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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 20036/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9592-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80208450587, in persona del legale rappr esentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 560/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 09592 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] volta a vedere riconosciuta la superiore qualifica B1, in relazione allo svolgimento di mansioni superiori per l’azienda a partire dal 2 luglio 2009, rispetto alla qualifica riconosciuta di cantoniere di categoria B2; 2.la Corte, in estrema sintesi, dopo aver esaminato la contrattazione collettiva applicabile in base alla quale il tratto distintivo tra i due profili era da ravvisarsi nel fatto che quello superiore di operatore specializzato richiedeva che la “conduzione di mezzi speciali” avvenisse “in modo pieno, nel senso che comporti l’assunzione di responsabilità diretta e l’autonomia e iniziative proprie della superiore qualifica rivendicata”, ha condiviso la valutazione del primo giudice secondo cui dall’istruttoria espletata non era emersa una adibizione abituale e prevalente;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 4 motivi; ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per omessa motivazione in quanto apparente o apodittica in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; si lamenta che Ric. 2021 n. 09592 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -3- la Corte di Appello avrebbe confermato la pronuncia di primo grado con clausole di stile, “senza confutare i motivi di appello”; il Collegio reputa la censura infondata (in analoga controversia v.

Cass.n. 9336 del 2022); le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per confermare il rigetto della domanda del lavoratore sulla scorta del materiale istruttorio esaminato; parte ricorrente lamenta, ancora in memoria, che la Corte di appello avrebbe omesso di confutare i motivi di impugnazione; si trascura di considerare che, per risalente insegnamento di questa Corte, lamotivazione può dirsi omessa solo quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, il convincimento del giudice, ma non già quando, invece, vi sia Ric. 2021 n. 09592 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -4- difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (in termini, tra le tante, Cass.

SS.UU. n. 24148 del 2013); infatti questa Corte non ha il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass.

SS.UU. n. 5802 del 1998 nonché Cass. n. 1892 del 2002, n. 15355 del 2004,n. 1014 del 2006, n. 18119 del 2008); posto che una pretesa insufficienza motivazionale non è più sindacabile innanzi a questa Corte, i giudici d’appello hanno indicato le ragioni del loro convincimento a confutazione complessiva dei motivi di gravame e la sentenza impugnata non può dirsi affetta da radicale nullità sol perché detto convincimento è difforme dalle attese della parte soccombente che, nella sostanza, propone una diversa lettura degli atti processuali senza tenere conto dei limiti del giudizio di legittimità; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso Ric. 2021 n. 09592 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -5- esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020); 2.il secondo motivo denuncia: “travisamento della prova su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”; si contesta che la Corte territoriale abbia validato il pronunciamento di primo grado basato su di una “informazione probatoria invero mai emersa dal testimoniale in atti, ed anzi in contrasto con detto testimoniale”; il motivo è inammissibile; le Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze nn. 8053 e 8054 prima richiamate, hanno chiarito che il nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., evocato da parte ricorrente a fondamento della censura, introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), aggiungendo che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; nel motivo non si tiene conto di tali enunciati, affatto individuando in modo adeguato il fatto storico decisivo che sarebbe stato trascurato Ric. 2021 n. 09592 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -6- dalla Corte territoriale, ma piuttosto denunciando il travisamento di elementi istruttori e delle informazioni che da essi derivano, non sindacabile secondo le pronunce delle Sezioni unite richiamate, in quanto si traduce in una diversa valutazione degli accertamenti probatori di competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 24395 del 2020; Cass. n. 30808 del 2021; Cass. n.29002 del 2021; Cass. n. 27001 del 2021; Cass. n. 25155 del 2021; Cass. n. 28029 del 2021); peraltro, come già rilevatoin analoga controversia (v.

Cass. n. 9336 del 2022), il vizio del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non è più deducibile nel caso - che il Collegio ravvisa anche nella specie - di cd.

"doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, u.c., c.p.c.; 3.il terzo mezzo denuncia ancora la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello (art.112 c.p.c.) “relativamente alle modalità di conduzione dell’esame testimoniale nel corso del primo grado di giudizio”; la censura non merita accoglimento; il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione puramente processuale - qual è indubbiamente l’errore di attività denunciato col motivo in esame - non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v.

Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 321 del 2016; conf.

Cass. n. 25154 del 2018); inoltre, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (ex plurimis, Cass. n. 7404 del 2014) e, nella specie, la Corte territoriale ha inequivocabilmente esaminato il merito della Ric. 2021 n. 09592 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -7- vicenda, valutando il materiale probatorio, per cui ha implicitamente, quanto inequivocabilmente, ritenuto il motivo di gravame infondato; 4.col quarto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2103 c.c., eccependo che, laddove si ritenesse implicitamente rigettato il motivo di gravame di cui al punto che precede, la Corte territoriale avrebbe comunque violato le disposizioni richiamate “in quanto l’istruttoria testimoniale è stata espletata al di fuori dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge”; la censura è inammissibile; invero, il preteso errore di attività compiuto dal giudice di merito nella conduzione del processo costituisce un error in procedendo che va denunciato nelle forme previste dal n. 4 dell’art. 360 c.p.c., evidenziando il vizio che ne determina la nullità della sentenza o del procedimento; tuttavia la nullità (e men che meno l’illegittimità) di un atto riguardante acquisizioni probatorie - sia che esso le ammetta, sia che le escluda -non incide sulla sentenza che non si fondi su di esso e non comporta, in ogni caso, la nullità (derivata) della stessa, atteso che i rapporti tra atto istruttorio nullo e sentenza non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest'ultima, quanto, piuttosto, in termini di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza stessa, la quale, cioè, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata) o sulla esclusione di una prova con provvedimento nullo, è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta: infatti l'atto istruttorio, puramente eventuale, non fa parte della indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza e il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice, sindacabili in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., Ric. 2021 n. 09592 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -8- comma 1, n. 5, (Cass. n. 7217 del 2021; Cass. n. 17247 del 2006, Cass.n. 19072 del 2004, Cass. n 18857 del 2014, in motivazione); in ogni caso, anche trascurando l’errore di prospettazione, parte ricorrente neanche indica adeguatamente e specificamente - in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - il contenuto e la tempestività della eccezione di nullità eventualmente sollevata al momento in cui è stato assunto l’atto istruttorio in pretesa difformità dalla legge; nel precedente su controversia analoga più volte richiamato (Cass. n. 9336 del 2022) si è rammentato che la violazione delle formalità stabilite per l'ammissione e l’assunzione della prova testimoniale, giacché ritenuta lesiva soltanto di interessi individuali delle parti, rimane affidata al meccanismo dell'art. 157, comma 2, c.p.c.; pertanto deve essere eccepita dalla parte interessata durante l’assunzione del mezzo istruttorio (o all’udienza immediatamente successiva), rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione, men che meno in Cassazione laddove non si deduca e provi che l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata e successivamente coltivata (cfr., Cass.n. 24292 del 2916; Cass. n. 21395 del 2014; Cass.

SS.UU. n. 16723 del 2020); inoltre le pretese violazioni denunciate dal ricorrente non hanno carattere realmente decisivo, atteso che la sentenza impugnata ha fondato i suoi assunti su valutazioni complessive del materiale probatorio, soprattutto documentale, che non possono costituire oggetto di riesame in questa sede di legittimità; 5.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; Ric. 2021 n. 09592 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -9- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9592-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80208450587, in persona del legale rappr esentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 560/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 09592 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] volta a vedere riconosciuta la superiore qualifica B1, in relazione allo svolgimento di mansioni superiori per l’azienda a partire dal 2 luglio 2009, rispetto alla qualifica riconosciuta di cantoniere di categoria B2; 2.la Corte, in estrema sintesi, dopo aver esaminato la contrattazione collettiva applicabile in base alla quale il tratto distintivo tra i due profili era da ravvisarsi nel fatto che quello superiore di operatore specializzato richiedeva che la “conduzione di mezzi speciali” avvenisse “in modo pieno, nel senso che comporti l’assunzione di responsabilità diretta e l’autonomia e iniziative proprie della superiore qualifica rivendicata”, ha condiviso la valutazione del primo giudice secondo cui dall’istruttoria espletata non era emersa una adibizione abituale e prevalente; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 4 motivi; ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per omessa motivazione in quanto apparente o apodittica in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; si lamenta che Ric. 2021 n. 09592 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- la Corte di Appello avrebbe confermato la pronuncia di primo grado con clausole di stile, “senza confutare i motivi di appello”; il Collegio reputa la censura infondata (in analoga controversia v. Cass.n. 9336 del 2022); le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per confermare il rigetto della domanda del lavoratore sulla scorta del materiale istruttorio esaminato; parte ricorrente lamenta, ancora in memoria, che la Corte di appello avrebbe omesso di confutare i motivi di impugnazione; si trascura di considerare che, per risalente insegnamento di questa Corte, lamotivazione può dirsi omessa solo quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, il convincimento del giudice, ma non già quando, invece, vi sia Ric. 2021 n. 09592 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (in termini, tra le tante, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013); infatti questa Corte non ha il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998 nonché Cass. n. 1892 del 2002, n. 15355 del 2004,n. 1014 del 2006, n. 18119 del 2008); posto che una pretesa insufficienza motivazionale non è più sindacabile innanzi a questa Corte, i giudici d’appello hanno indicato le ragioni del loro convincimento a confutazione complessiva dei motivi di gravame e la sentenza impugnata non può dirsi affetta da radicale nullità sol perché detto convincimento è difforme dalle attese della parte soccombente che, nella sostanza, propone una diversa lettura degli atti processuali senza tenere conto dei limiti del giudizio di legittimità; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso Ric. 2021 n. 09592 sez. ML -ud. 31-03-2022 -5- esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); 2.il secondo motivo denuncia: “travisamento della prova su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”; si contesta che la Corte territoriale abbia validato il pronunciamento di primo grado basato su di una “informazione probatoria invero mai emersa dal testimoniale in atti, ed anzi in contrasto con detto testimoniale”; il motivo è inammissibile; le Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze nn. 8053 e 8054 prima richiamate, hanno chiarito che il nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., evocato da parte ricorrente a fondamento della censura, introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), aggiungendo che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; nel motivo non si tiene conto di tali enunciati, affatto individuando in modo adeguato il fatto storico decisivo che sarebbe stato trascurato Ric. 2021 n. 09592 sez. ML -ud. 31-03-2022 -6- dalla Corte territoriale, ma piuttosto denunciando il travisamento di elementi istruttori e delle informazioni che da essi derivano, non sindacabile secondo le pronunce delle Sezioni unite richiamate, in quanto si traduce in una diversa valutazione degli accertamenti probatori di competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 24395 del 2020; Cass. n. 30808 del 2021; Cass. n.29002 del 2021; Cass. n. 27001 del 2021; Cass. n. 25155 del 2021; Cass. n. 28029 del 2021); peraltro, come già rilevatoin analoga controversia (v. Cass. n. 9336 del 2022), il vizio del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non è più deducibile nel caso - che il Collegio ravvisa anche nella specie - di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, u.c., c.p.c.; 3.il terzo mezzo denuncia ancora la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello (art.112 c.p.c.) “relativamente alle modalità di conduzione dell’esame testimoniale nel corso del primo grado di giudizio”; la censura non merita accoglimento; il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione puramente processuale - qual è indubbiamente l’errore di attività denunciato col motivo in esame - non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 321 del 2016; conf. Cass. n. 25154 del 2018); inoltre, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (ex plurimis, Cass. n. 7404 del 2014) e, nella specie, la Corte territoriale ha inequivocabilmente esaminato il merito della Ric. 2021 n. 09592 sez. ML -ud. 31-03-2022 -7- vicenda, valutando il materiale probatorio, per cui ha implicitamente, quanto inequivocabilmente, ritenuto il motivo di gravame infondato; 4.col quarto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2103 c.c., eccependo che, laddove si ritenesse implicitamente rigettato il motivo di gravame di cui al punto che precede, la Corte territoriale avrebbe comunque violato le disposizioni richiamate “in quanto l’istruttoria testimoniale è stata espletata al di fuori dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge”; la censura è inammissibile; invero, il preteso errore di attività compiuto dal giudice di merito nella conduzione del processo costituisce un error in procedendo che va denunciato nelle forme previste dal n. 4 dell’art. 360 c.p.c., evidenziando il vizio che ne determina la nullità della sentenza o del procedimento; tuttavia la nullità (e men che meno l’illegittimità) di un atto riguardante acquisizioni probatorie - sia che esso le ammetta, sia che le escluda -non incide sulla sentenza che non si fondi su di esso e non comporta, in ogni caso, la nullità (derivata) della stessa, atteso che i rapporti tra atto istruttorio nullo e sentenza non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest'ultima, quanto, piuttosto, in termini di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza stessa, la quale, cioè, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata) o sulla esclusione di una prova con provvedimento nullo, è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta: infatti l'atto istruttorio, puramente eventuale, non fa parte della indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza e il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice, sindacabili in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., Ric. 2021 n. 09592 sez. ML -ud. 31-03-2022 -8- comma 1, n. 5, (Cass. n. 7217 del 2021; Cass. n. 17247 del 2006, Cass.n. 19072 del 2004, Cass. n 18857 del 2014, in motivazione); in ogni caso, anche trascurando l’errore di prospettazione, parte ricorrente neanche indica adeguatamente e specificamente - in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - il contenuto e la tempestività della eccezione di nullità eventualmente sollevata al momento in cui è stato assunto l’atto istruttorio in pretesa difformità dalla legge; nel precedente su controversia analoga più volte richiamato (Cass. n. 9336 del 2022) si è rammentato che la violazione delle formalità stabilite per l'ammissione e l’assunzione della prova testimoniale, giacché ritenuta lesiva soltanto di interessi individuali delle parti, rimane affidata al meccanismo dell'art. 157, comma 2, c.p.c.; pertanto deve essere eccepita dalla parte interessata durante l’assunzione del mezzo istruttorio (o all’udienza immediatamente successiva), rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione, men che meno in Cassazione laddove non si deduca e provi che l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata e successivamente coltivata (cfr., Cass.n. 24292 del 2916; Cass. n. 21395 del 2014; Cass. SS.UU. n. 16723 del 2020); inoltre le pretese violazioni denunciate dal ricorrente non hanno carattere realmente decisivo, atteso che la sentenza impugnata ha fondato i suoi assunti su valutazioni complessive del materiale probatorio, soprattutto documentale, che non possono costituire oggetto di riesame in questa sede di legittimità; 5.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; Ric. 2021 n. 09592 sez. ML -ud. 31-03-2022 -9- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presu
Sentenza Cassazione n. 20036/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris