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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:307
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0752 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 16 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto di credito – Azioni di restituzione – Termine di prescrizione dell’azione del professionista – Interruzione del termine di prescrizione – Principio di effettività – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Diritto di accesso a un giudice – Arricchimento senza causa» Nella causa C‑752/24 [Jangielak] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 30 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento mBank S.A. contro KŁ, JŁ, LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la mBank S.A., da A. Cudna-Wagner, radca prawny, e B. Miąskiewicz, adwokat; – per KŁ e JŁ, da

I. Gabrysiak e J. Kmieć, adwokaci; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo portoghese, da A. Pimenta e A. Rodrigues, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e B. Sasinowska, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché dei principi di effettività, di proporzionalità, di certezza del diritto e del diritto di accesso a un giudice. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la mBank S.A., istituto bancario, e, dall’altro, KŁ e JŁ, due consumatori, in merito al recupero di un credito derivante dall’invalidità di un contratto di mutuo ipotecario a causa delle clausole abusive in esso contenute.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco 5 L’articolo 58, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz.

U. del 2024, posizione 1061), nella versione applicabile al procedimento principale (il prosieguo: il «codice civile»), così dispone: «Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare, che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da pertinenti disposizioni di legge». 6 L’articolo 118 di tale codice prevede quanto segue: «Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti a prestazioni periodiche e i diritti connessi allo svolgimento di un’attività economica è di tre anni.

Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che il termine di prescrizione non sia inferiore a due anni». 7 L’articolo 123, paragrafo 1, punto 1, di detto codice così dispone: «Il decorso del termine di prescrizione è interrotto: 1) da qualsiasi azione dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità designata a decidere in materia o a far eseguire i diritti di un determinato tipo, o dinanzi a un arbitro, intrapresa direttamente per far valere o accertare, soddisfare o conservare il diritto». 8 Ai sensi dell’articolo 124, paragrafi 1 e 2, del medesimo codice: «1.

Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

2. Se la prescrizione è interrotta da un’azione dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità designata a decidere in materia o a far eseguire i diritti di un determinato tipo, o dinanzi a un arbitro, il termine di prescrizione non inizia a decorrere ex novo finché tale procedimento non viene concluso». 9 L’articolo 385 1 , paragrafi 1 e 2, del codice civile così dispone: «1.

Le clausole dei contratti conclusi con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei loro interessi (clausole illecite).

Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti». 10 L’articolo 405 di tale codice prevede quanto segue: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore». 11 Ai sensi dell’articolo 410, paragrafi 1 e 2, di detto codice: «1.

Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.

2. Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 Nel settembre 2008 KŁ e JŁ hanno stipulato con la mBank un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero (CHF), in esecuzione del quale quest’ultima ha versato loro un importo di 226000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 53000). 13 Ritenendo che tale contratto contenesse clausole abusive, i due consumatori hanno chiesto l’annullamento del contratto di mutuo nell’ambito di un’azione collettiva proposta dinanzi al Sąd Okręgowy w Łodzi (Tribunale regionale di Łodz, Polonia) con un atto processuale notificato alla mBank il 28 settembre 2017.

La composizione del gruppo a cui KŁ e JŁ hanno aderito è stata stabilita con ordinanza del Sąd Okręgowy w Łodzi (Tribunale regionale di Łodz) il 13 marzo 2018. 14 Il 13 dicembre 2021 la mBank ha proposto ricorso contro KŁ e JŁ dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio.

Essa chiede che, nel caso in cui il contratto di mutuo dovesse essere dichiarato invalido in esito all’azione collettiva, i consumatori siano condannati a restituirle, sulla base dell’articolo 405 del codice civile, in combinato disposto con l’articolo 410, paragrafo 1, di quest’ultimo, il capitale del credito prestato, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale. 15 KŁ e JŁ chiedono il rigetto di tale domanda eccependo, in particolare, la prescrizione del credito della mBank.

Essi sottolineano che quest’ultima chiede la loro condanna al pagamento di tale credito, nell’ipotesi in cui il contratto di mutuo sia dichiarato invalido nell’ambito dell’azione collettiva, e che, pertanto, essa non fa valere direttamente il suo credito dinanzi al giudice adito.

Pertanto, la presentazione della domanda della mBank non avrebbe l’effetto di interrompere il termine di prescrizione del suo diritto ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, del codice civile. 16 Il giudice del rinvio osserva che l’esistenza del credito della mBank, di per sé, non solleva alcun dubbio, ma che, al fine di risolvere la controversia di cui al procedimento principale, occorre stabilire se il termine di prescrizione di tale credito sia stato effettivamente interrotto dalla presentazione della domanda di restituzione della mBank. 17 A tal riguardo, detto giudice spiega che, secondo la giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), il termine triennale di prescrizione del credito del professionista inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato per la prima volta, presso quest’ultimo, il carattere vincolante delle clausole contrattuali.

Nel caso di specie, si tratterebbe della data in cui il Sąd Okręgowy w Łódzi (Tribunale regionale di Łódź) ha emesso l’ordinanza relativa alla determinazione della composizione del gruppo nell’azione collettiva contro la mBank, vale a dire il 13 marzo 2018. 18 Pertanto, se la presentazione della domanda di restituzione della mBank, il 13 dicembre 2021, può essere considerata una causa di interruzione della prescrizione ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, punto 1, del codice civile, il credito della mBank non sarebbe prescritto ai sensi dell’articolo 118 del codice civile.

Per contro, se, come sostengono KŁ e JŁ, la presentazione di tale domanda non ha validamente interrotto il termine di prescrizione, il credito della mBank sarebbe ormai prescritto. 19 Il giudice del rinvio sottolinea che, nell’ambito del procedimento collettivo, la mBank fa valere che il contratto di mutuo di cui trattasi non contiene clausole abusive, cosicché l’azione diretta a farlo dichiarare invalido dovrebbe essere respinta.

Tuttavia, nel procedimento principale, quest’ultima chiede la condanna dei consumatori alla restituzione del capitale del credito concesso, maggiorato degli interessi di mora, nel caso in cui tale contratto sia dichiarato invalido, pur sapendo che tale questione sarà risolta nell’ambito dell’azione collettiva di cui tali consumatori sono parti. 20 In tali circostanze, detto giudice si chiede se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osti a che il deposito della domanda di restituzione della banca interrompa il termine di prescrizione del credito di quest’ultima. 21 Esso osserva che, da un lato, tale domanda dà luogo a una situazione di incertezza per il consumatore, il quale è costretto a difendersi da essa, pur avendo interesse a prestare acquiescenza a quest’ultima e a rimborsare senza indugio il capitale del credito versato, per evitare la condanna agli interessi e alle spese in caso di rigetto della domanda di invalidazione del contratto di credito nell’ambito dell’azione collettiva. 22 Dall’altro lato, detto giudice ritiene che il comportamento della mBank sia giustificato dalla necessità di interrompere il termine di prescrizione del suo credito prima dell’esito dell’azione collettiva, dal momento che tale termine è iniziato a decorrere il 13 marzo 2018.

Tale professionista non può essere privato della possibilità di far valere effettivamente il proprio credito e, di conseguenza, del suo diritto di accesso a un giudice.

Secondo lo stesso giudice, una restrizione così importante dei diritti processuali di detto professionista potrebbe andare oltre l’obiettivo della tutela del consumatore e violare, di conseguenza, il principio di proporzionalità. 23 Inoltre, il principio della certezza del diritto richiederebbe l’interpretazione uniforme dell’articolo 123, paragrafo 1, punto 1, del codice civile in ogni circostanza, nel senso che la presentazione di una domanda diretta a ottenere l’esecuzione di una prestazione interrompe, in ogni caso, il termine di prescrizione. 24 In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/93] nonché i principi di effettività, di proporzionalità, di certezza del diritto e il diritto di adire un giudice, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale ai sensi della quale il termine di prescrizione del diritto di un professionista nei confronti di un consumatore alla restituzione di una prestazione indebita eseguita in adempimento di un contratto divenuto nullo a causa delle clausole abusive ivi contenute viene interrotto dalla domanda giudiziale di condanna al pagamento presentata dalla banca ancora prima della definizione, con una decisione passata in giudicato, del precedente procedimento instaurato dal consumatore avente ad oggetto la dichiarazione della nullità del contratto di mutuo».

Sulla questione pregiudiziale Sulla ricevibilità 25 KŁ e JŁ, nonché il governo polacco, sostengono che, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento di rinvio, secondo la giurisprudenza nazionale il termine di prescrizione del credito della mBank è iniziato a decorrere dalla data di notifica a quest’ultima della loro domanda di invalidazione del contratto di mutuo nell’ambito dell’azione collettiva, vale a dire il 28 settembre 2017.

