CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 29046/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, in parziale rifora della sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. per intervenuta remissione di querela e confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen., rideterminando per l'effetto la pena. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata valutazione della attendibilità della p.o. nonché violazione di legge relativamente all' omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell' attendibilità intrinseca del racconto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri Rv. 253214). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili, avendo trovato significativi elementi di riscontro anche in altri dati istruttori ed, in particolare, nelle dichiarazioni del teste Pellegrino.3.2. Anche le ulteriori censure riguardanti la mancata concessione delli' attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. sono manifestamente infondate non apparendo censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato detta circostanza attenuante in applicazione del condivisibile principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Nella specie, è stata esclusa l'applicabilità della circostanza attenuante in considerazione del comportamento dell'imputato che aveva risarcito il solo danno patrimoniale a seguito di una messa in mora da parte della parte lesa ed aveva successivamente agito in sede civile per il recupero delle somme corrisposte a tale titolo) (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 - dep. 17/02/2016, Minzolini, Rv. 26583101), ritenendo, con motivazione logica e congrua, il risarcimento di euro 5.000,00 non satisfattivo a fronte delle modalità violentissime del fatto che aveva provocato gravi lesioni alla vittima. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca