CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/09/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 28 settembre 2021 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avellino, ratificato il concordato concluso dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta al ricorrente dal giudice di primo grado - in relazione ai reati di furto pluriaggravato e guida senza patente - ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati e operata la riduzione per il rito. 2. La difesa del ricorrente articola le censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, lamenta che i giudici di secondo hanno omesso di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante la volontà di risarcire il danno subito dalla parte offesa manifestata dal medesimo. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha omesso di argomentare in maniera coerente, idonea e sufficiente il percorso seguito in sede di dosimetrìa della pena, così impedendo il controllo di legalità sulla decisione resa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso presentano profili di inammissibilità. 2. Quanto alla censura proposta con il primo motivo di ricorso, va ribadito che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria,Rv. 275234-01). 2.1 Ciò posto, la pena inflitta all'imputato con il dispositivo è corretta. Si lamenta nel ricorso che la Corte d'appello, nel calcolo della pena, è incorsa in errore poiché, tenuto conto della condotta assunta dall'imputato e della volontà di risarcire alla parte offesa il danno patito, avrebbe dovuto applicare le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. Nella specie, la Corte, ravvisata l'equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate e le circostanze attenuanti comuni, già ritenuta dal giudice di primo grado, tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato e dato atto della restituzione nelle mani del difensore dell'assegno depositato in udienza a titolo risarcitorio, cui la parte offesa ha rinunciato, ha correttamente posto alla base del calcolo la pena prevista dall'art. 624 cod. pen. nella misura di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa, sulla quale ha calcolato l'aumento di pena per la continuazione per il reato di guida senza patente, che ha quantificato nella misura di mesi 2 di reclusione ed euro 50,00 di multa, senza incidere sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti (Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142-01). 3. Quanto alla censura, proposta con il secondo motivo, per omessa motivazione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti contestate ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen., giova evidenziare che, a seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rivive il principio di diritto secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto ad argomentare sui motivi di appello oggetto di rinuncia da parte dell'imputato posto che, a causa dell'effetto devolutivo, la sua cognizione è limitata ai soli motivi non rinunciati, sicché con la rinuncia, connessa al concordato sulla pena in appello, si determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli stato devoluto (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto, da un lato, il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, e, dall'altro, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cit. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (Sez.1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788- 01; Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142-01). Nel caso di specie, la Corte, con motivazione completa, idonea e logica, ha spiegato il percorso argomentativo seguito nella determinazione della pena, rispondendo in merito alle modalità di concessione delle circostanze attenuanti generiche, attraverso la conferma del giudizio, espresso dal giudice di primo grado, di equivalenza tra il comportamento processuale dell'imputato e le circostanze aggravanti contestate all'imputato, ivi compresa la recidiva, così dando dettagliato riscontro alle doglianze articolate dal ricorrente.4. Le considerazioni fin qui svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila