CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 11332/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10581/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C. S . R . L . , in persona del legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura generale alle liti -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1268/2018 depositata il24/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma con sentenza n. 11842/11 respinse tutte le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice principale, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori, contro la [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, concluso dalla società il 5 settembre 2002 e garantito da ipoteca da parte dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], per mancanza o illiceità della causa, applicazione di interessi ultralegali (anche per un secondo contratto di apertura di credito in conto corrente), c.m.s., anatocismo ed illecita previsione dello ius variandi; la declaratoria di nullità dell’ipoteca predetta, per violazione dell’art.2809 c.c., in quanto indeterminata nel suo ammontare; l’estinzione delle fideiussioni, indeterminate nell’oggetto e per violazione dell’art. 1956 c.c.; la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. La Corte d’appello di Roma con sentenza del 24 febbraio 2018, n. 1268, ha respintol’impugnazione. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) il contratto di apertura di credito, concluso per atto notarile del 5 settembre 2002, indica espressamente, in modo non equivoco, la misura del tasso degli interessi al 7,50% annuo, mentre solo per il tasso saldo creditore era riconosciuta una misura diversa degli interessi, come indicati nell’Allegato e senza incertezze o contraddittorietà al riguardo; b) l’ipoteca è stata iscritta per la somma precisamente determinata di € 190.000,00, di cui € 155.000,00 per capitale ed € 35.000,00 per accessori; c)le fideiussioni sono state concesse per un importo massimo garantito, esattamente determinato, né sono estinte ai sensi dell’art. 1956 c.c., posto che, da un lato, l’A.U. e la socia erano perfettamente al corrente delle condizioni societarie, in quanto essi, marito e moglie, partecipavano direttamente alle attività imprenditoriale ed, anzi, avrebbero dovuto attivarsi per impedire la gestione dannosa alla società, e, dall’altro lato, non è stata affatto provata la consapevolezza in capo alla banca del sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice; d) la previsione del recesso dal contratto di apertura di credito in conto corrente è lecita, non influendo sulla stessa il rinvio, ivi contenuto, agli artt. 38 ss. t.u.b., in particolare alla risoluzione per il caso di ritardato pagamento delle rate per almeno sette volte anche non consecutive, in quanto nella specie non di tratta comunque di un contratto di mutuo fondiario, onde le due previsioni sono conciliabili tra di loro, senza nessuna possibile nullità; e) sono stati specificamente previsti nel contratto, in modo determinato, gli interessi passivi, la c.m.s. e lo ius variandi: i primi, mediante il rinvio ai criteri legali e stabiliti dal CICR, a norma dell’art. 120 t.u.b.; la seconda, quale corrispettivo per l’obbligo della banca di tenere a disposizione una data somma per un determinato periodo di tempo; il terzo, indicato espressamente all’art. 3 del contratto, in conformità al testo allora vigente dell’art. 118 t.u.b., né avendo gli istanti in nessun modo provato che la banca abbia in realtà fruito di tale facoltà o, ancor meno, lo abbia fatto in modo illegittimo; f) l’assenza di qualsiasi eleme nto probatorio relativo all’applicazione illegittima di poste o di interessi osta al disporre una c.t.u. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i soccombenti, sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memoria. Resiste l’intimata con controricorso depositato da un procuratore generale alle liti. [OSCURATO:PERSONA] 1. –I motivi di ricorso possono essere così riassunti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1325, 1346, 2809 c.c., 117 t.u.b., perché gli interessi ultralegali non furono previsti in modo certo e determinato, con correlata indeterminatezza della somma per cui era iscritta l’ipoteca; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c., perché le fideiussioni dovevano reputarsi estinte, in quanto la banca ha permesso lo sconfinamento dal credito concesso senza l’autorizzazione dei fideiussori, né rilevando se essi fossero edotti della situazione societaria, e del resto potendo ciò predicarsi per l’amministratore, non per la socia; 3)violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1418 c.c., 38 ss. t.u.b., perché il contratto di apertura di credito non rispettava la regola dell’art. 38 t.u.b., secondo cui il finanziamento deve perdurare per almeno 18 mesi, e dell’art. 40 t.u.b., il quale permette la risoluzione del contratto solo per ritardato pagamento di almeno sette rate; 4)violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1418 e 1831 c.c., 120 t.u.b., perché erano nulle le clausole sull’anatocismo, la c.m.s. e il “gioco delle valute”, nonché illegittimo lo ius variandi , avendo sbrigativamente la corte territoriale negato l’espletamento di una c.t.u. 2. –Il primo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, esaminati i documenti in atti, ha concluso come sia il contratto di apertura di credito, con le relative pattuizioni sui tassi degli interessi debitori e creditori, sia l’ipoteca avessero un contenuto perfettamente determinato, ampiamente illustrando gli elementi probatori sui quali l’assunto è basato. Ogni pretesa di contrastare tale giudizio di fatto è dunque inammissibile, né sussiste una violazione di legge, ai sensi delle norme invocate. Invero, la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenderebbe dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass., sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340). Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b)quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Mentre in nessun modo rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640). 3. –Il secondo motivo è inammissibile, per tutte le questioni che esso pone. La sentenza impugnata ha rilevato, da un lato, che le fideiussioni furono concesse per un importo massimo esattamente determinato, e, dall’altro lato, l’inapplicabilità dell’art. 1956 c.c. Sotto questo profilo, essa, dapprima, in punto di fatto, ha accertato che i entrambi coniugi partecipavano personalmente all’attività d’impresa, e, poi, ha richiamato il principio di diritto, sancito alla giurisprudenza di legittimità (citando Cass. n. 3761/2006, n. 4112/2016, n. 7444/2017, n. 23422/2016; ma ad esse adde , fra le altre, Cass. 29 novembre 2019, n. 31227, non massimata; né è in senso diverso Cass.5 ottobre 2021, n. 26947, ove viene piuttosto chiarito il limite della prova presuntiva fondata sul mero rapporto di parentela con il debitore), secondo cui nella fideiussione per obbligazione futura l’onere del creditore, previsto dall’art. 1956 c.c., di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito. Altresì, la sentenza impugnata ha affermato che, in ogni caso, non è stata affatto provata la consapevolezza in capo alla banca del sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice. Se, pertanto, il motivo è in primo luogo inammissibile, laddove esso intende sia contrastare un accertamento di fatto, sia opporsi al principio di diritto ricordato senza offrire nessun argomento in contrario, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., esso è, inoltre, ancora inammissibile, non censurando la seconda ratio decidendi, versata in fatto, secondo cui, in ogni caso, non è provata l’integrazione della fattispecie dell’art. 1956 c.c. Invero, è noto che, in presenza di una duplice ratio, pertanto, di cui anche una sola inadeguatamente attaccata, questa resta idonea a sorreggere la decisione, dal momento che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (e multis, Cass. 6 luglio 2020, n. 13880; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 13luglio 2005, n. 14740). 4. –Il terzo motivo è inammissibile. Esso non coglie e non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui non si tratta di un mutuo fondiario e la clausola di recesso era legittima nell’apertura di credito nella specie conclusa. 5. – Il quarto motivo è in ammissibile, per le medesime ragioni enunciate nella trattazione del primo motivo. Invero, non si tratta di effettiva denunzia di una violazione o falsa applicazione di legge, ma della mera riproposizione di questioni di fatto, già compiutamente esaminate dai giudici del merito e ad essi riservate per legge. La corte d’appello ha accertato, in punto di fatto, la determinatezza di tutte le pattuizioni dai ricorrenti censurate; altresì chiarendo, con una seconda motivazione, quanto al disposto dell’art. 118 t.u.b., che il correntista ed i fideiussori non hanno neppure provato l’effettivo esercizio, tantomeno illegittimo, dello ius variandi da parte della banca, onde tale motivazione in fatto resta idonea a sorreggere ulteriormente la decisione impugnata. Non senza ricordare, quanto alla doglianza del non avere la corte disposto una c.t.u., come la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. 13 gennaio 2020, n. 326). Inoltre, costituisce principio consolidato che la consulenza tecnica d’ufficio – mezzo rimesso alla scelta discrezionale del giudice – non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3130), mentre limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, e sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati (Cass. 14 febbraio 2006, n. 3191; Cass. 6 giugno 2003, n. 9060). 6. – Va dichiarata la inammissibilità del c ontroricorso della banca intimata, poiché il suo avvocato agisce in virtù di procura generale alle liti, in violazione dell’art. 365 c.p.c., che impone per il giudizio di cassazione la procura speciale, che investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata (Cass. 26 luglio 2022, n. 23352; Cass. 4 novembre 2019, n. 28217; Cass., s ez. un. 27 aprile 2 018 , n. 10266; Cass. 28 marzo 2006 , n. 7084; Cass. 16maggio 2003, n. 7710); Non occorre, di conseguenza, liquidare le spese di legittimità.