CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 19146/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22031/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 78/2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 552/09/21 depositata i l 12/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Puma), la quale svolge l’attività di commercio e distribuzione all’ingrosso di calzature e articoli sportivi ed è parte di un gruppo che fa capo a Puma AG, con sede in Germania, ha impugnato quattro avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica, con cui venivano recuperati a tassazione,quale valore di transazione , servizi infragruppo corrisposti alla controllante tedesca, riqualificati quali diritti di confine corrisposti alla controllante tedesca su merce importata da terzi produttori e relativi a bollette di importazione del periodo di imposta 2009. 1.1.La CTP di Varese e la CTR della Lombardia hanno accolto il ricorso della società contribuente; la sentenza di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass. n. 25214 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); la CTR della Lombardia, con sentenza 552/09/21 del 12/02/2021, ha accolto in sede di rinvio l’appello dell’Ufficio, ritenendo che oggetto dell’accertamento relativo alla daziabilità delle royalties quale corrispettivo rientrante nel valore di transazione dei fornitori asiatici era il pagamento dei diritti di licenza quale condizione della vendita. 2.Avverso la menzionata sentenza della CTR la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi. 3.L’Agenzia delle entrate e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio e il rinvio della causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente e la controricorrente hanno depositato, in data 07/02/2024, istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione del pagamento dei dazi dovuti e della definizione agevolata delle sanzioni. 2.Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. 3.Spese compensate in ragione della presentazione di un’istanza congiunta. P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le