Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:25
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑361/04 P
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Marchio denominativo PICARO — Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario [OSCURATO:PERSONA]»
Conclusioni dell’avvocato generale D. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], presentate l’8 settembre 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 gennaio 2006
Massime della sentenza
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore registrato per prodotti o servizi identici o simili
[Regolamento(CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
Una volta stabilito, sotto il profilo in fatto, che le caratteristiche obiettive di un dato prodotto implicano che il consumatore
medio lo acquisti solo al termine di un esame particolarmente attento, occorre, in punto di diritto, considerare che una circostanza
del genere può essere tale da ridurre il rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94,
tra i marchi relativi a tali prodotti nel momento cruciale in cui si effettua la scelta tra tali prodotti e tali marchi.
Il fatto che il pubblico di riferimento possa percepire tali prodotti e relativi marchi anche in circostanze estranee a qualsiasi
atto di acquisto e manifestare eventualmente, in tali circostanze, un grado di attenzione inferiore non impedisce che si tenga
conto del livello particolarmente elevato di attenzione dispiegato dal consumatore medio allorché si accinge a compiere, e
compie, la sua scelta tra i diversi prodotti della categoria di cui trattasi.
Da un lato, è evidente che, quali che siano i prodotti e i marchi in discussione, si verificheranno sempre situazioni in cui
il pubblico, trovandovisi confrontato, accorderà loro soltanto un tenue grado di attenzione. Orbene, esigere che si tenga
conto del grado di attenzione minimo che il pubblico può esercitare in presenza di un prodotto e di un marchio equivarrebbe
a privare di qualunque rilevanza, ai fini della valutazione del rischio di confusione, il criterio consistente nel grado di
attenzione variabile a seconda della categoria del prodotto.
D’altro lato, non si può ragionevolmente pretendere dall’autorità chiamata a valutare l’esistenza di un rischio di confusione
che essa determini, per ciascuna categoria di prodotti, un valore medio di attenzione del consumatore a partire dal grado
di attenzione di cui quest’ultimo può dar prova nelle diverse situazioni.
(v. punti 40-43)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
12 gennaio 2006 (
*
)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Rischio di confusione – Marchio denominativo PICARO – Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario [OSCURATO:PERSONA]»
Nel procedimento C‑361/04 P,
avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 18 agosto 2004,
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
residente a [OSCURATO:PERSONA] (Francia),
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
, residente a Londra ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
residente a [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
, residente a Ginevra (Svizzera),
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
, residente a [OSCURATO:PERSONA],
rappresentati dal sig. C. Gielen, advocaat,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dai sigg. G. Schneider e A. von Mühlendahl, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
DaimlerChrysler AG,
rappresentata dal sig. S. Völker, Rechtsanwalt,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Schiemann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Lenaerts
ed E. Juhász, giudici,
avvocato generale: sig. D. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 luglio 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], le sig.re [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
nonché il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] domandano alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee 22 giugno 2004, causa T‑185/02, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO) (Racc. pag. II‑1739; in prosieguo:
la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso che essi hanno proposto avverso la decisione della
terza commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) («UAMI») 18
marzo 2002 (procedimento R 247/2001‑3), che aveva respinto l’opposizione proposta dagli «eredi [OSCURATO:PERSONA]» contro la domanda
di registrazione del marchio denominativo PICARO (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 L’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994,
L 11, pag. 1), così dispone:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
(…)
b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti
o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio
nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
3 Ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. b), del detto regolamento:
«Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di usare in commercio:
(…)
b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell’identità o somiglianza dei prodotti
o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico;
il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio».
4 Gli artt. 8, n. 1, lett. b), e 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono redatti in termini sostanzialmente identici
a quelli, rispettivamente, degli artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre
1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40,
pag. 1).
Fatti
5 L’11 settembre 1998 la DaimlerChrysler AG (in prosieguo: la «DaimlerChrysler») ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione,
come marchio comunitario, del segno denominativo PICARO per prodotti e servizi rientranti nella classe 12 ai sensi dell’Accordo
di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla descrizione seguente: «Autoveicoli e loro parti, omnibus».
6 Il 19 agosto 1999 gli eredi [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono una comunione ereditaria indivisa ai sensi degli artt. 815 e segg.
del codice civile francese, in cui i coeredi sono ricorrenti nel presente procedimento, ha proposto opposizione contro tale
domanda di registrazione, deducendo l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94. I coeredi si fondavano, a tal proposito, sul marchio denominativo comunitario anteriore [OSCURATO:PERSONA], registrato per
prodotti rientranti nella detta classe 12 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Veicoli; apparecchi di locomozione
terrestre, aerei o nautici, autovetture, autobus, camion, furgoni, caravan, rimorchi» (in prosieguo: il «marchio anteriore»).
7 L’opposizione è stata respinta da parte della divisione di opposizione dell’UAMI con decisione 11 gennaio 2001, avverso la
quale gli eredi [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso.
8 Con la decisione controversa, la terza commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il detto ricorso affermando in sostanza
che, tenuto conto dell’elevato grado di attenzione del pubblico pertinente, i marchi di cui trattasi non erano simili né sul
piano fonetico né sul piano visivo, e che l’impatto concettuale del marchio anteriore era inoltre tale da neutralizzare qualunque
eventuale somiglianza fonetica e/o visiva tra i detti marchi.
Il procedimento dinanzi al Tribunale la sentenza impugnata
9 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 giugno 2002, i ricorrenti hanno proposto, identificandosi
collettivamente come «eredi [OSCURATO:PERSONA]», un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa.
10 Il Tribunale ha dichiarato che, nonostante l’uso di tale designazione collettiva, il ricorso avrebbe dovuto considerarsi proposto
dai cinque coeredi nella loro qualità di persone fisiche e che, a tale titolo, era ricevibile. Tuttavia, ritenendo che i motivi
dedotti dai ricorrenti fossero infondati, ha respinto il ricorso.
11 Per quanto riguarda, in particolare, il motivo vertente su una violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94,
il Tribunale, dopo aver constatato che i prodotti oggetto della domanda di registrazione di marchio e quelli protetti dal
marchio anteriore erano in parte identici e in parte simili, ai punti 54-62 della sentenza impugnata si è pronunciato nei
seguenti termini:
«54 Per quanto riguarda la somiglianza visiva e fonetica, i ricorrenti hanno opportunamente rilevato che ciascuno dei segni in
questione è composto da tre sillabe, che essi contengono le stesse vocali situate in posizioni analoghe e nello stesso ordine
e che, ad eccezione, rispettivamente, delle lettere «ss» e «r», essi contengono anche le stesse consonanti che, inoltre, si
trovano in posizioni analoghe. Infine, il fatto che le due prime sillabe nonché l’ultima lettera siano identiche riveste una
particolare importanza. Invece, la pronuncia della doppia consonante «ss» si distingue molto nettamente da quella della consonante
«r». Ne consegue che i due segni sono simili sul piano visivo e fonetico, ma che il grado di somiglianza su quest’ultimo piano
è debole.
55 Sul piano mentale, il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] è particolarmente ben conosciuto, dal pubblico di riferimento, come il nome
del famoso pittore [OSCURATO:PERSONA]. Il segno denominativo PICARO può essere inteso, da persone di lingua spagnola, quale designazione,
in particolare, di un personaggio della letteratura spagnola, mentre esso è privo di contenuto semantico per la frazione (maggioritaria)
non di lingua spagnola del pubblico di riferimento. I segni non sono quindi simili sul piano concettuale.
