CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 39519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; actite-41--Pubbftcrs-Ministeroi in -persona det-[OSCURATO:PERSONA]EUCIA Obt1107— _ Lhe ha concluso chiedendo t vi- t, é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per aver falsamente dichiarato, relativamente alla domanda di ammissione al patrocinio gratuito presentata in data 17.6.2015, di aver percepito per l'anno 2014 un reddito familiare di euro 6.000, mentre il reddito ammontava ad un importo superiore. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione, per avere affermato l'onere da parte del ricorrente di indicare in dichiarazione la possidenza di beni mobili registrati. II) Violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 79, comma 1 sub c), d.P.R. 115/2002. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che i motivi dedotti sono generici e aspecifici, non confrontandosi con la "doppia conforme" di condanna che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ragione dell'assorbente ragione derivante dalla omessa dichiarazione, nell'istanza di ammissione, di un reddito percepito dal prevenuto, quale titolare di ditta individuale, pari a euro 3.207,00; omissione ritenuta plausibilmente sorretta da dolo generico. Sotto questo profilo, la decisione è in linea con il costante principio per cui integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (cfr. Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021 - dep. 2022, Rv. 282716 - 01). 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estenso