CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 1979
Cassazione n. 13894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1979 avverso la sentenza emessa in data 18/09/2025 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena finale irrogata, rideterminandola nella misura di cinque mesi, dieci giorni di reclusione ed euro 53 di multa. lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Roma, giudicando insede di rinvio disposto dalla sentenza n. 15666 del 27 marzo 2025 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30 giugno 2023, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis cod. pen., commesso in Roma in data 3 giugno 2023, in sei mesi di reclusione ed euro 53,33 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Il difensore, deducendo un unico motivo, ha censurato l'inosservanza dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., a causa dell'erronea applicazione della diminuente per il rito abbreviato. La Corte di appello di Roma, infatti, dopo aver determinato la pena base per il delitto accertato in otto mesi di reclusione e ottanta euro di multa, all'esito dell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, ha irrogato all'imputato la pena finale di sei mesi di reclusione ed euro 53,33 di multa. I giudici di appello hanno, dunque, applicato la diminuente per il rito abbreviato in misura inferiore a quella determinata dalla legge. Per effetto della riduzione "fissa" di un terzo, prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., infatti, la pena finale avrebbe dovuto essere determinata in cinque mesi, dieci giorni di reclusione ed euro 53 di multa. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 11 marzo 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena finale irrogata, rideterminandola nella misura di cinque mesi, dieci giorni di reclusione ed euro 53 di multa. Con memoria depositata in data 20 marzo 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato. 2. Con unico motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., a causa dell'erronea applicazione della diminuente per il rito abbreviato. 3. Il motivo è fondato. La Corte di appello di Roma ha, infatti, errato nella determinazione della riduzione di pena per il rito abbreviato, in quanto, dopo aver determinato la pena 2base per il delitto accertato in otto mesi di reclusione e ottanta euro di multa, ha irrogato all'imputato la pena finale di sei mesi di reclusione ed euro 53,33 di multa. La diminuente per il rito abbreviato prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. è, tuttavia, di un terzo, se, come nel caso di specie, si procede per un delitto, e la sua misura è determinata in misura fissa dal legislatore. Applicando nella misura di legge la diminuente di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., la pena finale nei confronti dell'imputato, deve, pertanto, essere rideterminata in cinque mesi, dieci giorni di reclusione ed euro 53 di multa (pena base: otto mesi di reclusione e 80 euro di multa, ridotta per il rito di un terzo alla pena predetta). 4. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla pena, che si ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 53,00 di multa. P.Q.M