56 Simili differenze concettuali possono neutralizzare, in talune circostanze, le somiglianze visive e fonetiche tra i segni
considerati. Una siffatta neutralizzazione richiede che almeno uno dei segni di cui trattasi abbia, nella prospettiva del
pubblico di riferimento, un significato chiaro e determinato, di modo che tale pubblico possa immediatamente comprenderlo
[sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑292/01, Phillips-[OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] und Einzelhandel (BASS),
Racc. pag. II‑4335, punto 54].
57 Il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] è dotato, per il pubblico di riferimento, di un contenuto semantico chiaro e determinato. Contrariamente
a quanto sostenuto dai ricorrenti, la rilevanza del significato del segno ai fini della valutazione del rischio di confusione
non è messa in dubbio, nella fattispecie, dal fatto che tale significato non abbia alcun nesso con i prodotti considerati.
Infatti, la notorietà del pittore [OSCURATO:PERSONA] è tale che non è plausibile ritenere, in assenza di indizi concreti in senso
contrario, che il segno [OSCURATO:PERSONA], quale marchio per veicoli, possa sovrapporsi, nella percezione del consumatore medio, al
nome del pittore di modo che tale consumatore, di fronte al segno [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dei prodotti di cui trattasi, astragga
d’ora in avanti dal significato del segno relativo al nome del pittore e lo percepisca principalmente come un marchio, tra
gli altri, di veicoli.
58 Ne consegue che le differenze concettuali che separano i segni di cui trattasi sono tali, nella fattispecie, da neutralizzare
le somiglianze visive e fonetiche rilevate al precedente punto 54.
59 Nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre tenere conto, inoltre, del fatto che, vista la natura
dei prodotti considerati e, in particolare, il loro prezzo ed il loro accentuato carattere tecnologico, il grado di attenzione
del pubblico di riferimento, al momento dell’acquisto, è particolarmente elevato. La possibilità, invocata dai ricorrenti,
che persone rientranti nel pubblico di riferimento possano percepire i prodotti considerati anche in situazioni in cui esse
non vi prestano una siffatta attenzione non osta a che si tenga conto di tale grado di attenzione. Infatti, il rifiuto di
registrazione di un marchio a causa di un rischio di confusione con un marchio anteriore è giustificato dal motivo che una
tale confusione può influenzare indebitamente i consumatori interessati allorquando essi compiono una scelta rispetto ai prodotti
o ai servizi di cui trattasi. Ne consegue, ai fini della valutazione del rischio di confusione, che occorre tenere conto del
livello di attenzione del consumatore medio nel momento in cui egli si accinge a compiere e compie la sua scelta tra diversi
prodotti o servizi rientranti nella categoria per la quale il marchio è stato registrato.
60 Occorre aggiungere che la questione del grado di attenzione del pubblico di riferimento, da prendere in considerazione per
valutare il rischio di confusione, è diversa da quella diretta a sapere se circostanze posteriori alla situazione di acquisto
possano rilevare al fine di valutare se c’è violazione di un diritto di marchio, come è stato riconosciuto nella citata sentenza
[12 novembre 2002,] [OSCURATO:PERSONA], [Racc. pag. I‑10273], invocata dai ricorrenti, relativamente all’uso di un segno
identico al marchio.
61 Inoltre, è a torto che i ricorrenti richiamano, nella fattispecie, la giurisprudenza secondo la quale i marchi dotati di un
elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia a causa della notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela
più estesa rispetto a quelli il cui carattere distintivo è minore (sentenza [11 novembre 1997,] SABEL, [Racc. pag. I‑6191],
punto 24, e sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 18). Infatti, la notorietà
del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA], in quanto corrispondente al nome del famoso pittore [OSCURATO:PERSONA], non è tale da rafforzare
il rischio di confusione tra i due marchi per i prodotti considerati.
62 Alla luce di tutti questi elementi, il grado di somiglianza tra i marchi in questione non è sufficientemente elevato per potere
ritenere che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente,
da imprese economicamente legate tra loro. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che non esistesse
alcun rischio di confusione tra di essi».
