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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 giugno 2022

Cassazione n. 26497/2022

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uente Rep.

DECRETO ud. sul ricorso 10726-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/02/2021;52 R.G.N. 10726/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 29 giugno 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dalla controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno

6. t I t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. DECRETO ud. sul ricorso 10726-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/02/2021;52 R.G.N. 10726/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 29 giugno 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dalla controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 6. t I t
Decreto Cassazione n. 26497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris