .............................................. 69
ALLEGATO n. 2 – Regolamento della Commissione Paritetica
Bilaterale Nazionale ......................................................................................................................... 79
ALLEGATO n. 3 – Modalità di svolgimento del tentativo
di conciliazione............................................................................................................................................. 82
ALLEGATO n. 4 – Contratto a tempo determinato ..................................................................... 84
ALLEGATO n. 5 – Accordo interconfederale per il recepimento
dell’accordo-quadro europeo sul telelavoro
concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME,
CEEP e CES.............................................................................................................................................................. 87
ALLEGATO n. 6 – Verbale di accordo ai sensi e per gli effetti
del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81
“Disciplina organica dei contratti di lavoro
e revisione della normativa in tema di mansioni,
a norma dell'art. 1, comma 7, della legge
10 dicembre 2014, n. 183" e verbale di accordo
sul regolamento collaborazioni coordinate...................... 94
ALLEGATO n. 7 – Sicurezza e salute dei lavoratori
nelle istituzioni formative .................................................................................................. 104
ALLEGATO n. 8 – Regolamento dell’art. 17, lettera E)
sugli esoneri sindacali ................................................................................................................ 109
ALLEGATO n. 9 – Accordo tra Enti e Organizzazioni Sindacali
di categoria sulla previdenza complementare ........ 112
ALLEGATO n. 10 – Profili e livelli ................................................................................................................................................... 114
ALLEGATO n. 11 – Modalità per la salvaguardia occupazionale................. 131
ALLEGATO n. 12 - Apprendistato professionalizzante (art. 44
D.Lgs. 81/2015) o contratto di mestiere ........................................ 133
ALLEGATO n. 13 - Accordo per la regolazione dell'Apprendistato
di primo e terzo livello ............................................................................................................ 177
ALLEGATO n. 14 - Accordo sanità integrativa ........................................................................................... 182
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
7
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
8
1
www.formafp.it www.cenfop.it
e-mail: presidenza@formafp.it e-mail: presidente@cenfop.it
www.flcgil.it www.cislscuola.it www.uilscuola.it www.snals.it
e-mail: organizzazione@flcgil.it e-mail: cisl.scuola@cisl.it e-mail: uilscuola@uilscuola.it e-mail: info@snals.it
PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RINNOVO DEL CCNL DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Premessa
La formazione professionale in Italia è caratterizzata, a seguito della riforma del
Titolo V della Costituzione, da competenze specifiche attribuite allo Stato e alle
Regioni in tema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Formazione
Professionale. Ciò ha comportato forti disomogeneità geografiche e di filiera,
differenti modelli organizzativi e di finanziamento da Regione a Regione che
hanno determinato offerte formative di qualità diseguali, differenti opportunità
per gli allievi, condizioni di lav oro e trattamenti economici diversi per il
personale, determinati anche dall’applicazione di altri Contratti Collettivi
Nazionali di lavoro, differenti opportunità di finanziamento e di gestione per gli
Enti.
Il rinnovo del CCNL, pertanto, si rende ancora più urgente in quanto,
congiuntamente al sistema della bilateralità, identifica e riconduce ad unità
nazionale il sistema della formazione professionale, garantendo a tutti i soggetti,
coinvolti nelle varie macro -tipologie, regole comuni e strumenti di ge stione
condivisi.
Seppur di fronte a questo quadro di riferimento disarticolato il settore della
Formazione Professionale, anche attraverso la professionalità dei propri
operatori, ha saputo riorganizzarsi e continua a garantire ai giovani e agli adulti
occupati e disoccupati opportunità formative in grado di facilitare gli inserimenti
nel mondo del lavoro, avviando anche interventi di politica attiva a supporto dei
servizi al lavoro per giovani e adulti; ha saputo sviluppare, altresì, nuovi servizi
per il lavoro a supporto delle politiche attive rivolte ai giovani (vedasi ad esempio
Garanzia Giovani) e agli adulti in cerca di occupazione.
Il nuovo CCNL, che le parti sociali, Sindacali e Datoriali, intendono realizzare nel
complesso quadro di riferimento di seguito tracciato, dovrà, pertanto, includere
e regolamentare i rapporti di lavoro del personale dipendente e non, impegnato
su tutti i servizi e le filiere attinenti sia la IeFP, sia la FP nel suo complesso e
nelle sue articolazioni.
8
2
a. Il rinnovo del CCNL e il quadro di riferimento
In questi ultimi anni si è assistito alla recente progressiva affermazione della
“filiera lunga della formazione professionale ”1 oltre alla sperimentazione
prima e la messa a regime del Sistema Duale con il conseguente rilan cio
dell’istituto dell’apprendistato, la progressiva affermazione delle politiche attive
del lavoro pur nel difficile contesto della pandemia. Si sono avviati diffusamente
interventi di politica attiva a supporto dei servizi al lavoro per giovani ed adulti
avvalendosi di un confronto positivo col sistema produttivo; ci si è dovuti
misurare con riforme che hanno modificato profondamente il mondo del lavoro.
A fronte di questo scenario, sommariamente richiamato, le Parti rilevano alcuni
aspetti positivi:
- l’evoluzione della formazione professionale avvenuta in questo decennio, che,
attraverso la progressiva crescita della filiera lunga della formazione
professionale, ha differenziato il suo raggio d’azione acquisendo, all’interno del
sistema nazionale dell’istruzione, progressivamente, le dimensioni di vero e
proprio sistema che accoglie un giovane dopo la conclusione positiva della scuola
secondaria di primo grado (IeFP) e lo accompagna, offrendogli possibilità di
conseguire titoli professionalizzanti, fino all'istruzione superiore non universitaria
(ITS). Anche il XVIII Rapporto di monitoraggio del sistema di Istruzione e
Formazione Professionale e dei percor si in Duale nella IeFP (a.f. 2018 -2019),
presentato il 5 maggio 2021, conferma la “lenta ma graduale ascesa” dei percorsi
svolti dalle Istituzioni Formative rispetto alla “ progressiva discesa, dapprima
lenta e poi assai più evidente, soprattutto nell’ultim o anno” dei percorsi IeFP
realizzati dagli Istituti Professionali2.
- Lo sviluppo, seppur non omogeneo sul territorio nazionale, di attività formative
rivolte agli occupati e ai disoccupati nell’ottica della formazione continua, nonché
di percorsi formativi tesi a favorire l’inclusione di soggetti fragili per contrastare
il disagio sociale;
- la graduale affermazione delle politiche attive del lavoro, sebbene
ridimensionate nell’intero ultimo anno in questo contesto di pandemia, si stanno
progressivamente integrando con il mondo della formazione professionale.
Il sistema formativo, tuttavia, avvalendosi anche di ricerche3, evidenzia
“numerose criticità”, ormai storiche e ampiamente documentate anche dagli
Istituti di ricerca preposti (INAPP in primis), quali:
1 La citazione è tratta da SINAPPSI, rivista quadrimestrale dell’INAPP (Anno X, n. 3/2020).
Nella Rivista è contenuto in Appendice un articolo a cura di E. Crispolti e A. Carlini dal titolo “Il quadro del sistema italiano
di istruzione e formazione . A noi risulta l’analisi tra le più recenti che tratteggia, sia dal punto di vista normativo che
quantitativo, il quadro del sistema italiano di istruzione e formazione nel suo complesso, ivi compreso quello della filiera
lunga della formazione professionale: “ In una ideale prosecuzione dei percorsi IeFP si collocano le filiere formative
dell’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dell’Istruzione tecnica superiore (ITS)” (p. 118).
2 ANPAL, Report Tecnico. XVIII Rapporto di monitoraggio del sistema di Istruzione e Formazione Professionale e dei
percorsi in Duale nella IeFP. A.F. 2018-2019, a cura di Emmanuele Crispolti, 5 maggio 2021, p. 16.
3 Tra le più recenti si possono ricordare le ricerche di:
- Salerno M. G., L’Istruzione e la Formazione Professionale tra regionalismo e unitarietà. Unaprima analisi , Rubbettino
2019: la ricerca mette in evidenza la disomogeneità e la non coerenza di molta normativa regionale rispetto alle norme
nazionali di sistema;
- G. Zagardo, La IeFP nelle Regioni. Una risposta all’Europa ai tempi del Covid , dicembre 2020: l’autore aggiorna ogni
anno questo quaderno che contiene una fotografia aggiornata della IeFP nelle Regioni.
- Salerno GM –Zagardo G., Costruire e utilizzare i costi standard nella IeFP. Analisi, indicazioni e proposte, dicembre
2020: in analogia a quanto effettuato dalla scuola paritaria (cfr. studio di Alfieri A.M. –Grumo M. –Parola M.C. Il diritto
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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3
- la disomogeneità geografica del sistema formativo tra Nord, Centro e Sud
Italia;
- la disomogeneità nell’organizzazione dell’offerta formativa regionale: presenza
del percorso formativo di durata triennale per la qualifica professionale, in
qualche regione sostituito dall’offerta dell’Istituto Professionale di Stato; non è
presente in tutte le regioni il quarto anno per conseguire il diploma
professionale; l’offerta formativa denominata IFTS è molto residuale; occorre
garantire in tutte le Regioni l’accesso al 5° anno dell’istruzione in assenza
dell’IFTS; sotto questo aspetto la filiera professionalizzante verticale ha la
necessità e l’urgenza di essere completata per far crescere questa opzione negli
allievi e nelle famiglie;
- le differenze regionali rispetto alle norme generali di sistema, “i livelli essenziali
delle prestazioni” (D. lgs. 226/05 e successive normative), le differenze che si
registrano nella durata dei percorsi formativi, nel governo dei sistemi attraverso
i modelli di accreditamento, e che mettono in crisi il “sistema nazionale di
formazione professionale” producendo differenze e disuguale opportunità per gli
allievi che scelgono la IeFP;
- le disomogeneità nel finanziamento dei vari segmenti della filiera
professionalizzante;
- le risorse stanziate a livello centrale ormai ferme da più di un decennio e
scollegate dai flussi della domanda di formazione;
- la mancata attenzione del Governo centrale verso il sistema formativo;
- l’ampio ricorso all’utilizzo del FSE quale principale fonte di finanziamento che
ha determinato una crescente complessità e disomogeneità delle regole
gestionali.
Inoltre, la mancanza di una legge sulla rappres entanza e il mancato
riconoscimento del CCNL-FP quale riferimento delle Regioni per l’accreditamento
ha determinato il ricorso a contratti di sotto tutela al ribasso sul costo del lavoro
con la sua progressiva “marginalizzazione”.
b. Il ruolo della bilateralità
Dentro questo scenario le Parti ritengono essenziale la valorizzazione e il
supporto dell’Ente bilaterale per facilitare le relazioni tra forze datoriali e
sindacali che potranno così operare dentro un quadro di riflessioni condivise
dentro una attività di monitoraggio e di ricerca continua.
Le parti convengono sulla necessità che dal lavoro di EBINFOP emergano utili
dati sul reale sistema formativo delle regioni e si conviene che le ricerche
contengano informazioni quali, ad esempio:
- il numero dei dipendenti del settore;
- la diffusione geografica del settore;
- il numero/tipologia degli Enti di Formazione presenti nel settore, accreditati
nelle varie regioni
- l’applicazione del CCNL-FP sulle varie tipologie accreditate nelle regioni rispetto
agli altri Contratti;
di apprendere. Nuove linee di investimento per un sistema integrato, G. Giappichelli, Editore Torino 2015), gli autori
hanno tentato di elaborare una proposta di costo standard per la IeFP.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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4
- le figure essenziali richieste dagli accreditamenti regionali;
- le norme applicate al personale coinvolto per l’erogazione della formazione
professionale (titoli richiesti, esperienze professionali, disciplina vigente nelle
Regioni, ecc.);
- i parametri di finanziamento delle varie tipologie formative;
- il grado di rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) nelle varie
regioni.
In ragione di quanto sopra le Parti convengono sulla necessità di dedicare una
parte importante del lavoro della trattativa allo scopo di rivedere l’istituto della
bilateralità per avere un Ente Bilaterale che possa operare nella direzione
desiderata.
c. Gli orientamenti generali
Dentro questo scenario, che troverà una più definita forma nel lavoro dell’Ente
Bilaterale, le parti convengono sulla necessità di definire insieme degli
orientamenti generali quali:
● La definizione della rappresentanza
l’obiettivo è quello di certificare la rappresentanza delle parti sociali, datoriali e
sindacali, firmatarie del presente contratto anche attraverso l’adesione e la
sottoscrizione del Protocollo interconfederale sulla Rappresentanza: tale
operazione non è più rinviabile, visti i tempi burocratici che saranno necessari
per la sua implementazione.
● Un nuovo CCNL-FP con un più ampio perimetro di riferimento
Le parti convengono sulla necessità di condurre una trattativa che ampli il
perimetro di riferimento del C CNL-FP, “aperto” a nuovi attori, che si affacciano
per l’erogazione della formazione professionale e dei servizi nelle politiche attive
del lavoro.
La graduale affermazione delle politiche attive del lavoro, assai ridimensionata
nell’intero ultimo anno in questo contesto di pandemia, ha costretto ad inventare
nuove modalità didattiche con la formazione a distanza che opportunamente
contrattualizzata, può essere utilizzata non solo per ulteriori problematiche di
sospensioni forzate delle attività, ma anche p er interventi integrati rivolti a
diverse categorie di utenti per meglio integrarsi ed interagire con il mondo della
formazione professionale.
Per raggiungere questo obiettivo strategico le parti convengono che il CCNL-FP:
- sia adeguato alla normativa del lavoro vigente;
- introduca una flessibilità governata nell’organizzazione del lavoro per gestire
le complessità del lavoro;
- sia potenziato con adeguate e stabili risorse finanziarie a sostegno del sistema
formativo;
- valorizzi la complessità del lavoro con misure incentivanti per il personale.
- organizzi, regolamenti ed attui uno stabile sistema di formazione continua del
personale in servizio e ad esito ne certifichi le competenze.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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5
Le parti ritengono che gli obiettivi sommariamente indicati interessino, oltre alla
sfera politica, altri istituti contrattuali e pertanto richiedono interventi, modifiche
e innovazioni al vigente contratto, in particolare:
1. Flessibilità dell’organizzazione del lavoro
• l’orario d i lavoro: una razionalizzazione dell’impiego del personale
salvaguardando i livelli di qualità della formazione;
• i profili e i livelli: aggiornati a nuove funzioni;
• l’attività didattica: didattica in presenza, didattica a distanza, per piccoli
gruppi attività di P.A.L nelle imprese;
• attività formativa: in presenza e fuori sede:
• sicurezza: norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Risorse finanziarie a sostegno del sistema formativo
Le parti ritengono che il miglioramento economico legato al rinnovo del CCNL-
FP, legittimamente auspicato da tutti gli operatori del settore, in attesa di un
incisivo intervento legislativo e finanziario da parte del Governo, passi attraverso
due vie:
• un negoziato forte con la IX Commissione perché si faccia portav oce della
necessità di un adeguamento dei parametri di finanziamento alle esigenze di
sviluppo del settore, partendo dal costo pro -capite per studente elaborato
annualmente dal M.I. per gli studenti impegnati nell’istruzione
professionalizzante;
• un’azione congiunta delle parti nei confronti delle Regioni finalizzata ad
armonizzare i modelli organizzativi e le relative risorse destinate alla
formazione professionale.
3. Livelli della contrattazione
Le parti lavoreranno congiuntamente allo scopo di consolidare la contrattazione
di secondo livello – regionale e aziendale - (nazionale, regionale, di ente) per
renderla applicabile nelle diverse realtà regionali.
d. Gli impegni
Dentro questo quadro sommariamente descritto le parti congiuntamente
riaffermano l’impegno:
- a sostenere il Contratto Nazionale di Comparto, quale riferimento per le
Istituzioni e per i lavoratori impegnati nell'Istruzione e Formazione
Professionale, superiore, continua e ricorrente, apprendistato, nei servizi di
politica attiva del lavoro che, nelle forme pattizie, che verranno stabilite,
tenga in debito conto le specificità territoriali individuando le materie e gli
ambiti della contrattazione di secondo livello, regionale e di Ente;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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- a semplificare l'articolato del CCNL evitando la riproduzione della normativa
vigente;
- a disciplinare l'attività didattica a distanza e il lavoro agile;
- a valorizzare la complessità crescente nella organizzazione del lavoro;
- a certificare la rappresentanza delle parti sociali firmatarie del presente
contratto anche attraverso l'adesione e sottoscrizione del Protocollo
interconfederale sulla Rappresentanza;
- a sostenere, presso tutte le sedi competenti, l'impegno politico per
l'applicazione di un unico CCNL di Comparto, a garan zia della qualità
dell'offerta formativa e della parità di condizioni di accesso e di gestione dei
finanziamenti pubblici destinati alle diverse macro -tipologie del sistema
formativo e la necessità che le Regioni adottino e rendano vincolanti per la
partecipazione ai bandi e per l'accesso ai finanziamenti pubblici tutti i requisiti
dell'accreditamento previsti;
- a trovare la modalità di valorizzare il personale nella realizzazione delle
attività formative;
- ad aprire la trattativa per il rinnovo del Contr atto di lavoro che disciplini i
rapporti esistenti nel comparto, per condividere le nuove complessità,
cercando le necessarie condizioni per riconoscere la necessaria
valorizzazione, per riconoscere la produttività ed il merito, garantendo il reale
potere d'acquisto delle retribuzioni del personale;
- ad intraprendere azioni congiunte nei confronti delle Regioni per garantire
livelli di qualità dell'offerta formativa e la sostenibilità del sistema;
- a scegliere il metodo del confronto, per affrontare le pr ospettive di sviluppo
e i processi di ristrutturazione che dovessero rendersi necessari.
Roma, 16 settembre 2021
Forma Nazionale CENFOP Nazionale
Il Presidente Il Presidente
Paola Vacchina Silvia Bisso
FLC CGIL CISL Scuola UIL Scuola RUA SNALS Confsal
M. Gissi
A. Rapezzi
G. Turi E. SerafiniF. Sinopoli
A. Varengo L. Macro G. Visco
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PARTE PRIMA
CAPITOLO I: RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - CONTRATTO REGIONALE E RELATIVE PROCEDURE
A - Premessa:
1. Il ruolo della contrattazione di secondo livello, regionale e di Ente,
va rafforzato, ritenendolo strategico per dare risposte a specificità
diversificate, nei limiti dettati dalla legge e dal presente CCNL.
2. In materia salariale la contrattazione di secondo livello può interve-
nire sulle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in
relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
organizzativa. Per consentire tale intervento le Parti convengono
che una quota della massa salariale complessivamente negoziata
a livello nazionale, come previsto dall’art. 25, E comma 3, venga ge-
stita direttamente dalla contrattazione regionale o, in assenza, de-
mandata alla contrattazione di Ente, fissandone modalità e criteri
generali per l’attribuzione ai lavoratori.
B - Il Contratto
1. Il livello di contrattazione regionale ha propria autonomia e pote-
re decisionale in particolare sulle seguenti materie:
– modalità e tempi di attuazione dei diritti di informazione e della
concertazione territoriale;
– costituzione di specifici fondi negli Enti Bilaterali Regionali;
– composizione e funzionamento delle Commissioni regionali;
– criteri per l’aggiornamento professionale, qualificazione, riconver-
sione e riqualificazione del personale dipendente, sperimentazio-
ne di nuove figure professionali nonché gestione della sua mobilità,
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
16
anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
– criteri per determinare quantità e modalità di attribuzione del
fondo incentivi e gestione delle indennità varie;
– modalità e parametri per l’attribuzione degli incentivi, ivi com -
presa la costanza della presenza quale elemento concorrente
alla misura della partecipazione per la attribuzione delle com -
ponenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad
incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizza -
tiva, di cui al precedente comma A - 2, secondo quanto previsto
all’art. 25;
– dinamiche professionali, loro eventuale incentivazione economi-
ca e sviluppo di carriera legati alle specificità regionali ai sensi
dell’art. 25;
– organizzazione, programmazione e flessibilità dell’orario di lavoro;
– diritto allo studio;
– criteri modalità e tempi di per la stabilizzazione dei rapporti
di lavoro precari ed atipici in rapporti di lavoro a Tempo Indeter-
minato.
2. Nell’ambito della contrattazione regionale, al fine di armonizza -
re le esigenze organizzative, le parti firmatarie del presente CCNL
individuano all’art. 11 le materie che concorrono alla definizione
del contratto integrativo di Ente.
3. Ai fini della contrattazione regionale, le Associazioni degli Enti di
FP firmatarie del presente contratto, ove costituite a tale livello e
gli Enti a carattere regionale che ad esso aderiscono, individuano
i rappresentanti che fanno parte della delegazione trattante.
4. Gli Enti e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, previa
comunicazione preventiva a tutti i soggetti interessati, possono
avvalersi, nella contrattazione regionale, dell’assistenza dei propri
rappresentanti a livello nazionale.
5. Copia di ogni contratto regionale verrà trasmessa alla Commis -
sione Paritetica Bilaterale Nazionale, di cui al successivo art. 4, per
la costituzione di un archivio nazionale disponibile alla consulta -
zione delle Parti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
17
C – Le procedure
1. Le contrattazioni regionali rimangono in vigore qualora non ne sia
data disdetta formale da una delle parti entro 3 mesi dalla sot -
toscrizione del presente CCNL, o secondo le decorrenze previste
dagli accordi stessi. La vigenza del contratto Regionale ha la me -
desima decorrenza del presente CCNL di cui al successivo art. 20
sia per la parte economica che per quella normativa.
2. Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contrat -
to, le associazioni datoriali e sindacali firmatarie dei contratti col -
lettivi regionali che ancora svolgono i loro effetti perché vigenti o
in ultrattività devono aggiornare i contratti collettivi regionali alle
disposizioni contenute nel presente contratto ed alla normativa
vigente.
3. Nel caso che uno dei soggetti costitutivi delle Parti non partecipi,
nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimen-
to del negoziato, lo stesso è impegnato ad applicare gli accordi rag-
giunti, se tali accordi saranno stati approvati ai sensi dell’Accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra CGIL, CISL e UIL e Confindu-
stria che FORMA e CENFOP recepiscono.
ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI
1. Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive re -
sponsabilità degli Enti di FP e dei Sindacati, perseguono l’obiet -
tivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento
delle condizioni di lavoro e alla loro crescita professionale con l’e-
sigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi.
2. Le Parti concordano di mantenere gli Enti Bilaterali come specifi-
cato al seguente articolo 3 e le Commissioni Paritetiche Bilaterali
come specificato nel seguente articolo 4 del presente CCNL.
ART. 3 - ENTE BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE
a) Ente bilaterale nazionale (Ebinfop)
1. Le Parti firmatarie del presente CCNL confermano l’Ente Bilaterale
Nazionale quale strumento per affrontare problemi e bisogni dei
lavoratori e degli organismi formativi e supportare processi di cam-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
18
biamento secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Ente, allegato
n. 1, parte integrante del presente CCNL.
2. Le Parti si impegnano a favorire l’implementazione degli Enti Bi -
laterali Regionali nelle Regioni nelle quali essi non siano ancora
operativi e danno mandato all’Assemblea Generale dei soci del-
l’EBiNFoP, ai sensi dell’art. 7, dello Statuto, di promuovere quel -
le modifiche necessarie per consentire ai soci, su richiesta mo -
tivata delle due parti delle Regioni interessate, di costituire Enti
Bilaterali Interregionali tra quelle Regioni in cui non può essere
ordinariamente garantita la costituzione di un Ente autonomo
per l'attuale insufficienza di partecipazione degli addetti, indi -
cando un piano di intervento anche con misure di carattere stra -
ordinario e temporaneo, per raggiungere una situazione tale da
assicurare la capienza economica per il funzionamento dell'Ente
in questione.
3. Sono Soci Fondatori dell’Ente Bilaterale Nazionale della Forma -
zione Professionale (EBiNFoP):
– le Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori FLC CGIL,
CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL;
– le Associazioni Nazionali degli Enti Formativi FORMA e CENFOP
che hanno firmato il CCNL-FP.
4. L’Ente Bilaterale Nazionale ha la finalità di rappresentare, a livello
nazionale, tutti gli Enti Bilaterali Regionali della Formazione Pro -
fessionale ed ha i seguenti scopi:
– promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguar -
do al monitoraggio dei sistemi regionali di formazione profes -
sionale, all’analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione
nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione
professionale;
– monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell’am-
bito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le
Parti sociali;
– realizzare il monitoraggio dei rapporti ordinamentali tra il siste -
ma scolastico nazionale dell’istruzione ed i sistemi regionali di
formazione professionale;
– promuovere l'accessibilità e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
19
nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla con -
trattazione collettiva;
– recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone
pratiche;
– promuovere e progettare iniziative in materia di formazione con-
tinua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti
anche armonizzando i propri interventi con attività dei fondi in-
terprofessionali. Per tale attività possono essere attivate forme di
collaborazione con le istituzioni nazionali e internazionali;
– promuovere forme di previdenza complementare e assistenza
sanitaria integrativa e forme innovative di welfare;
– sostenere, ove non può intervenire l'Ente bilaterale regionale con
risorse proprie o in aggiunta a queste, i lavoratori e le strutture
formative in difficoltà;
– attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione
collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire
all’Ente Bilaterale Nazionale.
5. Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusiva-
mente per i soggetti che applicano il CCNL.
b) Ente bilaterale regionale (EBiRFoP)
6. Ogni Ente Bilaterale Regionale costituito deve affiliarsi all'Ente Bi-
laterale Nazionale versando la quota di affiliazione annuale stabi-
lita dallo Statuto di quest'ultimo.
7. Sono Soci Fondatori dell'Ente Bilaterale Regionale della Forma -
zione Professionale (EBiRFoP):
– le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori FLC CGIL,
CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL;
– le Associazioni Regionali degli Enti Formativi FORMA e CENFOP,
che hanno firmato il CCNL-FP e/o gli Enti/Associazioni che sono
firmatarie del livello regionale del CCNL-FP;
– sono soci ordinari gli Enti o le Associazioni di Enti firmatarie del
Contratto Collettivo Regionale non aderenti a FORMA e CENFOP.
8. L’Ente Bilaterale Regionale ha le seguenti finalità:
– promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderen-
ti all’Ente Bilaterale, iniziative in materia di formazione continua e
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
20
permanente e di riqualificazione professionale, anche armonizzan-
do i propri interventi con l’attività dei fondi interprofessionali;
– promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle
destinate ai dipendenti, per i lavoratori con rapporto di lavoro
non subordinato, ove previsto da apposito accordo negoziale na-
zionale o regionale tra le Parti;
– promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della
salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite
dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva;
– promuovere e sostenere la realizzazione di seminari/convegni delle
Parti sociali firmatarie del presente CCNL per la promozione e lo svi-
luppo della Formazione Professionale regionale;
– sostenere progetti di innovazione tecnologica e metodologica
presentati dai datori di lavoro aderenti all’ente bilaterale;
– attuare gli altri compiti, anche con l’istituzione di specifici fondi che
le Parti, a livello di contrattazione collettiva regionale, decideranno
congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Regionale;
– prevedere, in presenza di crisi aziendali, interventi straordinari
destinati ai lavoratori.
c) Le risorse
9. La quota di affiliazione da versare annualmente entro il 30 set -
tembre sul fondo unico di sostegno di cui al successivo punto 12,
da ogni Ente Bilaterale Regionale o Interregionale all'Ente Bilate -
rale Nazionale per sottoscrivere il legame associativo e assi curare
un apporto al funzionamento dello stesso è definita in 0,50 €
a dipendente (la base di calcolo è costituita dall'Uniemens del mese
di dicembre). La mancata costituzione in una Regione dell’Ente Bi-
laterale Regionale (o l'adesione a un ente bilaterale Interregiona -
le), entro i termini previsti dal presente articolo, impegna comun-
que i soggetti che in tale territorio operano e applicano il presente
CCNL al versamento della contribuzione fissata per la costituzio -
ne dei fondi gestiti dagli Enti Bilaterali Regionali. Tale versamento
confluirà in un fondo, denominato “fondo di supplenza”, istitui -
to ad hoc dall’Ente Bilaterale Nazionale, che sarà a disposizione
dell’Ente Bilaterale Regionale al momento della sua costituzio -
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
21
ne, con lo storno dei costi sostenuti dall’Ente Bilaterale Nazionale
per lo svolgimento dell’attività di supplenza, opportunamente
documentata.
10. La contribuzione è fissata dalla contrattazione regionale nella misura
minima dello 0,5% del monte salari, versata da ogni soggetto che
applica il CCNL-FP all’Ente Bilaterale Regionale della regione di com-
petenza, per la costituzione di un fondo comune di sostegno le cui
finalità saranno:
– formazione e interventi straordinari destinati ai lavoratori, in pre-
senza di crisi aziendali;
– realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e metodolo-
gica presentati dai datori di spazio;
– altre finalità definite e contrattate a livello regionale.
11. La contribuzione dovrà essere versata dai datori di lavoro secondo
cadenze stabilite dalla contrattazione regionale e recepita nei re-
golamenti dell’Ente, in misura pari al 30% a carico dei lavoratori e
al 70% a carico dei datori di lavoro. La quota percentuale è calcola-
ta sull’imponibile previdenziale complessivo dei lavoratori, assunti
con contratto di lavoro subordinato, ancorché a tempo determina-
to o a tempo indeterminato.
12. Il fondo comune di sostegno, costituito sia a livello nazionale pres-
so EBINFOP e a livello regionale presso EBIRFOP, è disciplinato
da un apposito regolamento che ne individuerà le modalità di
impiego e di gestione.
13. Le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto con-
trattuale per ogni lavoratore il quale matura, esclusivamente nei con-
fronti degli Enti non aderenti e non versanti al sistema della bila -
teralità, il diritto all'erogazione diretta da parte dei datori di lavoro.
14. A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del
CCNL per la FP, gli Enti che applicano il presente CCNL, non ade -
renti al sistema della bilateralità e che non versano i relativi con -
tributi di cui ai precedenti punti, sono tenuti ad erogare a ciascun
dipendente un importo mensile pari all'1,5% dell'imponibile pre -
videnziale annuo, calcolato su 13 mensilità e diviso su 12 mensilità.
Tale importo cessa dal mese successivo all'adesione ed all'inizio
dei versamenti dell'Ente al sistema della bilateralità. Tale importo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
22
rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che inci -
de su tutti gli istituti retributivi, di legge e contrattuali, compresi
quelli indiretti o differiti.
15. L'Ente Bilaterale Nazionale e gli Enti Bilaterali Regionali costitu -
iscono appositi fondi denominati "Fondo per la rappresentanza
sindacale" da tenersi con contabilità separata. La gestione delle
risorse del Fondo è definita dal Regolamento, proposto dal Consi-
glio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.
16. Gli Enti Bilaterali nazionale e regionali dovranno modificare le pro-
prie finalità e operatività in relazione alle modificazioni che si doves-
sero introdurre a livello di contrattazione nazionale e regionale.
17. Le Parti si impegnano, a livello nazionale e regionale, a verificare i
livelli di efficacia ed efficienza degli Enti Bilaterali e ad apportare le
eventuali modifiche contrattuali e statutarie necessarie a garantir-
ne il corretto funzionamento.
ART. 4 - COMMISSIONE PARITETICA BILATERALE NAZIONALE E
REGIONALE
1. Le Parti confermano l’istituzione delle Commissioni paritetiche a livel-
lo nazionale e regionale, con il compito prioritario di predisporre ed
emanare rispettivamente interpretazioni autentiche delle normati-
ve contrattuali e delle contrattazioni regionali nonché di esaminare
e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazio-
ne dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione
regionale così come previsto dal regolamento di cui all’allegato n. 2,
parte integrante del presente CCNL.
2. Analoghi compiti in relazione ai contratti regionali hanno le
commissioni paritetiche bilaterali regionali. Esse sono costituite
nell’ambito della contrattazione regionale e regolate da appositi
regolamenti concordati tra le parti.
ART. 5 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
1. In tutti i casi di controversie le Parti convengono di esercitare, per
la prevenzione e la risoluzione preventiva dei conflitti, il tentativo
di conciliazione che, ai sensi della legge n. 183 del 2010, è attività
facoltativa, secondo le modalità di cui all’allegato n. 3, parte inte -
grante del presente CCNL.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
23
CAPITOLO II: RAPPORTO DI LAVORO
ART. 6 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Nell’ambito del contratto di lavoro è consentito il ricorso al tempo de-
terminato stipulato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 15 Giugno
2015 e sue successive modifiche e integrazioni, secondo quanto defi-
nito dall’allegato n. 4, parte integrante del presente CCNL.
2. La percentuale massima dei contratti a tempo determinato, con
esclusione dal computo dei lavoratori assunti in sostituzione di
dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di
lavoro, non potrà superare il 20% del personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, salvo diversa regolamentazione
stabilita in sede di contrattazione regionale e/o di Ente.
ART. 7 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
1. Il Contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato diretta-
mente dagli Enti/Agenzie formative, è un contratto di lavoro a tem-
po indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei
giovani ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.
2. Le Parti riconoscono il contratto di apprendistato professionaliz -
zante quale strumento utile per l’acquisizione delle competenze
necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa e percor -
so orientato tra sistema di istruzione e formazione e mondo del la-
voro, teso a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, come
regolato dal Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e successi-
ve modifiche e integrazioni.
3. Le parti si impegnano a definire i profili cui riferire i piani formativi
individuali previsti dal Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015
e successive modifiche e integrazioni entro 30 giorni dalla sotto -
scrizione del contratto, dando mandato all’Ente Bilaterale Nazio -
nale EBiNFoP di presentare una ipotesi complessiva.
ART. 8 - TELELAVORO SUBORDINATO
1. Si definisce telelavoro la modalità di effettuazione della prestazio-
ne da parte di un lavoratore subordinato, il cui espletamento av -
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
24
viene con l’ausilio di strumenti anche telematici, prevalentemen -
te al di fuori della abituale sede di lavoro.
2. La contrattazione regionale e/o di Ente regolamenterà le modalità
di attuazione del presente articolo, facendo riferimento all’accor -
do interconfederale del 9 giugno 2004, di cui all’allegato n. 5, par-
te integrante del presente CCNL.
ART. 9 - LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE
1. In ragione della richiesta di figure professionali in modalità inter -
mittente che il sistema della formazione professionale può richie-
dere, è possibile la stipulazione di contratti di fornitura di sommi-
nistrazione di prestazioni di lavoro secondo quanto stabilito dal
Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e successive modifiche
ed integrazioni e dei relativi provvedimenti attuativi, previa con -
trattazione di Ente con la RSA/RSU o, in mancanza, con le OO.SS.
territoriali, sui limiti quantitativi e temporali.
ART. 10 - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
1. Il ricorso al contratto di collaborazione coordinata e continuati -
va di cui al Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, è regolamentato dall’allegato n. 6,
parte integrante del presente CCNL.
CAPITOLO III: ASSETTI CONTRATTUALI
ART. 11 - CONTRATTAZIONE DI ENTE
1. La Contrattazione di Ente si attiva trascorsi i 6 mesi dalla firma
del CCNL o alla conclusione del Contratto Regionale. Il confronto
tra Ente e la rappresentanza sindacale territoriale e/o di struttura
(RSA/RSU) riguarda i seguenti temi:
– superamento della percentuale del 20% per la stipulazione dei
contratti a termine (art. 6, comma 2);
– regolamentazione del telelavoro subordinato (art. 8, comma 2);
– determinazione dei limiti per il lavoro in somministrazione (art. 9);
– modalità e tempi dell’informazione preventiva e successiva (art.
12, comma 4);
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
25
– definizione delle spese relative all’aggiornamento (art. 15, comma 5);
– modalità di presentazione delle domande di trasformazione del
lavoro full time in lavoro part-time (art. 23, comma 2);
– determinazione della percentuale di maggiorazione della retribu-
zione, criteri e modalità di attuazione per la disponibilità alla varia-
zione temporale del part-time (art. 23, comma 8);
– individuazione delle disponibilità finanziarie per il sistema in -
centivante o premio di risultato (art. 25, punto E, comma 2);
– indennità varie (art. 25, lettera F);
– modalità di fruizione del diritto alla mensa (art. 27, comma 2);
– modalità generali dell’impegno orario dei formatori (art. 36, punto
B 1);
– eventuale flessibilità, incentivazione e/o forme compensative ri -
spetto all’orario medio settimanale dei formatori (art. 36, punto
B 4);
– impegno aggiuntivo di 150 ore in situazioni straordinarie e moti-
vate (art. 36, punto B 5);
– orario di lavoro dei formatori in agricoltura e modalità di calcolo
delle distanze (art. 36, punti C 1 e 2);
– orario di formazione diretta in istituti di pena, comunità di recu-
pero ed attività per disabili (art. 36, punto D 1);
– determinazione della quota annuale di aggiornamento (art. 36,
punti E1 e E2);
– possibilità di gestione pluriennale di progetti di aggiornamento
(art. 36, punti E1 e E2);
– programmazione del monte ore complessivo di aggiornamento
(art. 36, punto E 4);
– modalità di adesione alla Banca delle ore (art. 39, comma 3);
– tempi e modalità di verifica della Banca delle ore (art. 39, comma
4);
– determinazione del trattamento economico e normativo per le
missioni (art. 48, comma 1);
– criteri e modalità per l’utilizzo del mezzo proprio e del calcolo
delle distanze (art. 48, commi 2 e 3);
– definizione di ulteriori permessi retribuiti per diritto allo studio
(art. 54, comma 2);
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
26
– definizione di ulteriori modalità applicative per diritto allo studio
(art. 54, comma 7);
– flessibilità degli orari per l’esercizio delle pari opportunità (art.
62, comma 1, b).
La vigenza del contratto di Ente ha la medesima decorrenza del
presente CCNL di cui al successivo art. 20.
ART. 12 - INFORMAZIONE E CONCERTAZIONE
1. Ai fini di una più compiuta informazione le Parti, su richiesta, si in-
contrano con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza
di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei
servizi, iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi, eventuali
processi di dismissione e di trasformazione.
2. La concertazione si sviluppa a livello regionale tra i rappresentanti
regionali delle Associazioni e/o Enti di FP firmatari o aderenti al
presente CCNL e le Segreterie regionali di categoria FLC CGIL, CISL
SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS-CONFSAL.
3. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramen-
to ed alla efficienza dei servizi, gli Enti garantiscono una costante
informazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
CCNL sugli atti che riguardano il personale dipendente, le collabo-
razioni a progetto, i tempi determinati, l’organizzazione del lavoro.
4. Le modalità e i tempi dell’informazione, che devono avere caratte-
re preventivo e/o successivo, sono definiti tra Enti e Organizzazioni
Sindacali a livello regionale e/o di Ente.
ART. 13 - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
1. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli orga-
nismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto
di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le
riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna
si rinvia ai contenuti degli Accordi Interconfederali in materia di
Igiene e Sicurezza sul lavoro, e all’Accordo tra FORMA e CENFOP
ed FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL, in al -
legato 7, parte integrante del presente CCNL, che sostituisce il pre-
cedente Accordo del 15 settembre 1997.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
27
2. Le Parti si danno atto dell’opportunità di attuare azioni di prevenzione
del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio ed analisi.
ART. 14 - COLLEGIO DEI FORMATORI
1. Il collegio dei formatori, che può essere articolato per dipartimen-
ti di lavoro, presieduto dal direttore dell’Istituzione Formativa e
composto da tutti i relativi formatori, è finalizzato alla valorizza -
zione della professionalità dei medesimi e del loro concorso attivo
per realizzare percorsi e interventi di formazione e/o di orienta -
mento professionale nella formazione iniziale, superiore, continua
e per allievi con disabilità e/o con svantaggio sociale e/o culturale
e per interventi riguardanti le politiche del lavoro e i relativi servizi.
2. Con riferimento agli eventuali indirizzi regionali ed in coerenza con
la proposta formativa del rispettivo Ente, il collegio dei formatori:
a. contribuisce alla programmazione metodologico-didattica dei
percorsi e degli interventi di cui al comma 1 attivati dall’Istitu -
zione Formativa;
b. concorre a determinare gli obiettivi didattici degli stages for -
mativi e/o periodi di alternanza in azienda previsti nel piano
delle attività programmate;
c. elabora proposte metodologiche atte a facilitare l’integrazione
nelle attività curricolari normali degli allievi con disabilità e/o
con svantaggio sociale e/o culturale anche in raccordo con le
Istituzioni scolastiche e con gli Enti Locali di competenza;
d. propone sussidi didattici descrittivi, audiovisuali e multimedia-
li, concorrendo alla elaborazione dei medesimi in rapporto alle
specifiche esigenze dei progetti;
e. concorre a programmare ed attuare le verifiche intermedie e
finali delle attività di cui al comma 1, in rapporto al consegui -
mento degli obiettivi individuati;
f. effettua la valutazione periodica dell’andamento e dell’effica -
cia complessiva dell’azione didattico formativa in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati;
g. concorre a programmare e organizzare gli incontri con le fami-
glie degli allievi minori;
h. concorre a programmare progetti di aggiornamento collegiale
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
28
e/o individuale dei formatori, predisposti dall’Ente o dall’Istitu -
zione Formativa ed elabora proposte in ordine alle necessità di
aggiornamento e formazione continua del personale;
i. concorre, nella formazione continua, alla verifica delle ricadute
dei percorsi formativi sulle strutture produttive;
j. si relaziona con gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche
relativamente ai percorsi integrati.
3. I formatori sono tenuti a partecipare alle riunioni del collegio dei
formatori/dipartimenti.
4. Le suddette riunioni sono comprese nell’orario di lavoro ed
hanno luogo in ore non coincidenti con l’attività didattica.
5. Alle riunioni del collegio dei formatori/dipartimenti possono es-
sere invitati Responsabili/Collaboratori dell’area amministrativa
che esercitano specifiche funzioni di raccordo e integrazione con
la programmazione didattica delle azioni formative e figure spe -
cialistiche dell’area dell’erogazione.
ART. 15 – AGGIORNAMENTO
1. Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell’Ente,
a partecipare alle iniziative di aggiornamento, riqualificazione
e riconversione professionale previste dall’Ente medesimo, dalla
legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente
Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali.
2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione
delle attività anche attraverso la formazione di nuove, diversificate
e più elevate professionalità funzionali allo sviluppo del sistema e,
in particolare:
– alla progettazione e revisione dei profili professionali;
– alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di
orientamento e di formazione professionale iniziale, superiore,
continua e per utenze con particolari bisogni;
– agli interventi di inserimento e reinserimento lavorativo;
– ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualifica-
zione dei medesimi;
– all’attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione
di qualità e dell’accreditamento e delle azioni innovative.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
29
3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limi -
tatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di formazio -
ne/aggiornamento, alla retribuzione corrispondente all’effettivo
impegno orario, qualora superiore.
4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualifi -
cazione, aggiornamento e riconversione professionale viene rila -
sciata idonea documentazione.
5. La quantità e le modalità di riconoscimento delle spese sostenute
dai partecipanti alle iniziative di aggiornamento vengono definite
in sede di contrattazione regionale o di Ente.
6. La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autoriz -
zata dal datore di lavoro.
31
PARTE SECONDA
TITOLO I: DIRITTI SINDACALI
ART. 16 - ASTENSIONE DAL LAVORO
1. In conformità ai principi della Costituzione e della legge n. 300/70,
è garantito l’esercizio della libertà e delle attività sindacali, nonché
del diritto di sciopero.
2. La dichiarazione di sciopero da parte delle Organizzazioni Sinda -
cali dovrà essere preceduta da preavviso, di norma non inferiore
a 2 giornate lavorative.
ART. 17 - DIRITTI E LIBERTÀ SINDACALI
1. I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla legge n. 300/70
e dalle disposizioni del presente contratto.
2. I periodi di fruizione di tutte le libertà sindacali sono validi ai fini
dei vari istituti contrattuali e si configurano come effettivo servizio
prestato nella propria funzione professionale, nella rispettiva sede
di titolarità.
A - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
1. Nel rispetto dell’accordo per la costituzione delle RSU nel com -
parto della Formazione professionale, la rappresentanza sindacale
unitaria è così composta: 1 componente per ogni Istituzione For -
mativa che impegna fino a 15 dipendenti; 3 componenti per ogni
Istituzione Formativa che impegna oltre 15 dipendenti.
2. Le predette rappresentanze sindacali sono riconosciute nell’ambi-
to dei sindacati di categoria aderenti alle Confederazioni maggior-
mente rappresentative a livello nazionale e firmatarie del presen-
te Contratto.
3. Per l’esplicazione del proprio mandato la rappresentanza sindaca-
le unitaria, come definita al precedente punto 2, ha diritto a per -
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
32
messi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore mensili in media per
anno formativo per ogni componente.
4. Le ore di permesso sono utilizzabili da uno o più rappresentanti
sindacali.
5. Ferma restando l’attuazione di quanto previsto al precedente
comma 1, e fino al completamento delle elezioni delle RSU, resta-
no in carica le RSA di Istituzione Formativa previste dal preceden-
te CCNL con criteri di calcolo del complesso dei permessi retribuiti
previsti ai precedenti commi 1 e 3.
B - Assemblea sindacale
1. Per l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 12 ore an -
nue individuali retribuite per tenere l’assemblea degli operatori in
orario di lavoro. L’assemblea, che sarà convocata con un preavviso
non inferiore a tre giorni lavorativi, potrà essere svolta anche al di
fuori della abituale sede di servizio, previa opportuna precisazio -
ne nella richiesta avanzata dalla RSA/RSU o dalle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente CCNL.
2. Nei periodi di attività formativa, se le assemblee coincidono con
l’orario delle attività formative e coinvolgono i formatori e il perso-
nale ad esse addetto, di norma vanno collocate all’inizio o alla fine
del turno di lavoro.
3. All’assemblea potranno partecipare, previo preavviso, dirigenti
esterni delle Organizzazioni Sindacali.
C - Affissione
1. Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti
dal datore di lavoro e accessibili da tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi
e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Il diritto di affiggere comunicazioni in bacheca, su delega delle RSA/
RSU, può essere esercitato dai singoli membri della rappresentanza.
D - Trattenute per contributi sindacali
1. Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni Sindacali
l’Ente è tenuto ad operare la trattenuta per contributi sindacali
mediante lettera-delega firmata dal lavoratore interessato e ad
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
33
effettuare le relative rimesse secondo le istruzioni emanate dalle
rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. La lettera-delega sarà inviata alla direzione dell’Ente dalla rispetti-
va organizzazione sindacale.
E - Esoneri sindacali
1. Gli esoneri sindacali di cui al presente punto costituiscono un co -
sto contrattuale.
2. È riconosciuto un esonero sindacale nazionale a tempo pieno
retribuito per un lavoratore per ciascuna delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente contratto FLC CGIL,
CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL.
3. La contrattazione regionale definisce il numero degli esoneri sindacali
retribuiti attribuiti alle OO. SS. firmatarie del presente contratto FLC
CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL, su base propor-
zionale e secondo quanto previsto all’allegato 8 del presente CCNL.
4. Sono fatti salvi gli accordi regionali in materia di esoneri sindaca -
li sin qui applicati, se non congiuntamente disdettati, secondo le
specifiche modalità in essi contenute.
TITOLO II: AMBITO
E DECORRENZA CONTRATTUALE
ART. 18 - NORME DI LEGGE
1. Al personale dipendente degli Enti, anche operante in Centri o
Istituzioni Formative con un numero di operatori inferiore a 16
unità, si applicano le norme della legge n. 300/70, le norme di le -
gislazione sociale relative alla salvaguardia dell’occupazione, le as-
sicurazioni sociali e quant’altro previsto dalle leggi vigenti.
2. Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa rinvio alla legisla-
zione vigente.
3. Le Parti stipulanti convengono inoltre che il presente CCNL, per tut-
to il periodo della sua validità, deve essere considerato un comples-
so normativo unitario ed inscindibile e sostituisce, ad ogni effetto, il
precedente CCNL, salvo le norme espressamente richiamate.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
34
ART. 19 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipenden-
te dagli Enti di FP i quali operano all’interno delle Istituzioni Formative
accreditate o che possono accreditarsi ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il presente contratto disciplina inoltre il rapporto di lavoro del per-
sonale dipendente di enti di qualunque natura giuridica, anche
riuniti in consorzi, fondazioni, reti e poli, operanti nel campo della
formazione professionale degli occupati e degli inoccupati, della
formazione continua, dell'Istruzione Tecnica Superiore, dell'Istru -
zione e Formazione Tecnica Superiore, dell'Istruzione e Formazio-
ne Professionale ordinamentale, dei servizi per il lavoro, dell'edu -
cazione degli adulti, della formazione per le arti ed i mestieri e
delle attività connesse alle politiche attive per il lavoro.
3. Esso costituisce il complesso normativo generale nonché il qua -
dro dei principi e dei criteri cui riferire la contrattazione regionale.
4. I contenuti del presente contratto sono definiti con l’obiettivo di
rea lizzare il contratto unico della formazione professionale vinco-
lante per tutti gli Enti impegnati nella gestione di attività previste
dal decreto per l’accreditamento delle Istituzioni Formative.
ART. 20 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha decorrenza quadriennale dal 1° gennaio
2024 al 31 dicembre 2027 con articolazione economica biennale.
2. Le parti concordano di dare avvio, a partire dal mese di settembre
2025, alla trattativa per il rinnovo del secondo biennio economico
e di un aggiornamento - revisione complessiva dell'articolato che
recepisca i cambiamenti e le innovazioni in atto nella formazione
professionale, nel mondo del lavoro e della vita sociale dei giovani,
degli adulti e delle fasce fragili.
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno
in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle Parti con let-
tera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso
di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate 6 mesi prima della scadenza del contratto.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
35
TITOLO III: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
ART. 21 – ASSUNZIONI
1. Al momento dell’assunzione l’ente comunicherà al nuovo assunto
tutte le informazioni previste dal decreto legislativo n. 104/2022 e
successive sue modifiche ed integrazioni, nelle forme ivi previste.
ART. 22 - PERIODO DI PROVA
1. Il personale dipendente nuovo assunto a tempo indeterminato è te-
nuto a svolgere un periodo di prova nella seguente misura:
2. 6 mesi per il personale dipendente inquadrato dal V al IX livello;
3. 3 mesi per il personale dipendente inquadrato dal I al IV livello.
4. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di
malattia o infortunio, il dipendente verrà ammesso a completare il
periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere servizio,
entro il periodo fissato dal presente articolo.
5. II periodo di prova non potrà essere prolungato e, superato lo stes-
so senza che sia intervenuta da una delle Parti disdetta scritta del
rapporto, il dipendente si intende assunto con decorrenza del ser-
vizio, a tutti gli effetti contrattuali, dal primo giorno di inizio del
periodo di prova.
6. AI dipendente assunto in prova, in caso di non superamento della stes-
sa entro i periodi di cui al comma 1 e in caso di non assunzione al loro
termine, viene riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto
per il personale dipendente a tempo indeterminato, compreso il trat-
tamento di fine rapporto, escludendo tutti gli elementi incentivanti.
7. Per il personale di tutti i livelli assunto a tempo determinato il periodo
di prova è pari a ¼ della durata del contratto, con limite massimo pari a
quello previsto per un dipendente a tempo indeterminato di pari livello.
ART. 23 - PART-TIME
1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e successive
modifiche ed integrazioni gli Enti possono procedere ad assunzioni
a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispet-
to a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi pre-
determinati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
36
2. Su accordo delle Parti risultante da atto scritto è ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale. Le domande relative alla suddetta trasformazione van -
no presentate all’Ente secondo le modalità da definire in sede di
contrattazione regionale o, in subordine, di Ente, con priorità per
le richieste motivate da gravi motivi di salute o di famiglia.
3. Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. La
mancanza della forma scritta trasforma il contratto part-time in
contratto di lavoro full time.
4. L’orario di lavoro, convenuto tra le Parti, deve risultare da atto scrit-
to, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distri-
buzione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese
e all’anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le Parti
interessate. Per il personale assunto a part-time è ammesso, oltre
l’orario settimanale concordato:
a. il lavoro supplementare, previo consenso del lavoratore, nella
misura massima dell’orario settimanale;
b. il lavoro straordinario, previo consenso del lavoratore, nella mi -
sura massima di 2 ore giornaliere nel limite massimo annuo fis-
sato dall’art. 38.
5. Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time con-
cordate é ammesso fino alla concorrenza dell’orario convenziona-
le, e comunque non oltre le 8 ore giornaliere, e viene retribuito
come completamento d’orario.
6. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del
lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ri-
corre il giustificato motivo di licenziamento.
7. Su richiesta del lavoratore dipendente, il lavoro supplementare,
che sia effettuato con modalità ripetitive o per periodi pari o supe-
riori ai nove mesi nell’arco dell’anno formativo, è assorbito e con-
solidato nell’orario settimanale ordinario individuale, con esclu -
sione dei casi di sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
8. La disponibilità a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di va-
riazione temporale, comporta a favore del lavoratore una maggio-
razione della retribuzione mensile globale in atto di norma non
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
37
inferiore al 10%. Percentuale di maggiorazione, modalità di at -
tuazione, periodi e priorità vengono definite dalla contrattazione
regionale o, in subordine, di Ente, fatti salvi i migliori trattamenti
economici in essere. La variazione temporale deve essere comuni-
cata al lavoratore con almeno 5 giorni di anticipo.
9. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richie-
sta di variazione temporale, quando ricorrano comprovati moti -
vi di famiglia, di salute, di formazione o di altra attività lavorativa
subordinata o autonoma; in ogni caso occorre che siano trascorsi
almeno 5 mesi dalla data del consenso previo preavviso di 1 mese.
10. Il trattamento economico del dipendente a part-time, fatto salvo
il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il per -
sonale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi
comprese competenze fisse e periodiche complessive. II persona-
le dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità
del personale dipendente con contratto full time.
11. La eventuale trasformazione dell’orario da part-time a full time, a
richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove
assunzioni per le stesse funzioni. Tale diritto si applica in tutte le
Istituzioni Formative di uno stesso Ente, nel rispetto delle modali-
tà definite in contrattazione regionale.
ART. 24 - INCOMPATIBILITÀ
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso quello a
tempo parziale volontario, è incompatibile con altro rapporto di
lavoro dipendente e/o professionale in concorrenza con l’Ente di
formazione, fatte salve le disposizioni di legge in materia.
2. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e inde -
terminato, che svolgono attività di tipo intellettuale, per poter ope-
rare per altri Enti di formazione e/o Istituzioni Formative dovranno
richiedere e ottenere idonea liberatoria, in mancanza della quale
il dipendente incorre nei provvedimenti disciplinari di cui al succes-
sivo art. 54.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
38
TITOLO IV: TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 25 - TRATTAMENTO ECONOMICO
A - Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale dipendente si com -
pone di:
a. trattamento fondamentale:
– stipendio tabellare del livello retributivo di cui alla successiva
tabella n. 1;
– progressione economica orizzontale individuale di cui alla
successiva tabella n. 2;
– salario di anzianità congelato, già in godimento come previsto
dal comma 4, lettera c, art. 18 del CCNL 1994/97;
– eventuali superminimi derivanti da accordi contrattuali collettivi;
– Trattamento di Assistenza Sanitaria Integrativa;
– Trattamento di Previdenza complementare di cui all'Allegato 9;
b. trattamento accessorio:
– compenso per lavoro straordinario;
– incentivi;
– indennità;
– eventuali trattamenti accessori derivanti da accordi regionali
e/o di Ente.
2. Al personale dipendente, ove spettante, è corrisposto l’assegno
unico per i figli a carico ai sensi della legge n. 46 del 1° aprile 2021
e sue successive integrazioni e modificazioni.
B - Livelli retributivi
1. Ai livelli funzionali, definiti dal successivo art. 31, corrispondenti ai
relativi profili professionali, sono attribuiti i nuovi livelli retributivi
di cui alla successiva tabella n. 1 con gli aumenti e le decorrenze ivi
indicate:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
39
C - Funzioni superiori
1. Qualora il dipendente sia addetto a funzioni superiori per una quo-
ta parziale o totale del proprio orario di lavoro, fatti salvi i casi previ-
sti dal C.C., la retribuzione sarà quella del livello corrispondente alla
funzione superiore espletata proporzionalmente rapportata all’in-
carico orario e per la durata dello stesso.
2. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Tabella n. 1: livelli retributivi - Primo Biennio economico 2024-2025
Settembre 2025Giugno 2024Tabellare
LIV
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Tabella n. 2 - Valori economici della progressione economica orizzontale
individuale (P.E.O.I.)
I 30,00
II 30,00
III 30,00
IV 40,00
V 55,00
VI 60,00
VII 60,00
VIII 60,00
IX 60,00
Livelli Incremento mensile €
Tabellare
1.635,99
1.730,71
1.834,59
1.975,16
2.057,63
2.331,43
2.440,58
2.627,71
3.222,79
Aumento
31,80
33,64
35,66
38,40
40,00
45,32
47,44
51,08
62,65
Tabellare
1.604,19
1.697,07
1.798,93
1.936,77
2.017,63
2.286,10
2.393,14
2.576,62
3.160,14
Aumento
44,71
50,47
53,50
57,60
60,00
67,98
71,17
76,62
93,98
31/12/2023
1.556,48
1.646,60
1.745,43
1.879,17
1957,63
2.218,12
2.321,97
2.500,00
3.066,16
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
40
D - Progressione economica orizzontale individuale
1. Oltre all’inquadramento, di cui alla precedente tabella 1, è prevista
una progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.) sulla
base dell’anzianità maturata nel sistema di FP, che si realizza con
l’applicazione complessiva di cinque incrementi retributivi qua -
driennali, comprensivi di quelli già attribuiti nel concluso regime
transitorio di prima applicazione del precedente CCNL 2007/2010
e ad essi sequenziali a partire dall’ultimo di essi già attribuito. Gli
scatti maturati successivamente al 1 febbraio 2012 avranno il valore
unitario indicato nella tabella n. 2.
E - Sistema incentivante o premio di risultato
1. Il sistema incentivante o premio di risultato è finalizzato a favorire e
sviluppare processi innovativi, flessibili e interattivi.
2. È previsto per tutto il personale assunto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato un incentivo o premio di risultato derivante
da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzati-
va. La contrattazione regionale, e/o di ente individua la disponibilità
finanziaria globale del sistema incentivante o premio di risultato, di
norma non inferiore al 3% dell'imponibile previdenziale annuo del
personale dipendente, prendendo a riferimento l'andamento quali/
quantitativo delle attività dell'Ente.
3. Nell'ambito del rinnovo del CCNL (2024-2027) la contrattazione
di secondo livello dispone di una quota economica una tantum,
da corrispondere a tutti i lavoratori come welfare aziendale o da
versare sui fondi pensionistici, nella misura massima di 1000 euro e
determinata in proporzione alla durata del rapporto di lavoro e alla
eventuale percentuale di PT.
F - Indennità varie
1. Le Parti rinviano alla contrattazione regionale e/o di Ente la com -
petenza a normare le materie di cui ai seguenti punti:
a. incentivazione di cui all’art. 36 – orario di lavoro, lettera B, punto 4;
b. incentivazione di cui all’art. 36 – orario di lavoro, lettera B, pun -
to 5, nella misura minima del 15% aggiuntivo della retribuzione
oraria;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
41
c. modalità di variazione temporale nel rapporto di lavoro part-
time di cui all’art. 23 – part-time, comma 8, nella misura minima
del 10% della retribuzione;
d. nelle Istituzioni Formative a carattere convittuale, il persona -
le dipendente impegnato nelle attività di assistenza serale e
notturna fruisce di una indennità minima annua di € 700,00 a
valere ad ogni effetto contrattuale;
e. al personale dipendente, impegnato in attività formative presso
istituti di pena o con utenza proveniente dalle medesime strut-
ture o presso comunità di recupero ex-tossicodipendenti, è cor-
risposta una indennità minima annua di € 1.400,00, corrisposta
proporzionalmente all’orario di servizio nelle stesse strutture, a
valere ad ogni effetto contrattuale;
f. al personale che ricopre l’incarico di responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, ai sensi del Decreto legislativo n.
81/2008, è corrisposta una indennità minima annua di € 700,00
da valere ad ogni effetto contrattuale.
G - Sanità integrativa
Per i dipendenti degli Enti che applicano il presente contratto
è previsto un contributo mensile pari a 7 euro per 12 mensilità,
parte integrante della retribuzione, per l'adesione ad un fondo
per l'Assistenza Sanitaria Integrativa. Il contributo sarà erogato a
partire dalla data di attivazione dell'accordo nazionale specifico.
ART. 26 - TREDICESIMA MENSILITÀ
1. Al personale dipendente, entro il 16 dicembre di ogni anno, è cor-
risposta la retribuzione globale mensile vigente a quella data a
titolo di tredicesima mensilità.
ART. 27 – MENSA
1. Al personale dipendente impegnato per almeno 6 ore giornaliere
con orario di lavoro che prevede rientri spetta la mensa o il ticket
o l’indennità di mensa.
2. Le modalità e le quantità sono previste dalla contrattazione regio-
nale e/o, in subordine, di Ente.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
42
ART. 28 - RETRIBUZIONE MENSILE, GIORNALIERA, ORARIA, PRO -
SPETTO PAGA
1. La retribuzione mensile è corrisposta al personale dipendente
tra il giorno 27 di ogni mese e non oltre il 10° giorno di calendario
successivo al mese di prestazione.
2. Il prospetto paga, con l’indicazione di tutti gli elementi che con -
corrono a formare la retribuzione mensile nonché tutte le ritenute
effettuate, è consegnato, anche in via telematica, o reso disponibi-
le al dipendente contestualmente alla retribuzione.
3. La retribuzione mensile è determinata, ai sensi dell’art. 25, punto A:
– dal trattamento fondamentale;
– dal trattamento accessorio.
4. La retribuzione del personale dipendente impegnato a tempo par-
ziale, con contratto a tempo indeterminato o determinato, è com-
misurata a tanti trentaseiesimi della retribuzione piena prevista al
precedente comma 3, per quante sono le ore di effettivo impegno
settimanale contrattuale; al personale dipendente sono altresì corri-
sposti, con gli stessi criteri, eventuali altri elementi retributivi collegati
a tale forma di rapporto.
5. La quota giornaliera si determina convenzionalmente, dividendo
la retribuzione mensile per 26.
6. La retribuzione oraria, anche ai fini dei vari istituti contrattuali, si
determina:
retribuzione mensile
156
ART. 29 - TRATTENUTE PER SCIOPERO
1. La trattenuta per sciopero viene effettuata sulla base della effetti-
va adesione allo sciopero programmato.
2. Per i dipendenti part-time o con orario ridotto la trattenuta viene
effettuata sulla base dell’effettiva astensione dal lavoro.
3. La trattenuta oraria per sciopero è calcolata come previsto dal
comma 6 dell’art. 28.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
43
ART. 30 – TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PREVIDENZA COM -
PLEMENTARE
1. Il trattamento previdenziale ordinario è attuato ai sensi delle
leggi e disposizioni vigenti in materia.
2. La previdenza complementare è regolata dall’allegato n. 9, parte
integrante del presente CCNL.
TITOLO V: MANSIONI E QUALIFICHE
ART. 31 – CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
1. Il sistema di classificazione e inquadramento del personale è defi-
nito dalle Parti a livello nazionale:
a. sulla base:
– dello stretto rapporto esistente tra professionalità, inquadramen-
to economico funzionale e organizzazione del lavoro;
– della necessità di tener conto dei processi di accreditamento,
nazionale e regionali, relativamente alla previsione delle com-
petenze professionali specifiche del settore;
– dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e delle figure
professionali con particolare riferimento a quelle con più ele -
vata professionalità;
b. con i seguenti obiettivi:
– rafforzare il rapporto tra professionalità, sistema di inquadra -
mento del personale e organizzazione del lavoro;
– salvaguardare le specificità dei modelli organizzativi regionali;
– disegnare un quadro di riferimento nazionale che permetta di
riconoscere le professionalità del comparto.
2. Fermo restando il mantenimento della qualifica ed il livello di in -
quadramento acquisiti per il personale in servizio, per le nuove as-
sunzioni ed i passaggi di livello si rimanda all’allegato n. 10, “Profili
e livelli”, parte integrante del presente CCNL individuando il livello
di Ente per la definizione degli inquadramenti professionali.
3. Le Parti si incontreranno per definire nuovi profili in relazione all’e-
voluzione delle figure professionali e di eventuali mutate esigenze
tecnico-formative.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
44
ART. 32 - PASSAGGI DI LIVELLO O DI FUNZIONE
1. I passaggi al II, III, IV, V e VI livello avvengono sulla base dei requisiti
previsti dalle rispettive declaratorie e dalle esigenze dell’Ente.
2. Nei passaggi di livello a domanda e che prevedono il trasferimen-
to da una struttura formativa ad altra, al personale dipendente
interessato non compete rimborso alcuno per le eventuali spese
sostenute per il trasferimento stesso, né per le eventuali maggiori
spese sostenute per raggiungere la nuova sede di servizio.
ART. 33 - MOBILITÀ PROFESSIONALE
1. Il personale dipendente degli Enti può essere soggetto a processi
di mobilità professionale all’interno della fascia professionale di
propria competenza, anche attraverso percorsi di formazione, ag-
giornamento, riconversione e/o riqualificazione.
2. Detta mobilità si attua:
a) all’interno delle Istituzioni Formative dello stesso Ente, median-
te trattativa aziendale;
b) tra strutture di Enti diversi, mediante convenzioni e/o accordi;
c) tra Istituzioni Formative degli Enti e Istituzioni pubbliche, me -
diante convenzioni e/o accordi.
ART. 34 - SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE
1. Per la salvaguardia occupazionale si applica quanto previsto
dall’allegato n. 11, parte integrante del presente CCNL.
2. Sono salvaguardati i diritti acquisiti dal personale in servizio assun-
to con titoli inferiori a quelli previsti dal presente CCNL in relazione
alla definizione degli incarichi e alle forme di mobilità interna ed
esterna che potranno coinvolgere il personale sopra citato.
3. Nei casi in cui le parti, nel rispetto delle procedure di cui all’alle -
gato n. 11, non abbiano individuato soluzioni condivise e soddisfa-
centi, le stesse sono tenute ad aprire le ulteriori procedure per le
tutele occupazionali e di reddito previste dalla normativa vigente.
Le parti, altresì, sono tenute a verificare e attuare quanto previ -
sto dallo statuto e dal regolamento dell’Ente Bilaterale nazionale
(EBINFOP) e dagli statuti e regolamenti degli Enti Bilaterali regio -
nali (EBIRFOP), nonché dall’art. 3 del presente CCNL in materia
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
45
di interventi straordinari destinati ai lavoratori in presenza di crisi
aziendali.
ART. 35 - MUTAMENTO DI FUNZIONI PER INIDONEITÀ
1. Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto fisicamente inidoneo
in via permanente allo svolgimento delle funzioni assegnategli,
l’Ente, prima di procedere alla sua dispensa dal lavoro, dovrà espe-
rire ogni utile tentativo, compatibile con le strutture organizzative
dei vari settori, di intesa con le Organizzazioni Sindacali, per recu-
perarlo al servizio attivo in funzioni diverse da quelle proprie, allo
stesso livello retributivo o a livello inferiore conservando il livello
economico in godimento.
TITOLO VI: ORARIO
ART. 36 - ORARIO DI LAVORO
A - Premessa
1. L’impegno di lavoro del personale con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo pieno è di 36 ore settimanali.
2. L’orario settimanale è distribuito su non meno di 5 giorni.
3. L’orario di lavoro convenzionale mensile è di 156 ore.
B - Formatori
1. I formatori, nei limiti orari di seguito definiti e secondo le modali -
tà concordate in contrattazione regionale e/o di Ente, sono impe-
gnati nelle attività di cui alle macro tipologie regolamentate dal
presente contratto di comparto.
2. Per i formatori l’orario di lavoro è comprensivo della formazione
diretta, come di seguito specificato, e delle ore destinate alle fun-
zioni descritte nelle declaratorie dei profili professionali, fino al
completamento delle 36 ore settimanali.
3. L’orario convenzionale medio settimanale di formazione diretta è
pari a 22 ore fino ad un massimo di un monte di 800 ore annue.
La distribuzione del monte ore di formazione diretta è definita su
un calendario massimo di 46 settimane.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
46
4. L’eventuale flessibilità e le relative quote di incentivazione e/o for-
me compensative sono definite in sede di contrattazione regio -
nale e/o di Ente. La programmazione è effettuata all’inizio delle
attività, previo esame congiunto con la RSA/RSU, sulla base dei
calendari formativi regionali e aggiornate in ragione delle com -
messe acquisite dall’Ente.
5. Sulla base di motivate e straordinarie esigenze aziendali previa con-
trattazione a livello regionale e/o di Ente sui criteri, sulle modalità di
attuazione nonché sulla retribuzione oraria, è possibile concordare
un impegno aggiuntivo e incentivato di formazione diretta fino ad
un massimo di 150 ore annue lavorative oltre le 800 e distribuite
all’interno delle 36 ore settimanali. La misura minima dell’incentivo
non può essere inferiore a quanto previsto all’art. 25, punto F, lettera
b). Tali ore possono essere accantonate nella Banca delle ore.
6. Sono considerate attività di formazione diretta:
– la formazione svolta in aula/laboratorio;
– la formazione svolta in azienda;
– il sostegno alle persone con disabilità certificate e inserite nei
corsi ordinari, in compresenza con il formatore;
– le supplenze;
– le ore impiegate per gli esami finali, limitatamente a quelle svol-
te direttamente con l’utenza in situazione di aula, di gruppo o
individualizzate.
7. L’orario del formatore comprende le funzioni previste nella decla-
ratoria del formatore di cui all'Allegato 10 del presente CCNL, ivi
comprese le attività di team/organi collegiali, riunioni, gestione e
produzione di report e le attività di formazione/aggiornamento, di
cui alla lettera E, punto 1 del presente articolo.
8. L'orario di lavoro del formatore, sia articolato in formazione diretta
che in altre funzioni, anche su livelli contrattuali diversi, prevede
che le ore di formazione diretta assegnata devono comportare un
impegno minimo di ore pari al 30% da dedicare alle attività con -
nesse alla sua funzione di cui al precedente punto B7. Le restanti
ore, con esclusione delle ore dedicate all'aggiornamento e alle at-
tività collegiali, saranno dedicate a quanto previsto dall'incarico/
chi assegnato/i.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
47
C - Formatori impegnati in agricoltura
1. Per i formatori impegnati in agricoltura l’articolazione dell’orario
di lavoro nonché l’orario di formazione diretta settimanale, in re -
lazione alle specificità degli interventi, è determinato attraverso
la contrattazione regionale e/o di Ente.
2. Il tempo impiegato per il trasferimento dalla sede di servizio alle
sedi di effettivo svolgimento delle attività formative è computato
all’interno dell’orario di lavoro, ferme restando le ore di formazio -
ne diretta, ed è calcolato attraverso specifici strumenti telematici
individuati in contrattazione regionale e/o di Ente, a partire dalla
sede di servizio/residenza più vicina.
D - Formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero
o in attività formative rivolte a persone con disabilità
1. Per i formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recu -
pero o in attività formative rivolte prevalentemente a persone con
disabilità l’orario di formazione diretta settimanale, in relazione
alle specificità degli interventi, è determinato attraverso la con -
trattazione regionale e/o di Ente.
E - Orario di aggiornamento
1. Per il personale dipendente dell’area dell’erogazione, la quota annuale
minima di formazione è di 100 ore medie annue, programmate secon-
do la modalità di cui all’art. 15 ed elevabile dalla contrattazione a livello
regionale e/o di Ente, anche relativamente alla possibilità della loro ge-
stione cumulativa in progetti pluriennali;
2. per il personale dipendente di Ente e/o di sede operativa inqua -
drato nelle altre aree, la quota annuale minima di formazione è
di 36 ore medie annue, programmate secondo la modalità di cui
all’art. 15 ed elevabile dalla contrattazione a livello regionale e/o
di Ente, anche relativamente alla possibilità della loro gestione
cumulativa in progetti pluriennali;
3. la programmazione del monte ore complessivo sarà oggetto di
contrattazione con le OO.SS. aziendali ai sensi dell’art. 15, per la de-
finizione delle attività formative specifiche, dei criteri di partecipa-
zione, dei tempi e dei relativi quantitativi assegnati ai dipendenti
inquadrati nei vari livelli;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
48
4. nel caso in cui non ci siano programmazioni complessive contrat-
tate e autorizzate, ogni dipendente che non è oggetto di azioni
programmate di aggiornamento può utilizzare fino ad un massi -
mo del 50% della quota media annuale procapite, per progetti
individuali, con le stesse finalità previste dall’art. 15.
ART. 37 - ATTIVITÀ DI SUPPLENZA NELLA FORMAZIONE DIRETTA
1. In caso di assenze brevi, per un periodo non superiore a 8 giorni
lavorativi, i formatori impegnanti a tempo pieno con contratto a
tempo indeterminato e determinato sono tenuti a prestare atti -
vità di supplenza per tutte le ore residuali rispetto all’impegno di
800 ore annue.
2. Analogamente, i formatori impegnati con contratto di lavoro
part-time, sono tenuti a prestare attività di supplenza per tutte
le ore residuali rispetto all’impegno di formazione diretta prevista
nel contratto individuale, nei limiti previsti dall’art. 23.
ART. 38 - LAVORO STRAORDINARIO
1. È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ra -
gioni di carattere eccezionale, legate a particolari esigenze di ser-
vizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite dell’orario
contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal presente
contratto.
2. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato.
3. Il lavoro straordinario non può essere forfetizzato.
4. Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a
svolgere il lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120
ore annue. Il superamento di detto limite, e fino ad un massimo di
200 ore annue, dovrà essere concordato con la RSA/RSU.
5. Il compenso orario per lavoro straordinario è determinato secon -
do la seguente formula:
retribuzione mensile di cui all’art. 28, comma 3
156
maggiorato del 15%.
6. Per il lavoro straordinario, prestato in orario notturno o nei giorni
considerati festivi per legge, detto compenso è maggiorato del 30%;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
49
per il lavoro straordinario, prestato in orario notturno nei giorni con-
siderati festivi per legge, il compenso è maggiorato del 50%.
7. Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il di-
pendente, con riposo sostitutivo o con l’istituto della Banca delle ore.
ART. 39 - BANCA DELLE ORE
1. La “Banca delle ore” è lo strumento per permettere la flessibilità di
orario e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi anche nell’ot -
tica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e
personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Nella Banca delle ore verranno accantonate le ore che la lavoratrice/
il lavoratore matura nel corso dell’anno a vario titolo come, ad
esempio:
a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione
lavorativa;
c) le ore autorizzate di lavoro straordinario;
d) ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrat-
tuali.
3. L’adesione all’istituto della Banca delle ore è volontaria, individua-
le e annualmente espressa secondo modalità definite nella con -
trattazione di Ente.
4. La contrattazione di Ente definirà inoltre tempi e modalità di veri-
fica periodica delle posizioni individuali.
5. Ogni maggiorazione della retribuzione oraria derivante da qualsi-
asi istituto contrattuale sarà liquidata con il periodo di paga cor -
rente, eccetto che nel caso in cui il lavoratore debba saldare un
debito o nel caso cumuli delle ore oltre quelle contrattuali setti -
manali, in previsione di successiva fruizione.
6. Alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno pagati o trattenuti
dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residui.
ART. 40 - LAVORO NOTTURNO
1. Per lavoro notturno si intende quello svolto, in via non eccezionale,
per almeno 3 ore del tempo di lavoro giornaliero dalle ore 22.00
alle ore 5.00 del mattino successivo.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
50
2. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori che
ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative
dell’Ente.
3. Per il lavoro ordinario, prestato dopo le ore 22.00 o nei giorni festi-
vi, è prevista una maggiorazione del 15%.
4. L’orario di lavoro notturno non può superare le 8 ore nelle 24 ore.
5. In relazione all’idoneità al lavoro notturno e alla salvaguardia della
salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto alle disposizioni
dell’art. 5 del Decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 e suc -
cessive modificazioni. Il lavoratore in caso di accertata inidoneità
al lavoro notturno, di intesa con le OO.SS. può essere adibito ad
altre mansioni, secondo le procedure previste dall’art. 35.
6. L’introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazio -
ne delle RSA/RSU. La consultazione deve concludersi entro 7 gior-
ni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
ART. 41 – FESTIVITÀ
1. Le festività religiose e civili eventualmente cadenti di domenica,
sono retribuite nella misura di una giornata lavorativa o, a richiesta
del lavoratore, trasformate in giornate di riposo compensativo o col-
locate nella Banca delle ore, secondo quando previsto dall’art. 39.
ART. 42 – FERIE
1. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavora -
tiva è considerata di 6 giorni lavorativi; nel caso di distribuzione
dell’orario di lavoro su cinque giorni, ogni giorno di ferie corrispon-
de a 1,2 giorni lavorativi.
2. Compatibilmente con le esigenze dell’Ente, le ferie dovranno
essere godute nei periodi di inattività formativa.
3. Il dipendente ha diritto ad un periodo annuale retribuito di ferie
pari a 32 giorni lavorativi. Le frazioni di anno si computano in do -
dicesimi ed i periodi eccedenti i 15 giorni di calendario saranno
considerati mese intero.
4. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di
tutte le festività soppresse.
5. Per particolari necessità, e su richiesta del dipendente interessato,
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
51
una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di
attività formativa, compatibilmente con le esigenze di servizio.
6. Il calendario delle ferie sarà definito dall’Ente, previo esame con -
giunto con la RSA/RSU.
7. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente
presta servizio viene riconosciuta come giornata festiva secondo
le previsioni di legge.
8. L’utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero ospe -
daliero o malattia ed infortuni adeguatamente documentati e in
tutti gli altri casi previsti dalla legge.
9. Il decorso delle ferie è sospeso in caso di malattia del bambino fino
ad 8 anni, su richiesta dell’interessato, secondo quanto previsto dal
Decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni.
ART. 43 - PERMESSI RETRIBUITI
1. A domanda del dipendente possono essere concessi da parte
dell’Ente permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare
debitamente:
a. partecipazione ad esami scolastici/universitari, limitatamente ai
giorni di svolgimento delle prove: giorni 8 all’anno;
b. lutti per coniugi, parenti entro il secondo grado ed affini entro il
primo grado: giorni 3 consecutivi per evento;
c. per particolari motivi personali o familiari, compresa la nascita
di figli: giorni 3 all’anno;
d. per assolvere all’ufficio di giudice popolare, per tutta la durata
dell’incarico ai sensi della legge n. 287/51.
2. I permessi di cui al comma precedente possono essere fruiti cu -
mulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valu-
tati agli effetti dell’anzianità di servizio.
3. Il dipendente ha altresì diritto, ove ne ricorrono le condizioni, ad altri
permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
ART. 44 - PERMESSI NON RETRIBUITI
1. In caso di eccezionali motivi i lavoratori possono richiedere e, com-
patibilmente con le esigenze di servizio, ottenere permessi non
retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni per anno solare previa
autorizzazione dell’Ente.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
52
ART. 45 - PERMESSI BREVI
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su autorizza -
zione dell’Ente. Tali permessi non possono essere di durata supe -
riore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia
costituito da almeno 4 ore consecutive e non possono comunque
superare le 36 ore annue.
2. Per consentire all’Ente di adottare le misure ritenute necessarie per
garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve
essere effettuata entro la giornata lavorativa precedente, salvo casi
di particolare urgenza o necessità, valutati dall’Ente.
3. II dipendente è tenuto a recuperare le suddette ore non lavorate
entro il mese successivo, secondo modalità individuate dall’Ente;
in caso di mancato recupero si determina la proporzionale decur-
tazione della retribuzione o tali ore possono essere gestite attra -
verso la Banca delle ore.
4. Gli esami clinici e di controllo (comprese le visite specialistiche)
non urgenti vanno effettuati fuori dell’orario di lavoro. Per effet -
tuare visite specialistiche, esami clinici e di controllo prescritti
nell’ambito del SSN o in strutture convenzionate che, per compro-
vati motivi, non possono essere effettuati al di fuori dell’orario di
lavoro, sono concessi permessi retribuiti limitatamente al tempo
necessario alla realizzazione dei medesimi e al relativo viaggio di
andata e ritorno dalla sede di servizio. Le prescrizioni con carattere
di urgenza non sono soggette a limitazioni. Per le ore eventual -
mente impiegate oltre le 18 annuali si possono utilizzare le mo -
dalità di recupero del precedente comma 3. I permessi previsti
dal presente comma non sono soggetti ai limiti e alle modalità
previste dal comma 1.
ART. 46 - PERMESSI ELETTORALI
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali e referendarie si ap-
plica quanto previsto dalla legislazione vigente.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
53
TITOLO VII: LUOGO DI LAVORO
ART. 47 - TRASFERIMENTI
1. Il trasferimento del dipendente che comporti il cambiamento della
sede di lavoro avverrà secondo le indicazioni di seguito riportate.
2. Il provvedimento, con relativa motivazione, deve essere comunica-
to al dipendente per iscritto e con un preavviso non inferiore ad un
mese. Tale trasferimento deve essere effettuato dopo aver sentito
il dipendente interessato. In caso di disaccordo con il dipendente
è previsto un confronto con le OO.SS. di categoria per ricercare
intese.
3. Al dipendente trasferito d’ufficio, nel caso di comprovata neces -
sità di cambio di domicilio o di residenza, deve essere corrisposto
per sé e per i familiari a carico che lo seguono nel trasferimento,
nonché per gli effetti familiari, il rimborso delle spese di viaggio
nella misura di una mensilità di retribuzione.
4. Il dipendente può chiedere il trasferimento, qualora ve ne sia la
possibilità rispetto ai posti disponibili, una volta esaurita la mobilità,
nell’ambito delle strutture formative dello stesso Ente.
5. Al dipendente trasferito è garantita la posizione giuridica ed eco -
nomica in godimento.
6. I trasferimenti a domanda vengono attuati mediante accordi con
l’Ente interessato, senza oneri per l’Ente medesimo.
7. Per il trasferimento dei dirigenti sindacali si fa riferimento all’art.
22 della legge n. 300/70.
ART. 48 - MISSIONI
1. Al personale dipendente, assegnato in missione temporanea per
esigenze strettamente connesse alle attività di formazione profes-
sionale, compete il trattamento economico e normativo di missio-
ne stabilito in sede di contrattazione regionale o in subordine di
Ente.
2. In sede di contrattazione aziendale saranno definiti criteri e mo -
dalità per l’eventuale utilizzo del proprio mezzo di trasporto; in ca-
renza di contrattazione il rimborso per l’uso autorizzato del mezzo
proprio è pari ad 1/5 del costo del carburante per km.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
54
3. Le distanze sono calcolate attraverso specifici strumenti telemati-
ci individuati in contrattazione regionale e/o di Ente, a partire dal-
la sede di servizio/residenza più vicina.
TITOLO VIII: TUTELA DEI LAVORATORI
ART. 49 - MALATTIA
1. II personale dipendente non in prova, assente per malattia, ha di -
ritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le as -
senze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’episodio
morboso in corso.
2. Per motivi di particolare gravità, al dipendente in malattia, che ab-
bia raggiunto il limite previsto dal precedente comma 1 e ne faccia
motivata richiesta, viene concesso un periodo di aspettativa per -
sonale fino a 18 mesi.
3. In caso di patologie gravi, che richiedono terapie salvavita e/o tem-
poraneamente e parzialmente invalidanti quali, a mero titolo di
esempio, emodialisi o chemioterapia, le assenze sono escluse dal
computo dei giorni di cui al precedente comma 1.
4. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il tratta -
mento per malattia, l’Ente corrisponderà al dipendente, mese per
mese, durante il periodo di malattia:
– il 100% della normale retribuzione mensile per un massimo di 12
mesi;
– il 75% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi;
– i periodi di cui al comma 2 non sono retribuiti.
5. L’assenza per malattia deve essere comunicata alla direzione
dell’Ente e/o dell’Istituzione Formativa, tempestivamente e co -
munque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica,
anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo com-
provato impedimento.
6. II dipendente è tenuto a comunicare alla direzione dell’Ente e/o dell’I-
stituzione Formativa il codice INPS ricevuto dal medico certificante
entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
55
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festi-
vo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
7. La direzione dell’Ente e/o dell’Istituzione Formativa dispone il con-
trollo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di
norma, fin dal primo giorno di assenza, attraverso gli uffici compe-
tenti.
8. Per cure idrotermali e fisioterapiche, si fa riferimento alle attuali
disposizioni di legge.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti
da TBC.
10. Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa nazionale
vigente.
ART. 50 - MATERNITÀ
A - Norme generali
1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative in materia
di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal
Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modifiche e
integrazioni, e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non
previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l’inte-
ra retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.
3. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell’astensione ob-
bligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro il mese
precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condi-
zione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.
In alternativa, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di differire
ulteriori giornate di astensione obbligatoria al periodo post-parto,
entro i cinque mesi successivi allo stesso.
Inoltre, le lavoratrici hanno la facoltà di fruire del periodo di congedo
di maternità esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi
successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servi-
zio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico compe-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
56
tente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro.
4. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione ob -
bligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di
astensione obbligatoria post partum.
5. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del
parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un
periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utiliz -
zare anche in via non continuativa.
6. I lavoratori con figli di età fino a 12 anni hanno diritto a fruire com-
plessivamente di un periodo di congedo parentale per ogni figlio
pari a 10 mesi (elevabile a 11 mesi in caso di fruizione da parte del
padre di tre mesi di congedo continuativo): 6 mesi per il padre (ele-
vabile a 7 mesi se il padre fruisce di tre mesi di congedo continuati-
vo) e 6 mesi per la madre. Qualora vi sia un solo genitore ovvero un
genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’arti-
colo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio,
il genitore potrà fruire del congedo parentale per un periodo conti-
nuativo o frazionato non superiore a undici mesi. Il congedo paren-
tale alternativo può essere fruito dal padre non soltanto in caso di
affidamento esclusivo del figlio (art. 337-quater Cod. Civ.) ma pure in
caso di morte o grave infermità della madre oppure di abbandono
da parte della madre.
7. Il congedo parentale può essere goduto per periodi continuativi
oppure frazionati, su base mensile, giornaliera o oraria. La modali-
tà di fruizione oraria non modifica la durata del congedo parenta-
le, valgono quindi i limiti complessivi ed individuali sopra previsti.
8. I periodi di congedo parentale sono retribuiti secondo quanto
previsto dalla normativa di legge, con l’eccezione di 30 giorni, fru-
ibili anche frazionalmente entro il primo anno di vita del bambi -
no, riconosciuti con la retribuzione integrata dal datore di lavoro
al 100%.
9. La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro
con un preavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario. Il datore di
lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di astensione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
57
B - I riposi durante il primo anno di vita del bambino
1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in
due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo
si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di
permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri (art. 39 e seg. del Decre-
to legislativo 26 marzo 2001, n. 151) sono raddoppiati e le ore aggiun-
tive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
3. Riposi giornalieri spettano al padre lavoratore in tutti i casi previsti
dalla legge.
4. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normati-
va vigente.
C - Malattia del figlio
1. Fino al terzo anno di vita del bambino per le lavoratrici madri e per
i lavoratori padri sono previsti 30 giorni complessivi di permessi
retribuiti per malattia del bambino.
2. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire alterna-
tivamente tra loro dei permessi di cui al comma C 1, previa presen-
tazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assen-
za è computato nell’anzianità di servizio.
3. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto
anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad aste -
nersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno
per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito in -
dividuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e
mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’INPS,
i permessi per malattia figlio saranno retribuiti nella misura del
30% della retribuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi C 1 e C 2 si applicano anche nei con-
fronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal
punto 6 dell’art. 3 della legge n. 53/2000. Qualora, all’atto dell’ado-
zione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i
dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi
tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni
previste dall’articolo 47, comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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D - Permessi per esami prenatali
1. Ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, le lavora-
trici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro ed entrano
in computo in quanto previsto nel comma 7 paragrafo A del pre -
sente articolo per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti
clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribu-
zione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro.
ART. 51 - INFORTUNI SUL LAVORO
1. Il dipendente è assicurato contro gli infortuni e le malattie profes-
sionali all’INAIL.
2. Per i rischi non coperti dall’INAIL e ricollegabili alle prestazioni la-
vorative del dipendente, l’Ente provvede ad accendere apposita
polizza assicurativa.
3. In caso di infortunio si applicano le disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia.
4. Durante il periodo di invalidità temporanea assoluta l’Ente corri -
sponderà al dipendente la retribuzione nella misura e con le mo -
dalità di cui al precedente art. 49, comma 4.
5. Al dipendente colpito da infortunio o malattia contratta a causa
di servizio spettano i trattamenti economici e normativi previsti al
precedente art. 49, salvo più favorevoli condizioni di legge.
6. Il dipendente ha l’obbligo di restituire all’Ente l’indennità infortunio
relativa alla retribuzione erogatagli direttamente dall’INAIL.
7. Al termine del periodo previsto per il congedo e perdurando l’im-
possibilità a riprendere servizio per particolari motivi di gravità, al
dipendente che ne faccia richiesta, l’Ente potrà concedere un pe-
riodo di aspettativa personale.
ART. 52 - CONGEDO MATRIMONIALE
1. I dipendenti che contraggono matrimonio hanno diritto ad un pe-
riodo di permesso straordinario retribuito di gg. 15 di calendario,
con decorrenza indicata dal dipendente medesimo e fruibili, pre-
via comunicazione all’Ente, da una settimana prima a due mesi
successivi al matrimonio stesso.
2. Il congedo matrimoniale non è frazionabile, non è computabile nelle
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
59
ferie né può essere inserito come periodo di preavviso. Durante il per-
messo retribuito il dipendente è considerato in servizio a tutti gli effetti.
ART. 53 - ASPETTATIVA E CONGEDI FORMATIVI
A - Aspettativa
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
che avrà effettuato almeno tre anni di servizio presso l’Ente, può
essere concessa per motivi personali una aspettativa non retribui-
ta con la conservazione del posto e dei diritti acquisiti.
2. L’aspettativa potrà essere concessa per un periodo massimo di un
anno e potrà essere concessa ulteriormente dopo altri due anni di
servizio sempre compatibilmente con le attività dell’Ente.
3. AI dipendente chiamato a ricoprire cariche elettive pubbliche
nonché cariche sindacali è concessa una aspettativa per la durata
della carica come previsto dalla normativa vigente.
B - Congedi formativi
1. Possono inoltre essere concessi permessi e congedi di cui alla leg-
ge n. 53/2000.
2. I dipendenti possono richiedere congedi fino ad un massimo di 11
mesi, anche frazionati, per il completamento della scuola dell’ob-
bligo, il conseguimento di titoli di studio di secondo grado, di un
diploma universitario o di una laurea.
3. In tutti i casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla legge n. 53/2000,
la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto
di lavoro e al rientro e compatibilmente con le attività dell’Ente nella
stessa struttura operativa ove erano occupati al momento della richie-
sta di astensione; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni
svolte o equivalenti a quelle dell’ultimo periodo lavorativo sempre
compatibilmente con le attività dell’Ente al momento del suo rientro.
4. La contrattazione regionale fissa le modalità di fruizione dei con -
gedi, le percentuali massime di accoglimento e le regole per il di-
niego ed il differimento.
ART. 54 - DIRITTO ALLO STUDIO
1. Al fine di garantire il diritto allo studio previsto dalla legge sono
concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
60
centocinquanta ore, da utilizzare nel triennio, anche cumulabili in
un solo anno.
2. La contrattazione regionale e/o di Ente può definire ulteriori per -
messi retribuiti finalizzati al conseguimento, da parte del perso -
nale docente, qualora non in possesso, di lauree e/o abilitazioni
all’insegnamento.
3. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di
corsi volti al conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzio-
ne secondaria e di formazione professionale, pubbliche, statali o
paritarie, nonché corsi universitari e corsi monografici finalizzati a
potenziare la professionalità del personale dipendente nell’ambi-
to dell’impegno nel proprio Ente.
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 vanno osserva-
te, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
– i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire,
nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di
cui al comma 1, non dovranno superare 1/10 o frazione di 1/10 del
personale della istituzione formativa;
– a parità di condizioni hanno precedenza a frequentare le attività
didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei per -
messi relativi al diritto allo studio.
4. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, com -
patibilmente con le esigenze di servizio, a turni di lavoro che age-
volino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni
festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2
è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizio -
ne e alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali
sostenuti.
6. In sede di contrattazione regionale e/o di Ente potranno essere
definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari
per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente arti-
colo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
61
TITOLO IX: NORME DISCIPLINARI
ART. 55 - NORME DISCIPLINARI
1. Il dipendente è tenuto al rispetto integrale della normativa con -
tenuta nel presente CCNL nonché delle disposizioni di legge in
materia di rapporto di lavoro dipendente, con particolare riguardo
all’art. n. 2105 del Codice Civile.
2. Le infrazioni alle norme possono essere sanzionate, a seconda della
gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a. richiamo verbale;
b. richiamo scritto;
c. multa non superiore all’equivalente di 3 ore di stipendio base;
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di
3 giorni;
e. sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore
dipendente incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa
previsti dalla legge n. 604/66.
3. Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione
il lavoratore che in via esemplificativa:
a. non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro
senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro
il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo
il caso di impedimento giustificato;
b. senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o sospenda o
ne anticipi la cessazione.
4. Nessun provvedimento disciplinare di cui ai precedenti commi
potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli
addebiti al lavoratore dipendente e senza averlo sentito in sua
difesa.
5. La parte interessata alla definizione della controversia può richie -
dere il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sinda -
cale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato, secondo
quanto previsto dal precedente art. 5. Nessun provvedimento di -
sciplinare può essere adottato prima che siano sentite le Parti.
6. Il tentativo di conciliazione tra le Parti interrompe i termini di de -
correnza della procedura disciplinare.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
62
7. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione degli addebiti
sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale verrà indi -
cato il termine entro cui il lavoratore dipendente dovrà far perve -
nire le proprie giustificazioni.
8. Tale termine non potrà, in ogni caso essere inferiore a 10 gg. II di -
pendente potrà farsi assistere dall’Organizzazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
9. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera
raccomandata inviata entro 10 giorni dal ricevimento delle contro-
deduzioni.
10. Tale termine è sospeso nel caso in cui le Parti concordino di incon-
trarsi per un tentativo di composizione. In caso di esito negativo del
tentativo di composizione, i termini per l’adozione del provvedi -
mento disciplinare riprendono dal giorno successivo all’incontro.
11. Trascorso il suddetto periodo senza che sia stato adottato alcun
provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si in -
tendono accolte.
12. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l’osservanza delle
disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.
13. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
trascorsi i due anni dalla loro applicazione.
14. Salvo casi eccezionali, non potranno essere adottati provvedimen-
ti più gravi senza il precedente ricorso a provvedimenti più lievi.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le disposi -
zioni contenute nella legge n. 300/70.
TITOLO X: CESSAZIONE DEL RAPPORTO
ART. 56 – PREAVVISO
1. Le Parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo in -
determinato senza darne preavviso, salvo i casi previsti dalla legge
e dall’art. 58 lettera B del presente CCNL.
2. Il termine di preavviso per il caso di licenziamento, una volta supe-
rato il periodo di prova, è stabilito in 3 mesi; in caso di dimissioni
tale termine è stabilito in 2 mesi per i dipendenti inquadrati dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
63
I al IV livello compreso, e in 3 mesi per i dipendenti inquadrati nei
livelli superiori.
3. Il periodo di preavviso, anche sostituito con la corresponsione del-
la retribuzione, è utile a tutti gli effetti contrattuali.
4. Durante il periodo di preavviso per licenziamento il dipendente
avrà diritto ad un permesso retribuito di 2 ore giornaliere per le
pratiche relative alla ricerca di un’altra occupazione.
ART. 57 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa alla scadenza del
termine.
2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a nor-
ma delle vigenti disposizioni di legge, ferma restando la permanenza
in servizio fino al momento della decorrenza del trattamento.
3. Al dipendente che abbia raggiunto l’età pensionabile e non ab -
bia maturato i requisiti minimi per l’ottenimento della pensione
è consentito di rimanere in servizio, fino al raggiungimento di tali
requisiti.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le disposi -
zioni di legge.
ART. 58 - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
1. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del la-
voratore dipendente non può avvenire che per giusta causa.
2. Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al
prestatore di lavoro. In caso di mancata o incompleta comunica -
zione, il lavoratore dipendente, a partire dalla data di ricevimen -
to della comunicazione, ha 15 giorni per richiedere le motivazioni
che hanno determinato il recesso. Il datore di lavoro deve, entro
7 giorni dalla richiesta, comunicarle per iscritto. Il licenziamento
intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti
commi è inefficace.
A - Licenziamento con preavviso
1. Il licenziamento per giusta causa con preavviso è determinato
da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
64
2. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infra -
zioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che non siano così
gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva
lettera B.
B - Licenziamento senza preavviso
1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Ente
grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessio-
ne con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costitui -
scono delitto a termine di legge.
2. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
– abbandono del posto di lavoro da cui è derivato pregiudizio alla
incolumità delle persone;
– sottrazione o danneggiamento doloso al materiale dell’Ente;
– danneggiamento economico doloso dell’Ente;
– sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati lega-
ti alle attività istituzionali dell’Ente.
3. Il licenziamento per giusta causa deve essere impugnato, a pena di
decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazio-
ne, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere
nota la volontà del lavoratore ad impugnare il licenziamento stes-
so, anche attraverso l’intervento dell’Organizzazione sindacale cui è
iscritto o abbia conferito mandato.
4. Il termine di cui al precedente comma decorre dalla comunicazione
del licenziamento, ovvero dalla comunicazione delle motivazioni ove
questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
5. La parte interessata alla definizione della controversia può richie -
dere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sinda -
cale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato secondo
quanto previsto dal precedente art. 5.
ART. 59 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
1. Durante il preavviso, l’Ente può dispensare il dipendente dall’atti -
vità, corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribu -
zione che il medesimo avrebbe percepito durante tale periodo.
2. Tale indennità è costituita dalla retribuzione in atto e da tutti gli altri
elementi retributivi che vengono corrisposti con carattere continuativo.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
65
3. L’accettazione da parte del dipendente dell’indennità sostitutiva
del preavviso, comporta la cessazione immediata del rapporto di
lavoro e la perdita degli eventuali diritti che dovessero maturare
nel periodo del preavviso stesso.
ART. 60 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1. Ai sensi della legge n. 297/82 e successive integrazioni e modifica-
zioni, in ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il dipendente
ha diritto ad un trattamento di fine rapporto da corrispondersi en-
tro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il dipendente, con almeno otto anni di accantonamento, può chie-
dere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non supe-
riore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazio-
ne del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
3. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 20%
degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque di
almeno il 4% del numero totale dei dipendenti dell’Ente di FP a
livello regionale.