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale
12 Nel loro ricorso, a sostegno del quale deducono un motivo d’impugnazione unico articolato in quattro parti, vertente sulla
violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, i ricorrenti domandano alla Corte di annullare la sentenza
impugnata nonché la decisione controversa e di condannare l’UAMI alle spese.
13 L’UAMI e la DaimlerChrysler chiedono il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese.
Sulla prima parte del motivo d’impugnazione
Argomento dei ricorrenti
14 I ricorrenti sostengono che, ai punti 56-58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato erroneamente l’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94, in particolare per quanto riguarda il criterio della «somiglianza col marchio anteriore»
cui tale norma si riferisce.
15 A loro parere, erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il significato che si annette a un nome celebre come [OSCURATO:PERSONA], essendo
chiaro e determinato e, pertanto, direttamente comprensibile da parte del pubblico di riferimento, possa dar luogo ad una
differenza di ordine concettuale tra i due segni tale da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche peraltro esistenti
tra tali segni.
16 Essi affermano, da un lato, che la differenza concettuale esistente tra due segni non può risultare accresciuta per il fatto
che il significato di uno di loro è chiaro e determinato, cosicché può essere compreso immediatamente dal pubblico di riferimento.
Questa circostanza sarebbe dunque priva di pertinenza quando si tratti di valutare se la detta differenza concettuale possa
avere l’effetto di neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche tra i segni di cui trattasi.
17 D’altra parte, la valutazione della rilevanza da attribuire ad eventuali somiglianze visive, fonetiche o concettuali tra un
marchio e un altro dovrebbe, come risulterebbe dal punto 27 della sentenza 22 giugno 1999, causa C‑342/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3819), avvenire alla luce della categoria di prodotti contrassegnati dal marchio nonché nelle condizioni
in cui essi sono commercializzati. Ne risulterebbe che il significato che il nome di un personaggio celebre può rivestire
al di fuori del settore di tali prodotti sarebbe privo di pertinenza ai fini di una tale valutazione. A torto, pertanto, il
Tribunale si sarebbe fondato su tale significato per concludere, senza prendere in considerazione la detta categoria di prodotti
né la situazione di mercato, nel senso di una neutralizzazione delle somiglianze visive e fonetiche constatate tra i segni
in conflitto.
Giudizio della Corte
18 Come risulta tanto dal decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104 quanto dal settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94,
la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori e, segnatamente, dalla notorietà del marchio sul mercato,
dall’associazione che può essere fatta con il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno
e tra i prodotti o servizi designati. Il rischio di confusione dev’essere quindi oggetto di valutazione globale, in considerazione
di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in tal senso, a proposito della direttiva 89/104, sentenza SABEL, citata,
punto 22).
19 Inoltre, tale valutazione globale deve, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui
trattasi, fondarsi sull’impressione complessiva prodotta da tali marchi, tenendo conto, in particolare, degli elementi distintivi
e dominanti dei marchi medesimi (v., in particolare, sentenza SABEL, citata, punto 23).
20 Affermando, al punto 56 della sentenza impugnata, che, qualora il significato di almeno uno dei due segni considerati sia
chiaro e determinato, di modo che il pubblico di riferimento possa immediatamente comprenderlo, le differenze concettuali
constatate tra tali segni possono neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche esistenti tra loro, e dichiarando poi che
il caso di specie rientrava in tale ipotesi, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto.
21 Come giustamente sostiene l’UAMI, nella fattispecie una valutazione del genere si inscrive pienamente nel processo destinato
ad accertare l’impressione d’insieme prodotta da tali segni e ad effettuare una valutazione globale in merito al rischio di
confusione tra di essi.
22 Occorre infatti ricordare che, al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che i due segni in questione
sono simili sul piano visivo e fonetico, ma che il grado di somiglianza su quest’ultimo piano è debole. Ha peraltro dichiarato,
al punto 55 della citata sentenza, che tali segni non sono simili sul piano concettuale.
