CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45935/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con l'ordinanza in data 13 marzo 254 rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra una pluralità di sentenze di condanna, partitamente elencate nell'istanza. 2. Avverso detta ordinanza presentava ricorso il condannato tramite il difensore, lamentando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso. Il ricorrente rilevava come fra la sentenza di cui al punto 8) e di cui al punto 9) fosse intercorso un notevole lasso di tempo, in quanto nel frattempo Romano era stato detenuto. Rilevava come le condotte fossero tutte state poste in essere con i medesimi complici, con le stesse modalità intimidatorie, promananti anche dai collegamenti con le organizzazioni criminose locali e come si trattasse di reati con fine di lucro e finalizzati a mantenere l'egemonia sul territorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come chiarito nell'impugnato provvedimento, i fatti che il ricorrente chiede vengano messi in continuazione sono condotte di acquisto e spedita di banconote false in concorso con altri nell'anno 2015, di cui alla sentenza della Corte di Appello di Taranto n. 122/2018 e fatti di estorsione e usura posti in essere negli anni 2008- 2009 in concorso con un soggetto diverso, di cui alla sentenza della Corte di Appello di Taranto n. 927/2022. La Corte di Appello ha sottolineato come fra i fatti indicati non sussista alcun elemento che possa farli ritenere unificati dal medesimo disegno criminoso, anche in ragione del fatto che l'associazione a delinquere cui - secondo il ricorrente- dovrebbero latamente ricondursi risulta cessata nel 1996. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.