Pertanto, il credito oggetto del procedimento principale era già prescritto al momento della presentazione della domanda di restituzione da parte di tale banca, cosicché la questione sollevata sarebbe ipotetica e quindi irricevibile. 26 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze con i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal provvedimento di rinvio, di modo che l’esame di una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere effettuato alla luce dell’interpretazione del diritto nazionale invocata dal governo di uno Stato membro o da una parte del procedimento principale (sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑243/20 , EU:C:2021:1045 , punto 53 e giurisprudenza citata). 27 Orbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ritiene che, in applicazione delle norme nazionali, il termine di prescrizione del credito della mBank decorra dalla data in cui, nell’ambito dell’azione collettiva, è stata emessa l’ordinanza che definisce la composizione del gruppo cui hanno aderito KŁ e JŁ, ossia il 13 marzo 2018, e che, pertanto, il credito della mBank non era ancora prescritto alla data in cui quest’ultima ha presentato la sua domanda di restituzione, ossia il 13 dicembre 2021. 28 In tali circostanze, la questione sollevata non è ipotetica ed è, pertanto, ricevibile.

Nel merito 29 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale in forza della quale la presentazione da parte di un professionista di una domanda di restituzione delle prestazioni fornite nell’ambito di un contratto di credito oggetto di un procedimento distinto avviato dal consumatore, diretto a ottenere l’invalidazione di tale contratto a causa delle clausole abusive in esso contenute, interrompe il termine di prescrizione del credito di tale professionista prima della chiusura definitiva di quest’ultimo procedimento. 30 Tale giudice indica che, da un lato, il termine triennale di prescrizione del diritto della mBank di far valere gli effetti restitutori dell’invalidazione del contratto di mutuo sarebbe scaduto, a causa dell’inerzia della mBank, prima della pronuncia della decisione sulla domanda di invalidazione di tale contratto, presentata dai consumatori.

Dall’altro, la presentazione dell’azione di restituzione della mBank costringerebbe i consumatori a provvedere alla loro difesa, sebbene la mBank, nell’ambito di tale procedimento di dichiarazione di invalidità, ancora pendente, concluda sostenendo la validità di detto contratto. 31 A tal riguardo, occorre ricordare, anzitutto, che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di provvedere a fornire, nei loro ordinamenti giuridici nazionali, mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. 32 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore.

Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una siffatta clausola deve, in linea di principio, avere come conseguenza il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, dando, in particolare, fondamento alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore, avvalendosi di tale clausola abusiva [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 65 e giurisprudenza citata].

Lo stesso vale quando il carattere abusivo di una o più clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di tali clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 66 e giurisprudenza citata]. 33 Tale obiettivo del ripristino della situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella di tale consumatore in assenza di una o più clausole abusive deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che esige che la normativa nazionale che attua tale diritto non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti (sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22 , EU:C:2023:911 , punto 85 e giurisprudenza citata). 34 Orbene, tale principio di proporzionalità sarebbe violato se la restitutio in integrum dovesse essere esclusa nei confronti del professionista.

Pertanto, l’obbligo di restituzione, conseguente all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, deve essere reciproco, e la banca non può, tuttavia, chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione del medesimo contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023, mBank (Dichiarazione del consumatore), C‑140/22 , EU:C:2023:965 , punto 62 e giurisprudenza citata]. 35 Peraltro, l’effetto restitutorio connesso all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, che giustifica parimenti la domanda di restituzione dell’istituto bancario, consente di assicurare che la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un arricchimento senza causa del consumatore (v., per analogia, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04 , EU:C:2006:461 , punto 94 ). 36 Infine, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio della parità delle armi, che è un corollario della stessa nozione di processo equo e che è inteso a garantire l’equilibrio tra le parti, implica che tutte le parti debbano avere una ragionevole possibilità di presentare la propria causa in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari (sentenza del 28 luglio 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., C‑543/14 , EU:C:2016:605 , punto 40 e giurisprudenza citata), anche, nel caso di specie, mediante la presentazione di una domanda di restituzione del professionista, distinta da un procedimento parallelo relativo all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, diretto a interrompere la prescrizione del suo credito. 37 Infatti, la presentazione di una siffatta domanda non solo non pregiudica, in linea di principio, l’esercizio, da parte dei consumatori, del loro diritto alla restituzione dei vantaggi indebitamente acquisiti da tale professionista sulla base di clausole abusive, ma contribuisce altresì al ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui tali consumatori si sarebbero trovati in assenza di tali clausole. 38 Peraltro, per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, al quale fa parimenti riferimento il giudice del rinvio, da una giurisprudenza costante risulta che tale principio intende garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici (sentenza del 16 ottobre 2019, Agrárminiszter, C‑490/18 , EU:C:2019:863 , punto 35 e giurisprudenza citata).