23 Successivamente il Tribunale, ai punti 56 e seguenti della sentenza impugnata, si è pronunciato sull’impressione d’insieme
suscitata da tali segni e ha concluso, in esito ad una valutazione di fatto che la Corte non è competente a sindacare in sede
di impugnazione, in assenza di qualunque allegazione relativa ad uno snaturamento dei fatti, nel senso della sussistenza di
un effetto di neutralizzazione delle somiglianze visive e fonetiche in ragione della differenza concettuale, particolarmente
marcata ed evidente, constatata nella specie. Ciò facendo, il Tribunale ha tenuto conto in particolare, nell’ambito della
sua valutazione globale del rischio di confusione e come risulta dal punto 59 della detta sentenza, del fatto che il grado
di attenzione del pubblico di riferimento è, nel caso di prodotti quali le automobili, particolarmente elevato.
24 Al punto 61 della stessa sentenza, il Tribunale si è altresì pronunciato sulla questione del carattere distintivo del marchio
[OSCURATO:PERSONA], eventualmente tanto elevato da rafforzare il rischio di confusione tra i due marchi per i prodotti di cui trattasi.
25 Pertanto, soltanto in esito all’esame di diversi fattori atti a consentirgli di procedere ad una valutazione globale del rischio
di confusione, al punto 62 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso dichiarando che il grado di somiglianza tra i
marchi in questione non è sufficientemente elevato da far supporre che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti
di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro, cosicché non
esiste rischio di confusione tra tali marchi.
26 Per il resto, è sufficiente rilevare che solo fondandosi su una lettura erronea della sentenza impugnata i ricorrenti possono
sostenere che il Tribunale, allorché ha valutato la somiglianza tra i segni in conflitto, avrebbe omesso di prendere in considerazione
la categoria dei prodotti di cui trattasi.
27 Risulta infatti dai punti 55 e 57 della detta sentenza che il Tribunale ha dichiarato in particolare – ancora una volta in
esito ad una serie di valutazioni di fatto che non spetta alla Corte verificare in sede di impugnazione – che, di fronte al
segno denominativo [OSCURATO:PERSONA], il pubblico pertinente vi ravvisa immancabilmente un riferimento al pittore e che, tenuto conto
della celebrità di quest’ultimo presso il detto pubblico, tale riferimento concettuale particolarmente denso è idoneo ad attenuare
in larga misura la pregnanza di cui nella fattispecie il segno è dotato in quanto marchio, tra gli altri, di autoveicoli.
28 Risulta da quanto precede cha la prima parte del motivo non è fondata.
Sulla seconda parte del motivo d’impugnazione
29 Con la seconda parte del motivo d’impugnazione dedotto, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 applicando in maniera erronea la regola secondo cui la tutela di cui il marchio fruisce
dev’essere tanto più estesa quanto più elevato è il suo carattere distintivo, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga
intrinsecamente o in ragione della notorietà dello stesso sul mercato (citate sentenze SABEL, punto 24, Canon, punto 18, e
[OSCURATO:PERSONA], punto 20).
30 Essi rammentano a tal proposito che, per determinare il carattere distintivo di un marchio e dunque valutare se esso abbia
un carattere distintivo elevato, occorre valutare globalmente l’idoneità più o meno elevata del marchio ad identificare i
prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti
o servizi da quelli di altre imprese (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 22).
31 A loro parere, il segno [OSCURATO:PERSONA], che non contiene alcun elemento descrittivo di automobili, possiede un carattere distintivo
intrinsecamente elevato. Limitandosi ad esaminare, al punto 61 della sentenza impugnata, il segno [OSCURATO:PERSONA] senza ricollegarlo
ai prodotti di cui trattasi, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare le qualità distintive intrinseche di tale marchio, vale
a dire la maggiore o minore sua idoneità ad identificare tali prodotti come provenienti da un’impresa determinata.
