CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 24043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 1/02/2022 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ancona emessa in data 13 maggio 2019, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle spese del grado. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza. Con unico motivo, il difensore deduce l'inosservanza dell'art. 601 cod. proc. pen., reiterando l'eccezione di tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato, già sollevata invero con le conclusioni scritte depositate a mezzo pec in data 21 gennaio 2022. Il difensore rappresenta che l'udienza dinnanzi alla Corte di Appello era stata fissata per il 1 febbraio 2022 e la notifica del decreto di citazione all'imputato era stata effettuata solo in data 19 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso la casella PEC del difensore, in violazione del termine dilatorio posto dalla legge. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 9 giugno 2022, il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame. Nelle conclusioni scritte rassegnate in prossimità dell'udienza il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato. 2. La notifica del decreto di citazione all'imputato appellante è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. solo in data'19 gennaio 2022 e, dunque, posto che l'udienza per la trattazione dell'appello era fissata per il 1 febbraio 2022 (dodici giorni dopo), risulta violato il termine dilatorio di venti giorni di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello» (Sez. 3, 28/09/2021, D'Arcangelo, n. 46179, Rv. 282220-01). 3. Rituale e tempestiva è stata, peraltro, l'eccezione di tardività della notifica formulata dal difensore nelle conclusioni scritte depositate telematicamente in data 21 gennaio 2022. Questa Corte ha già affermato che nel giudizio di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata ove non sia richiesta la modalità in presenza, la violazione del termine a comparire stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. può essere dedotta nelle conclusioni scritte, trattandosi di termine funzionale all'esercizio del diritto di difesa (Cass. pen., sez. V, 7/02/2022 (dep. 17/02/2022), n. 5739, Movio, Rv. 282970-01). La Corte di appello di Ancona, peraltro, pur riportando nelle conclusioni, a pag. 2 della sentenza impugnata l'eccezione difensiva di tardività della notifica del decreto di citazione in appello all'imputato, nulla ha disposto sul punto. 4. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata. L'annullamento, tuttavia, deve essere disposto senza rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio, in quanto il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale per il quale si procede, commesso in data 7 ottobre 2014, si è prescritto in data 7 aprile 2022, non risultando periodi di sospensione del corso della prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è