Pertanto, tale principio non osta a una norma di diritto nazionale, quale l’articolo 123, paragrafo 1, punto 1, del codice civile, secondo la quale la presentazione di una domanda volta a ottenere l’esecuzione di una prestazione interrompe, in ogni caso, il termine di prescrizione del diritto a tale prestazione. 39 Ciò premesso, il giudice del rinvio osserva che, nel caso in cui l’interruzione del termine di prescrizione del credito del professionista avvenga mediante l’avvio da parte di quest’ultimo di un’azione distinta di restituzione prima della chiusura definitiva del procedimento avente ad oggetto la domanda di invalidazione precedentemente proposta dai consumatori dinanzi a un altro giudice, questi ultimi sarebbero costretti a depositare un controricorso e, in caso di soccombenza, a pagare gli interessi di mora e le spese del procedimento avviato da tale professionista. 40 Per quanto riguarda il termine di prescrizione applicabile al credito restitutorio del professionista, si deve ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi.

Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) [sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 60 e giurisprudenza citata]. 41 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che modalità procedurali che comportano costi troppo elevati per il consumatore potrebbero avere come conseguenza che quest’ultimo sia dissuaso dall’intervenire utilmente nella difesa dei propri diritti dinanzi al giudice adito dal professionista (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Caixabank, C‑385/20 , EU:C:2022:278 , punto 54 ). 42 Pertanto, spetterà al giudice del rinvio applicare, per quanto possibile, il diritto nazionale, comprese le norme procedurali che consentono, se del caso, la sospensione del procedimento relativo all’azione di restituzione del professionista in attesa della chiusura definitiva del procedimento vertente sulla domanda di invalidazione del contratto di mutuo precedentemente presentata dai consumatori, in modo tale che le conseguenze che, secondo tale diritto, derivano dall’interruzione ad opera della mBank della prescrizione del suo credito, prima dell’accertamento dell’invalidità del contratto di mutuo a causa delle clausole abusive in esso contenute, non pregiudichino l’obiettivo della direttiva 93/13 di garantire un livello elevato di tutela del consumatore.

Tale giudice deve inoltre garantire che le spese generate dall’azione di restituzione proposta dalla banca prima dell’invalidazione del contratto, che i consumatori dovrebbero sopportare se dovessero rimanere soccombenti nell’ambito di tale azione, non siano sproporzionatamente elevate, cosicché i consumatori sarebbero dissuasi dal far valere i diritti che essi traggono da tale direttiva. 43 Quanto al fatto, sottolineato dal giudice del rinvio, che il consumatore si vedrebbe costretto a depositare un controricorso nel procedimento relativo all’azione di restituzione proposta dal professionista, occorre rilevare che questo solo fatto, che mira peraltro a garantire il principio del contraddittorio, non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti al consumatore dall’ordinamento giuridico dell’Unione. 44 Sulla base delle motivazioni sopra esposte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale in forza della quale la presentazione da parte di un professionista di una domanda di restituzione delle prestazioni fornite nell’ambito di un contratto di credito oggetto di un procedimento distinto avviato dal consumatore, diretto a ottenere l’invalidazione di tale contratto a causa del carattere abusivo di clausole in esso contenute, interrompe il termine di prescrizione del credito di tale professionista, prima della chiusura definitiva di quest’ultimo procedimento, a condizione che il giudice nazionale adotti, tenendo conto dell’insieme del diritto interno, tutte le misure necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva 93/13 non sia reso eccessivamente difficile o impossibile.

Sulle spese 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale in forza della quale la presentazione da parte di un professionista di una domanda di restituzione delle prestazioni fornite nell’ambito di un contratto di credito oggetto di un procedimento distinto avviato dal consumatore, diretto a ottenere l’invalidazione di tale contratto a causa del carattere abusivo di clausole in esso contenute, interrompe il termine di prescrizione del credito di tale professionista, prima della chiusura definitiva di quest’ultimo procedimento, a condizione che il giudice nazionale adotti, tenendo conto dell’insieme del diritto interno, tutte le misure necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva 93/13 non sia reso eccessivamente difficile o impossibile.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0752 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 16 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto di credito – Azioni di restituzione – Termine di prescrizione dell’azione del professionista – Interruzione del termine di prescrizione – Principio di effettività – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Diritto di accesso a un giudice – Arricchimento senza causa» Nella causa C‑752/24 [Jangielak] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 30 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento mBank S.A. contro KŁ, JŁ, LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la mBank S.A., da A. Cudna-Wagner, radca prawny, e B. Miąskiewicz, adwokat; – per KŁ e JŁ, da I. Gabrysiak e J. Kmieć, adwokaci; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo portoghese, da A. Pimenta e A. Rodrigues, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e B. Sasinowska, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché dei principi di effettività, di proporzionalità, di certezza del diritto e del diritto di accesso a un giudice. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la mBank S.A., istituto bancario, e, dall’altro, KŁ e JŁ, due consumatori, in merito al recupero di un credito derivante dall’invalidità di un contratto di mutuo ipotecario a causa delle clausole abusive in esso contenute. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Diritto polacco 5 L’articolo 58, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 2024, posizione 1061), nella versione applicabile al procedimento principale (il prosieguo: il «codice civile»), così dispone: «Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare, che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da pertinenti disposizioni di legge». 6 L’articolo 118 di tale codice prevede quanto segue: «Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti a prestazioni periodiche e i diritti connessi allo svolgimento di un’attività economica è di tre anni. Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che il termine di prescrizione non sia inferiore a due anni». 7 L’articolo 123, paragrafo 1, punto 1, di detto codice così dispone: «Il decorso del termine di prescrizione è interrotto: 1) da qualsiasi azione dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità designata a decidere in materia o a far eseguire i diritti di un determinato tipo, o dinanzi a un arbitro, intrapresa direttamente per far valere o accertare, soddisfare o conservare il diritto». 8 Ai sensi dell’articolo 124, paragrafi 1 e 2, del medesimo codice: «1.   Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. 2.   Se la prescrizione è interrotta da un’azione dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità designata a decidere in materia o a far eseguire i diritti di un determinato tipo, o dinanzi a un arbitro, il termine di prescrizione non inizia a decorrere ex novo finché tale procedimento non viene concluso». 9 L’articolo 385 1 , paragrafi 1 e 2, del codice civile così dispone: «1.   Le clausole dei contratti conclusi con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei loro interessi (clausole illecite). Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco. 2.   Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti». 10 L’articolo 405 di tale codice prevede quanto segue: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore». 11 Ai sensi dell’articolo 410, paragrafi 1 e 2, di detto codice: «1.   Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita. 2.   Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione». Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 Nel settembre 2008 KŁ e JŁ hanno stipulato con la mBank un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero (CHF), in esecuzione del quale quest’ultima ha versato loro un importo di 226000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 53000). 13 Ritenendo che tale contratto contenesse clausole abusive, i due consumatori hanno chiesto l’annullamento del contratto di mutuo nell’ambito di un’azione collettiva proposta dinanzi al Sąd Okręgowy w Łodzi (Tribunale regionale di Łodz, Polonia) con un atto processuale notificato alla mBank il 28 settembre 2017. La composizione del gruppo a cui KŁ e JŁ hanno aderito è stata stabilita con ordinanza del Sąd Okręgowy w Łodzi (Tribunale regionale di Łodz) il 13 marzo 2018. 14 Il 13 dicembre 2021 la mBank ha proposto ricorso contro KŁ e JŁ dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio. Essa chiede che, nel caso in cui il contratto di mutuo dovesse essere dichiarato invalido in esito all’azione collettiva, i consumatori siano condannati a restituirle, sulla base dell’articolo 405 del codice civile, in combinato disposto con l’articolo 410, paragrafo 1, di quest’ultimo, il capitale del credito prestato, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale. 15 KŁ e JŁ chiedono il rigetto di tale domanda eccependo, in particolare, la prescrizione del credito della mBank. Essi sottolineano che quest’ultima chiede la loro condanna al pagamento di tale credito, nell’ipotesi in cui il contratto di mutuo sia dichiarato invalido nell’ambito dell’azione collettiva, e che, pertanto, essa non fa valere direttamente il suo credito dinanzi al giudice adito. Pertanto, la presentazione della domanda della mBank non avrebbe l’effetto di interrompere il termine di prescrizione del suo diritto ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, del codice civile. 16 Il giudice del rinvio osserva che l’esistenza del credito della mBank, di per sé, non solleva alcun dubbio, ma che, al fine di risolvere la controversia di cui al procedimento principale, occorre stabilire se il termine di prescrizione di tale credito sia stato effettivamente interrotto dalla presentazione della domanda di restituzione della mBank. 17 A tal riguardo, detto giudice spiega che, secondo la giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), il termine triennale di prescrizione del credito del professionista inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato per la prima volta, presso quest’ultimo, il carattere vincolante delle clausole contrattuali. Nel caso di specie, si tratterebbe della data in cui il Sąd Okręgowy w Łódzi (Tribunale regionale di Łódź) ha emesso l’ordinanza relativa alla determinazione della composizione del gruppo nell’azione collettiva contro la mBank, vale a dire il 13 marzo 2018. 18 Pertanto, se la presentazione della domanda di restituzione della mBank, il 13 dicembre 2021, può essere considerata una causa di interruzione della prescrizione ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, punto 1, del codice civile, il credito della mBank non sarebbe prescritto ai sensi dell’articolo 118 del codice civile. Per contro, se, come sostengono KŁ e JŁ, la presentazione di tale domanda non ha validamente interrotto il termine di prescrizione, il credito della mBank sarebbe ormai prescritto. 19 Il giudice del rinvio sottolinea che, nell’ambito del procedimento collettivo, la mBank fa valere che il contratto di mutuo di cui trattasi non contiene clausole abusive, cosicché l’azione diretta a farlo dichiarare invalido dovrebbe essere respinta. Tuttavia, nel procedimento principale, quest’ultima chiede la condanna dei consumatori alla restituzione del capitale del credito concesso, maggiorato degli interessi di mora, nel caso in cui tale contratto sia dichiarato invalido, pur sapendo che tale questione sarà risolta nell’ambito dell’azione collettiva di cui tali consumatori sono parti. 20 In tali circostanze, detto giudice si chiede se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osti a che il deposito della domanda di restituzione della banca interrompa il termine di prescrizione del credito di quest’ultima. 21 Esso osserva che, da un lato, tale domanda dà luogo a una situazione di incertezza per il consumatore, il quale è costretto a difendersi da essa, pur avendo interesse a prestare acquiescenza a quest’ultima e a rimborsare senza indugio il capitale del credito versato, per evitare la condanna agli interessi e alle spese in caso di rigetto della domanda di invalidazione del contratto di credito nell’ambito dell’azione collettiva. 22 Dall’altro lato, detto giudice ritiene che il comportamento della mBank sia giustificato dalla necessità di interrompere il termine di prescrizione del suo credito prima dell’esito dell’azione collettiva, dal momento che tale termine è iniziato a decorrere il 13 marzo 2018. Tale professionista non può essere privato della possibilità di far valere effettivamente il proprio credito e, di conseguenza, del suo diritto di accesso a un giudice. Secondo lo stesso giudice, una restrizione così importante dei diritti processuali di detto professionista potrebbe andare oltre l’obiettivo della tutela del consumatore e violare, di conseguenza, il principio di proporzionalità. 23 Inoltre, il principio della certezza del diritto richiederebbe l’interpretazione uniforme dell’articolo 123, paragrafo 1, punto 1, del codice civile in ogni circostanza, nel senso che la presentazione di una domanda diretta a ottenere l’esecuzione di una prestazione interrompe, in ogni caso, il termine di prescrizione. 24 In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/93] nonché i principi di effettività, di proporzionalità, di certezza del diritto e il diritto di adire un giudice, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale ai sensi della quale il termine di prescrizione del diritto di un professionista nei confronti di un consumatore alla restituzione di una prestazione indebita eseguita in adempimento di un contratto divenuto nullo a causa delle clausole abusive ivi contenute viene interrotto dalla domanda giudiziale di condanna al pagamento presentata dalla banca ancora prima della definizione, con una decisione passata in giudicato, del precedente procedimento instaurato dal consumatore avente ad oggetto la dichiarazione della nullità del contratto di mutuo». Sulla questione pregiudiziale Sulla ricevibilità 25 KŁ e JŁ, nonché il governo polacco, sostengono che, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento di rinvio, secondo la giurisprudenza nazionale il termine di prescrizione del credito della mBank è iniziato a decorrere dalla data di notifica a quest’ultima della loro domanda di invalidazione del contratto di mutuo nell’ambito dell’azione collettiva, vale a dire il 28 settembre 2017. Pertanto, il credito oggetto del procedimento principale era già prescritto al momento della presentazione della domanda di restituzione da parte di tale banca, cosicché la questione sollevata sarebbe ipotetica e quindi irricevibile. 26 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze con i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal provvedimento di rinvio, di modo che l’esame di una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere effettuato alla luce dell’interpretazione del diritto nazionale invocata dal governo di uno Stato membro o da una parte del procedimento principale (sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑243/20 , EU:C:2021:1045 , punto 53 e giurisprudenza citata). 27 Orbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ritiene che, in applicazione delle norme nazionali, il termine di prescrizione del credito della mBank decorra dalla data in cui, nell’ambito dell’azione collettiva, è stata emessa l’ordinanza che definisce la composizione del gruppo cui hanno aderito KŁ e JŁ, ossia il 13 marzo 2018, e che, pertanto, il credito della mBank non era ancora prescritto alla data in cui quest’ultima ha presentato la sua domanda di restituzione, ossia il 13 dicembre 2021. 28 In tali circostanze, la questione sollevata non è ipotetica ed è, pertanto, ricevibile. Nel merito 29 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale in forza della quale la presentazione da parte di un professionista di una domanda di restituzione delle prestazioni fornite nell’ambito di un contratto di credito oggetto di un procedimento distinto avviato dal consumatore, diretto a ottenere l’invalidazione di tale contratto a causa delle clausole abusive in esso contenute, interrompe il termine di prescrizione del credito di tale professionista prima della chiusura definitiva di quest’ultimo procedimento. 30 Tale giudice indica che, da un lato, il termine triennale di prescrizione del diritto della mBank di far valere gli effetti restitutori dell’invalidazione del contratto di mutuo sarebbe scaduto, a causa dell’inerzia della mBank, prima della pronuncia della decisione sulla domanda di invalidazione di tale contratto, presentata dai consumatori. Dall’altro, la presentazione dell’azione di restituzione della mBank costringerebbe i consumatori a provvedere alla loro difesa, sebbene la mBank, nell’ambito di tale procedimento di dichiarazione di invalidità, ancora pendente, concluda sostenendo la validità di detto contratto. 31 A tal riguardo, occorre ricordare, anzitutto, che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di provvedere a fornire, nei loro ordinamenti giuridici nazionali, mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. 32 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una siffatta clausola deve, in linea di principio, avere come conseguenza il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, dando, in particolare, fondamento alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore, avvalendosi di tale clausola abusiva [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 65 e giurisprudenza citata]. Lo stesso vale quando il carattere abusivo di una o più clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di tali clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 66 e giurisprudenza citata]. 33 Tale obiettivo del ripristino della situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella di tale consumatore in assenza di una o più clausole abusive deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che esige che la normativa nazionale che attua tale diritto non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti (sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22 , EU:C:2023:911 , punto 85 e giurisprudenza citata). 34 Orbene, tale principio di proporzionalità sarebbe violato se la restitutio in integrum dovesse essere esclusa nei confronti del professionista. Pertanto, l’obbligo di restituzione, conseguente all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, deve essere reciproco, e la banca non può, tuttavia, chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione del medesimo contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023, mBank (Dichiarazione del consumatore), C‑140/22 , EU:C:2023:965 , punto 62 e giurisprudenza citata]. 35 Peraltro, l’effetto restitutorio connesso all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, che giustifica parimenti la domanda di restituzione dell’istituto bancario, consente di assicurare che la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un arricchimento senza causa del consumatore (v., per analogia, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04 , EU:C:2006:461 , punto 94 ). 36 Infine, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio della parità delle armi, che è un corollario della stessa nozione di processo equo e che è inteso a garantire l’equilibrio tra le parti, implica che tutte le parti debbano avere una ragionevole possibilità di presentare la propria causa in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari (sentenza del 28 luglio 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., C‑543/14 , EU:C:2016:605 , punto 40 e giurisprudenza citata), anche, nel caso di specie, mediante la presentazione di una domanda di restituzione del professionista, distinta da un procedimento parallelo relativo all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, diretto a interrompere la prescrizione del suo credito. 37 Infatti, la presentazione di una siffatta domanda non solo non pregiudica, in linea di principio, l’esercizio, da parte dei consumatori, del loro diritto alla restituzione dei vantaggi indebitamente acquisiti da tale professionista sulla base di clausole abusive, ma contribuisce altresì al ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui tali consumatori si sarebbero trovati in assenza di tali clausole. 38 Peraltro, per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, al quale fa parimenti riferimento il giudice del rinvio, da una giurisprudenza costante risulta che tale principio intende garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici (sentenza del 16 ottobre 2019, Agrárminiszter, C‑490/18 , EU:C:2019:863 , punto 35 e giurisprudenza citata). Pertanto, tale principio non osta a una norma di diritto nazionale, quale l’articolo 123, paragrafo 1, punto 1, del codice civile, secondo la quale la presentazione di una domanda volta a ottenere l’esecuzione di una prestazione interrompe, in ogni caso, il termine di prescrizione del diritto a tale prestazione. 39 Ciò premesso, il giudice del rinvio osserva che, nel caso in cui l’interruzione del termine di prescrizione del credito del professionista avvenga mediante l’avvio da parte di quest’ultimo di un’azione distinta di restituzione prima della chiusura definitiva del procedimento avente ad oggetto la domanda di invalidazione precedentemente proposta dai consumatori dinanzi a un altro giudice, questi ultimi sarebbero costretti a depositare un controricorso e, in caso di soccombenza, a pagare gli interessi di mora e le spese del procedimento avviato da tale professionista. 40 Per quanto riguarda il termine di prescrizione applicabile al credito restitutorio del professionista, si deve ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) [sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 60 e giurisprudenza citata]. 41 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che modalità procedurali che comportano costi troppo elevati per il consumatore potrebbero avere come conseguenza che quest’ultimo sia dissuaso dall’intervenire utilmente nella difesa dei propri diritti dinanzi al giudice adito dal professionista (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Caixabank, C‑385/20 , EU:C:2022:278 , punto 54 ). 42 Pertanto, spetterà al giudice del rinvio applicare, per quanto possibile, il diritto nazionale, comprese le norme procedurali che consentono, se del caso, la sospensione del procedimento relativo all’azione di restituzione del professionista in attesa della chiusura definitiva del procedimento vertente sulla domanda di invalidazione del contratto di mutuo precedentemente presentata dai consumatori, in modo tale che le conseguenze che, secondo tale diritto, derivano dall’interruzione ad opera della mBank della prescrizione del suo credito, prima dell’accertamento dell’invalidità del contratto di mutuo a causa delle clausole abusive in esso contenute, non pregiudichino l’obiettivo della direttiva 93/13 di garantire un livello elevato di tutela del consumatore. Tale giudice deve inoltre garantire che le spese generate dall’azione di restituzione proposta dalla banca prima dell’invalidazione del contratto, che i consumatori dovrebbero sopportare se dovessero rimanere soccombenti nell’ambito di tale azione, non siano sproporzionatamente elevate, cosicché i consumatori sarebbero dissuasi dal far valere i diritti che essi traggono da tale direttiva. 43 Quanto al fatto, sottolineato dal giudice del rinvio, che il consumatore si vedrebbe costretto a depositare un controricorso nel procedimento relativo all’azione di restituzione proposta dal professionista, occorre rilevare che questo solo fatto, che mira peraltro a garantire il principio del contraddittorio, non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti al consumatore dall’ordinamento giuridico dell’Unione. 44 Sulla base delle motivazioni sopra esposte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale in forza della quale la presentazione da parte di un professionista di una domanda di restituzione delle prestazioni fornite nell’ambito di un contratto di credito oggetto di un procedimento distinto avviato dal consumatore, diretto a ottenere l’invalidazione di tale contratto a causa del carattere abusivo di clausole in esso contenute, interrompe il termine di prescrizione del credito di tale professionista, prima della chiusura definitiva di quest’ultimo procedimento, a condizione che il giudice nazionale adotti, tenendo conto dell’insieme del diritto interno, tutte le misure necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva 93/13 non sia reso eccessivamente difficile o impossibile. Sulle spese 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale in forza della quale la presentazione da parte di un professionista di una domanda di restituzione delle prestazioni fornite nell’ambito di un contratto di credito oggetto di un procedimento distinto avviato dal consumatore, diretto a ottenere l’invalidazione di tale contratto a causa del carattere abusivo di clausole in esso contenute, interrompe il termine di prescrizione del credito di tale professionista, prima della chiusura definitiva di quest’ultimo procedimento, a condizione che il giudice nazionale adotti, tenendo conto dell’insieme del diritto interno, tutte le misure necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva 93/13 non sia reso eccessivamente difficile o impossibile. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris