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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41551/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 22/09/2020, riformava la sentenza emessa in data 18/04/2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale CASELLA Settimo era stato assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Propone ricorso per cassazione il CASELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, non essendo emersa la sussistenza del reato presupposto della ricettazione, ed essendo il CASELLA responsabile della sola guida senza patente.

Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico.

È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, aggravato dalla recidiva, valorizzando gli accertamenti di P.G. inerenti il fatto che il CASELLA era alla guida di un veicolo per il quale - secondo l'ipotesi accusatoria non confutata in alcun modo dalla difesa - era stata sporta denuncia di furto alcuni giorni prima del controllo stradale subito dal ricorrente.

Emerge ancora dalla sentenza impugnata - anche in questo caso senza alcuna specifica confutazione difensiva - che il CASELLA non era stato in grado di giustificare il possesso del mezzo, e quindi di offrire una valida alternativa alla ricezione illecita dello stesso.

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 22/09/2020, riformava la sentenza emessa in data 18/04/2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale CASELLA Settimo era stato assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto. Propone ricorso per cassazione il CASELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, non essendo emersa la sussistenza del reato presupposto della ricettazione, ed essendo il CASELLA responsabile della sola guida senza patente. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, aggravato dalla recidiva, valorizzando gli accertamenti di P.G. inerenti il fatto che il CASELLA era alla guida di un veicolo per il quale - secondo l'ipotesi accusatoria non confutata in alcun modo dalla difesa - era stata sporta denuncia di furto alcuni giorni prima del controllo stradale subito dal ricorrente. Emerge ancora dalla sentenza impugnata - anche in questo caso senza alcuna specifica confutazione difensiva - che il CASELLA non era stato in grado di giustificare il possesso del mezzo, e quindi di offrire una valida alternativa alla ricezione illecita dello stesso. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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