32 A questo proposito è sufficiente rilevare che, come l’avvocato generale osserva giustamente al paragrafo 47 delle sue conclusioni,
dal combinato disposto dei punti 57 e 61 della sentenza impugnata risulta, implicitamente ma con certezza, che il Tribunale
ha appunto ritenuto, a seguito di una valutazione di fatto il cui sindacato esula dalla competenza della Corte in sede di
impugnazione, che il segno [OSCURATO:PERSONA] sia privo di qualunque carattere distintivo intrinseco elevato per quanto riguarda le automobili.
33 Ne consegue che la seconda parte del motivo dev’essere respinta.
Sulla terza e sulla quarta parte del motivo d’impugnazione
Argomenti dei ricorrenti
34 Con la terza e la quarta parte del motivo d’impugnazione dedotto, che è opportuno esaminare congiuntamente, i ricorrenti sostengono
che il Tribunale ha applicato erroneamente l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 allorché ha dichiarato, ai punti 59
e 60 della sentenza impugnata, che, ai fini della valutazione del rischio di confusione nell’ambito di un procedimento di
opposizione a una domanda di registrazione, occorre tenere conto del livello di attenzione esercitato dal consumatore medio
nel momento in cui si accinge a compiere, e compie, la sua scelta tra diversi prodotti o servizi.
35 Secondo i ricorrenti, una simile interpretazione è troppo restrittiva in quanto contravviene alla regola, enunciata dalla
Corte al punto 57 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il marchio dev’essere tutelato contro eventuali
confusioni non soltanto al momento dell’acquisto del prodotto di cui trattasi, bensì anche prima o dopo tale acquisto. Inoltre,
contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe ancora dichiarato, una tale regola dovrebbe applicarsi allo stesso modo, sia
che la valutazione del rischio di confusione avvenga ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 – come
nella fattispecie – sia che avvenga ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, vale a dire al fine di
accertare un’eventuale violazione del diritto di marchio a causa dell’uso di un segno.
Giudizio della Corte
36 Ai sensi di una costante giurisprudenza, la percezione dei marchi da parte del consumatore medio del tipo di prodotto o servizio
di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione (v., in particolare, sentenza
[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 25).
37 Pertanto, al fine di valutare il grado di somiglianza esistente tra i marchi di cui trattasi, occorre determinarne il grado
di somiglianza visiva, fonetica e concettuale ed, eventualmente, valutare la rilevanza che occorre attribuire a questi diversi
elementi, tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi e delle condizioni in cui essi sono messi in
commercio (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 27).
38 A tal proposito, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, ai fini della valutazione globale del rischio di confusione,
occorre segnatamente tenere conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della
categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 26).
39 Pertanto, correttamente il Tribunale ha dichiarato, al punto 59 della sentenza impugnata, che, al fine di valutare, come prevede
l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, l’esistenza di un eventuale rischio di confusione tra i marchi relativi
ad autoveicoli, occorre tener conto del fatto che, vista la natura dei prodotti considerati e, in particolare, il loro prezzo
ed il loro accentuato carattere tecnologico, il consumatore medio presta un grado di attenzione particolarmente elevato al
momento dell’acquisto di tali prodotti.
40 Infatti, una volta stabilito, sotto il profilo in fatto, che le caratteristiche obiettive di un dato prodotto implicano che
il consumatore medio lo acquisti solo al termine di un esame particolarmente attento, occorre, in punto di diritto, considerare
che una circostanza del genere può essere tale da ridurre il rischio di confusione tra i marchi relativi a tali prodotti nel
momento cruciale in cui si effettua la scelta tra tali prodotti e tali marchi.
41 Quanto al fatto che il pubblico di riferimento può percepire tali prodotti e i relativi marchi anche in circostanze estranee
a qualsiasi atto di acquisto e manifestare eventualmente, in tali circostanze, un grado di attenzione inferiore, ancora una
volta correttamente il Tribunale ha rilevato, allo stesso punto 59 della sentenza impugnata, che l’esistenza di una simile
possibilità non impedisce che si tenga conto del livello particolarmente elevato di attenzione dispiegato dal consumatore
medio allorché si accinge a compiere, e compie, la sua scelta tra diversi prodotti della categoria di cui trattasi.
42 Da un lato, è evidente che, quali che siano i prodotti e i marchi in discussione, si verificheranno sempre situazioni in cui
il pubblico, trovandovisi confrontato, accorderà loro soltanto un tenue grado di attenzione. Orbene, esigere che si tenga
conto del grado di attenzione minimo che il pubblico può esercitare in presenza di un prodotto e di un marchio equivarrebbe
a privare di qualunque rilevanza, ai fini della valutazione del rischio di confusione, il criterio consistente nel grado di
attenzione variabile a seconda della categoria del prodotto, quale rammentato al punto 38 della presente sentenza.
43 D’altro lato, come rileva l’UAMI, non potrebbe ragionevolmente pretendersi dall’autorità chiamata a valutare l’esistenza di
un rischio di confusione che essa determini, per ciascuna categoria di prodotti, un valore medio di attenzione del consumatore
a partire dal grado di attenzione di cui quest’ultimo può dar prova nelle diverse situazioni.
44 Nemmeno la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] osta all’analisi che precede.
45 Occorre infatti sottolineare che, nella detta sentenza, la Corte doveva accertare se l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva
89/104 dovesse interpretarsi nel senso che ostava alla vendita e all’offerta di prodotti che recassero un segno identico al
marchio registrato da un terzo per tali prodotti.
46 La Corte, dopo aver concluso per l’affermativa, ha precisato che il fatto che un’avvertenza collocata nel luogo di vendita
dei prodotti attirasse l’attenzione dei consumatori sulla circostanza che tali prodotti non provenivano dal titolare del marchio
non incideva su tale conclusione. È dunque in questo specifico contesto che la Corte, al punto 57 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che, anche supponendo che una siffatta avvertenza possa essere fatta valere dall’interessato a
sua difesa, non poteva escludersi, nella fattispecie di cui alla causa principale, che taluni consumatori – in particolare
se i prodotti erano presentati loro dopo essere stati venduti e asportati dal luogo di vendita – interpretassero il segno
apposto su tali prodotti come indicante il marchio in oggetto quale impresa di provenienza dei prodotti stessi.
47 Con tale dichiarazione, la Corte non ha affatto formulato una regola generale da cui possa inferirsi che, ai fini della valutazione
del rischio di confusione ai sensi degli artt. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 o 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94, non si debba far riferimento, in via privilegiata, al grado di attenzione particolarmente elevato che i consumatori
manifestano al momento di acquistare una certa categoria di prodotti.
48 Occorre infine rilevare che, allorché il Tribunale, al punto 60 della sentenza impugnata, ha affermato che la questione del
grado di attenzione del pubblico di riferimento da prendere in considerazione per valutare il rischio di confusione è diversa
da quella diretta a sapere se circostanze posteriori alla situazione di acquisto possano rilevare al fine di valutare se vi
sia violazione di un diritto di marchio, come è stato riconosciuto, relativamente all’uso di un segno identico al marchio,
nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], esso non ha affatto dichiarato, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti,
che la nozione di rischio di confusione accolta dagli artt. 8, n. 1, lett. b), e 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
deve ricevere un’interpretazione diversa.
49 Risulta da quanto precede che la terza e la quarta parte del motivo devono essere disattese.
50 Poiché nessuna delle parti dell’unico motivo d’impugnazione dedotto dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso è fondata,
quest’ultimo dev’essere respinto.
Sulle spese
51 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di ricorso contro una pronuncia del
Tribunale di primo grado ai sensi dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se
ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e la DaimlerChrysler hanno concluso chiedendo la condanna dei ricorrenti, questi ultimi,
rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], le sig.re [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nonché il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sono condannati alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.