Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2021

Cassazione n. 09268/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] RiEri

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di 13:k0 emessa in data 1 marzo 2021, con la quale è stato condannato alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 29 maggio 2016 in Scandriglia aveva portato fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa un coltello a serramanico, con lama lunga 8 cm, all'interno di una borsa a tracolla dallo stesso indossata.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe affermato in maniera errata che l'imputato non aveva fornito una valida spiegazione circa il possesso del coltello, quando dagli atti di causa (in particolare, dal verbale di perquisizione del 29 maggio 2016 e dalle trascrizioni dell'udienza del 25 febbraio 2019 e del 1 marzo 2021) si evinceva che Giglio, nel momento in cui era stato fermato dai Carabinieri, aveva fornito una giustificazione, nonostante questi ultimi avessero omesso di riportarne il contenuto.

L'imputato, invece - come da lui chiarito in udienza - aveva dichiarato ai Carabinieri di usare il coltellino nella propria casa di campagna al fine di tagliare le erbe e le altre piante e di averlo dimenticato nel borsellino.

Nel ricorso, inoltre, si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato in forza del fatto che l'imputato, viste le dimensioni del coltellino, non avrebbe potuto dimenticare di averlo con sé, in quanto lo deteneva all'interno della tasca dei pantaloni, quando dall'istruttoria si evinceva che il coltello si trovava all'interno del borsello.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio della motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di accertare la sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., in forza del fatto che l'imputato era uscito di casa con un coltello per recarsi ad un concerto, qualificato come riunione pubblica.

In realtà, da nessun elemento agli atti si evinceva tale circostanza, che, in ogni caso, si porrebbe in contraddizione con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché con l'accertamento della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità.

Così facendo, il giudice di merito avrebbe trascurato di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della citata causa di esclusione della punibilità.

2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di concedere la sospensione condizionale della pena, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, ma limitandosi ad evidenziare in maniera apodittica che la biografia dell'imputato non permetteva la concessione del richiesto beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici.

1.1. Giova evidenziare che per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv. 261017).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato che l'imputato aveva con sé al di fuori della propria abitazione un coltello con una lama di 8 cm. (della lunghezza complessiva di 18 cm.) nel proprio borsello, senza alcuna valida giustificazione.

Secondo il Tribunale, infatti, la giustificazione fornita dall'imputato al momento del fermo non era fondata, non potendo ritenersi autorizzato il possesso dell'arma sequestrata, perché lo stesso aveva dichiarato di divertirsi a tagliare l'erba.

Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, infatti, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878), circostanza non presente nel caso di specie secondo il giudice di merito, il quale ha fornito una motivazione chiara e lineare sul punto e come tale incensurabile nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

1.2. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento in sede di legittimità.

Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez.

U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.

Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta, non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.

1.3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, posto che il giudice di merito ha preso in considerazione la richiesta relativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidenziando di non poterla concedere in forza dei precedenti penali dell'imputato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] RiEri 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di 13:k0 emessa in data 1 marzo 2021, con la quale è stato condannato alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 29 maggio 2016 in Scandriglia aveva portato fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa un coltello a serramanico, con lama lunga 8 cm, all'interno di una borsa a tracolla dallo stesso indossata. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe affermato in maniera errata che l'imputato non aveva fornito una valida spiegazione circa il possesso del coltello, quando dagli atti di causa (in particolare, dal verbale di perquisizione del 29 maggio 2016 e dalle trascrizioni dell'udienza del 25 febbraio 2019 e del 1 marzo 2021) si evinceva che Giglio, nel momento in cui era stato fermato dai Carabinieri, aveva fornito una giustificazione, nonostante questi ultimi avessero omesso di riportarne il contenuto. L'imputato, invece - come da lui chiarito in udienza - aveva dichiarato ai Carabinieri di usare il coltellino nella propria casa di campagna al fine di tagliare le erbe e le altre piante e di averlo dimenticato nel borsellino. Nel ricorso, inoltre, si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato in forza del fatto che l'imputato, viste le dimensioni del coltellino, non avrebbe potuto dimenticare di averlo con sé, in quanto lo deteneva all'interno della tasca dei pantaloni, quando dall'istruttoria si evinceva che il coltello si trovava all'interno del borsello. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio della motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di accertare la sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., in forza del fatto che l'imputato era uscito di casa con un coltello per recarsi ad un concerto, qualificato come riunione pubblica. In realtà, da nessun elemento agli atti si evinceva tale circostanza, che, in ogni caso, si porrebbe in contraddizione con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché con l'accertamento della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità. Così facendo, il giudice di merito avrebbe trascurato di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della citata causa di esclusione della punibilità. 2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di concedere la sospensione condizionale della pena, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, ma limitandosi ad evidenziare in maniera apodittica che la biografia dell'imputato non permetteva la concessione del richiesto beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. 1.1. Giova evidenziare che per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv. 261017). Nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato che l'imputato aveva con sé al di fuori della propria abitazione un coltello con una lama di 8 cm. (della lunghezza complessiva di 18 cm.) nel proprio borsello, senza alcuna valida giustificazione. Secondo il Tribunale, infatti, la giustificazione fornita dall'imputato al momento del fermo non era fondata, non potendo ritenersi autorizzato il possesso dell'arma sequestrata, perché lo stesso aveva dichiarato di divertirsi a tagliare l'erba. Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, infatti, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878), circostanza non presente nel caso di specie secondo il giudice di merito, il quale ha fornito una motivazione chiara e lineare sul punto e come tale incensurabile nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. 1.2. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta, non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. 1.3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, posto che il giudice di merito ha preso in considerazione la richiesta relativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidenziando di non poterla concedere in forza dei precedenti penali dell'imputato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 09268/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris