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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 agosto 1978

Cassazione n. 44487/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/08/1978 avverso l'ordinanza del 18/06/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 18 giugno 2021 il Gip presso il Tribunale di Rovigo, quale Giudice dell'Esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da MELIANI Abdelhadi tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, il Tribunale osserva l'assenza del requisito del medesimo disegno criminoso per i reati oggetto delle distinte sentenze: si sottolinea la diversa natura della condotta di cui alla sentenza n. 2 che aveva ad oggetto il trasporto in auto di un grosso quantitativo di cocaina, comportamento che ben si distingue dallo spaccio al minuto di pochi grammi alla volta oggetto della sentenza n. 1.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MELIANI Abdelhadi deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché contraddittorietà della motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte,e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/08/1978 avverso l'ordinanza del 18/06/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 giugno 2021 il Gip presso il Tribunale di Rovigo, quale Giudice dell'Esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da MELIANI Abdelhadi tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva l'assenza del requisito del medesimo disegno criminoso per i reati oggetto delle distinte sentenze: si sottolinea la diversa natura della condotta di cui alla sentenza n. 2 che aveva ad oggetto il trasporto in auto di un grosso quantitativo di cocaina, comportamento che ben si distingue dallo spaccio al minuto di pochi grammi alla volta oggetto della sentenza n. 1. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MELIANI Abdelhadi deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché contraddittorietà della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte,e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44487/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris