CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 1990
Cassazione n. 07778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado con cui è stato condannato per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull'identità di cui all'art. 495 cod. pen. 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione alla mancata valutazione delle censure mosse con l'atto di appello è manifestamente infondato e reiterativo, perché basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il delitto in esame è reato istantaneo che si consuma al momento della dichiarazione non veritiera sulle proprie generalità, a prescindere dalla successiva ammissione delle corrette indicazioni identificative; ammissione che, nel caso del ricorrente, è seguita all'accertamento in corso degli operatori di polizia giudiziaria che l'ha resa anche inutile. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso