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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15170/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sent-i.te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 febbraio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 26 maggio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativamente ai semestri ricompresi nel periodo tra il 12 novembre 2014 e il 15 gennaio 2016.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che Spada avesse posto in essere condotte delittuose successivamente al reato per il quale lo stesso stava scontando le pena.

Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe correttamente valorizzato l'assoluzione del detenuto in ordine al reato di partecipazione dell'associazione riconducibile al c.d. clan dei Casamonica: il giudicante, infatti, avrebbe erroneamente accertato la perdurante sua partecipazione al predetto sodalizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge.

In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società.

Il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. Pen., infatti, presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi da fatti precisi e mediante una valutazione complessiva operata dal giudice.

Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che evidenzino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno del condannato che specifica la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, costituente il fine del trattamento.

È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia posto in essere delle violazioni o delle condotte irregolari, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta.

1.2. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, pur essendo intervenuta sentenza assolutoria per il reato associativo, Spada, in costanza del periodo per il quale era stata chiesta l'ammissione al beneficio, aveva promosso attività illecito di tipo usurario (aggravate dalla c.d. connessione mafiosa) dal 2002 al 2016 e atti riconducibili all'ipotesi di reato ex art. 12- quinquies d.l. 8 agosto 1992 n. 306 il 21 ottobre 2015.

Rientra nella ipotesi della genericità del ricorso non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sent-i.te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 febbraio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 26 maggio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativamente ai semestri ricompresi nel periodo tra il 12 novembre 2014 e il 15 gennaio 2016. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che Spada avesse posto in essere condotte delittuose successivamente al reato per il quale lo stesso stava scontando le pena. Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe correttamente valorizzato l'assoluzione del detenuto in ordine al reato di partecipazione dell'associazione riconducibile al c.d. clan dei Casamonica: il giudicante, infatti, avrebbe erroneamente accertato la perdurante sua partecipazione al predetto sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. Pen., infatti, presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi da fatti precisi e mediante una valutazione complessiva operata dal giudice. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che evidenzino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno del condannato che specifica la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, costituente il fine del trattamento. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia posto in essere delle violazioni o delle condotte irregolari, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. 1.2. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, pur essendo intervenuta sentenza assolutoria per il reato associativo, Spada, in costanza del periodo per il quale era stata chiesta l'ammissione al beneficio, aveva promosso attività illecito di tipo usurario (aggravate dalla c.d. connessione mafiosa) dal 2002 al 2016 e atti riconducibili all'ipotesi di reato ex art. 12- quinquies d.l. 8 agosto 1992 n. 306 il 21 ottobre 2015. Rientra nella ipotesi della genericità del ricorso non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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