4. La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla neces-
sità di:
– eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari ricono-
sciuti dalle competenti strutture pubbliche; la necessità di terapie e
interventi straordinari, per il dipendente ed i componenti a carico del
proprio nucleo familiare, deve essere comprovata da apposita docu-
mentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche;
– acquisto o costruzione, anche in cooperativa, e/o ristrutturazione
della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, previa docu -
mentazione;
– nei casi previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.
5. Ai fini dell’accoglimento delle domande di anticipazione si darà
priorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie, che
dovranno essere definite entro 30 giorni dalla presentazione.
6. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro. L’importo corrispondente all’anticipazione sarà
detratto, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto com -
preso quello spettante ai sensi dell’art. 2122 del Codice Civile.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
66
7. La quota di TFR verrà accantonata secondo le leggi vigenti. Sono
fatti salvi i trattamenti di miglior favore già definiti a livello di ac -
cordi regionali o per normativa regionale.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa
riferimento alla legge che regola tale materia.
ART. 61 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI DI LAVORO
1. Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da
qualsiasi contestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente
i seguenti documenti:
a. libretto di lavoro;
b. certificato di servizio con l’indicazione della durata del rapporto
di lavoro, del livello e delle mansioni;
c. eventuale certificato di licenziamento valevole per l’indennità di
disoccupazione;
d. certificato dal quale risultino i redditi di lavoro corrispostigli
nell’anno solare in cui avviene il licenziamento e le relative rite-
nute fiscali;
e. quant’altro previsto dalle leggi vigenti.
TITOLO XI: ALTRE MATERIE
ART. 62 - PARI OPPORTUNITÀ
1. In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte
formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate le mi-
sure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro
e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione
delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di riqualificazione,
garantendo quote di partecipazione del 50% al personale fem-
minile in organico nelle singole strutture ai vari livelli, a parità di
requisiti professionali;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze di con -
ciliazione dei tempi di lavoro e della vita familiare e personale,
da concordare in sede di contrattazione aziendale, anche con
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
67
gli strumenti previsti dalla legge n. 53/2000, con particolare
riguardo ai progetti di cui all’art. 9 della stessa;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali,
a parità di requisiti professionali.
ART. 63 - TUTELA DEI DIPENDENTI CON DISABILITÀ O IN PARTICO-
LARI CONDIZIONI PSICOFISICHE
1. Le misure di sostegno indicate nel presente articolo, hanno lo sco-
po di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale dipen -
dente nei confronti del quale, da una struttura sanitaria pubblica
o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regio-
nali vigenti, sia stata attestata:
– la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza e/o al -
colismo cronico;
– la condizione di portatore di handicap.
2. Qualora questo personale debba sottoporsi ad un progetto tera -
peutico di recupero e/o di riabilitazione predisposto dalle struttu-
re medesime, sono stabilite, secondo le modalità di esecuzione
del progetto, alternativamente le seguenti misure di sostegno:
a. concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore per la durata del progetto;
b. riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto;
c. utilizzazione del dipendente in funzioni diverse da quelle abi -
tuali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria
pubblica come supporto della terapia in atto.
3. Durante questo periodo al dipendente sarà corrisposta la retribu-
zione nelle modalità previste dal precedente art. 49 e per la durata
contemplata ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
4. Il personale dipendente, i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste
dal comma precedente ed abbiano iniziato l’esecuzione del pro -
getto di recupero e di riabilitazione, ha diritto ad ottenere la con -
cessione dell’aspettativa non retribuita per motivi di famiglia per
l’intera durata del progetto medesimo.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
68
5. L’Ente dispone l’accertamento della idoneità al servizio del perso-
nale dipendente di cui al primo comma qualora il medesimo non
si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
69
ALLEGATO N. 1
STATUTO DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE
Art. 1 - Costituzione, denominazione e Soci Fondatori
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’Art. 3 del Contratto Collet-
tivo Nazionale di lavoro 2007-2010 per la Formazione Professiona-
le, è costituta una libera associazione ai sensi del capo III, Titolo II,
Libro Primo del Codice Civile avente la denominazione “Ente
Bilaterale Nazionale della Formazione Professionale”, in sigla
“EBiNFoP”, di seguito denominato ENTE.
2. Sono Soci Fondatori le Associazioni Nazionali degli Enti Formati -
vi FORMA e CENFOP, le Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei
Lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL.
Art. 2 - Sede e durata
1. L’ENTE ha sede in Roma. Ha durata illimitata.
Art. 3 - Scopo e finalità
1. L’Ente non ha fini di lucro ed esclude tassativamente qualsiasi
operazione di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riser-
ve o capitale durante la vita dell’ENTE stesso, salvo che la destina-
zione e la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L’ENTE ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli
Enti Bilaterali Regionali della Formazione Professionale (costituiti
in riferimento all’Art. 3 del CCNL-FP), assolverà inoltre ai seguenti
compiti:
a. promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo
all’analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale,
regionale ed europea, allo sviluppo della formazione professionale;
b. monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell’am-
bito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le
Parti sociali;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
70
c. realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema scolastico
nazionale dell’Istruzione ed i sistemi regionali di Formazione
Professionale;
d. promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle
norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collet -
tiva anche per l’accessibilità nei luoghi di lavoro;
e. recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buo-
ne pratiche;
f. attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione
collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire
all’Ente Bilaterale Nazionale.
Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusiva -
mente per i soggetti che applicano il CCNL della Formazione Profes -
sionale.
Art. 4 - Soci Fondatori e Soci Affiliati
1. Sono soci fondatori dell’ENTE le Associazioni Nazionali degli Enti
Formativi e le Organizzazioni nazionali dei Sindacati dei lavoratori
che aderiscono allo stesso e già citati all’Art 1 del presente Statuto.
2. I Soci Fondatori versano una quota pari a 1.000 € per la costituzio-
ne dell’ENTE.
3. Sono Soci Affiliati all’ENTE gli Enti Bilaterali Regionali della For -
mazione Professionale, in sigla (EBiRFoP), che hanno regolarmen-
te versato la quota di affiliazione stabilita dal presente Statuto,
previa deliberazione dell’Assemblea Generale dei Soci dell’ENTE.
4. I Soci Affiliati all’ENTE versano annualmente una quota definita in
0,50 € a dipendente.
5. I Soci Affiliati non hanno diritto di voto né di rappresentanza attiva
e passiva negli organi dell’ENTE.
6. I Soci Affiliati entrano di diritto nella consulta degli Enti Bilaterali
Regionali affiliati all’ENTE.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
71
Art. 5 - Recesso ed esclusione del Socio
1. La cessazione della qualità di Socio si verifica a causa:
a. del venire meno delle condizioni previste negli articoli 1 e 4;
b. dell’esclusione disposta dal Consiglio Direttivo, ratificata dall’As-
semblea dei Soci, per il mancato rispetto delle statuizioni di cui
al presente statuto. In particolare potrà essere prevista l’esclu -
sione del Socio in relazione al mancato pagamento delle quo -
te associative, per lo svolgimento di attività che si pongano in
aperto contrasto con le finalità istituzionali, per qualsiasi altra
causa prevista dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. I Soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni even -
tuale quota associativa versata, fermo restando il mantenimento
delle obbligazioni pregresse derivanti dall’adesione all’ENTE.
Art. 6 - Organi dell’ENTE
1. Sono Organi dell’ENTE:
– L’Assemblea generale dei Soci Fondatori;
– Il Presidente e il Vicepresidente;
– Il Consiglio Direttivo;
– La Consulta dei Soci Affiliati;
– Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. In tali organi dovrà essere garantita e riconosciuta omogenea e
paritetica rappresentatività a tutti i Soci Fondatori.
Art. 7 - Assemblea generale dei Soci Fondatori
1. L’assemblea generale dei Soci Fondatori è il massimo organo de -
liberativo dell’ENTE, è composta da 16 componenti effettivi e 16
supplenti, di cui 8 titolari ed 8 supplenti nominati dalle Associa -
zioni Nazionali degli Enti Formativi e 8 titolari ed 8 supplenti no -
minati dalle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori,
firmatarie del CCNL-FP.
2. La nomina di ciascun componente, sia esso effettivo o supplen -
te, è a carattere fiduciario. Il Socio Fondatore che lo ha nominato
può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento, a suo
insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del
mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
72
è effettuata mediante nomina da parte dell’Associazione/Orga -
nizzazione di appartenenza. La durata delle nomine è di due anni,
rinnovabili.
3. Ogni componente effettivo o supplente ha diritto ad un voto. Qua-
lora uno dei componenti effettivi sia impossibilitato a partecipare
può delegare la partecipazione all’assemblea al suo componente
supplente o ad altro componente purché appartenente alla stes-
sa parte bilaterale.
4. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. È convo-
cata dal Presidente, d’intesa con il Vicepresidente, oppure su richie-
sta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 1/3
dei componenti con l’ordine del giorno da essi proposto.
5. Nel proprio ambito l’Assemblea dei Soci nomina, ad ogni riunio -
ne, un Segretario.
6. L’assemblea si svolge nel luogo indicato nell’avviso di convoca -
zione, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepre -
sidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Chi
presiede l’assemblea ne constata la regolarità della costituzione.
Al termine dell’assemblea viene approvato il verbale redatto dal
Segretario. Il verbale sarà inviato ai soci.
7. L’Assemblea generale dei Soci delibera sulle seguenti materie:
– elezione del Presidente e del Vicepresidente;
– approvazione del rendiconto economico e finanziario;
– relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’ENTE;
– definizione delle linee di indirizzo di attività;
– presa d’atto della revoca o sostituzione dei componenti il
Consiglio Direttivo;
– nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori;
– ratifica delle affiliazioni degli Enti bilaterali regionali della
Formazione Professionale;
– approvazione del regolamento dell’ENTE;
– approvazione dei verbali delle sedute;
– approvazione e modifiche dello statuto dell’ENTE;
– trasformazione o scioglimento dell’ENTE;
– nomina dei liquidatori;
– devoluzione dei beni dell’ENTE.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
73
8. L’Assemblea generale dei Soci, al termine del primo biennio di
funzionamento dell’assemblea stessa, verifica la praticabilità e l’a-
gibilità dello Statuto dell’ENTE, predisponendo e deliberando, se
necessario, eventuali modifiche.
9. L’Assemblea generale dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno,
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazio -
ne del bilancio e della relazione relativa all’attività svolta.
10. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell’ordine del
giorno e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo rac-
comandata o fax (o mezzi equipollenti), da inviare ai componenti ed
ai Soci almeno dieci giorni prima della data della riunione.
11. L’Assemblea generale dei Soci è validamente costituita con la pre-
senza della maggioranza assoluta dei suoi componenti purché sia
garantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascun so-
cio fondatore.
a. L’Assemblea generale delibera con la maggioranza qualificata
dei 3/4 dei Soci Fondatori presenti sulle seguenti materie:
– elezione del Presidente e del Vicepresidente;
– approvazione del rendiconto economico e finanziario;
– approvazione e modifiche dello statuto;
b. trasformazione o scioglimento dell’ENTE con la maggioranza
assoluta dei soci fondatori presenti su tutte le altre materie.
Art. 8 - Presidente e Vicepresidente
1. L’Assemblea generale dei Soci elegge fra i suoi componenti il Pre-
sidente ed il Vicepresidente; essi durano in carica fino alla scaden-
za del Consiglio Direttivo medesimo.
2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente saranno alternati-
vamente ricoperte da un rappresentante delle Organizzazioni
Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori e da un rappresentante
delle Associazioni Nazionali degli Enti Formativi, firmatarie del
CCNL FP.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del-
l’ENTE e sta per esso in giudizio.
4. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell’ENTE e svolge ogni
altro compito che venga a lui delegato dal Consiglio Direttivo.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
74
5. Il Presidente d’intesa con il Vicepresidente convoca le Assemblee
dei Soci, il Consiglio Direttivo e la Consulta dei Soci Affiliati.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi po -
teri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
Art. 9 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 8 componenti effettivi e 8
supplenti, 4 titolari e 4 supplenti indicati dalle Associazioni Na -
zionali degli Enti Formativi e 4 titolari e 4 supplenti indicati dalle
Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori, firmatarie
del CCNL-FP. La nomina di ciascun componente effettivo (e sup -
plente) è a carattere fiduciario. Il socio fondatore che lo ha nomi -
nato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento, a
suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del
mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è
effettuata mediante nomina da parte dell’Organizzazione di ap -
partenenza. La durata delle nomine è di due anni.
2. Ogni componente effettivo o supplente ha diritto ad un voto.
Qualora uno dei componenti effettivi sia impossibilitato a parte -
cipare può delegare la partecipazione al Consiglio Direttivo al suo
componente supplente.
3. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straor -
dinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente ri-
servati all’Assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo spettano
i poteri di:
a. redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre
all’Assemblea;
b. assicurare la gestione dei mezzi finanziari di cui Art. 13 in confor-
mità al regolamento di cui Art. 14, deliberando, in particolare, su
tutte le materie destinate alla sua competenza dal Regolamen-
to medesimo;
c. promuovere progetti coerenti con le finalità dell’ENTE, coinvol -
gendo dove possibile gli Enti Bilaterali regionali e le istituzioni;
d. attuare le decisioni dell’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, d’inte-
sa con il Vicepresidente, ritenga necessario convocarlo ovvero ne
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
75
sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.
5. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del gior-
no e di eventuale documentazione sono fatte mediante avviso a
mezzo fax (o con altri mezzi equipollenti) da recapitarsi ai suoi
componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della
riunione.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso
di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente.
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della mag-
gioranza assoluta dei suoi componenti, purché sia garantita la
presenza di almeno un rappresentante di ciascun socio fonda -
tore. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate, di norma,
con la maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti. È pos-
sibile, all’inizio di ogni riunione, su richiesta di almeno 2 compo -
nenti effettivi (o supplenti) presenti, deliberare con la maggioran-
za qualificata dei 3/4 dei suoi componenti presenti, arrotondata
all’unità superiore, su tutti o alcuni punti previsti all’Ordine del
Giorno.
8. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina, ad ogni riunione,
un Segretario, che provvede a redigere il verbale dell’incontro, che
sarà approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva e in-
viato ai soci.
Art. 10 - La Consulta dei Soci Affiliati
1. È organo consultivo dell’ENTE la consulta degli Enti Bilaterali Re -
gionali affiliati all’ENTE.
2. La consulta è costituita di norma dai Presidenti e Vicepresidenti di
ogni Ente bilaterale regionale affiliato.
3. La Consulta dei soci affiliati è convocata dal Presidente d’intesa
con il Vicepresidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero
ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei
Soci o da almeno 1/3 dei Soci Affiliati.
4. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del gior-
no, sono fatte mediante avviso a mezzo fax (o con altri mezzi equi-
pollenti) da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno dieci
giorni prima della data della riunione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
76
5. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente o, in
caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente. La
Consulta è convocata almeno una volta all’anno.
6. Il compito della Consulta è di dare pareri consultivi e orientamen-
ti, rispetto agli indirizzi, alle tematiche e ai progetti che l’ENTE in-
tende realizzare e su eventuali modifiche dello Statuto.
Art. 11 - Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è
composto da tre membri effettivi così designati: uno scelto dalla
parte delle Associazioni Nazionali degli Enti formativi, uno dalla
parte delle Organizzazioni nazionali sindacali dei Lavoratori e uno
scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svol-
gerà la funzione di Presidente del Collegio stesso.
2. È compito dell’Assemblea dei Soci la nomina dei Revisori venuti
meno per qualsiasi motivo.
3. Al Collegio dei Revisori compete il controllo dell’attività di gestio-
ne del patrimonio e dei mezzi finanziari dell’ENTE con ogni potere
di accertamento e di ispezione.
4. In caso di irregolarità accertate, i componenti del Collegio riferi -
ranno al Presidente e, se lo riterranno necessario, all’Assemblea
dei Soci affinché assuma i provvedimenti di competenza.
5. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e
comunque almeno una volta all’anno.
6. Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle previste per
la convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Rimborsi spese e compensi
1. Tutti gli incarichi previsti dal presente statuto si intendono esclu -
sivamente a titolo gratuito, ad eccezione del Presidente del Colle-
gio dei Revisori dei Conti.
2. Ai consiglieri che abbiano svolto missioni o incarichi particolari
per conto dell’ENTE, verrà riconosciuto il rimborso delle spese do-
cumentate, nei limiti definiti dal Regolamento.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
77
Art. 13 - Mezzi Finanziari
1. L’ENTE è finanziato mediante le quote versate dai Soci Affiliati
previsti all’Art 4.
2. L’ENTE potrà inoltre avvalersi delle entrate derivanti da:
– contributi ed erogazioni liberali degli associati e di soggetti pub-
blici e privati;
– proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli
scopi statutari dell’ENTE;
– interessi e altri proventi maturati con le risorse finanziarie gestite
dall’ENTE e dai beni acquistati con le sopradescritte risorse;
– finanziamenti pubblici ricevuti a fronte della presentazione o
candidatura a realizzare progetti ed attività;
– eventuali proventi derivanti dalla sottoscrizione di accordi
successivi definiti dai Soci Fondatori.
Art. 14 - Regolamento delle attività dell’ENTE
1. Le attività dell’ENTE ed ogni altra materia attinente lo svolgimen-
to delle stesse, sono disciplinate, oltre che dal presente Statuto,
da un apposito regolamento che sarà predisposto dal Consiglio
Direttivo entro un mese dal suo insediamento e deliberato dall’As-
semblea dei Soci.
Art. 15 - Deliberazioni degli organi
1. Gli organi dell’Ente non possono assumere deliberazioni in
contrasto con la legge, con lo Statuto e con gli accordi sindacali
stipulati dalle Parti firmatarie del CCNL FP.
Art. 16 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo,
approva il Bilancio consuntivo dell’esercizio, corredato dalla re -
lazione del Consiglio Direttivo sul bilancio e sull’attività svolta,
dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e ne invia copia
ai soci.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
78
Art. 17 – Avanzi di gestione
1. Gli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio sono accantonati nel
fondo riserva a disposizione del Consiglio Direttivo per lo sviluppo
dell’attività dell’ENTE, salva diversa determinazione dei soci.
Art. 18 – Scioglimento dell’ENTE
1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l’ENTE si scioglie in caso
di disdetta dell’accordo di cui all’Art.1.
2. In caso di scioglimento l’Assemblea dei soci provvede alla nomi -
na di due liquidatori designati rispettivamente dalle Associazioni
Nazionali degli Enti Formativi e dalle Organizzazioni Nazionali dei
Sindacati dei Lavoratori, di cui all’art. 1, comma 2.
3. L’Assemblea determina, all’atto della messa in liquidazione, i
compiti dei liquidatori.
4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquida -
zione sarà devoluto ad altro ente avente fine analogo o prossimo,
così come individuato dall’Assemblea dei soci.
Art. 19 – Disposizioni generali
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti
disposizioni di legge.
Art. 20 – Foro competente
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applica-
zione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la com -
petenza esclusiva è del Tribunale di Roma.
Art. 21 – Disposizioni transitorie finali
1. I soci si impegnano a uniformare, anche attraverso la modifica del
presente statuto il funzionamento e l’organizzazione dell’ENTE a
quanto sarà eventualmente definito, dai successivi rinnovi con -
trattuali del CCNL-FP.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
79
ALLEGATO N. 2
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
PARITETICA BILATERALE NAZIONALE
1. Istituzione e composizione:
1.1. La Commissione è formata da 8 componenti effettivi, ciascuno
dei quali, in caso di impossibilità a partecipare, può essere sostitu-
ito da un supplente, nominati pariteticamente dalle Associazioni
FORMA e CENFOP da una parte e dalle Organizzazioni sindacali
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL dall’altra,
firmatari del CCNL.
1.2. Le Organizzazioni sindacali e le Parti datoriali nominano un Pre -
sidente pro-tempore, che assicurerà il servizio di segreteria della
Commissione.
2. Durata e compiti:
2.1. La Commissione dura in carica fino al rinnovo del presente CCNL
2011-2013.
2.2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a. controllo e verifica della corretta applicazione degli istituti con-
trattuali del CCNL;
b. formulazione di eventuali interpretazioni autentiche dei mede-
simi;
c. esame e soluzione di eventuali controversie nell’interpretazione
ed applicazione degli istituti contrattuali nazionali e delle ma -
terie demandate dalla contrattazione regionale;
d. decisione su qualsiasi altro argomento congiuntamente accet-
tato o rimesso dalle Commissioni Paritetiche Regionali.
3. Sede e convocazione:
3.1. La sede di lavoro della Commissione sarà determinata dal Presi -
dente pro-tempore.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
80
3.2. La Commissione viene convocata dal Presidente di norma una
volta all’anno.
3.3. La Commissione si riunisce altresì su richiesta presentata da una
delle Associazioni FORMA e CENFOP, da una delle Organizzazioni
Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL
e/o da una delle Commissioni Paritetiche Regionali.
3.4. La convocazione deve essere comunicata ai componenti trami -
te avviso scritto, inviato anche per via telematica, con indicazione
dell’ordine del giorno corredato dalla relativa documentazione,
con un preavviso di almeno 15 giorni.
3.5. L’ordine del giorno può essere integrato su richiesta scritta, inviata
anche per via telematica, di uno dei componenti della Commis -
sione, da inviarsi al Presidente pro-tempore e agli altri componen-
ti almeno 7 giorni prima della riunione.
3.6. La Commissione, prima di deliberare, può riservarsi di acquisi -
re ogni ulteriore informazione e documentazione utili all’esame
dell’argomento.
3.7. La Commissione può aggiornare i propri lavori, fissandone la data,
qualora gli argomenti all’ordine del giorno non fossero esauriti,
dandone immediata comunicazione ai componenti assenti.
3.8. Il processo decisionale della Commissione deve comunque con -
cludersi, di norma, entro 45 giorni dalla convocazione.
4. Validità delle sedute:
4.1. La Commissione è validamente insediata qualora sia presente la
maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti effettivi o rappresentati
dai rispettivi supplenti.
5. Processo decisionale, verbali, effetti delle decisioni:
5.1. La Commissione assume deliberazioni e pareri a maggioran -
za assoluta dei presenti, che non può essere espressione di una
sola delle Parti. L’eventuale dissenso deve essere motivato e
verbalizzato.
5.2. Il processo decisionale, su proposta del Presidente pro-tempore e
con l’esplicito accordo di tutti i componenti, può essere svolto per
via telematica.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
81
5.3. Il verbale delle sedute, redatto dal Presidente pro-tempore e sot -
toscritto da tutti i presenti, deve essere notificato, anche telema -
ticamente, ai componenti assenti della Commissione ed alle Parti
interessate.
5.4. Le deliberazioni assunte sono vincolanti per tutte le Parti datoriali
e sindacali.
6. Esperti:
6.1. La Commissione può istituire gruppi tecnici di lavoro, anche com-
posti da esperti esterni, su specifici argomenti, come supporto al
processo decisionale.
7. Validità e modifica del regolamento:
7.1. Il presente regolamento ha validità coincidente con la vigenza
della Commissione.
7.2. Proposte di variazioni devono essere assunte con l’unanimità dei
componenti della Commissione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
82
ALLEGATO N. 3
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
1. La Parte interessata alla definizione della controversia può richie -
dere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindaca-
le alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
2. L’Ente o l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresen -
ta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia
alla Commissione regionale di conciliazione, di cui alla successiva
lettera A) per mezzo di lettera raccomandata A/R o altro mezzo
idoneo a certificare la data di ricevimento. La denuncia deve con-
tenere gli elementi essenziali della controversia.
3. Ricevuta la comunicazione, la Commissione di conciliazione provve-
de entro 20 giorni alla convocazione delle Parti, fissando il giorno e
l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione che deve essere
espletato entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
A - Commissione di conciliazione:
1. Vengono costituite le Commissioni di conciliazione su base pro -
vinciale o regionale così composte:
– da un rappresentante dell’Ente su base regionale e/o provinciale;
– da un rappresentante a livello regionale o provinciale della Orga-
nizzazione Sindacale di categoria firmataria del CCNL, alla quale
il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. I membri della Commissione di conciliazione, per svolgere il loro
ruolo effettivo di conciliatori, debbono aver depositato la firma
presso la Direzione Regionale del Lavoro di competenza.
B - Verbale:
1. Il verbale di accordo e/o di mancato accordo deve contenere al
suo interno:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
83
– il richiamo al contratto che disciplina il rapporto di lavoro;
– la presenza dei conciliatori, sia di parte sindacale che di parte
datoriale;
– la presenza delle Parti personalmente o correttamente rappre -
sentate;
– l’eventuale richiamo al verbale della Commissione paritetica
bilaterale, di cui al precedente art. 4, di interpretazione contrat -
tuale, nei casi di controversie in cui è richiesta un’interpretazione
congiunta delle Parti.
2. I verbali di accordo e/o di mancato accordo, redatti in sei copie,
dovranno essere sottoscritti dalle Parti. Due copie del verbale sa -
ranno inviate a cura della Commissione di conciliazione all’Ufficio
del lavoro competente per territorio.
C - Norme di carattere generale:
1. Qualora le Parti, dopo l’invio della comunicazione del tentativo di
conciliazione della controversia, abbiano già trovato la soluzione
della stessa, possono richiedere che la commissione di concilia -
zione recepisca l’accordo e ne verifichi il merito. Le decisioni as -
sunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono inter-
pretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Tale competenza resta di esclusiva pertinenza delle Commissioni
paritetiche così come previsto dal precedente art. 4.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
rimanda alle norme in materia.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
84
ALLEGATO N. 4
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
A - Apposizione del termine e contingente
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine
di durata non superiore a dodici mesi.
2. La apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, diret -
tamente o indirettamente, da atto scritto nel quale devono essere
specificate le ragioni di cui al comma precedente.
3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto
di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.
B – Divieti
1. Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:
– per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
– presso Istituzioni Formative nelle quali si sia proceduto, entro i
12 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 salvo diversa pattuizione delle
Parti effettuata a norma di legge;
– presso Istituzioni Formative nelle quali sia operante una sospensio-
ne dei rapporti o una riduzione dell’orario che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
– da parte delle Istituzioni Formative che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni.
C - Disciplina della proroga
1. Il contratto può avere una durata superiore (ai dodici mesi di cui
alla lettera A c. 1 del presente articolo), ma comunque non ecce -
dente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
85
a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non
programmabili, dell’attività ordinaria.
2. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici
mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di supe-
ramento del termine di dodici mesi.
3. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che
giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
D - Scadenza del termine. Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine ini-
zialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del com -
ma C, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazio -
ne del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al
40% per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso
di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo
negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dal-
la scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo
di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino
a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contrat-
to di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera
a tempo indeterminato.
4. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine – intenden-
dosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità
con esclusione della disciplina della proroga di cui al precedente
punto C – il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
dalla data di stipulazione del primo contratto.
E - Criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato, ove il contratto ab -
bia durata pari o superiore a nove mesi, sono computabili ai fini di cui
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
86
all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, salvo il caso di sostituzio-
ne di lavoratori assenti che mantengono il diritto del posto di lavoro.
F – Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui
contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche nor -
mative ed intese tra le Parti:
– il lavoro in somministrazione;
– i contratti di apprendistato;
l – attività di stage e tirocinio.
G - Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spetta il
trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeter-
minato.
H - Formazione
1. La contrattazione regionale individua anche specifiche iniziative
di formazione finalizzate ad aumentare la qualificazione, a pro -
muovere la carriera e a migliorare la mobilità occupazionale.
I - Diritto di precedenza
1. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato
mantengono presso lo stesso ente, a parità di professionalità nel -
la medesima qualifica, il diritto di precedenza per future nuove
assunzioni a Tempo Indeterminato..
2. Il diritto di precedenza si estingue con il rifiuto del lavoratore o allo
scadere di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L – Informazioni
1. Gli Enti informano le RSA/RSU, o in mancanza le Organizzazioni Sin-
dacali territoriali, circa i posti vacanti che si rendessero disponibili, in
modo da garantire al personale con diritto di precedenza di cui alla
precedente lettera I l’assunzione a tempo indeterminato.
2. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informa-
zione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
87
ALLEGATO N. 5
ACCORDO INTERCONFEDERALE
PER IL RECEPIMENTO DELL’ACCORDO-QUADRO
EUROPEO SUL TELELAVORO CONCLUSO
IL 16 LUGLIO 2002 TRA UNICE/UEAPME, CEEP E CES
Addì, 9 giugno 2004
Tra
CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, CNA,
CONFAPI, CONFSERVIZI, ABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI,
CIA, CLAAI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE,
CONFCOMMERCIO, CONFETRA, CONFINTERIM,
LEGACOOPERATIVE, UNCI
e
CGIL, CISL, UIL
• visto l’accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles
il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e realizzato su
base volontaria a seguito dell’invito rivolto alle Parti sociali dalla
Commissione delle Comunità europee – nell’ambito della secon -
da fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al mi-
glioramento dei rapporti di lavoro – ad avviare negoziati in tema di
telelavoro;
• vista la dichiarazione attraverso la quale le Parti stipulanti l’ac-
cordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che
all’attuazione di tale accordo negli Stati Membri, negli Stati ap -
partenenti allo Spazio Economico Europeo nonché nei Paesi can-
didati, provvederanno le Organizzazioni aderenti alle Parti firma -
tarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali proprie
delle Parti sociali;
• considerato che le Parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costi-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
88
tuisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione
che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro e per i lavo-
ratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di
conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore
autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati;
• considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite
nella società dell’informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma
di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e
sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle
persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro;
• considerato che l’accordo europeo mira a stabilire un quadro genera-
le a livello europeo;
le Parti in epigrafe riconoscono che
1. il presente accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139,
paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, dell’ac-
cordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio
2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES di cui si allega il testo nella tra-
duzione in lingua italiana così come concordata fra le Parti in epigra-
fe;
2. il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia
ed in rapida espansione. Per tale motivo le Parti hanno individuato
nell’accordo una definizione del telelavoro che consente di conside-
rare diverse forme di telelavoro svolte con regolarità;
3. l’accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro ge-
nerale a livello nazionale al quale le Organizzazioni aderenti alle Parti
in epigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e proce-
dure usuali proprie delle stesse Parti sociali;
4. l’applicazione dell’accordo non deve costituire valido motivo per ri-
durre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di
applicazione dell’accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua
applicazione si eviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e me-
die imprese.
Tutto ciò premesso, le Parti in epigrafe concordano:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
89
Art. 1 - Definizione e campo di applicazione
1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimen-
to del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’am-
bito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavora-
tiva, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene
regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
2. Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui
che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.
Art. 2 - Carattere volontario
1. Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e
del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione
iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un succes-
sivo impegno assunto volontariamente.
2. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore
le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91/533/
CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto collettivo applica-
to ed alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del
telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative
all’unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore
diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per
questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui
fare riferimento.
3. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale
dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibili-
tà di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere
tale offerta.
4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come te-
lelavoratore, l’imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.
5. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’ado-
zione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide,
di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di op-
tare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di
lavoro del lavoratore medesimo.
6. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
90
prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile
per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La reversibilità può com-
portare il ritorno all’attività lavorativa nei locali del datore di lavoro su
richiesta di quest’ultimo o del lavoratore.
Art. 3 - Condizioni di lavoro
1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei
medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo
applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività
nei locali dell’impresa.
Art. 4 - Protezione dei dati
1. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate,
in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la pro-
tezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini profes-
sionali.
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a
tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla pro-
tezione dei dati.
3. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
4. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare,
in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di appa -
recchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet ed alle
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dal-
la contrattazione collettiva.
Art. 5 - Diritto alla riservatezza
1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
2. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve ri-
sultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata
nel rispetto del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della
direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
Art. 6 - Strumenti di lavoro
1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve
essere chiaramente definita prima dell’inizio del telelavoro in confor-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
91
mità a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come
ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso
previsto dal successivo comma 5.
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istalla-
zione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telela-
voro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di
strumenti propri.
3. Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provve-
de alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti
dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione.
4. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla
legislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto concor-
dato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si fa carico dei costi
derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro
nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il
telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali
competenti.
7. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e
non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.
Art. 7 - Salute e sicurezza
1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicu-
rezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva
89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legi-
slazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali
in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine
all’esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le di-
rettive aziendali di sicurezza.
3. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina appli -
cabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappre-
sentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso
al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
92
nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la
propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a
preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale
e dei contratti collettivi.
4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Art. 8 - Organizzazione del lavoro
1. Nell’ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle diretti-
ve aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l’organizzazione del
proprio tempo di lavoro.
2. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono
essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono at-
tività nei locali dell’impresa.
3. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire
l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda,
come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di ac-
cedere alle informazioni dell’azienda.
Art. 9 – Formazione
1. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla
formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili
che svolgono attività nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai me-
desimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavora-
tori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecni-
ci di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di
organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi
colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento
professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.
Art. 10 - Diritti collettivi
1. Telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che opera-
no all’interno dell’azienda. Non deve essere ostacolata la comunica-
zione con i rappresentanti dei lavoratori.
2. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità
alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste
sono previste.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
93
3. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per
gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla le-
gislazione ed ai contratti collettivi.
4. L’unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di
esercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall’inizio.
5. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito
all’introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione na-
zionale, alle direttive europee come recepite ed ai contratti collettivi.
Art. 11 - Contrattazione collettiva
1. Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle Parti sociali in-
teressate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al li-
vello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi ed i
criteri definiti con il presente accordo interconfederale. Sono fatti salvi
gli accordi collettivi già conclusi in materia.
2. La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale re-
datto con il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell’art. 2, comma 6,
la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione
delle relative modalità.
3. Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si
potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o
individuale.
Art. 12 - Applicazione e verifica dell’accordo
1. In caso di controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione
del presente accordo interconfederale le Parti interessate potranno
rivolgersi congiuntamente o separatamente alle Parti firmatarie ri-
chiamate in epigrafe.
2. Ai fini della relazione da rendere ad UNICE/UEAPME, CEEP e CES cir-
ca l’attuazione in sede nazionale dell’accordo-quadro europeo ed alla
sua eventuale revisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni terri-
toriali/categoriali aderenti alle Confederazioni di rappresentanza del-
le imprese così come le Federazioni nazionali e territoriali aderenti a
CGIL, CISL, UIL, provvederanno a comunicare con periodicità annuale
alle Parti in epigrafe, la conclusione di accordi e contratti collettivi in
materia di telelavoro ed ogni utile informazione circa l’andamento di
tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
94
ALLEGATO N. 6
VERBALE DI ACCORDO
Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
e VERBALE DI ACCORDO
sul regolamento per le collaborazioni coordinate
Il giorno 7 agosto 2015, le Associazioni FORMA e CENFOP e le OO.SS.
FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL hanno sotto-
scritto il presente accordo.
Premesso che
La recente riforma del lavoro ha inteso rendere il contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, anche a tutele crescenti, la for-
ma comune di rapporto di lavoro. Tale quadro normativo produce un
profondo mutamento nell’organizzazione del lavoro per tutti i settori
produttivi e richiede di rivedere i rapporti differenti da quelli subor-
dinati a tempo indeterminato anche nel settore della formazione
professionale.
Le associazioni nazionali degli Enti, impegnati in attività di formazione
professionale in obbligo di istruzione, in percorsi di formazione con -
tinua e permanente, in percorsi di riqualificazione e aggiornamento
del personale dipendente in situazioni di sospensione o di perdita del
lavoro e nei servizi al lavoro, pur in una fase di profonda e perdurante
crisi dei sistemi regionali di formazione professionale, hanno espresso
la volontà di procedere alla stabilizzazione del personale con contrat-
to di lavoro atipico non subordinato (lavoratori con partita IVA e con
rapporti di lavoro di collaborazione coordinata continuativa anche
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
95
a progetto) in ottemperanza alla novella introdotta dall’art. 1, com -
ma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e dal Decreto Legislativo
15 giugno 2015, n. 81.
Le OO.SS. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals-Confsal, nell’intento
di salvaguardare i livelli occupazionali, migliorare le condizioni di la -
voro e la qualità dei percorsi formativi, ritengono urgente negoziare
un accordo relativo alla stabilizzazione dei lavoratori già in servizio
presso gli Enti / istituzioni formative con contratti di collaborazione.
Ai fini di raggiungere dati oggettivi sulla consistenza del settore, le
parti, congiuntamente, si impegnano a favorire il monitoraggio dei
dati sulla occupazione, sulle collaborazioni e sui rapporti atipici.
Pertanto nel rispetto di quanto previsto
– dal Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e in particolare
dall’art. 2 comma 2, lettera a) e dagli artt. 52 e 54;
– dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
– dal DD MLPS 8 agosto 2014 e 23 gennaio 2015, n. 11;
– dal Decreto Legislativo 28 giugno 2013, n. 76, convertito con
Legge 9 agosto 2013, n. 99.
concordano quanto segue:
1. Il presente accordo si applica esclusivamente ai rapporti che hanno
come oggetto le attività di collaborazione riconducibili a funzioni
codificate nella declaratoria dei profili professionali di cui all’alle -
gato 11 del CCNL 2011-2013 tacitamente prorogato dalle parti, con
le modalità di seguito elencate:
2. Gli Enti procederanno a proporre l’assunzione al personale che
nell’anno formativo 2014/2015 ha ricevuto incarichi di collaborazio-
ne a partire dalle 400 ore di formazione diretta o, comunque, per
il personale eventualmente afferente a funzioni diverse da quelle
della formazione diretta, o in funzioni inquadrabili nelle aree con -
trattuali diverse, con incarichi di collaborazione per almeno 795
ore, e per i quali è previsto a partire dall’A.F. 2015-2016 un ulteriore
impegno.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
96
3. La stabilizzazione del personale che ha prestato servizio con con -
tratto di collaborazione ed è in possesso dei requisiti di cui al punto
2, è attuata a partire dall’A.F. 2015-2016 in conformità con l’art 54
del D. Lgs 81/2015, tenuto conto delle specifiche esigenze derivanti
dalla mole dalle attività presenti o programmate dall’Ente /istitu -
zione formativa.
4. Al personale stabilizzato si applica il CCNL 2010-2013 per la Forma-
zione professionale e successivi rinnovi.
5. I rapporti di lavoro che si istaureranno, a tempo indeterminato, do-
vranno tendere all’orario contrattuale pieno di cui all’art. 37 del ci-
tato CCNL FP in vigore.
6. I rapporti di lavoro che si istaureranno, a tempo indeterminato, po-
tranno essere stipulati anche ad orario a part-time nel rispetto dei
fabbisogni e delle politiche del personale di ogni singolo centro e
nella considerazione della salvaguardia dei compensi.
7. Qualora il personale in possesso dei requisiti di cui al punto 2 si
trovi nella condizione descritta dal comma 4 dell’art. 47 del D.Lgvo
81/2015, la stabilizzazione potrà essere realizzata anche attraverso
il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante.
8. Per il personale già in servizio con contratti di collaborazione e/o a
partita IVA, qualora stabilizzato ai sensi del presente accordo, nel
caso di ricorso ad istituti contrattuali economici (RPA o Appren -
distato) che prevedono la riduzione della retribuzione, gli enti si
impegnano a concertare con le OO/SS di Ente/istituzioni formative
la valutazione del servizio prestato in precedenza ai fini della ridu-
zione del tempo occorrente al raggiungimento della piena retribu-
zione.
9. Nell’esercizio del diritto di informazione previsto dall’art. 12 del vi -
gente CCNL, con particolare riferimento al comma 4, la rappresen-
tanza sindacale aziendale sarà destinataria di informazione pre -
ventiva e le sarà fornito il quadro complessivo delle stabilizzazioni
effettuate alla conclusione del processo di stabilizzazione.
10. Gli Enti, inoltre, si impegnano a prevedere attività di formazione,
finalizzate alla qualificazione del personale stabilizzato, secondo
le previsioni del vigente contratto, entro e non oltre un anno dalla
stabilizzazione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
97
11. Al superamento del limite numerico delle 15 unità lavorative, per
effetto di nuove assunzioni e/o stabilizzazioni, al personale con
contratto di lavoro subordinato in servizio presso i CFP/Agenzie
formative alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 4
marzo 2015, n. 23 si continuano ad applicare, in caso di recesso
datoriale dal rapporto di lavoro, le norme previste dall’art. 18 del
citato CCNL 2011-2013 tacitamente prorogato dalle parti.
In considerazione del fatto che nel settore della formazione professio-
nale e dei servizi al lavoro permane una esigenza di ricorrere a com-
petenze specialistiche non presenti in organico, gli Enti/Istituzioni
formative possono assumere a tempo determinato o attivare contrat-
ti di collaborazione con personale esterno da impegnare in attività
derivanti anche dalla partecipazione a bandi regionali/nazionali o co-
munitari destinati ad esaurirsi nell’arco di un tempo fissato dai bandi
medesimi.
Per quanto sopra, le parti, altresì convengono che:
• potranno essere attivate collaborazioni, come previsto all’art. 2,
comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015 in ragione
delle particolari esigenze del settore secondo la disciplina specifi -
ca riguardante il trattamento economico e normativo come rego-
lamentato dall’allegato 7, parte integrante del CCNL per la Forma-
zione Professionale;
• il collaboratore potrà svolgere attività per più committenti mante-
nendo riservatezza sull’organizzazione e i programmi;
• gli incarichi, riferiti a discipline e/o competenze tecniche e profes-
sionali, dovranno avere forma scritta indicante in particolare la du-
rata, il progetto o il programma, il corrispettivo, i tempi e le moda-
lità di pagamento;
• il ricorso a contratti di collaborazione o altre prestazioni rese in for-
ma di lavoro non subordinato è consentito in caso di indisponibili-
tà di competenze interne, previa informativa alle RSU/RSA;
• l’allegato n. 7 costituisce parte integrante del CCNL, declina la spe-
cificità di settore e regolamenta la parte riguardante il trattamento
economico e normativo e le impossibilità temporanee alla presta-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
98
zione; i suoi contenuti sono da riferire a tutte le forme di collabora-
zione oggetto del presente accordo, ove ed in quanto applicabili;
• nell’esercizio dei diritti di informazione previsto dall’art. 12 del
vigente CCNL con riferimento in particolare al comma 4, alla rap -
presentanza sindacale aziendale verrà data informazione preven -
tiva e verrà inoltre fornito il quadro dei rapporti di collaborazione
istaurati.
Il livello di contrattazione regionale/aziendale potrà, nel rispetto dei
criteri generali espressi precedentemente, articolare tali accordi per
renderli più coerenti con le necessità territoriali, e statuire condizioni
di miglior favore, anche in ordine ai compensi ed alle indennità;
Per eventuali controversie sorte nei CFP/istituzioni formative sulle ma-
terie oggetto del presente accordo, dovrà essere esperito un tentativo
di composizione nel livello di contrattazione regionale e / o di ente;
A livello regionale, previo accordo tra le parti, potrà essere istituito un
registro del personale occupato a tempo indeterminato e un regi -
stro del personale interessato ad operare nel sistema formativo, ove
non esistano di già albi, elenchi o repertori previsti dalla legislazio -
ne / normativa regionale o provinciale, o da accordi pattizi territoriali
previgenti.
Le Parti concordano di rinviare la ridefinizione dell’articolato dell’Al-
legato 7 agli inizi del mese di settembre prossimo venturo.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
99
Le Parti:
FORMA: FLC-CGIL:
CISL SCUOLA:
CENFOP: UIL SCUOLA:
SNALS-CONFSAL:
Roma, 7 agosto 2015
Dichiarazione a verbale FLC CGIL: la FLC CGIL pur condividendo la
necessità e la urgenza della piena operatività del presente accordo,
lo sottoscrive con riserva di approvazione negli organismi statutari.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
100
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
101
Pagina 2
4. le forme di coordinamento tra il collaboratore e il committente sull’esecuzione, anche
temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non devono essere tali da
pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
5. le necessarie misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.
Il contratto deve inoltre avere ad oggetto una o più attività determinate dal committente e
gestite autonomamente dal collaboratore in funzione del risu ltato. La mancanza di quanto
sopra qualifica il contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Corrispettivo
Il compenso corrisposto ai collaboratori deve essere proporzionato alla quantità e qualità
delle prestazioni complessivamente eseguite e deve fare riferimento ai compensi
contrattualmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro.
Obbligo di riservatezza
Il Collaboratore potrà svolgere la propria attività in favore di più committenti, salvo che la
medesima non risulti in concorrenza con quella del Committente, con specifico riferimento
all’oggetto del contratto di collaborazione ed alle prassi aziendali.
Diritti sindacali
I collaboratori, nell’ambito dell’attività concordata, hanno diritto a partecipare alle
assemblee sindacali indette dalle RSU/RSA o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Altri diritti del collaboratore
Le assenze per gravidanza, malattia, infortunio, congedi parentali, matrimonio, gravi e
comprovati motivi non comportano l’estinzione del rapport o contrattuale, che rimane
sospeso, ferma restando la naturale scadenza del contratto, per un periodo pari:
− 60 giorni in caso di malattia;
− 180 giorni in caso di ricovero ospedaliero e per gravidanza, salva più favorevole
disposizione del contratto individuale;
− 30 giorni per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali e matrimonio;
− fino a guarigione clinica, nel caso di infortunio sul lavoro.
Il Collaboratore ha diritto alla corresponsione delle indennità nei casi previsti dalla legge.
Estinzione del contratto e preavviso
I contratti di lavoro di cui al presente allegato si risolvono al momento della realizzazione
dell’attività o del programma che ne costituisce l’oggetto.
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine p er giusta causa ovvero
secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto
di lavoro individuale.
Assegni per il nucleo familiare e indennità di disoccupazione
Ai sensi di legge, i collaboratori hanno diritto a richiedere gli assegni per il nucleo familiare
e al termine del contratto, hanno diritto ad accedere alle forme di ammortizzazione sociale
previste dalle leggi vigenti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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Pagina 3
Disposizione finale
Le Parti stipulanti si impegnano ad adeguare tempestivamente il p resente regolamento
contrattuale alle eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in
materia mediante una specifica sequenza contrattuale.
Le Parti:
FORMA: FLC-CGIL:
CISL SCUOLA:
CENFOP:
UIL SCUOLA:
SNALS-CONFSAL:
Roma, 21 novembre 2016
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
103
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
104
ALLEGATO N. 7
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
NELLE ISTITUZIONI FORMATIVE
ACCORDO TRA FORMA E CENFOP
E ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA
(Testo Unico D. L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)
Le Parti:
VISTO il D.lgs 9 febbraio 2008 n. 81 Testo Unico sulla sicurezza e suc -
cessive modificazioni ed integrazioni, il quale fissa sia i principi gene-
rali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei
lavoratori sui posti di lavoro, demandando alla contrattazione colletti-
va la definizione degli aspetti applicativi;
CONSIDERATO che le Parti intendono definire tali aspetti applicativi, in
base agli orientamenti ed ai principi di partecipazione che hanno ispi-
rato le direttive CEE in materia, e nel rispetto della legislazione vigente;
RAVVISATA l’opportunità di definire i temi concernenti la rappresen-
tanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità di eser-
cizio nei posti di lavoro, la costituzione della rappresentanza e la sua
formazione, a norma dell’art. 2 del D. Lgs 81/2008 e degli Organismi
paritetici territoriali;
RITENUTO che la logica che sottende i rapporti tra le Parti nella mate-
ria in questione, è quella di superare posizioni conflittuali ed ispirarsi
a criteri di partecipazione;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
105
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Parte prima
1) Rappresentante dei lavoratori per la per la sicurezza
Premesso che l’art. 47 del D.lgs 81/2008 al 2° comma precisa che “in
tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresen -
tante per la sicurezza”, fissandone i criteri per la sua individuazione e
prevedendo il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione
di successivi parametri in tema di diritti, formazione e strumenti per
l’attuazione degli incarichi, in tutte le Istituzioni Formative degli Enti
di FP è eletto a suffragio universale il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
2) Norme generali sulla elezione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
Nell’ambito della Istituzione Formativa direttamente interessata, l’e -
lezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si svolge a
suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candida -
ture concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori subordinati, e i soggetti a loro
equiparati, iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli
con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di
voti.
In caso di parità risulterà eletto colui che svolge, all’interno della Isti -
tuzione Formativa, attività inerenti l’incarico.
Prima della votazione, i lavoratori iscritti al libro matricola nomina -
no al loro interno due scrutatori e il segretario del seggio elettorale,
il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il
verbale dell’elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
Il verbale dell’elezione sarà inviato, a cura del datore di lavoro, alla
Commissione Bilaterale Regionale.
In tutte le Istituzioni Formative con più di 15 dipendenti, il rappresen-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
106
tante dei lavoratori per la sicurezza è eletto nell’ambito della RSA/
RSU secondo le modalità precedentemente definite. In assenza delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie è eletto a suffragio universale dai
lavoratori al loro interno secondo le modalità precedentemente de -
finite.
3) Durata dell’incarico e permessi retribuiti
L’incarico ha durata di tre anni.
a) Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento
dell’incarico previsto a norma dell’art. 50 del D.lgs 81/2008 nelle
Istituzioni Formative che occupano fino a 15 dipendenti, permessi
retribuiti pari a 20 ore annue, di norma, concordate con la struttura
dell’Ente.
b) Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento
dell’incarico previsto a norma dell’art. 50 del D.lgs 81/2008 nelle
Istituzioni Formative che occupano più di 15 dipendenti, permessi
retribuiti pari a 40 ore annue, di norma, concordate con la struttura
dell’Ente.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50, lettera b),
c), g), i) ed l), non vengono utilizzati i predetti monte ore.
4) Dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nel caso di dimissioni subentrano nella carica di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza coloro che hanno ottenuto il maggior nu -
mero di voti.
Il rappresentante per la sicurezza dimissionario esercita le proprie funzio-
ni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. I permessi di cui
ai punti 3a) e 3b) spettano al subentrante per l’intero ammontare.
5) Attribuzioni e tutela del rappresentante per la sicurezza
1) Attribuzioni: al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spetta-
no tutte le attribuzioni previste dall’art. 50 del D.lgs 81/2008 in parti-
colare:
a. consultazione: la consultazione del Rappresentante dei lavora -
tori per la sicurezza è prevista a carico del datore di lavoro, ai
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
107
sensi e per gli effetti dell’art 50 del D.lgs 81/2008, e deve essere
svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività,
fornendo tutti gli strumenti necessari. Il verbale della consulta -
zione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante che, a conferma, apporrà la propria firma;
b. informazione e documentazione: il rappresentante dei lavorato-
ri per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le docu-
mentazioni di cui all’art. 50, lett. e) ed f) del D.lgs n. 81/2008. Ha
diritto inoltre di ricevere copia della relazione sulla valutazione
dei rischi della propria Istituzione Formativa, conservata pres -
so la relativa sede, come previsto dall’art. 3 comma della Legge
123/2007;
c. accesso ai luoghi di lavoro: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro
viene esercitato nel rispetto e con le limitazioni previste dalle
vigenti normative di legge;
d. il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza segnala preven-
tivamente, in rapporto alle urgenze, le visite che intende effet -
tuare negli ambienti di lavoro.
2) Tutela: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attività e nei suoi confronti, si applicano le tutele previste dalla leg-
ge per le rappresentanze sindacali.
6) Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una ade-
guata formazione, così come previsto dal comma 1, lettera G dell’art.
50 del D.lgs n 81/2008, articolata così come segue:
a) un modulo di almeno 40 ore di formazione di base;
b) un modulo di formazione sui rischi specifici del quale saranno
concordati i criteri e la durata in sede di contrattazione aziendale;
c) un modulo di non meno di 12 ore di aggiornamento delle compe-
tenze da effettuare con cadenza almeno biennale.
7) Riunioni periodiche
In tutte le Istituzioni Formative il datore di lavoro indice, almeno una
volta l’anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
108
generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di
cui all’art. 35, comma 1 del D.lgs 81/2008, viene convocata, mediante
atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il datore di lavoro redige il verbale della riunione da inviare alla Com-
missione Paritetica Regionale.
Parte seconda
Organismi bilaterali
Le Parti, nel mettere in atto quanto disposto dall’art. 2, lettera e) del
D.lgs 81/2008 e dal successivo art. 51, concordano che le Commissioni
Bilaterali, di cui all’art. 4 del presente CCNL, assumono anche compiti
in materia di igiene e sicurezza. Le funzioni e le modalità operative
verranno definite con apposita contrattazione.
Le Parti ribadiscono che, nel rispetto delle leggi, le problematiche re-
lative alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, debbano trova-
re soluzioni condivise ed attuabili.
Nei casi di controversie, relative all’applicazione delle norme sui diritti
di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti, le Parti interessate si impegnano ad adire in prima istanza alla
Commissione Paritetica Regionale e in seconda istanza alla Commis-
sione Bilaterale Paritetica Nazionale, al fine di ricercare, ove possibile,
una soluzione concordata.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente per adeguare il pre-
sente accordo all’evoluzione della legislazione e della normativa sulla
materia.
Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla normativa
vigente.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
109
ALLEGATO N. 8
REGOLAMENTO DELL’ART. 17,
LETTERA E) SUGLI ESONERI SINDACALI
a) Fondi per la rappresentanza sindacale
1) Le Parti convengono che, per la gestione economica degli eso -
neri sindacali retribuiti di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 17, lettera E)
del presente CCNL, al fine di garantire la corretta ripartizione tra
i costi sugli Enti / Istituzioni Formative che applicano il presen -
te CCNL, vengano costituiti appositi fondi denominati “Fondo per
la rappresentanza sindacale”, che verranno tenuti, con contabi -
lità separata, dall’Ente Bilaterale Nazionale e dagli Enti Bilaterali
Regionali.
2) La mancata contribuzione degli Enti / Istituzioni formative ai sud-
detti fondi, nelle modalità appresso specificate, costituisce ina -
dempienza contrattuale.
b) Fondo nazionale per la rappresentanza sindacale nazionale
1) Il “Fondo nazionale per la rappresentanza sindacale” costituito
presso l’Ente Bilaterale Nazionale, finalizzato alla copertura eco -
nomica degli esoneri di cui al punto 2 lettera E) dell’art. 17, è fi -
nanziato con la quota di € 10 annui, per ogni dipendente, a carico
degli Enti/Istituzioni Formative che applicano il presente CCNL,
in ogni Regione, da versarsi tra il 15 e il 30 giugno di ogni anno
all’Ente Bilaterale Nazionale stesso, secondo le modalità da que -
sto indicate.
2) L’Ente Bilaterale Nazionale provvede, nella misura dei fondi rac -
colti, a rifondere i costi relativi agli esoneri sindacali retribuiti di cui
al punto 2, lettera E) dell’art. 17 all’Ente/Istituzione Formativa, che
sia in regola con la contribuzione e che avrà erogato le retribuzioni
al dipendente in esonero, a seguito della presentazione di oppor-
tuna certificazione dei costi.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
110
3) Qualora il costo degli stessi, a consuntivo, dovesse risultare insuf -
ficiente, l’Ente Bilaterale Nazionale solleciterà il versamento della
contribuzione a tutti i soggetti che applicano il CCNL e siano in
ritardo con i pagamenti.
4) Il Fondo Nazionale gestisce inoltre quanto previsto dalla successi-
va lettera e), punto 2).
c) Fondi regionali per la rappresentanza sindacale regionale
1) Il “Fondo regionale per la rappresentanza sindacale” costituito
presso ogni Ente Bilaterale Regionale, finalizzato alla totale coper-
tura economica degli esoneri di cui al punto 3, lettera E) dell’art 17,
è finanziato dagli Enti/Istituzioni Formative che applicano il pre -
sente CCNL in ogni Regione.
In sede di contrattazione regionale, sulla base degli esoneri regio-
nalmente definiti, sono calcolate le quote, in proporzione sull’im -
ponibile previdenziale di ogni dipendente secondo quanto indica-
to nell’allegato n. 11, lettera C1 del CCNL 2007-2010, e le modalità
di versamento della contribuzione al fondo di rappresentanza sin-
dacale.
2) Gli Enti Bilaterali Regionali provvederanno a rifondere i costi relati-
vi agli esoneri sindacali retribuiti di cui al punto 3, lettera E) dell’art.
17 all’Ente/Istituzione Formativa che avrà erogato le retribuzioni al
dipendente in esonero, a seguito della presentazione di opportu -
na certificazione dei costi.
3) Qualora il costo degli stessi, a consuntivo, dovesse risultare insuf -
ficiente, l’Ente Bilaterale Regionale solleciterà il versamento della
contribuzione a tutti i soggetti che applicano il CCNL e siano in
ritardo con i pagamenti.
d) Monitoraggio annuale
1) Le Parti convengono di effettuare ogni anno, entro il 30 giugno,
il monitoraggio dell’effettiva esigibilità di quanto previsto dall’art
17, lettera E, riservandosi di apportare, attraverso una specifica se-
quenza contrattuale, le opportune modificazioni che dovessero
rendersi necessarie per la sua attuazione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
111
e) Fase transitoria
1) Le Parti convengono che, fino all’avvio degli Enti Bilaterali, alla co-
stituzione degli specifici “Fondi per la rappresentanza sindacale”
ed al raggiungimento della loro capienza economica secondo
quanto previsto ai commi precedenti, restano in vigore gli esoneri
sindacali attualmente utilizzati e concordati ai sensi del previgen-
te CCNL 1998-2003, art. 20, nelle Regioni che non hanno realizza-
to gli accordi di cui all’art. 17, lettera E, punto 5 e comunque non
oltre il 31/08/2008.
2) In prima applicazione, qualora non si siano costituiti gli enti bila -
terali regionali secondo le modalità ed i tempi fissati dall’art. 3 del
presente CCNL, la contribuzione regionale finalizzata all’applica -
zione dell’art. 17, punto 3) lettera E), in misura non inferiore all’ 0,25
% dell’imponibile previdenziale di ogni singolo Ente, sarà trasmes-
sa al Fondo Nazionale a partire dal mese successivo alla mancata
costituzione degli stessi.
3) In relazione alla prescrizione di cui al comma precedente, la con -
trattazione regionale definirà modalità adeguate in presenza di
specifica normativa regionale.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
112
ALLEGATO N. 9
ACCORDO TRA ENTI E ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DI CATEGORIA
SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
– Vista la legge 8.8.95 n. 335 di riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare;
– visto il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005;
– visto il decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006;
– vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
– visti i decreti attuativi del 30 gennaio 2007 della legge n. 296/2006;
– ferme restando le disposizioni di legge sulle modalità di destina -
zione del TFR per i lavoratori dipendenti assunti prima o dopo il
28 aprile 1993:
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL
SCUOLA e SNALS-CONFSAL e le Organizzazioni dei datori di lavoro
FORMA e CENFOP, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro della Formazione Professionale, concordano di contribuire a
un più elevato livello di copertura previdenziale per gli operatori ai
quali si applica il CCNL della Formazione Professionale (d’ora in avanti
operatori).
A tal fine, ferma restando l’autonomia di scelta dei lavoratori come
prevista dalla legge n. 335/1995 e sue successive modificazioni e inte-
grazioni, le Parti concordano, in via negoziale, di indicare agli opera -
tori l’adesione al Fondo negoziale ESPERO.
L’associazione degli operatori al Fondo avverrà mediante l’adesione
volontaria o in base a quanto previsto dalla legge, secondo forme e
modalità previste dagli statuti dei rispettivi Fondi e potrà riguardare
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
113
tutti gli operatori ai quali si applica il CCNL della Formazione Profes -
sionale.
Le Parti convengono le seguenti contribuzioni con riferimento alla re-
tribuzione utile per il trattamento di fine rapporto (TFR):
quota a carico del lavoratore, dell’1% annuo, con possibilità di incre -
mento;
quota a carico del datore di lavoro di almeno l’1% verso uno dei
due Fondi negoziali previsti dal presente accordo e prescelto dal
lavoratore.
Le Parti concordano che, a seguito dell’emanazione di nuovi provve -
dimenti governativi o all’istituzione di nuovi Fondi di interesse per la
Formazione Professionale, si procederà alla modifica del presente ac-
cordo mediante specifica sequenza contrattuale.
Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimenti alla vi -
gente normativa di legge.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
114
ALLEGATO N. 10
PROFILI E LIVELLI
AREA FUNZIONALE 1:
SEGRETERIA, LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO
1.1. OPERATORE TECNICO AUSILIARIO
a) Descrizione delle funzioni generali:
L’Operatore Tecnico Ausiliario, nell’ambito delle direttive
dell’Ente, garantisce l’agibilità e la funzionalità della struttura;
provvede alla piccola manutenzione generale della struttura
operativa, all’apertura e chiusura dei locali ed alla loro pulizia;
cura la vigilanza degli allievi in casi particolari e la riproduzione
di materiali; provvede alle commissioni esterne assegnate.
b) Qualifica Professionale: Operatore Tecnico Ausiliario
c) Requisiti per l’assunzione: Diploma di scuola secondaria di
1° grado
d) Livello di inquadramento: I - II
1.2. OPERATORE TECNICO DELLA LOGISTICA
a) Descrizione delle funzioni generali:
L’Operatore Tecnico della Logistica, nell’ambito delle direttive
dell’Ente, garantisce l’agibilità e la funzionalità della struttura;
provvede alla manutenzione generale della struttura operativa,
alla manutenzione e conduzione tecnica dei laboratori; provve-
de alle commissioni esterne assegnate; ha compiti di organiz -
zazione e conduzione dei servizi di cucina; provvede alla con -
duzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento;
provvede alla conduzione dei pullman per il trasporto allievi;
cura la gestione del magazzino.
b) Qualifica Professionale: Operatore Tecnico della Logistica.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
115
b) Requisiti per l’assunzione: Diploma di scuola secondaria di
1° grado + esperienza professionale o qualifica di formazione
professionale.
d) Livello di inquadramento: I - II.
1.3. OPERATORE DI SEGRETERIA
a) Descrizione delle funzioni generali:
L’Operatore di Segreteria, nell’ambito delle direttive dell’Ente,
esercita la gestione amministrativa dei progetti e la gestione
del flusso delle informazioni:
• L’Operatore di Segreteria addetto a mansioni d’ordine assolve a
compiti operativi:
Provvede al protocollo e all’archiviazione degli atti; ha relazioni
di prima informazione con gli utenti; smista la documentazione
affidata ai vari settori; predispone e redige atti amministrativi, do-
cumenti e verbali; gestisce il servizio di centralino telefonico; prov-
vede alle commissioni esterne assegnate.
• L’Operatore di Segreteria addetto a mansioni di concetto, con
autonomia operativa e determinante iniziativa, nell’ambito delle
proprie mansioni, predispone atti e provvedimenti relativi all’i -
ter burocratico di gestione dei progetti; cura la gestione del flus -
so delle informazioni, gli aspetti logistici e l’impiego delle risor -
se strumentali; ha relazioni di prima informazione con gli utenti;
provvede alle commissioni esterne assegnate e cura la gestione
dell’archivio.
b) Qualifica Professionale: Operatore di Segreteria
c) Requisiti per l’assunzione: Diploma di scuola secondaria di
2° grado o qualifica professionale
d) Livello di inquadramento: II – III - IV
1.4. TECNICO DEI SERVIZI
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Tecnico dei Servizi, nell’ambito delle direttive dell’Ente, svolge
compiti tecnici operativamente autonomi con funzioni di co -
ordinamento e controllo. Rientrano in questo profilo il Tecnico
di Sistemi Informatici che progetta, sviluppa e gestisce il fun -
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
116
zionamento e la sicurezza della rete informatica e informativa;
il Tecnico Sistema Qualità che cura le politiche della qualità,
le procedure e la loro diffusione/attuazione, l’elaborazione e
l’aggiornamento dei manuali di qualità e si occupa dei collega-
menti con gli Enti di certificazione.
• Il Tecnico dei Sistemi Informatici attiva e rende efficace la rete in-
formatizzata e ne cura la manutenzione; individua le attrezzatu -
re informatiche da utilizzare nelle Istituzioni Formative; concorre
alla realizzazione dei progetti riguardanti i sistemi informatizzati
e all’aggiornamento delle risorse umane, provvede all’analisi e alla
realizzazione dei progetti riguardanti i sistemi informatici e infor-
mativi e all’installazione dei nuovi software e ne attua i controlli di
sicurezza; cura la documentazione relativa alle licenze in uso e l’in-
stallazione e il funzionamento delle apparecchiature informatiche,
assiste gli utenti per problemi relativi alla rete, collabora alla gestio-
ne delle banche dati e alla definizione dei piani di investimento.
• Il Tecnico dei Sistemi Qualità produce e gestisce la documenta -
zione del sistema qualità e del sistema di accreditamento e ne
verifica la corretta applicazione; accompagna nell’applicazione
del sistema e supporta la direzione nei rapporti con gli enti di cer-
tificazione e accreditamento; concorre all’aggiornamento delle
risorse umane.
b) Qualifica Professionale: Tecnico dei Servizi
c) Requisiti per l’assunzione: Laurea o Diploma di scuola seconda-
ria di 2° grado + esperienza specifica
d) Livello di inquadramento: IV - V
AREA FUNZIONALE 2: AMMINISTRAZIONE
2.1. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Collaboratore amministrativo, nell’ambito delle direttive
dell’Ente, cura nell’esecuzione e nel controllo la gestione con -
tabile, fiscale, economica, rendicontativa, l’amministrazione del
personale e dei progetti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
117
• Il Collaboratore amministrativo cura la registrazione dei docu -
menti contabili, la predisposizione degli atti amministrativi e
contabili nella gestione delle risorse umane, la rendicontazione,
la raccolta e l’archiviazione dei documenti e, in collaborazione
con i coordinatori, la verifica e il controllo degli stati di avanza -
mento del budget; collabora alla predisposizione degli atti am -
ministrativi e contabili, alla preparazione dei rendiconti, delle
verifiche contabili/rendicontative e alla gestione amministrativa
dei progetti.
b) Qualifica Professionale: Collaboratore Amministrativo
c) Requisiti per l’assunzione: Diploma di scuola secondaria di
2° grado o qualifica professionale + esperienza professionale
d) Livello di inquadramento: III - IV
2.2. RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-ORGANIZZATIVO
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Responsabile amministrativo-organizzativo, nell’ambito del -
le direttive dell’Ente, sovrintende all’esecuzione e al controllo
della gestione contabile, fiscale, economico, finanziaria, rendi -
contativa, all’amministrazione delle risorse umane e alla gestio-
ne del flusso delle informazioni. A questa area appartengono
operatori che esplicano, in autonomia, funzioni di responsabili-
tà e/o svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate
capacità tecnico professionali.
• Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell’ambito dell’Am-
ministrazione delle Risorse Umane è responsabile della gestione
amministrativa delle risorse umane, predispone e redige le de -
nunce obbligatorie previste dalla legge; supporta la direzione nel-
la definizione dei budget di costo del personale; gestisce proce -
dure per l’elaborazione informatica dei dati; coordina il lavoro dei
collaboratori assegnati; collabora con la direzione alla formazione
e aggiornamento delle risorse umane.
• Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell’ambito della
Contabilità Generale è responsabile di tutte le attività connes -
se alla predisposizione, compilazione e tenuta dei libri contabili;
predispone il bilancio e redige le denunce obbligatorie previste
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
118
dalla legge; cura, di concerto con l’Ente, le relazioni con gli istituti
bancari, i clienti e i fornitori; coordina il lavoro dei collaboratori
assegnati.
• Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell’ambito della
Gestione, Controllo e Rendicontazione collabora con la direzione
nella definizione dei budget delle attività e nella pianificazione
economica/gestionale/finanziaria della struttura operativa; è re -
sponsabile della contabilità analitica e dell’elaborazione e com -
pilazione degli atti connessi alle attività di rendicontazione; cura,
in collaborazione con i coordinatori, la verifica e il controllo degli
stati di avanzamento del budget; coordina il lavoro dei collabora-
tori assegnati.
Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell’ambito dell’a -
rea organizzativa coordina gli interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria, provvede alla diretta gestione delle attività; pre-
sidia la funzionalità delle risorse strumentali e logistiche, coordina
il lavoro dei collaboratori assegnati.
b) Qualifica Professionale: Responsabile Amministrativo-Organiz-
zativo
c) Requisiti per l’assunzione: Laurea o Diploma di scuola seconda-
ria di 2° grado + esperienza specifica
d) Livello di inquadramento: V - VI
AREA FUNZIONALE 3: EROGAZIONE
3.1. FORMATORE
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Formatore realizza il processo di formazione e apprendimen-
to volto a promuovere lo sviluppo professionale, umano, cultu -
rale e civile degli utenti.
Il formatore gestisce ed è responsabile dei servizi e/o delle atti-
vità necessarie all’utenza per l’acquisizione e/o il potenziamen-
to di conoscenze, capacità e competenze in coerenza con la
progettazione formativa.
Concorre:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
119
– alla promozione dello sviluppo professionale, umano, culturale,
civile della persona nel rispetto del modello valoriale e della mis -
sion dell’Ente;
– alla progettazione di dettaglio dell’azione formativa con l’indivi -
duazione di obiettivi specifici e metodologie d’azione e al moni -
toraggio e valutazione fornendo gli elementi connessi alla propria
attività assicurando l’applicazione delle procedure del sistema
qualità dell’ente.
Collabora:
– alla progettazione di specifiche azioni formative in attuazione del-
la programmazione definita dall’Ente e all’attuazione dei processi
di orientamento secondo le specifiche progettuali nel contesto
delle azioni formative.
Provvede:
– all’ordinaria manutenzione degli strumenti e delle attrezzature
nonchè delle macchine dei laboratori o reparti di lavorazione di cui
è responsabile e al riordino del materiale necessario per le esercita-
zioni nonché alla verifica periodica di detti materiali e alle proposte
di acquisto di materiale necessario per le esercitazioni.
Acquisisce ed elabora:
– nell’ambito dell’erogazione dei servizi formativi, informazioni re -
lative alla tipologia degli utenti e delle dinamiche territoriali che
connotano i fenomeni associati e, nell’ambito dell’erogazione dei
servizi formativi, informazioni relative alle realtà aziendali e/o sco-
lastiche coinvolte.
Partecipa:
– ai gruppi interistituzionali e alla gestione in rete dei processi di
orientamento, avviamento e mantenimento al lavoro ed eventua-
le selezione dei corsisti.
Assicura:
– ai soggetti coinvolti una costante informazione circa l’andamen -
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
120
to dell’azione formativa e il proprio costante aggiornamento per
migliorare la preparazione pedagogico-didattica adeguata alla
propria area di impegno e la preparazione tecnico-scientifica at -
traverso la partecipazione alle attività programmate dall’ente;
– il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazione
pedagogica didattica adeguata alla propria area di impegno e la
preparazione tecnico-scientifica attraverso la partecipazione alle
attività programmate dall’ente e\o con altre iniziative concordate
con l’ente.
b) Qualifica Professionale: Formatore
c) Requisiti per l’assunzione:
– Laurea
– Diploma di scuola secondaria di 2° grado + esperienza specifi-
ca nell’area tecnico/pratica
d) Livello di inquadramento: V
3.2. FORMATORE – TUTOR
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Formatore-Tutor, all’interno di servizi formativi, di orientamento
e di accompagnamento al lavoro, integra ed arricchisce il processo
formativo con interventi individuali, di gruppo e di classe facilitan-
do i processi di apprendimento, di integrazione e di riduzione del
disagio curandone gli aspetti organizzativo-procedurali.
Il Formatore-Tutor elabora e realizza i piani d’intervento, in accor-
do con il coordinatore e i formatori, che tengono conto dei bisogni
professionali e individuali espressi in relazione al mercato del la -
voro locale e in coerenza con il percorso formativo.
Concorre:
– alla promozione dello sviluppo professionale, umano, culturale,
civile della persona nel rispetto del modello valoriale espresso nel-
la mission dell’ente.
Realizza:
– interventi di socializzazione e/o sviluppo del clima all’interno dei
servizi formativi.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
121
Propone e gestisce:
– interventi di potenziamento delle competenze e del processo di
apprendimento.
Collabora:
– alla gestione di interventi di diagnosi individuale e/o di gruppo
volti a individuare e rimuovere gli ostacoli all’apprendimento;
– alla definizione e all’applicazione degli strumenti per la gestione
della qualità e dell’accreditamento;
– alla progettazione di specifiche azioni formative in attuazione
della programmazione definita dall’Ente;
– alla progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di atti -
vità di stage, tirocini e/o borse di lavoro gestendo le convenzioni,
le relazioni con le imprese e presidiando i diversi adempimenti
previsti.
Promuove:
– l’individualizzazione degli interventi di apprendimento garantendo
congruenza fra attività formative e obiettivi previsti nell’azione.
Applica:
– tecniche di monitoraggio, verifica e valutazione degli apprendi -
menti nella formazione individuale e di gruppo.
Individua e propone:
– le aziende idonee alle attività di stage/tirocinio.
Cura ed aggiorna:
– la compilazione e la raccolta della documentazione prevista e i
rapporti con le aziende;
– le banche dati aziendali che riguardano le aree di pertinenza.
Si raccorda:
– con le istituzioni e associazioni locali che si occupano di fasce
svantaggiate per l’utilizzo mirato delle risorse disponibili appli -
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
122
cando gli strumenti legislativi ed operativi a sostegno dell’inseri -
mento lavorativo di fasce svantaggiate;
– con i servizi per l’impiego per l’integrazione dei percorsi di inseri -
mento con altre opportunità informativo-orientative.
Assicura:
– il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazione
pedagogico-didattica adeguata alla propria area di impegno e la
preparazione tecnico- scientifica attraverso la partecipazione alle
attività programmate dall’ente e\o con altre iniziative concordate
con l’ente.
b) Qualifica Professionale: Formatore - Tutor
c) Requisiti per l’assunzione:
– Laurea
– Diploma di scuola secondaria di 2° grado + esperienza specifica
nell’area tecnico/pratica
d) Livello di inquadramento: V
3.3. FORMATORE – ORIENTATORE
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Formatore-Orientatore interviene nella progettazione ed ero-
gazione della formazione individuale e di gruppo, all’interno
dei processi formativi e di accompagnamento al lavoro, nelle
iniziative di informazione, nelle attività di consulenza di orien -
tamento e nel bilancio di competenze.
Il Formatore-Orientatore gestisce attività di informazione e
formazione orientativa individuali e di gruppo.
Illustra:
– le opportunità formative proposte dall’Ente anche attraverso
l’uso di strumenti cartacei e multimediali.
Individua ed analizza:
– i bisogni formativi espressi dall’utenza e l’offerta necessaria per in-
terventi di recupero per gli utenti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
123
Cura l’informazione:
– sull’offerta di azioni di formazione e istruzione;
sugli sbocchi occupazionali in relazione al mercato del lavoro locale;
– sui servizi territoriali pubblici e privati per il lavoro;
– eroga moduli di formazione individuali e di gruppo.
Gestisce:
– relazioni di aiuto individualizzato volte a favorire la conoscenza di
sé, la scoperta delle proprie attitudini capacità ed interessi, moti -
vazioni alla formazione e all’inserimento lavorativo.
Realizza:
– percorsi di bilancio di competenze e processi di orientamento al
lavoro ed alla formazione.
Assicura:
– il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazione
pedagogico-didattica adeguata alla propria area di impegno e la
preparazione tecnico- scientifica attraverso la partecipazione alle
attività programmate dall’ente e\o con altre iniziative concordate
con l’ente.
b) Qualifica Professionale: Formatore-Orientatore
c) Requisiti per l’assunzione: Laurea con indirizzo psico-socio-pe -
dagogico o equipollente
d) Livello di inquadramento: V
3.4. FORMATORE-COORDINATORE
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Formatore-Coordinatore, nell’ambito dell’erogazione delle
attività, interviene negli aspetti organizzativi e didattici previ -
sti nei progetti armonizzando le azioni degli esperti e dei tu -
tor, favorendone la collaborazione per il conseguimento degli
obiettivi del percorso, eseguendo le direttive dell’ente. Parteci -
pa alle attività di progettazione, organizzazione, rendicontazio-
ne e valutazione delle azioni previste nei progetti da realizzare
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
124
assicurando l’impiego efficace e rispondente a criteri di qualità
delle risorse umane, tecniche ed organizzative rese disponibili
dall’Ente.
Il Formatore-Coordinatore promuove sul territorio i servizi propo-
sti dall’ente seguendo modalità e procedure concordate, nel ri -
spetto degli obiettivi formativi, didattici ed organizzativi previsti
nel progetto e nelle direttive emanate dagli enti finanziatori.
Partecipa:
– con l’equipe della sede/Istituzione Formativa alla progettazione.
Sovrintende:
– alla logistica necessaria e all’iter per l’avvio del progetto.
Provvede:
– al reperimento e selezione dei partecipanti;
_ al controllo del raggiungimento dei vari obiettivi previsti nel pro -
getto;
– alla verifica e alla predisposizione dei documenti necessari alla
rendicontazione del progetto;
– alla verifica della relativa documentazione e alla congruenza dei
costi con le regole di rendicontazione o indicate dal committente.
Organizza e presidia:
– il team di progetto per la realizzazione delle azioni,
– lo svolgimento della funzione del tutor nei suoi rapporti con i cor-
sisti e col mondo esterno.
Coordina e monitora:
– le risorse umane che la Direzione incarica per la realizzazione del
progetto;
– il progetto, il suo svolgimento e, raccordandosi con la direzione
e/o con il responsabile dei processi, provvede ad eventuali rettifi -
che che si rendessero necessarie in itinere.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
125
Presiede:
– alla realizzazione dell’orientamento.
Provvede:
– alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi e al rispetto
degli indicatori previsti ed è responsabile della somministrazio -
ne degli strumenti volti alla rilevazione del gradimento, così come
previsto dalle procedure interne e dei committenti.
Controlla:
– la coerenza del progetto col sistema di qualità in essere.
Pianifica e determina:
– il fabbisogno di materiali per l’attività di progetto.
Mantiene:
– costante contatto con la direzione del progetto circa l’andamento
dello stesso;
– contatti con eventuali partners del progetto.
Assicura:
– il proprio costante aggiornamento per migliorare la propria pre -
parazione attraverso la partecipazione alle attività programmate
dall’ente e\o con altre iniziative concordate con l’ente.
b) Qualifica Professionale: Formatore-Coordinatore
c) Requisiti per l’assunzione:
– Laurea con esperienza professionale diversificata in ambito
formativo/orientativo o dei servizi o in attività analoghe in altri
settori;
– diploma di scuola secondaria di 2° grado con esperienza pro-
fessionale pluriennale diversificata in ambito formativo/orien-
tativo.
d) Livello di inquadramento: V
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
126
3.5. RESPONSABILE DEI PROCESSI
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Responsabile dei processi, nell’ambito delle direttive e/o
deleghe dell’ente, garantisce il presidio generale delle azioni
previste, in uno o più processi, attraverso l’armonizzazione e
l’ottimizzazione delle risorse umane, economiche e logistiche
coinvolte nei progetti assegnati al fine di raggiungere gli obiet-
tivi prefissati dall’ente. Presidia, su delega dell’Ente e nel rispet-
to dell’organizzazione interna, uno o più processi riguardanti le
aree di: promozione; orientamento; progettazione e sviluppo;
erogazione; valutazione. Sviluppa, cura e gestisce i contatti col
territorio di riferimento.
Il Responsabile dei processi mantiene i contatti col territorio e il
costante contatto con la direzione; rappresenta l’ente nei contatti
coi committenti o enti coinvolti; coordina gruppi di lavoro specifici
assicurando le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi
assegnati; assicura il proprio costante aggiornamento per miglio-
rare la propria preparazione attraverso la partecipazione alle atti-
vità programmate dall’Ente e/o con altre iniziative concordate con
l’Ente.
• 3.5.1. Presidia la funzione di promozione, progettazione e sviluppo
delle attività dell’Ente attraverso:
– l’analisi delle opportunità offerte nei bandi progettando e/o co -
ordinando in equipe, le azioni in funzione dei bisogni dei com -
mittenti;
– l’analisi dei bisogni territoriali;
– la promozione sul territorio e con potenziali Enti finanziatori, dei
servizi offerti dall’ente;
– la definizione di proposte formative, di orientamento e di accom-
pagnamento al lavoro, con il coinvolgimento anche di gruppi di
lavoro specifici;
– la definizione degli aspetti commerciali, in collaborazione con
l’apparato amministrativo dell’Ente.
• 3.5.2. Presidia la funzione di erogazione e provvede:
– alla individuazione della logistica necessaria alla realizzazione
dei progetti assegnati,
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
127
– all’iter procedurale necessario per l’avvio del progetto;
– alle azioni di reclutamento e selezione dei partecipanti;
– alla organizzazione e gestione delle risorse umane che la Dire -
zione incarica per la realizzazione del progetto;
– alla realizzazione delle azioni di progetto;
– al monitoraggio del progetto e al suo stato di avanzamento co -
ordinandosi con la direzione;
– al controllo di gestione del progetto ed alle eventuali rettifiche
che si rendessero necessarie in itinere;
– alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendi-
contazione del progetto.
• 3.5.3. Presidia la funzione di valutazione attraverso:
– la verifica della documentazione e la congruenza dei costi con le
regole di rendicontazione o regole indicate dal committente;
– la valutazione del progetto;
– la verifica del raggiungimento dei risultati attesi oltre al monito-
raggio occupazionale;
– il controllo della coerenza del progetto col sistema di qualità in
essere;
– la programmazione e la somministrazione dei monitoraggi del
gradimento così come previsto dalle procedure adottate.
• 3.5.4. Presidia organizza i processi di orientamento attraverso la
gestione delle risorse tecniche e professionali destinate ad inter -
venti di orientamento pianificati su basi territoriali in collaborazio-
ne con soggetti pubblici e privati anche in rete.
b) Qualifica Professionale: Responsabile di processi
c) Requisiti per l’assunzione: Laurea o diploma di scuola secon -
daria di 2° grado con esperienza professionale diversificata in
ambito formativo/orientativo o dei servizi o in attività analoghe
in altri settori;
d) Livello di inquadramento: VI
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
128
AREA FUNZIONALE 4: DIREZIONE
4.1. DIRETTORE
a) Descrizione delle funzioni generali:
La direzione assicura la gestione organizzativa, economica ed
operativa relativamente al funzionamento delle sedi/centri e allo
svolgimento di attività, programmi, progetti, servizi del sistema
di formazione; la direzione, finalizza, nell’ambito delle direttive
ricevute, il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’Ente.
4.1.1. DIRETTORE DI SEDE OPERATIVA
Il Direttore, di una o più sedi operative, attua gli obiettivi program-
matori dell’ente; è responsabile del marketing e sviluppo delle at-
tività e delle azioni formative, è responsabile dell’attuazione delle
politiche della qualità e dell’accreditamento; gestisce le risorse
assegnate, verifica e risponde dell’attuazione degli obiettivi e dei
risultati conseguiti.
4.1.2. DIRETTORE DI FUNZIONE
4.1.2.A. Il direttore Commerciale e Sviluppo è responsabile del -
la promozione, lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi
erogati dall’ente e presidia la pianificazione e l’erogazione delle
attività dell’ente.
4.1.2.B. Il direttore Amministrativo è responsabile della predisposi-
zione e pianificazione di preventivi, indicatori economici e finan -
ziari riferiti all’attività formativa, secondo le modalità con cui essa
è organizzata. È responsabile della redazione e del controllo di atti
amministrativi, contabili, di budget e di bilancio. Cura, all’interno
delle direttive ricevute, gli aspetti finanziari; gestisce le risorse
assegnate, verifica e risponde dell’attuazione degli obiettivi e dei
risultati conseguiti.
4.1.2.C. Il direttore Risorse Umane gestisce la politica delle risorse
umane attraverso le azioni di selezione, l’attuazione delle politiche
retributive e la definizione dei piani formativi, di aggiornamento e
riqualificazione, curandone lo sviluppo professionale. Razionaliz -
za l’utilizzo delle risorse umane all’interno dell’ente; cura la gestio-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
129
ne amministrativa delle stesse; assicura le relazioni con le OO.SS.
di categoria.
b) Qualifica professionale: Direttore
c) Requisiti per l’assunzione: Laurea o diploma di scuola secon -
daria di 2° grado + esperienza pluriennale (solo laurea per gli
assunti dopo la data della firma del CCNL)
d) Livello di inquadramento: VII - VIII
4.2. DIRETTORE GENERALE
a) Descrizione delle funzioni generali:
il Direttore Generale determina, nell’ambito delle deleghe ri -
cevute, le politiche dell’ente, provvede alla realizzazione delle
stesse ed è responsabile del funzionamento dell’ente attraver -
so il presidio delle funzioni direttive preposte.
b) Qualifica professionale: Direttore Generale
c) Requisiti per l’assunzione: Laurea o diploma di scuola seconda-
ria di 2° grado + esperienza
d) Livello di inquadramento: IX
AREA FUNZIONALE 5: SERVIZI AL LAVORO
5.1. CASE MANAGER (OPERATORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)
a) Descrizione delle funzioni generali
Il Case Manager, seguendo modalità e procedure concordate,
progetta e realizza piani individualizzati di accompagnamento
al lavoro e di reinserimento lavorativo per utenti in condizione
di svantaggio che partecipano a bandi di politica attiva.
Provvede:
– al reperimento degli utenti.
Cura:
– la presa in carico orientativa, accogliendo l'utente e fornendo in -
formazioni relative ai servizi di politiche Attive del Lavoro, ai diritti
e doveri per l'acceso agli stessi e le loro modalità di fruizione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
130
Individua e analizza:
– i bisogni e gli obiettivi dell'utente, facilitandone la riformulazione
attraverso un'indagine delle aspettative e delle motivazioni;
– l'esperienza formativa e lavorativa, le capacità, le potenzialità, gli
interessi e le attitudini al fine di definire gli obiettivi professionali.
Promuove:
– lo sviluppo di abilità/tecniche dell'utente, anche attraverso la par-
tecipazione a corsi di formazione;
– la presa in carico globale dell'utente attraverso azioni di raccordo
tra i servizi pubblici e privati attivi sul territorio.
Pianifica e monitora:
– l'accompagnamento alla ricerca attiva dl lavoro e l'inserimento
lavorativo.
Pianifica e gestisce l'incontro tra domanda e offerta attraverso lo
svolgimento di:
– attività di scouting per la ricerca di opportunità di lavoro sul terri-
torio di riferimento;
– attivazione e gestione dei tirocini.
Cura e aggiorna:
– la compilazione e la raccolta della documentazione e della repor-
tistica prevista.
b) Qualifica professionale: Case Manager
c) Requisiti per l'assunzione: Diploma di scuola secondaria di
2° grado
d) Livello di inquadramento: IV-V
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
131
ALLEGATO N. 11
MODALITÀ PER LA SALVAGUARDIA
OCCUPAZIONALE
1. Gli Enti di FP rappresentati da FORMA – CENFOP e le Organizza -
zioni Sindacali CGIL-CISL-UIL-CONFSAL confederali e di categoria,
convengono sulla necessità di realizzare un diffuso processo di in-
novazione, qualificazione e ristrutturazione del sistema di FP sulla
base degli standard minimi definiti dalla Conferenza Stato-Regio-
ni per l’accreditamento delle sedi formative. A tal fine ritengono
indispensabile l’attivazione di un processo di qualificazione e di
aggiornamento del personale operante nel sistema di FP di com-
petenza regionale.
2. L’eventuale ricollocazione del personale, prioritaria, rispetto alle
nuove assunzioni a parità di professionalità e qualifica si realizza
attraverso:
a) l’estensione del sistema degli ammortizzatori sociali al compar-
to;
b) l’attivazione degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali con l’u -
tilizzo di eventuali fondi anche sostenuti da un impegno finan-
ziario dello Stato e delle Regioni;
c) la contrattazione tra Enti ed OO.SS. che ne individua i criteri per
il possibile inserimento dei lavoratori, con il coinvolgimento nei
processi anche delle istituzioni regionali, provinciali, ecc., vinco-
lante nel caso di passaggi di personale tra privato e pubblico.
3. Qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le OO.SS e le
Associazioni degli Enti di FP attivano il confronto con la Regione/
Province al fine di individuare le condizioni di una nuova collo -
cazione dei lavoratori anche in altre attività, anche all’esterno del
settore della Formazione Professionale.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
132
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
132
Modalità di attuazione che si applicano nelle regioni e nelle pro -
vince autonome ove esistano leggi, delibere, circolari o intese che
disciplinano l’ex art. 26 del CCNL 1994-1997
1. Le Parti riconfermano la validità dei contenuti dell’art. 17 e dell’art.
26 del CCNL 1994-1997 già recepiti dalle normative regionali, dalle
deliberazioni e dagli accordi tra Regione, Organizzazioni Sindacali
ed Enti.
2. Per rispondere alle esigenze della programmazione regionale at -
traverso la razionale, qualificata e rispondente gestione del perso-
nale, per la salvaguardia dell’occupazione, si attua la mobilità del
personale dipendente all’interno del Sistema Regionale di Forma-
zione Professionale.
3. La mobilità si attua attraverso l’istituzione di tavoli trilaterali regio-
nali anche tra Istituzioni Formative degli Enti e Istituzioni Formati-
ve della Regione e degli Enti delegati, mediante accordi.
4. La contrattazione regionale ne definisce i criteri, le modalità, non-
ché le priorità per il reinserimento; la Commissione Bilaterale
regionale attiva i processi per la gestione della mobilità anche in
riferimento all’Albo regionale che costituisce il quadro delle pro -
fessionalità del personale dipendente.
5. Nel caso di trasferimento della struttura da una ad altra area terri-
toriale o passaggio della struttura ad altro Ente, tutto il personale
con contratto a tempo indeterminato, ha diritto al mantenimento
del posto di lavoro nella nuova sede o alle dipendenze del nuovo
Ente, conservando la posizione economica e giuridica acquisita,
escludendo tutti gli oneri collegati al trattamento del TFR, che
viene corrisposto al lavoratore dipendente.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
133
ALLEGATO N. 12
A – Assunzione
1. L’apprendistato professionalizzante, stipulato direttamente da -
gli Enti/Agenzie formative, è un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazio-
ne dei giovani ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.
1.bis. L’art. 44, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, dispone che gli accordi inter-
confederali e i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle associa -
zioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione profes-
sionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di
erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative com-
petenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata
anche minima del periodo di apprendistato (6 mesi). La durata
massima di norma non può superare 3 anni.
2. Il contratto di apprendistato professionalizzante è stipulato, in
forma scritta, specificando nella lettera di assunzione la qualifica
professionale oggetto dell’apprendistato. Entro 30 giorni dalla sti-
pula del contratto, dovrà essere consegnato al lavoratore copia del
piano formativo individuale, della durata di 120 ore massime di
formazione pubblica nel triennio se attivate. In assenza di offerta
formativa pubblica gli enti garantiscono 120 ore di formazione nel
triennio a seconda del titolo di studio.
3. L’apprendista ha diritto per l’intera durata del periodo di formazio-
ne, di cui alla successiva lettera E, allo stesso trattamento normati-
vo previsto dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(Art. 44 D.Lsg 81/2015) o
CONTRATTO di MESTIERE
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
134
4. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professio -
nalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Nel caso
dei beneficiari di un trattamento di disoccupazione, nonché dei
beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale
di cui all’art. 22- ter del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, non sono
previsti limiti di età.
5. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita
ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l’assunzione
sarà possibile a partire dal diciassettesimo anno di età.
6. Tre mesi prima del termine di vigenza del presente CCNL, sulla base
dei dati raccolti attraverso il sistema della bilateralità di comparto,
le parti si impegnano a monitorare l’andamento della applicazione
del presente istituto e ad individuare forme e modalità per la con-
ferma in servizio al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
7. Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste
dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
8. Gli Enti che hanno più di 50 dipendenti non possono assumere
apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il
65% dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato profes -
sionalizzante attivati negli ultimi 24 mesi. A tale fine non si com -
putano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta
causa e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo
di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica
nel caso di assunzioni fino a tre contratti di apprendistato.
9. Il periodo di preavviso per il personale assunto con contratto di
apprendistato professionalizzante è di 45 giorni. L’eventuale ces -
sazione del rapporto di lavoro è comunicata al dipendente a ter -
mine della durata del periodo di formazione. La corresponsione
dell’indennità di mancato preavviso comporta la cessazione im -
mediata del rapporto di lavoro.
10. Al termine del periodo di formazione l’Ente attribuisce al lavorato-
re dipendente l’inquadramento contrattuale (qualifica e mansioni
previste dalle Aree Funzionali dell’allegato n. 10), la retribuzione
del livello acquisito e l’anzianità di servizio a far data dall’assunzio-
ne con contratto di apprendistato professionalizzante, e registra la
formazione effettuata sul Libretto formativo del cittadino.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
135
B – Inquadramento
La retribuzione dell’apprendista è pari al 70% della retribuzione ta -
bellare vigente per il primo anno, al 75% per il secondo anno e al 80%
per il terzo anno. Al termine del periodo di formazione in apprendi -
stato il dipendente percepisce l’intera retribuzione, propria del livello
di inquadramento.
C - Qualifiche e Mansioni
1. Gli Enti possono assumere giovani con contratto di apprendistato
professionalizzante per le qualifiche e mansioni previste dai primi
6 livelli delle Aree Funzionali 1, 2, 3 e 5 di cui all’allegato n. 10 parte
integrante del presente CCNL, con esclusione del personale dell’A-
rea Funzionale 4: Direzione.
D - Il Tutor/referente
1. Durante il periodo di formazione in apprendistato il giovane è af -
fiancato da un tutor/referente aziendale in possesso di specifiche
funzioni ed esperienze professionali. Gli Enti che hanno nel pro -
prio organico apprendisti, ai sensi della normativa vigente, indi -
cano alla regione e/o ispettorati provinciali la persona che svolge
funzione di tutor/referente al fine di assicurare il necessario raccor-
do tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
2. L’attività di tutoraggio è considerata a tutti gli effetti attività rien -
trante nell’orario di lavoro.
E - Durata del periodo di formazione in apprendistato
1. Il periodo di formazione ha la medesima durata del contratto e
comunque non può essere superiore 36 mesi.
F - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
– impartire o di fare impartire all’apprendista la formazione neces-
saria ai fini dell’acquisizione della qualifica contrattuale;
– accordare all’apprendista, senza trattenute sulla retribuzione, i
permessi occorrenti per la frequenza della formazione obbliga -
toria come prevista dalla lettera A comma 3.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
136
G – Formazione dell’apprendista
1. La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la respon-
sabilità dell’Ente.
2. La formazione è finalizzata all’acquisizione delle competenze di
base, tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili
professionali stabiliti dal presente CCNL, all’allegato n. 10. Le ore
destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore
lavorative e computate nell’orario di lavoro. Le parti firmatarie del
presente CCNL, a livello regionale, definiscono l’articolazione dei
pacchetti orari in funzione delle qualifiche finali contrattuali.
3. Le Associazioni degli Enti e dei Lavoratori, firmatarie del presente
CCNL, anche nell’ambito della bilateralità, definiscono le modalità
per il riconoscimento delle competenze acquisite in funzione dei
profili professionali stabiliti dal presente CCNL, in base alla norma-
tiva vigente.
4. I risultati finali e/o intermedi conseguiti all’interno del percorso di
formazione, interna ed esterna, della qualificazione ai fini dell’in -
quadramento contrattuale e delle competenze acquisite, anche ai
fini del proseguimento degli studi, nonché nei percorsi di istruzio-
ne degli adulti, sono registrati nel Libretto formativo del cittadino
di cui all’art. 2, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 10 settem-
bre 2003, n. 276.
5. Sono fatti salvi gli accordi stipulati, anche in sede regionale, tra le
Parti, le Regioni e le Istituzioni di Alta formazione in materia di ri -
conoscimento dei crediti formativi, delle competenze acquisite e
del riconoscimento delle qualifiche, qualora non in contrasto con
le norme definite dal presente allegato.
6. I percorsi formativi aziendali degli apprendisti possono essere fi -
nanziati per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui
all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e all’articolo
12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi
con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
H - Diritti e doveri dell’apprendista
1. L’apprendista ha diritto, per l’intera durata del periodo di forma -
zione, compresi i periodi di formazione esterna all’azienda, allo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
137
stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per
i lavoratori della qualifica per la quale egli compie l’apprendistato
professionalizzante.
2. L’apprendista ha l’obbligo di frequentare i corsi di formazione
esterna e/o interna all’azienda, previsti dal piano formativo indivi-
duale e di osservare le norme contrattuali.
I - Norme finali
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è compatibile con le assun-
zioni con contratto di apprendistato, ferme restando le ore di for-
mazione previste per ogni profilo professionale.
2. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente allegato
si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di apprendistato.
3. Le Parti stipulanti si impegnano ad adeguare tempestivamente
la presente disposizione contrattuale alle eventuali nuove dispo -
sizioni normative che dovessero essere emanate in materia me -
diante una specifica sequenza contrattuale.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
138
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(Art. 44 D.Lsg 81/2015)
- FORMAZIONE
A. INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE DI
BASE E TRASVERSALI:
Si fa riferimento al D. Lgs. 81/2015. La formazione svolta dall’azienda è
integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta
formativa pubblica interna o esterna alla azienda, finalizzata all’ac -
quisizione di competenze di base e trasversali (120 ore nel triennio).
In presenza di offerta pubblica di formazione trasversale e di base
per gli apprendisti, la formazione specifica professionalizzante tara -
ta sulle conoscenze/abilità come individuate nelle specifiche schede
relative ai diversi profili professionali, sarà assicurata dagli enti in una
misura pari alla differenza tra le 120 ore complessive nel triennio pre-
viste e il monte orario dell’offerta pubblica.
In assenza di un’offerta pubblica regionale o provinciale, la durata
della formazione di base e trasversale, aggiuntiva a quella specifica
professionalizzante tarata sulle conoscenze/abilità come individuate
nelle specifiche schede relative ai diversi profili professionali, è decli -
nata con un monte ore differenziato in base al titolo di studio:
– 40 ore se la persona è laureata;
– 80 ore se la persona è in possesso di qualifica o diploma;
– 120 ore se ha il titolo di licenza media inferiore o nessun titolo di
studio.
B. INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE SPECI-
FICHE PROFESSIONALIZZANTI CONIUGATE IN CONOSCENZE ED
ABILITÀ PER I SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI:
AREA FUNZIONALE 1: SEGRETERIA, LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO
OPERATORE TECNICO AUSILIARIO
a) Descrizione delle funzioni generali:
L’Operatore Ausiliario, nell’ambito delle direttive dell’Ente, garan -
tisce l’agibilità e la funzionalità della struttura; provvede alla picco-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
139
la manutenzione generale della struttura operativa, all’apertura e
chiusura dei locali ed alla loro pulizia; cura la vigilanza degli allievi
in casi particolari e la riproduzione di materiali; provvede alle com-
missioni esterne assegnate.
b) Qualifica Professionale: Operatore Ausiliario
c) Requisiti per l’assunzione: Diploma di scuola secondaria di 1° grado
d) Livello di inquadramento: I - II
COMPETENZE
Spazi
Assicurare l’agibilità e la funzionalità della struttura realizzando, in
base alle direttive ricevute, l’apertura e la chiusura, la pulizia e l’igie -
nizzazione degli spazi e provvedendo a operazioni di mantenimento
e manutenzione ordinaria.
Conoscenze
Elementi di igiene personale e di igiene ambientale
Tecniche e procedure di pulizia ed igienizzazione
Tecniche e procedure di manutenzione ordinaria di immobili e at -
trezzature
Sistemi e procedure di controllo degli spazi accessi e allarmi.
Procedure di controllo degli accessi e degli spazi
Abilità
Applicare procedure di pulizia, sanificazione, sterilizzazione di am -
bienti, materiali ed apparecchiature
Utilizzare attrezzature e prodotti per la pulizia, la sanificazione degli
ambienti, materiali ed apparecchiature
Usare attrezzi e utensili manuali, meccanici o elettrici per la manu -
tenzione ordinaria di immobili o attrezzature
Applicare procedure di controllo degli accessi e allarme degli spazi.
Vigilanza
Realizzare in base alle direttive ricevute, la vigilanza degli allievi.
Conoscenze
Caratteristiche degli adolescenti e dei gruppi
Tecniche di relazione e comunicazione
La gestione dei comportamenti
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
140
Abilità
Applicare modalità di comunicazione e relazione adeguate ai gruppi
di giovani adolescenti
Applicare procedure di comunicazione e segnalazione di anomalie e
problemi rilevati
Ufficio
Eseguire, in base alle indicazioni ricevute, lavori esecutivi d’ufficio (fax,
fotocopie, stampe, …) e le commissioni esterne assegnate.
Conoscenze
Procedure di controllo e compilazione di documenti di trasporto
Normativa in materia di tutela della Privacy
Strumenti di scansione, stampa e duplicazione di documenti
La gestione della corrispondenza e delle merci
Relazione con i clienti
Abilità
Realizzare scansioni, fotocopie, stampe e fascicolazione di documenti
Applicare modalità di consegna delle merci
Applicare modalità di controllo delle bolle di accompagnamento merci
Applicare tecniche di interazione col cliente
Utilizzare modalità di smistamento della posta.
OPERATORE TECNICO DELLA LOGISTICA
a) Descrizione delle funzioni generali:
L’Operatore Tecnico, nell’ambito delle direttive dell’Ente, garanti -
sce l’agibilità e la funzionalità della struttura; provvede alla ma -
nutenzione generale della struttura operativa, alla manutenzione
e conduzione tecnica dei laboratori; provvede alle commissioni
esterne assegnate; ha compiti di organizzazione e conduzione
dei servizi di cucina; provvede alla conduzione degli impianti di
riscaldamento e condizionamento; provvede alla conduzione dei
pullman per il trasporto allievi; cura la gestione del magazzino.
b) Qualifica Professionale: Operatore Tecnico
c) Requisiti per l’assunzione: Diploma di scuola secondaria di 1° grado+
esperienza professionale o qualifica di formazione professionale
d) Livello di inquadramento: I - II
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
141
COMPETENZE
Manutenzione
Effettuare semplici operazioni di mantenimento, ripristino della fun-
zionalità e manutenzione ordinaria degli impianti, macchinari, arredi,
infissi, spazi.
Conoscenze
Tecniche e procedure di manutenzione ordinaria di immobili e at -
trezzature.
Caratteristiche dei dispositivi e degli impianti elettrici, elettromecca-
nici, meccanici, idraulici e termici
Caratteristiche costruttive degli infissi e degli arredi.
Tecniche di verniciatura e imbiancatura
Abilità
Usare attrezzi e utensili manuali, meccanici o elettrici per la manu -
tenzione ordinaria di immobili, attrezzature, impianti
Intervenire su dispositivi e impianti elettrici, elettromeccanici, mecca-
nici, idraulici e termici
Intervenire su infissi e arredi
Effettuare verniciature e imbiancature
Applicare procedure di manutenzione ordinaria
Utilizzare dispositivi di protezione
Magazzino e commissioni esterne
Effettuare la gestione del magazzino e la spedizione delle merci
Conoscenze
Tecniche di gestione del magazzino e di stoccaggio dei materiali
Tipologie di imballaggio e di packaging
Applicazioni software e modulistica per la gestione del magazzino ed
il trasporto merci
Abilità
Applicare tecniche di gestione del magazzino e stoccaggio delle merci
Realizzare imballaggi delle merci
Utilizzare software e modulistica per la gestione del magazzino ed il
trasporto merci
Effettuare la consegna/ritiro di merci o comunicazioni presso uffici o
organizzazioni esterne
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
142
Organizzazione e conduzione servizi di cucina
Effettuare la conservazione degli alimenti di cucina
Conoscenze
Organizzazione della cucina
Metodologie di controllo dei prodotti alimentari
Modalità e apparecchiature per la conservazione dei cibi
Normativa di igiene e standard di qualità dei prodotti alimentari
Processi di cottura degli alimenti
Processi di preparazione di piatti
Modalità e processi di stoccaggio degli alimenti
Abilità
Applicare norme di igiene e sicurezza alimentare
Applicare tecniche di conservazione e procedure di controllo dello
stato di conservazione degli alimenti.
Effettuare la preparazione di materiali e ingredienti
Applicare criteri di valutazione della freschezza dei prodotti alimentari
Applicare tecniche di taglio, miscelazione, dosaggio, degli alimenti
Utilizzare apparecchiature, utensili e attrezzi per la pulizia, trasforma-
zione, preparazione dei cibi
Conduzione di mezzi per il trasporto allievi
Conoscenze
Caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto di persone
Procedure di manutenzione e riparazione dei mezzi
Mappe e sistemi di navigazione con dispositivi elettronici
Elementi di customer care, comunicazioni e relazioni con i clienti
Norme giuridiche relative al trasporto Passeggeri
Abilità
Effettuare la verifica delle condizioni ottimali e di sicurezza del mezzo
Applicare tecniche di manutenzione ordinaria del veicolo
Utilizzare apparecchiature, utensili e attrezzi per la pulizia, manuten-
zione e riparazione degli autoveicoli
Applicare tecniche di interazione con i clienti
Applicare criteri di pianificazione e di selezione degli itinerari
Applicare tecniche di guida sicura
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
143
OPERATORE DI SEGRETERIA
a) Descrizione delle funzioni generali:
L’Operatore di Segreteria, nell’ambito delle direttive dell’Ente,
esercita la gestione amministrativa dei progetti e la gestione del
flusso delle informazioni:
– L’Operatore di Segreteria addetto a mansioni d’ordine assolve a
compiti operativi:
– Provvede al protocollo e all’archiviazione degli atti; ha relazioni
di prima informazione con gli utenti; smista la documentazio -
ne affidata ai vari settori; predispone e redige atti amministrativi,
documenti e verbali; gestisce il servizio di centralino telefonico;
provvede alle commissioni esterne assegnate.
– L’Operatore di Segreteria addetto a mansioni di concetto, con
autonomia operativa e determinante iniziativa, nell’ambito delle
proprie mansioni, predispone atti e provvedimenti relativi all’iter
burocratico di gestione dei progetti; cura la gestione del flusso
delle informazioni, gli aspetti logistici e l’impiego delle risorse
strumentali; ha relazioni di prima informazione con gli utenti;
provvede alle commissioni esterne assegnate e cura la gestione
dell’archivio.
b) Qualifica Professionale: Operatore di Segreteria
c) Requisiti per l’assunzione: Diploma di scuola secondaria di 2° grado
o qualifica professionale
d) Livello di inquadramento: II – III - IV
COMPETENZE
Front office
Gestire le comunicazioni e le informazioni sulle attività
Conoscenze
Caratteristiche degli strumenti di comunicazione (telefono, pc,
fax, …)
Tecniche di gestione della comunicazione e delle informazioni
La gestione della posta
Caratteristiche delle attività e dei servizi offerti
Software di gestione delle attività e del front office
Normativa in materia di tutela della Privacy
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
144
Abilità
Fornire informazioni sia tramite strumenti informatici o elettronici
che direttamente
Applicare tecniche per la predisposizione di mailing list
Utilizzare modalità di smistamento della posta anche tramite appli -
cazioni software
Utilizzare strumentazione a supporto dell’attività d’ufficio (fax, centralino, pc)
Applicare tecniche di customer care con i clienti
Utilizzare applicazioni software per la gestione delle attività e del
front office
Back office
Effettuare la rilevazione e l’archiviazione delle attività svolte, le comu-
nicazioni da e verso l’esterno
Conoscenze
Tecniche di classificazione e archiviazione dei documenti in formato
cartaceo ed elettronico
Applicazioni software di pianificazione, rilevazione e archiviazione
documentale
Strumenti a supporto del lavoro d’ufficio
Abilità
Applicare metodi di catalogazione e archiviazione anche tramite
strumenti informatici
Utilizzare strumentazione a supporto dell’attività ( pc, scanner, appli-
cazione software, fotocopiatrice,…)
Predisporre e redigere atti amministrativi, documenti, verbali e comu-
nicazioni anche in lingua straniera
Conoscenze
Strumenti informatici per il trattamento dei testi e dei dati
Elementi di organizzazione e amministrazione aziendale
Tecniche e norme di impostazione dei documenti (verbale, relazione,
bolle, fatture, …) e delle comunicazioni (lettere, mail, …)
Vocaboli e terminologia in lingua italiana e straniera normalmente
usata nella redazione dei documenti e delle comunicazioni
Abilità
Applicare tecniche di scrittura di documenti e comunicazioni anche
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
145
utilizzando applicazioni software di elaborazione testi
Utilizzare strumenti e software di gestione per la produzione dei
documenti
Utilizzare strumentazione a supporto dell’attività d’ufficio (fax, foto -
copiatrice, stampante, ..)
Gestire l’impiego degli spazi, della strumentazione e delle commis -
sioni esterne
Conoscenze
Tecniche di calendarizzazione e gestione degli spazi
Tecniche di gestione delle prenotazioni e delle commissioni esterne
Abilità
Applicare tecniche di impiego degli spazi in relazione alle attività di
formazione o servizio previste
Realizzare la calendarizzazione delle attività pianificate
Organizzare pianificazione di itinerari di commissioni esterne
TECNICO DEI SERVIZI
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Tecnico dei Servizi, nell’ambito delle direttive dell’Ente, svolge
compiti tecnici operativamente autonomi con funzioni di coor -
dinamento e controllo. Rientrano in questo profilo il Tecnico di
Sistemi Informatici che progetta, sviluppa e gestisce il funziona -
mento e la sicurezza della rete informatica e informativa; il Tecni-
co Sistema Qualità che cura le politiche della qualità, le procedure
e la loro diffusione/attuazione, l’elaborazione e l’aggiornamento
dei manuali di qualità e si occupa dei collegamenti con gli Enti di
certificazione.
– Il Tecnico dei Sistemi Informatici attiva e rende efficace la rete in-
formatizzata e ne cura la manutenzione; individua le attrezzatu-
re informatiche da utilizzare nelle Istituzioni Formative; concorre
alla realizzazione dei progetti riguardanti i sistemi informatizzati
e all’aggiornamento delle risorse umane, provvede all’analisi e
alla realizzazione dei progetti riguardanti i sistemi informatici e
informativi e all’installazione dei nuovi software e ne attua i con-
trolli di sicurezza; cura la documentazione relativa alle licenze
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
146
in uso e l’installazione e il funzionamento delle apparecchiature
informatiche, assiste gli utenti per problemi relativi alla rete, col-
labora alla gestione delle banche dati e alla definizione dei piani
di investimento.
– Il Tecnico dei Sistemi Qualità produce e gestisce la documen -
tazione del sistema qualità e del sistema di accreditamento e
ne verifica la corretta applicazione; accompagna nell’applicazio-
ne del sistema e supporta la direzione nei rapporti con gli enti
di certificazione e accreditamento; concorre all’aggiornamento
delle risorse umane.
b) Qualifica Professionale: Tecnico dei Servizi
c) Requisiti per l’assunzione: Laurea o Diploma di scuola secondaria
di 2° grado + esperienza specifica
d) Livello di inquadramento: IV - V
COMPETENZE
Sistema informativo
Gestire e manutenere la rete informatica locale assicurandone la fun-
zionalità
Conoscenze
Caratteristiche tecnologiche e sistemiche delle reti informatiche
La gestione e l’amministrazione del servizio IT
Applicazioni software di rete
La normativa in materia di tutela della Privacy
I sistemi per la gestione del rischio e della sicurezza informatica
Integrazione e conservazione dei dati
Tecniche di pianificazione di attività World Wide Web
Abilità
Applicare tecniche di pianificazione di risorse e di mezzi sia hardware
che software
Utilizzare i servizi di gestione delle reti locali dei database e del word
wide web
Applicare metodologie di protezione e conservazione dei dati
Configurare accessi e protezioni dei dati
Installare software e periferiche di rete
Progettare e realizzare reti locali
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
147
Curare l’installazione delle apparecchiature e delle applicazioni soft-
ware, la formazione ed il supporto/assistenza agli utenti
Conoscenze
Caratteristiche dei computers e delle periferiche tipiche dell’ufficio
Sistemi operativi e software di office automation e gestionali
Documentazione delle applicazioni e licenze d’uso
Sistemi di archiviazione e backup dei dati
Configurare reti, computer, periferiche e programmi
Abilità
Realizzare nuove installazioni di reti, personal computer, periferiche
e software
Manutenere impianti e apparecchiature
Ricercare guasti e intervenire a ripristinare la funzionalità di reti e
personal computer
Effettuare la formazione degli utilizzatori e il supporto all’uso
Individua le attrezzature informatiche da impiegare in relazione alle
esigenze rilevate
Conoscenze
L’analisi dei processi e delle esigenze gestionali
Disegno di procedure e configurazione soluzioni informatizzare
Preparazione di preventivi
Abilità
Effettuare l’analisi dei processi lavorativi
Realizzare progetti di informatizzazione di uffici e procedure
Preparare preventivi
Qualità
Redigere, curare e aggiornare la documentazione in funzione dell’ac-
creditamento regionale e del sistema di certificazione della qualità
Conoscenze
Metodologie di controllo della qualità dei processi
La certificazione di qualità
Normativa UNI EN ISO 9000
Tecniche di monitoraggio della qualità
I sistemi di accreditamento
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
148
Abilità
Preparare, monitorare e aggiornare la documentazione del sistema
di qualità implementato anche tramite procedure software
Applicare procedure di miglioramento del sistema qualità
Applicare procedure di revisione (audit)
Applicare tecniche di redazione rapporti di audit
Utilizzare strumenti di reporting
Realizzare la formazione del personale sui sistemi di qualità e accre -
ditamento
Preparare, monitorare e aggiornare la documentazione del sistema
di accreditamento anche tramite procedure software
AREA FUNZIONALE 2: AMMINISTRAZIONE
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Collaboratore amministrativo, nell’ambito delle direttive dell’En-
te, cura nell’esecuzione e nel controllo la gestione contabile, fisca-
le, economica, rendicontativa, l’amministrazione del personale e
dei progetti.
Il Collaboratore amministrativo cura la registrazione dei docu -
menti contabili, la predisposizione degli atti amministrativi e con-
tabili nella gestione delle risorse umane, la rendicontazione, la
raccolta e l’archiviazione dei documenti e, in collaborazione con i
coordinatori, la verifica e il controllo degli stati di avanzamento del
budget; collabora alla predisposizione degli atti amministrativi e
contabili, alla preparazione dei rendiconti, delle verifiche contabi-
li/rendicontative e alla gestione amministrativa dei progetti.
b) Qualifica Professionale: Collaboratore Amministrativo
c) Requisiti per l’assunzione: Diploma di scuola secondaria di 2° grado
o qualifica professionale+ esperienza professionale
d) Livello di inquadramento: III - IV
COMPETENZE
Trattamento dei documenti
Eseguire il trattamento di documenti amministrativo-contabili, le re-
lative registrazioni e la loro archiviazione
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
149
Conoscenze
Elementi di amministrazione ed economia aziendale
Elementi di contabilità aziendale
Elementi di diritto commerciale e tributario
Normativa in materia di tutela della Privacy
Abilità
Applicare procedure di registrazione documenti contabili
Applicare procedure per la stesura di documenti di acquisto o vendi-
ta: ordini, bolle, ricevute, fatture
Applicare tecniche di catalogazione e archiviazione anche informatici
Utilizzare applicativi home banking per pagamenti telematici
Utilizzare software dedicati
Utilizzare strumentazione a supporto dell’attività d’ufficio (fax, foto -
copiatrice, scanner, …)
Rendicontazione
Preparare la documentazione amministrativa e contabile a supporto
della rendicontazione
Conoscenze
I sistemi di rendicontazione delle attività
La rilevazione delle attività e dei costi
I budget
Abilità
Realizzare prospetti riepilogativi di monitoraggio o chiusura delle
attività svolte (personale, beni e servizi, materiali didattici, ..)
Effettuare la raccolta della documentazione a supporto ed evidenza
delle attività svolte.
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-ORGANIZZATIVO
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Responsabile amministrativo-organizzativo, nell’ambito delle
direttive dell’Ente, sovrintende all’esecuzione e al controllo della
gestione contabile, fiscale, economico, finanziaria, rendicontativa,
all’amministrazione delle risorse umane e alla gestione del flus -
so delle informazioni. A questa area appartengono operatori che
esplicano, in autonomia, funzioni di responsabilità e/o svolgono
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
150
mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico
professionali.
– Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell’ambito del-
l’Amministrazione delle Risorse Umane è responsabile della ge -
stione amministrativa delle risorse umane, predispone e redige
le denunce obbligatorie previste dalla legge; supporta la direzio-
ne nella definizione dei budget di costo del personale; gestisce
procedure per l’elaborazione informatica dei dati; coordina il la -
voro dei collaboratori assegnati; collabora con la direzione alla
formazione e aggiornamento delle risorse umane.
– Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell’ambito della
Contabilità Generale è responsabile di tutte le attività connesse
alla predisposizione, compilazione e tenuta dei libri contabili; pre-
dispone il bilancio e redige le denunce obbligatorie previste dalla
legge; cura, di concerto con l’Ente, le relazioni con gli istituti banca-
ri, i clienti e i fornitori; coordina il lavoro dei collaboratori assegnati.
– Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell’ambito della
Gestione, Controllo e Rendicontazione collabora con la direzione
nella definizione dei budget delle attività e nella pianificazione
economica/gestionale/finanziaria della struttura operativa; è re -
sponsabile della contabilità analitica e dell’elaborazione e com -
pilazione degli atti connessi alle attività di rendicontazione; cura,
in collaborazione con i coordinatori, la verifica e il controllo degli
stati di avanzamento del budget; coordina il lavoro dei collabora-
tori assegnati.
– Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell’ambito dell’a-
rea organizzativa.
b) Qualifica Professionale: Responsabile Amministrativo- Organizza-
tivo
c) Requisiti per l’assunzione: Laurea o Diploma di scuola secondaria
di 2° grado + esperienza specifica
d) Livello di inquadramento: V - VI
COMPETENZE
Coordinamento risorse umane e strumentali
Organizzare e coordinare il lavoro e la gestione dei processi
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
151
Conoscenze
Elementi di gestione delle risorse umane
Elementi di organizzazione aziendale
I processi di lavoro
Abilità
Applicare modalità di coordinamento del lavoro e dei processi
Applicare tecniche di gestione e motivazione delle risorse umane
Applicare tecniche di pianificazione e controllo delle attività
Risorse umane
Effettuare il trattamento amministrativo connesso alle diverse fasi del
rapporto di lavoro e di collaborazione professionale
Conoscenze
Diritto del lavoro
Normativa fiscale, tributaria e previdenziale
Normativa in materia di tutela della Privacy
Normativa sui contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)
Struttura della retribuzione
Contratti di collaborazione
Abilità
Applicare procedure di comunicazione agli enti preposti
Applicare procedure di gestione dei registri obbligatori
Utilizzare software per la gestione amministrativa del personale
Utilizzare dispositivi di rilevazione e classificazione delle presenze
Utilizzare software per la gestione amministrativa e contabile del per-
sonale gestione paghe
Contabilità generale
Applicare il sistema gestionale della contabilità, amministrazione e
controllo di gestione
Conoscenze
I principi delle rilevazioni contabili
Normativa civilistica e fiscale nazionale ed europea
Gli adempimenti contabili in campo IVA
Il metodo della partita doppia: operazioni attive e operazioni passive
Le operazioni di assestamento e di riapertura dei conti
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
152
Abilità
Realizzare la tenuta della prima nota di cassa
Effettuare la gestione dei pagamenti, delle fatture, delle autorizzazio-
ni di pagamento, nel rispetto delle procedure aziendali
Effettuare le scritture contabili di base (fatture, documenti fiscali etc.)
e dei relativi registri
Controllare i documenti e le situazioni contabili
Preparare la stesura del bilancio periodico
Predisporre gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalla legi -
slazione di riferimento.
Gestione, controllo e rendicontazione
Predisporre la pianificazione economica/gestionale/finanziaria
Conoscenze
Elementi di economia aziendale e principi di contabilità generale
Principi di organizzazione aziendale e processi di lavoro
Bilancio civilistico, bilancio consolidato e tecniche di analisi di bilancio
Tecniche di controllo di gestione
Elementi di statistica
Elementi di contabilità analitica
Standard internazionali dei sistemi di contabilità e di reporting
Tecniche di elaborazione dei dati e reporting
Abilità
Applicare tecniche di controllo di gestione
Utilizzare strumenti operativi di controllo di gestione
Applicare tecniche di budgeting
Applicare tecniche di analisi statistica dei dati
Utilizzare strumenti di reporting
Realizzare la pianificazione finanziaria
Realizzare la rendicontazione di progetti e attività secondo le moda-
lità definite dal committente
Conoscenze
I sistemi di rendicontazione delle attività
La rilevazione delle attività e dei costi
I budget
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
153
Abilità
Realizzare prospetti riepilogativi di monitoraggio o chiusura delle at-
tività svolte (personale, beni e servizi, materiali didattici, ..)
Utilizzare la documentazione archiviata a supporto ed evidenza delle
attività svolte e dei costi
Organizzazione
Individuare e coordinare le risorse tecniche strutturali e professionali
necessarie al funzionamento della struttura
Conoscenze
La manutenzione ordinaria e straordinari degli impianti delle attrez -
zature e degli immobili
I contratti di assistenza e manutenzione
La gestione degli interventi di emergenza a garanzia del funzionalità
degli impianti e apparecchiature
Organizzazione degli interventi e delle risorse strumentali
Abilità
Realizzare programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Organizzare l’uso delle risorse in relazione alle esigenze periodiche
Utilizzare modelli e software di gestione degli interventi programma-
ti e urgenti
AREA FUNZIONALE 3: EROGAZIONE
FORMATORE
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Formatore realizza il processo di formazione e apprendimento
volto a promuovere lo sviluppo professionale, umano, culturale e
civile degli utenti.
Il formatore gestisce ed è responsabile dei servizi e/o delle attivi -
tà necessarie all’utenza per l’acquisizione e/o il potenziamento di
conoscenze, capacità e competenze in coerenza con la progetta-
zione formativa;
concorre:
– alla promozione dello sviluppo professionale, umano, culturale,
civile della persona nel rispetto del modello valoriale e della mis-
sion dell’Ente;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
154
– alla progettazione di dettaglio dell’azione formativa con l’in -
dividuazione di obiettivi specifici e metodologie d’azione e al
monitoraggio e valutazione fornendo gli elementi connessi alla
propria attività assicurando l’applicazione delle procedure del si-
stema qualità dell’ente;
collabora:
– alla progettazione di specifiche azioni formative in attuazione
della programmazione definita dall’Ente e all’attuazione dei pro-
cessi di orientamento secondo le specifiche progettuali nel con-
testo delle azioni formative;
provvede:
– all’ordinaria manutenzione degli strumenti e delle attrezzatu -
re nonché delle macchine dei laboratori o reparti di lavorazione
di cui è responsabile e al riordino del materiale necessario per le
esercitazioni nonché alla verifica periodica di detti materiali e alle
proposte di acquisto di materiale necessario per le esercitazioni;
acquisisce ed elabora:
– nell’ambito dell’erogazione dei servizi formativi, informazioni relative
alla tipologia degli utenti e delle dinamiche territoriali che connotano i
fenomeni associati e, nell’ambito dell’erogazione dei servizi formativi,
informazioni relative alle realtà aziendali e/o scolastiche coinvolte;
partecipa:
– ai gruppi interistituzionali e alla gestione in rete dei processi di
orientamento, avviamento e mantenimento al lavoro ed even -
tuale selezione dei corsisti;
assicura:
– ai soggetti coinvolti una costante informazione circa l’andamen-
to dell’azione formativa e il proprio costante aggiornamento per
migliorare la preparazione pedagogico-didattica adeguata alla
propria area di impegno e la preparazione tecnico-scientifica at-
traverso la partecipazione alle attività programmate dall’ente;
– il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazio -
ne pedagogica didattica adeguata alla propria area di impegno
e la preparazione tecnico-scientifica attraverso la partecipazione
alle attività programmate dall’ente e\o con altre iniziative con -
cordate con l’ente.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
155
b) Qualifica Professionale: Formatore
c) Requisiti per l’assunzione:
– Laurea
– Diploma di scuola secondaria di 2° grado + esperienza specifica
nell’area tecnico/pratica
d) Livello di inquadramento: V
COMPETENZE
Progettazione
Progettare interventi formativi e programmare attività didattiche in
relazione ai propri campi disciplinari
Conoscenze
Teorie e modelli dell’apprendimento
Teorie e modelli pedagogici con particolare riferimento alle diverse
strategie di apprendimento di soggetti differenti
Teorie e modelli psico - pedagogici in relazione alle caratteristiche dei
soggetti in apprendimento
Metodologie della progettazione formativa
La struttura della/e disciplina/e
Obiettivi formativi, moduli e/o unità didattici/che di insegnamento
Le metodologie didattiche coerenti con obiettivi e finalità
Abilità
Individuare/ricercare/costruire strumenti e materiali didattici
Pianificare le attività didattiche assegnate
Interagire con i colleghi e le colleghe per scambio e confronto
Presentare ed argomentare il proprio lavoro in incontri e riunioni di
equipe
Analizzare e diagnosticare le caratteristiche personali dei/delle parte-
cipanti e gestire gruppi di persone in apprendimento
Conoscenze
Teorie e modelli di conduzione dei gruppi in apprendimento
Teorie e modelli inerenti la comunicazione
Teorie e modelli sugli stili di apprendimento e gli stili di insegnamento
Teorie e modelli di motivazione all’apprendimento
Abilità
Costruire il patto d’aula
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
156
Gestire le domande e la relazione anche conflittuale
Usare diversi supporti didattici
Interagire con soggetti diversi sospendendo il giudizio
Collaborare con colleghi/e per affrontare il disagio cognitivo
Facilitare lo sviluppo di motivazione all’apprendimento
Erogazione
Preparare materiali e strumenti didattici, elaborare la documentazione
prevista
Conoscenze
Regole e normative riguardanti le formalizzazione dei percorsi forma tivi
attivati
La modulistica inerente la documentazione formale
Modalità di redazione e di reportistica
Struttura della/e disciplina/e
Obiettivi formativi, moduli e/o unità didattici/che di insegnamento
Le metodologie didattiche
Abilità
Riconoscere l’importanza degli aspetti burocratici e amministrativi
nella propria professione
Individuare/ricercare/costruire strumenti e materiali didattici
Pianificare le attività
Interagire con i colleghi e le colleghe per scambio e confronto
Presentare ed argomentare il proprio lavoro in incontri e riunioni di
equipe
Verificare gli apprendimenti
Conoscenze
Teorie e modelli di valutazione degli apprendimenti
Metodologie per la costruzione di prove per la verifica dell’ap pren dimento
Abilità
Utilizzare strumenti e metodologie di verifica dell’apprendimento in
itinere e al termine della sequenza didattica
Scegliere gli strumenti di verifica coerenti con gli obiettivi e adeguati
alle caratteristiche dei soggetti
Comunicare i risultati della verifica al gruppo e ai/alle colleghi/e
Confrontare/analizzare punti di vista diversi
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
157
Scegliere, utilizzare e personalizzare laboratori, strumenti e materiali
didattici anche digitali
Conoscenze
I laboratoriali didattici
Gli strumenti didattici
Libri/dispense multimediali in formato digitale
La Formazione A Distanza
La costruzione di materiali multimediali
Abilità
Organizzare e effettuare gli interventi di mantenimento e manu ten zione
ordinaria dei laboratorio di pertinenza della propria area disciplinare
Scegliere e utilizzare appropriati strumenti didattici in relazione alla
classe ed agli obiettivi
Utilizzare libri in formato digitale e piattaforme di FAD
Realizzare materiali didattici multimediali a supporto delle lezioni e
degli allievi
Rapporti con stakeholder
Gestire rapporti con gli attori e il contesto nel quale la formazione è erogata
Conoscenze
Teorie e modelli di analisi dei settori produttivi e dei relativi profili
professionali
Teorie e modelli di comunicazione
Teorie e modelli psicopedagogici età evolutiva
Teorie e modelli sulla relazione educativa negli adolescenti
Teorie e modelli di educazione degli adulti
Abilità
Conoscere e utilizzare le procedure (amministrative) di accesso ai
servizi per l’impiego
Individuare gli interlocutori economici e sociali in relazione alle
finalità del percorso didattico
Stabilire e sviluppare relazioni stabili con gli interlocutori economici e sociali
Costruire relazioni educative con le famiglie dei propri allievi e delle
proprie allieve e con i servizi sociali/educativi del territorio
Ascoltare i punti di vista dei genitori in relazione ai comportamenti e
alle personalità dei figli e delle figlie.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
158
Sostenere e volgere al positivo le relazioni conflittuali con gli attori del
processo formativo
FORMATORE - TUTOR
a) Descrizione delle funzioni generali: Il Formatore-Tutor, all’interno di
servizi formativi, di orientamento e di accompagnamento al lavoro,
integra ed arricchisce il processo formativo con interventi individua-
li, di gruppo e di classe facilitando i processi di apprendimento, di
integrazione e di riduzione del disagio curandone gli aspetti orga-
nizzativo-procedurali. Il Formatore-Tutor elabora e realizza i piani
d’intervento, in accordo con il coordinatore e i formatori, che tengo-
no conto dei bisogni professionali e individuali espressi in relazione
al mercato del lavoro locale e in coerenza con il percorso formativo;
concorre:
– alla promozione dello sviluppo professionale, umano, culturale,
civile della persona nel rispetto del modello valoriale espresso
nella mission dell’ente;
realizza:
– interventi di socializzazione e/o sviluppo del clima all’interno dei
servizi formativi;
propone e gestisce:
– interventi di potenziamento delle competenze e del processo di
apprendimento;
collabora:
– alla gestione di interventi di diagnosi individuale e/o di gruppo
volti a individuare e rimuovere gli ostacoli all’apprendimento;
– alla definizione e all’applicazione degli strumenti per la gestione
della qualità e dell’accreditamento;
– alla progettazione di specifiche azioni formative in attuazione
della programmazione definita dall’Ente;
– alla progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di atti -
vità di stage, tirocini e/o borse di lavoro gestendo le convenzioni,
le relazioni con le imprese e presidiando i diversi adempimenti
previsti;
promuove:
– l’individualizzazione degli interventi di apprendimento garan -
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
159
tendo congruenza fra attività formative e obiettivi previsti nel-
l’azione;
applica:
– tecniche di monitoraggio, verifica e valutazione degli apprendi -
menti nella formazione individuale e di gruppo;
individua e propone:
– le aziende idonee alle attività di stage/tirocinio;
cura ed aggiorna:
– la compilazione e la raccolta della documentazione prevista e i
rapporti con le aziende;
– le banche dati aziendali che riguardano le aree di pertinenza;
si raccorda:
– con le istituzioni e associazioni locali che si occupano di fasce
svantaggiate per l’utilizzo mirato delle risorse disponibili appli -
cando gli strumenti legislativi ed operativi a sostegno dell’inseri-
mento lavorativo di fasce svantaggiate;
– con i servizi per l’impiego per l’integrazione dei percorsi di inseri-
mento con altre opportunità informativo-orientative;
assicura:
– il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazio -
ne pedagogico-didattica adeguata alla propria area di impegno
e la preparazione tecnico- scientifica attraverso la partecipazione
alle attività programmate dall’ente e\o con altre iniziative con -
cordate con l’ente.
b) Qualifica Professionale: Formatore - Tutor
c) Requisiti per l’assunzione:
– Laurea
– Diploma di scuola secondaria di 2° grado + esperienza specifica
nell’area tecnico/pratica
d) Livello di inquadramento: V
COMPETENZE
Facilitazione dei processi di apprendimento, di integrazione e di ri -
duzione del disagio degli allievi/allieve
Diagnosticare risorse e bisogni formativi e professionali di allieve e
allievi.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
160
Conoscenze
Teorie e metodologie di analisi dei fabbisogni formativi
Finalità e metodologie formative per la valutazione delle competenze e
l’analisi e del fabbisogno formativo (bilancio delle competenze, portfolio…)
Teorie e metodologie di conduzione di gruppi
Teorie e tecniche di conduzione di un colloquio
Abilità
Gestire e condurre un gruppo di apprendimento
Utilizzare e proporre diverse tecniche di analisi del fabbisogno formativo
Condurre colloqui individuali
Programmare e condurre momenti, individuali e di gruppo, di
monitoraggio, di verifica degli apprendimenti e dei progetti formativi
individualizzati
Conoscenze
Teorie e modelli educativi
Teorie e modelli di apprendimento
Teorie e metodi della progettazione formativa
Cenni di normative in materia di obbligo scolastico e formativo,
tirocinio e regolamentazione del rapporto di lavoro
Il sistema territoriale dell’offerta formativa
Abilità
Concordare un contratto formativo
Pianificare e organizzare incontri periodici e continuativi con allieve
e allievi
Programmazione e gestione interventi in raccordo con il mercato
del lavoro locale
Progettare, gestire, monitorare e valutare i servizi al lavoro .
Conoscenze
La normativa vigente in materia di obbligo scolastico e formativo,
tirocinio, apprendistato e regolamentazione del rapporto di lavoro
Il sistema territoriale dell’offerta formativa
Il mercato del lavoro nei territori di azione dei centri di F.P
La progettazione integrata
Modelli e strategie di apprendimento
Il modello dell’alternanza scuola - lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
161
Abilità
Definire e realizzare le diverse fasi di elaborazione di una progettazione
formativa e partecipata
Costruire integrazioni tra soggetti diversi (allieve/i, docenti, altri
soggetti esterni…)
Redigere la documentazione didattica e formativa
Conoscenze
Documentazione prevista nel sistema della F.P.
Pacchetti software per la redazione testi e per l’archiviazione e la
gestione della comunicazione on line
Abilità
Utilizzare pacchetti software per la redazione, archiviazione e gestione
di documenti e testi.
FORMATORE – ORIENTATORE
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Formatore-Orientatore interviene nella progettazione ed eroga-
zione della formazione individuale e di gruppo, all’interno dei pro-
cessi formativi e di accompagnamento al lavoro, nelle iniziative di
informazione, nelle attività di consulenza di orientamento e nel
bilancio di competenze.
Il Formatore-Orientatore gestisce attività di informazione e forma-
zione orientativa individuali e di gruppo;
illustra:
– le opportunità formative proposte dall’Ente anche attraverso l’u-
so di strumenti cartacei e multimediali;
individua ed analizza:
– i bisogni formativi espressi dall’utenza e l’offerta necessaria per
interventi di recupero per gli utenti;
cura l’informazione:
– sull’offerta di azioni di formazione e istruzione;
– sugli sbocchi occupazionali in relazione al mercato del lavoro lo-
cale;
– sui servizi territoriali pubblici e privati per il lavoro;
eroga:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
162
– moduli di formazione individuali e di gruppo;
gestisce:
– relazioni di aiuto individualizzato volte a favorire la conoscenza di
sé, la scoperta delle proprie attitudini capacità ed interessi, moti-
vazioni alla formazione e all’inserimento lavorativo;
realizza:
– percorsi di bilancio di competenze e processi di orientamento al
lavoro ed alla formazione;
assicura:
– il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazio -
ne pedagogico-didattica adeguata alla propria area di impegno
e la preparazione tecnico- scientifica attraverso la partecipazione
alle attività programmate dall’ente e\o con altre iniziative con -
cordate con l’ente.
b) Qualifica Professionale: Formatore-Orientatore
c) Requisiti per l’assunzione: Laurea con indirizzo psico-socio-peda -
gogico o equipollente
d) Livello di inquadramento: V
COMPETENZE
Progettazione
Progettare interventi di orientamento formativo
Conoscenze
Teorie e tecniche della progettazione
Redazione di un progetto formativo
Caratteristiche di contenuti, requisiti e evoluzioni delle diverse pro -
fessioni
Normativa relativa a orientamento e politiche del lavoro
La progettazione per competenze
Tipologie di fonti utili per la raccolta di informazioni relative a oppor-
tunità formative/lavorative
Tipologie di convenzioni di tirocinio/stage
Principali software applicativi e servizi web-based per la gestione dei
servizi di orientamento
Abilità
Analizzare la specificità dei target e progettare interventi di orientamento
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
163
Redigere la scheda progettuale
Definire le priorità e individuare proposte coerenti rispetto ai bisogni/
esigenze dell’utenza
Identificare strumenti e applicare tecniche di analisi e rilevazione di
attitudini, comportamenti, interessi, motivazione
Individuare percorsi formativi ad hoc
Strutturare interventi informativi, individuali o di gruppo, concernenti
il sistema formazione/lavoro
Utilizzare principali software applicativi e servizi web-based per la
gestione dei servizi di orientamento
Promozione
Informare sulle iniziative, opportunità di formazione presenti sul ter -
ritorio
Conoscenze
Sistemi informativi e modalità di comunicazione delle informazioni
Fabbisogni informativi delle diverse tipologie di utenza
Principali software applicativi e servizi web-based per la gestione
delle informazioni
Abilità
Individuare le fonti informative e gestire i rapporti con esse
Applicare codici e tecniche di comunicazione delle informazioni coe-
renti con le caratteristiche dell’utenza
Organizzare in modo efficace l’esposizione del materiale informativo
accessibile all’utenza
Sviluppare e/utilizzare banche dati, utilizzando software applicativi e
servizi web-based per la gestione dell’informazione
Scegliere e strutturare materiali informativi a supporto di iniziative di
divulgazione ed orientamento
Servizi
Gestire azioni di accoglienza, consulenza orientativa individuale e di
gruppo
Conoscenze
Caratteristiche dei servizi interni ed esterni
Processi psicosociali in gioco nei processi di transizione
Metodologie di orientamento in gruppo e individuali
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
164
Tipologie di offerte formative presenti sul territorio
Evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni
Processi e dinamiche di gruppo
Abilità
Gestire un colloquio semistrutturato, una relazione d’aiuto e un rap -
porto consulenziale
Pianificare e organizzare le attività
Leggere i processi di transizione
Condurre colloqui individuali di piccoli gruppi di orientamento
Effettuare analisi delle risorse personali e professionali – bilancio delle
competenze
Effettuare analisi delle prestazioni lavorative
Selezionare informazioni mirate
Gestire azioni di counselling orientativo
Conoscenze
Metodologie e strumenti di orientamento e valutazione delle com -
petenze
Tipologie di utenza
Mercato del lavoro locale e offerta formativa territoriale
Rete territoriale dei servizi per il lavoro e dei servizi sociali
Modelli organizzativi dei Servizi per l’impiego
Tecniche di colloquio
Strumenti di politica attiva del lavoro (PAL)
Sistemi per l’incrocio domanda-offerta di lavoro
Abilità
Ascoltare e comunicare in modo efficace
Gestire una relazione d’aiuto e un rapporto consulenziale
Applicare tecniche di bilancio di competenze
Utilizzare materiali di analisi delle risorse personali e professionali, di
valutazione dei processi di apprendimento
Utilizzare materiali di analisi delle prestazioni lavorative
Accertare attitudini personali
Gestire colloqui di sostegno orientativo
Supportare i processi decisionali
Redigere curricula, lettere, domande di assunzione, business plan;
usare banche dati
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
165
Gestire azioni di sostegno all’inserimento lavorativo
Conoscenze
La progettazione di azioni integrate
L’offerte formative e di servizi disponibili sul territorio
Incentivi (borse di studio, corsi gratuiti, …)
Convenzioni di tirocinio/stage
Il lavoro di rete
Abilità
Analizzare il contesto e applicare strategie e tecniche di lavoro di rete;
Promuovere risorse locali;
Applicare modalità di coinvolgimento degli attori territoriali;
Pianificare, gestire e coordinare azioni integrate;
Far dialogare istituzioni diverse;
Coordinare strutture e servizi;
Gestire contatti con le aziende e realizzare/stipulare convenzioni di
tirocinio/stage.
FORMATORE-COORDINATORE
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Formatore Coordinatore, nell’ambito dell’erogazione delle attivi-
tà, interviene negli aspetti organizzativi e didattici previsti nei pro-
getti armonizzando le azioni degli esperti e dei tutor, favorendone
la collaborazione per il conseguimento degli obiettivi del percorso,
eseguendo le direttive dell’ente. Partecipa alle attività di progetta-
zione, organizzazione, rendicontazione e valutazione delle azioni
previste nei progetti da realizzare assicurando l’impiego efficace
e rispondente a criteri di qualità delle risorse umane, tecniche ed
organizzative rese disponibili dall’Ente.
Il Formatore Coordinatore
promuove sul territorio:
– i servizi proposti dall’ente seguendo modalità e procedure con -
cordate, nel rispetto degli obiettivi formativi, didattici ed orga -
nizzativi previsti nel progetto e nelle direttive emanate dagli enti
finanziatori;
partecipa:
– con l’equipe della sede/Istituzione Formativa alla progettazione;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
166
sovrintende:
– alla logistica necessaria e all’iter per l’avvio del progetto;
provvede:
– al reperimento e selezione dei partecipanti;
– al controllo del raggiungimento dei vari obiettivi previsti nel pro-
getto;
– alla verifica e alla predisposizione dei documenti necessari alla
rendicontazione del progetto;
– alla verifica della relativa documentazione e alla congruenza dei
costi con le regole di rendicontazione o indicate dal committente;
organizza e presidia:
– il team di progetto per la realizzazione delle azioni,
– lo svolgimento della funzione del tutor nei suoi rapporti con i
corsisti e col mondo esterno;
coordina e monitora:
– le risorse umane che la Direzione incarica per la realizzazione del
progetto;
– il progetto, il suo svolgimento e, raccordandosi con la direzione
e/o con il responsabile dei processi, provvede ad eventuali rettifi-
che che si rendessero necessarie in itinere;
presiede:
– alla realizzazione dell’orientamento;
provvede:
– alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi e al rispetto
degli indicatori previsti ed è responsabile della somministra -
zione degli strumenti volti alla rilevazione del gradimento, così
come previsto dalle procedure interne e dei committenti;
controlla:
– la coerenza del progetto col sistema di qualità in essere;
pianifica e determina:
– il fabbisogno di materiali per l’attività di progetto;
mantiene:
– costante contatto con la direzione del progetto circa l’andamen-
to dello stesso;
– contatti con eventuali partners del progetto;
assicura:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
167
– il proprio costante aggiornamento per migliorare la propria pre-
parazione attraverso la partecipazione alle attività programmate
dall’ente e\o con altre iniziative concordate con l’ente.
b) Qualifica Professionale: Formatore-Coordinatore
c) Requisiti per l’assunzione:
– Laurea con esperienza professionale diversificata in ambito forma-
tivo/orientativo o dei servizi o in attività analoghe in altri settori;
– diploma di scuola secondaria di 2° grado con esperienza profes-
sionale pluriennale diversificata in ambito formativo/orientativo
d) Livello di inquadramento: V
COMPETENZE
Coordinamento
Coordinare e supportare uno staff di formatori
Conoscenze
Teorie sui gruppi e i gruppi di lavoro: processi e dinamiche
Metodi e tecniche per l’analisi organizzativa
Metodi e tecniche per l’animazione e la conduzione di gruppi
La gestione del cambiamento
Abilità
Saper pianificare le diverse fasi di lavoro di un gruppo
Saper condurre un gruppo di lavoro
Saper pianificare e calendarizzare tempi, fasi e scadenze (adempi -
menti amministrativi e organizzativi) funzionali alla realizzazione del-
le diverse azioni previste
Promuovere azioni di cambiamento e innovazione
Attivare strategie operative finalizzate a creare consenso
Coordinare la progettazione di dettaglio, la definizione dei criteri e
degli strumenti di monitoraggio e valutazione nelle diverse tipologie
di percorsi e di servizi
Conoscenze
Teorie e modelli educativi e metodi della progettazione formativa
Metodologie formative per la valutazione delle competenze e l’anali-
si e del fabbisogno formativo (bilancio delle competenze, portfolio…)
Teorie, modelli e metodologie della valutazione formativa e degli ap-
prendimenti
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
168
I sistema territoriale dell’offerta formativa
Certificazione di qualità
Teorie e modelli di funzionamento dei gruppi di lavoro
Abilità
Pianificare e realizzare le diverse fasi di elaborazione di una proget-
tazione formativa
Pianificare azioni, strumenti e tempi per il monitoraggio dei percorsi
formativi
Condurre un gruppo di lavoro
Pianificare e calendarizzare tempi, fasi e scadenze (adempimenti
amministrativi e organizzativi) funzionali alla realizzazione delle dif -
ferenti azioni formative
Coordinare la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività
Conoscenze
Teoria e tecniche di monitoraggio e valutazione dell’azione formati-
va e degli apprendimenti
Metodologie formative per la valutazione delle competenze e l’anali-
si e del fabbisogno formativo
Il sistema dell’offerta formativa
Abilità
Pianificare azioni, strumenti e tempi per il monitoraggio dei percorsi
formativi
Progettare un piano di formazione
Pianificare azioni, strumenti e tempi utili alla valutazione dei percor-
si formativi
Condurre un gruppo di lavoro
Pianificare e calendarizzare tempi, fasi e scadenze (adempimenti
amministrativi e organizzativi) funzionali alla realizzazione delle dif-
ferenti azioni formative
Rete territoriale
Promuovere il lavoro di rete e le sinergie con il sistema imprenditoria-
le e dei servizi del territorio.
Conoscenze
Teorie e metodi della progettazione integrata e per l’analisi dei con -
testi
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
169
Teorie e modelli per l’analisi organizzativa
Teorie e metodi del lavoro di rete
Teoria della comunicazione
Teorie e metodologie di conduzione e comunicazione in gruppi di
lavoro
Cenni di normative in materia di obbligo scolastico e formativo, tiro -
cinio e regolamentazione del rapporto di lavoro
Il sistema territoriale dell’offerta formativa ed il mercato del lavoro nei
territori di azione dei centri di F.P
Abilità
Realizzare una analisi del contesto
Attivare e promuovere reti in un’ottica di promozione delle risorse ter-
ritoriali
Attivare e coordinare scambi di conoscenze e comunicazioni tra sog-
getti e organizzazioni differenti
Condurre gruppi di lavoro
Comunicare in modo efficace e leggere i feedback
RESPONSABILE DEI PROCESSI
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Responsabile dei processi, nell’ambito delle direttive e/o dele -
ghe dell’ente, garantisce il presidio generale delle azioni previste,
in uno o più processi, attraverso l’armonizzazione e l’ottimizzazio-
ne delle risorse umane, economiche e logistiche coinvolte nei pro-
getti assegnati al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’en-
te. Presidia, su delega dell’Ente e nel rispetto dell’organizzazione
interna, uno o più processi riguardanti le aree di: promozione;
orientamento; progettazione e sviluppo; erogazione; valutazione.
Sviluppa, cura e gestisce i contatti col territorio di riferimento.
Il Responsabile dei processi:
– mantiene i contatti col territorio e il costante contatto con la di -
rezione;
– rappresenta l’ente nei contatti coi committenti o enti coinvolti;
– coordina gruppi di lavoro specifici assicurando le azioni necessa-
rie al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
– assicura il proprio costante aggiornamento per migliorare la pro-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
170
pria preparazione attraverso la partecipazione alle attività pro -
grammate dall’Ente e/o con altre iniziative concordate con l’Ente;
Presidia la funzione di promozione, progettazione e sviluppo delle
attività dell’Ente attraverso:
– l’analisi delle opportunità offerte nei bandi progettando e/o coordi-
nando in equipe, le azioni in funzione dei bisogni dei committenti;
– l’analisi dei bisogni territoriali;
– la promozione sul territorio e con potenziali Enti finanziatori, dei
servizi offerti dall’ente;
– la definizione di proposte formative, di orientamento e di accom-
pagnamento al lavoro, con il coinvolgimento anche di gruppi di
lavoro specifici
– la definizione degli aspetti commerciali, in collaborazione con
l’apparato amministrativo dell’Ente;
Presidia la funzione di erogazione e provvede:
– alla individuazione della logistica necessaria alla realizzazione
dei progetti assegnati,
– all’iter procedurale necessario per l’avvio del progetto;
– alle azioni di reclutamento e selezione dei partecipanti;
– alla organizzazione e gestione delle risorse umane che la Direzio-
ne incarica per la realizzazione del progetto;
– alla realizzazione delle azioni di progetto;
– al monitoraggio del progetto e al suo stato di avanzamento co -
ordinandosi con la direzione;
– al controllo di gestione del progetto ed alle eventuali rettifiche
che si rendessero necessarie in itinere;
– alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendi-
contazione del progetto.
Presidia la funzione di valutazione attraverso:
– la verifica della documentazione e la congruenza dei costi con le
regole di rendicontazione o regole indicate dal committente;
– la valutazione del progetto;
– la verifica del raggiungimento dei risultati attesi oltre al monito-
raggio occupazionale;
– il controllo della coerenza del progetto col sistema di qualità in essere;
– la programmazione e la somministrazione dei monitoraggi del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
171
gradimento così come previsto dalle procedure adottate.
Presidia organizza i processi di orientamento attraverso la gestio -
ne delle risorse tecniche e professionali destinate ad interventi di
orientamento pianificati su basi territoriali in collaborazione con
soggetti pubblici e privati anche in rete.
b) Qualifica Professionale: Responsabile di processi
c) Requisiti per l’assunzione: Laurea o diploma di scuola secondaria
di 2° grado con esperienza professionale diversificata in ambito for-
mativo/orientativo o dei servizi o in attività analoghe in altri settori;
d) Livello di inquadramento: VI
COMPETENZE
Promozione, progettazione, sviluppo
Presidiare la promozione, la pubblicizzazione, la progettazione, lo svi-
luppo e gli aspetti commerciali delle attività formative e di servizio
Conoscenze
Canali comunicativi per la pubblicizzazione delle attività formative e
di servizio
Tipologie di target dei beneficiari
Supporti per la comunicazione e la promozione
Il piano di comunicazione e promozione
Teorie e metodi della progettazione formativa
Tipologia e caratteristiche delle attività e dei servizi
Teorie sui gruppi e i gruppi di lavoro
La vendita
Abilità
Comunicare ai target di riferimento in maniera chiara e comprensibile
Gestire le comunicazioni per la pubblicizzazione dei possibili percorsi
attivando i canali idonei
Definire un piano di comunicazione e promozione in accordo con le
direttive della direzione e curarne la realizzazione
Definire un piano commerciale in accordo con le direttive della dire-
zione e curarne la realizzazione
Definire un piano di sviluppo in accordo con le direttive della direzione
e curarne la realizzazione
Coordinare gruppi di lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
172
Realizzazione
Presidiare la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione delle atti -
vità e dei servizi
Conoscenze
Teoria e tecniche di organizzazione e monitoraggio dell’azione formativa
Teorie, modelli e metodologie della valutazione
Il sistema dell’offerta formativa e dei servizi di orientamento e al lavoro
Le risorse umane e strumentali
Abilità
Organizzare le risorse umane in relazione all’attività da realizzare e
alle direttive ricevute dalla direzione
Pianificare e calendarizzare tempi, fasi e scadenze (adempimenti
amministrativi e organizzativi) funzionali alla realizzazione delle dif -
ferenti azioni formative
Pianificare azioni, strumenti e tempi per il monitoraggio e la valutazione
Intervenire per la correzione delle difformità, anomalie rilevate nella
realizzazione delle attività
Organizzazione
Instaurare relazioni positive e collaborative con tutte le funzioni orga-
nizzative per il raggiungimento degli obiettivi
Conoscenze
Elementi di organizzazione del lavoro
Elementi organizzazione aziendale
Teorie e tecniche per la gestione di un’efficace collaborazione
Teorie e tecniche di lavoro cooperativo
Abilità
Individuare i referenti dell’organizzazione in relazione ai compiti ed
alle attività
Utilizzare modalità e tecniche di collaborazione e cooperazione per il
raggiungimento degli obiettivi
Coordinare il lavoro dei diversi ruoli in relazione agli obiettivi da rag -
giungere e alle direttive ricevute dalla direzione
Mettere in atto azioni volte a migliorare il clima e le relazioni in accor-
do con le direttive ricevute dalla direzione
Organizzare e coordinare il lavoro e la gestione dei processi
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
173
Conoscenze
Elementi di gestione delle risorse umane
Elementi di organizzazione aziendale
Elementi di economia aziendale
Strumenti di analisi organizzativa
Abilità
Applicare modalità di coordinamento del lavoro e dei processi
Applicare tecniche di gestione del personale
Applicare tecniche di motivazione risorse umane
Applicare tecniche di pianificazione delle attività
Applicare tecniche di controllo di gestione
Applicare tecniche di decision making
Utilizzare software dedicati
CASE MANAGER (OPERATORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)
Descrizioni delle funzioni generali:
a) Il Case Manager, seguendo modalità e procedure concordate, pro-
getta e realizza piani individualizzati di accompagnamento al la -
voro e di reinserimento lavorativo per utenti in condizione di svan-
taggio che partecipano a bandi di politica attiva.
Provvede:
– al reperimento degli utenti
Cura:
– la presa in carico orientativa, accogliendo l’utente e fornendo in-
formazioni relative ai servizi di Politiche
Attive del Lavoro, ai diritti e doveri per l’accesso agli stessi e le loro
modalità di fruizione;
Individua e analizza:
– i bisogni e gli obiettivi dell’utente, facilitandone la riformulazione
attraverso un’indagine delle aspettative e delle motivazioni;
– l’esperienza formativa e lavorativa, le capacità, le potenzialità, gli
interessi e le attitudini al fine di definire gli obiettivi professionali;
Promuove:
– lo sviluppo di abilità/tecniche dell’utente, anche attraverso la
partecipazione a corsi di formazione;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
174
– la presa in carico globale dell’utente attraverso azioni di raccordo
tra i servizi pubblici e privati attivi sul territorio;
Pianifica e monitora:
– l’accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro e l’inserimento
lavorativo;
Pianifica e gestisce l’incontro tra domanda e offerta attraverso lo
svolgimento di:
– attività di scouting per la ricerca di opportunità di lavoro sul ter -
ritorio di riferimento;
– attivazione e gestione dei tirocini;
Cura e aggiorna:
– la compilazione e la raccolta della documentazione e della re -
portistica prevista.
b) Qualifica professionale: Case Manager
c) Requisiti per l’assunzione: Diploma di scuola secondaria di 2° grado
d) Livello di inquadramento: IV - V
COMPETENZE
Effettuare colloqui di orientamento
Conoscenze
Metodi di valutazione del potenziale e delle prestazioni
Metodologie di analisi delle competenze
Metodologie di orientamento
Normativa in materia di immigrazione
Normativa sui Servizi per l’Impiego (SPI)
Normativa sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
Normativa sull’invalidità e l’handicap
Nozioni di diritto del lavoro
Sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro
Sistemi per l’incrocio D/O di lavoro
Strumenti per l’autoimprenditorialità
Abilità
Applicare tecniche di ascolto attivo
Applicare tecniche di bilancio di competenze
Applicare tecniche di gestione dei colloqui di orientamento
Applicare tecniche di gestione di gruppi di orientamento
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
175
Applicare tecniche di interazione con banche dati per la ricerca di
opportunità di lavoro/formazione
Applicare tecniche di valutazione del potenziale risorse umane
Elaborare un piano d’azione individuale per l’inserimento lavorativo
Conoscenze
Fabbisogni dell’offerta di lavoro
Fabbisogni della domanda di lavoro
Mercato del lavoro locale
Modelli organizzativi nei Servizi per l’impiego
Offerta formativa territoriale
Politiche attive per il lavoro
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Rete territoriale dei servizi sociali
Sistemi per l’incrocio D/O di lavoro
Strumenti di politica attiva del lavoro (PAL)
Abilità
Applicare metodi di analisi dei servizi sul territorio
Applicare modalità di coinvolgimento degli attori territoriali: famiglie,
servizi, sponsor
Applicare tecniche di bilancio di competenze
Applicare tecniche di ricerca attiva del lavoro
Applicare tecniche di supporto all’inserimento lavorativo di soggetti
in difficoltà
Utilizzare strumenti per l’analisi dei fabbisogni for
Effettuare l’accompagnamento all’inserimento lavorativo del soggetto
disabile
Conoscenze
Elementi di organizzazione aziendale
Elementi di psicologia delle disabilità e della riabilitazione
Offerta formativa territoriale
Rete territoriale dei servizi sociali
Tecniche di gestione della relazione di aiuto
Tecniche di pianificazione/strutturazione di progetti
Abilità
Applicare metodi di valutazione d’impatto degli interventi assistenziali
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
176
Applicare modalità di coinvolgimento degli attori territoriali: famiglie,
servizi, sponsor
Applicare tecniche del lavoro di rete
Applicare tecniche di monitoraggio piano di lavoro
Applicare tecniche di pianificazione delle attività
Applicare tecniche di supporto all’inserimento lavorativo di soggetti
in difficoltà
Utilizzare dispositivi di verifica all’inserimento lavorativo
Effettuare la ricerca di opportunità di inserimento lavorativo
Conoscenze
Elementi di organizzazione aziendale
Elementi di organizzazione del lavoro
Mercato del lavoro locale
Metodologie di analisi delle competenze
Normativa sulla riforma del mercato del lavoro
Politiche attive per il lavoro
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistemi per l’incrocio D/O di lavoro
Abilità
Applicare tecniche di analisi delle posizioni di lavoro
Applicare tecniche di analisi fabbisogni professionali
Applicare tecniche di interazione con banche dati per la ricerca di
opportunità di lavoro/formazione
Applicare tecniche di ricerca attiva del lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
177
ALLEGATO N. 13
a) APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
1. Definizione e disciplina
Le parti riconoscono che l’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore, il certifica-
to di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo
livello), di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, rappresenta uno strumen-
to utile per favorire l’occupabilità dei giovani e la loro formazione sul-
la base dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dalla
normativa nazionale, regionale e delle province autonome. Scopo del
percorso d’apprendistato di primo livello è l’acquisizione di un titolo
di studio, attraverso l’integrazione tra formazione esterna, di respon -
sabilità dell’istituzione formativa, formazione interna o aziendale, di
responsabilità del datore di lavoro, e il lavoro.
La disciplina dell’apprendistato di primo livello è contenuta nel D.Lgs.
n. 81/2015 , nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 e nelle
vigenti regolamentazioni regionali e delle province autonome.
Per quanto non espressamente qui richiamato, valgono per gli ap -
prendisti di primo livello le indicazioni contenute nella disciplina
nazionale vigente. Inoltre, è fatta comunque salva una specifica di -
sciplina in materia di apprendistato di primo livello da parte della
contrattazione territoriale nelle regioni e province autonome che ab-
biano già definito un sistema duale.
2. Destinatari
Possono essere assunti con contratto d’apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria supe -
ACCORDO PER LA REGOLAZIONE
DELL'APPRENDISTATO
DI PRIMO E TERZO LIVELLO
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
178
riore, e il certificato di specializzazione tecnica superiore i giovani dai
15 ai 25 anni non compiuti.
3. Durata del contratto di apprendistato
La durata del contratto di apprendistato nel primo livello è determi -
nata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e
non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel
caso di diploma professionale quadriennale. La durata è indicata nel
contratto di apprendistato e nel protocollo con l’istituzione formativa
a cui lo studente è iscritto. È comunque fatta salva una diversa disci -
plina regionale e alle province autonome, nell’ambito di quanto pre -
visto dall’art. 43, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 81/2015 nonché quanto previsto
dal successivo punto a.6).
4. Retribuzione
Fatto salvo quanto previsto dall’ art. 43, comma 7 del D.Lgs. 81/2015,
ossia che “Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il
datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di
formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore
una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovu -
ta”, la retribuzione dell’apprendista di primo livello riguarda le ore di
lavoro svolte presso il datore di lavoro ed è individuata in modo per -
centualizzato secondo quanto previsto nella tabella seguente:
Al termine del periodo di formazione in apprendistato, quando non vi
è trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante (si
veda successivo punto a.6) il dipendente percepisce l’intera retribu -
zione, propria del livello di inquadramento.
La percentuale è calcolata sulla retribuzione tabellare del corrispon -
dente livello di inquadramento (profilo professionale per il quale vie-
ne svolto l’apprendistato).
Primo anno 50%
Eventuale secondo anno (o porzione di anno) 55%
Eventuale terzo anno (o porzione di anno) 60%
Eventuale quarto anno (o porzione di anno) 70%
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
179
5. Formazione e Piano Formativo Individuale
La formazione dell’apprendista di primo livello è composta da un
monte ore annuale di formazione interna, svolta sotto la responsa -
bilità del datore di lavoro, e da un monte ore annuale di formazione
esterna, svolta sotto la responsabilità dell’istituzione formativa coin -
volta. I limiti delle due tipologie di formazione, suddivisi per percorso
di studi, sono indicati all’interno delle vigenti regolamentazioni re -
gionali e delle province autonome, in assenze di queste, nel D.I. del 12
ottobre 2015. È comunque fatta salva una diversa disciplina a livello
regionale o nelle province autonome.
Il Piano Formativo Individuale, redatto dall’istituzione formativa con
il coinvolgimento del datore di lavoro, e sottoscritto dall’apprendista,
dal legale rappresentante dell’Istituzione formativa, dal datore di la -
voro e contenente i nominativi del tutor formativo e del tutor azien -
dale, stabilisce il contenuto e la durata della formazione del percorso
d’apprendistato duale.
6. Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
È consentita, successivamente al conseguimento della qualifica o del
diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché del di-
ploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, la trasformazione del
contratto in apprendistato professionalizzante. In tale caso la dura -
ta massima complessiva dei due rapporti e periodi di apprendistato
non può essere superiore a sei anni. Tale periodo è prorogato di un
anno, qualora l’apprendista non abbia conseguito, nel sistema duale,
la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica supe -
riore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale
integrativo.
b) APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO
1. Durata e percorso formativo
La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il per -
corso formativo dell’apprendista sono definiti in relazione al percorso
previsto per l’acquisizione del titolo di studio universitario e della alta
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
180
formazione, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento
universitario), attività di ricerca o diploma dei percorsi degli ITS da
conseguire.
La durata è indicata nel contratto di apprendistato e nel protocol -
lo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente
di ricerca. È comunque fatta salva una diversa disciplina regionale e
alle province autonome, nell’ambito di quanto previsto dall’ art. 45 ,
comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.
In ogni caso la durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o
esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e univer -
sitari o dall’università nell’ambito del bando e del regolamento per il
dottorato di ricerca.
L’erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti
rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da per -
mettere l’efficacia dell’intervento formativo medesimo. Le ore di for -
mazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percor-
so formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’istituzione
scolastica o universitaria e saranno inseriti nel protocollo con l’istitu -
zione formativa o ente di ricerca cui il giovane è iscritto.
2. Destinatari
Possono essere assunti con contratto d’apprendistato di alta forma -
zione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in pos -
sesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione pro-
fessionale qualora permetta l’accesso diretto ai percorsi di Istruzione
Tecnica Superiore (filiera tecnico-professionale), altrimenti integrato
da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma
di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
3. Retribuzione
Fatto salvo quanto previsto dall’ art 45, comma 3 del D.Lgs. 81/2015,
ossia che “Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il
datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di
formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore
una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe do -
vuta”, la retribuzione dell’apprendista di terzo livello riguarda le ore
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
181
di lavoro svolte presso il datore di lavoro ed è individuata in modo
percentualizzato secondo le proporzioni contenute nella tabella che
segue:
Primo anno 70%
Eventuale secondo anno (o porzione di anno) 80%
Eventuale terzo anno (o porzione di anno) 90%
Eventuale quarto anno (o porzione di anno) 100%
Al termine del periodo di formazione in apprendistato il dipendente
percepisce l’intera retribuzione, propria del livello di inquadramento.
Qualora l’apprendista avesse svolto in precedenza un periodo di ap -
prendistato professionalizzante, la percentuale retributiva di ingresso
non può essere inferiore a quella percepita al termine dell’apprendi -
stato professionalizzante.
La percentuale è calcolata sulla retribuzione tabellare del corrispon -
dente livello di inquadramento (profilo professionale per il quale vie-
ne svolto l’apprendistato).
4. Formazione e Piano Formativo Individuale
La formazione dell’apprendista di alta formazione e ricerca è compo-
sta da un monte ore di formazione interna, svolta sotto la responsabi-
lità del datore di lavoro, e da un monte ore di formazione esterna, svol-
ta sotto la responsabilità dell’istituzione formativa o ente di ricerca. I
limiti delle due tipologie di formazione, suddivisi per percorso di studi
o attività di ricerca, sono indicati all’interno dei protocolli o accordi fir-
mati ai sensi del D.I. del 15 ottobre 2015. È comunque fatta salva una
diversa disciplina a livello regionale o nelle province autonome.
Il Piano Formativo Individuale, redatto dall’istituzione formativa o
ente di ricerca con il coinvolgimento del datore di lavoro, e sottoscrit-
to dall’apprendista, dal legale rappresentante dell’Istituzione forma -
tiva, dal datore di lavoro e contenente i nominativi del tutor formativo
e del tutor aziendale, stabilisce il contenuto e la durata della forma -
zione del percorso d’apprendistato.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
182
ALLEGATO N. 14
ACCORDO SANITÀ INTEGRATIVA
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
183
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
185
1
1 L'allegato 11 leggasi come Allegato 14.