Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04030/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa su atto allegato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Reggio nell’Emilia, che ha indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 253, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.3.2024; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Ires, Iva ed Irap, 2013 - Sponsorizzazioni sportive - Contestate operazioni oggettivamente inesistenti - Regime probatorio.

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale estesa a più anni d’imposta, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

THQ03DI01443, avente ad oggetto maggiori tributi per Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2013, in conseguenza della ritenuta utilizzazione di fatture relative ad operazioni commerciali reputate oggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto sponsorizzazioni sportive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] club Modena e [OSCURATO:PERSONA] kart, di cui non vi era però prova che le prestazioni fossero state effettivamente fornite.

La contribuente proponeva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.

2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna che lo accoglieva ed annullava l’avviso di accertamento.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], che riformava la decisione della CTP, ritenendo non provata la effettuazione delle prestazioni oggetto dei rapporti di sponsorizzazione.

In conseguenza la Corte tributaria regionale riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.

4. Ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi di ricorso, Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha pure depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729, c.c., per avere il giudice dell’appello errato nella ripartizione dell’onere della prova, e non aver valutato le prove offerte per dimostrare la effettività delle operazioni commerciali ritenute inesistenti dall’Amministrazione finanziaria.

2. Con il terzo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la società critica la nullità della sentenza impugnata per effetto della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in conseguenza della mera apparenza della motivazione.

3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

3.1. Appare opportuno premettere che alla [OSCURATO:PERSONA] è contestato di aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in questo giudizio come in altri relativi a diversi anni d’imposta di cui si è assicurata la trattazione contestuale, in questo caso in relazione alla sponsorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] club Modena e [OSCURATO:PERSONA], dedite alla partecipazione a competizioni di go-kart.

La ricorrente contesta che le prestazioni sono state effettivamente fornite, e comunque che il giudice dell’appello ha valorizzato gli scarni elementi indiziari forniti dall’Agenzia delle Entrate, ed ha invece trascurato gli elementi di prova dell’effettività delle prestazioni assicurati dalla società.

3.2. La Corte tributaria regionale nello svolgimento del processo, dopo aver riassunto gli elementi che avevano indotto l’Amministrazione finanziaria a procedere alla verifica, ha evidenziato che, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] club Modena, nella prospettazione dell’Ufficio, “le fatture relative a prestazioni di sponsorizzazione emesse da “[OSCURATO:PERSONA] 100” si riferivano ad operazioni oggettivamente inesistenti.

L’assunto, peraltro, risultava confermato da ulteriori elementi, quali: - l’assenza di prova circa l’effettività della prestazione (le gare ed i campionati ai quali “[OSCURATO:PERSONA]” avrebbe dovuto partecipare non erano evidenti su internet); non era stato possibile rinvenire informazioni circa i piloti, i kart e le classifiche relativi ai diversi circuiti cui l’associazione avrebbe preso parte; il legale rappresentante dell’associazione non aveva dato alcuna evidenza delle prestazioni rese agli sponsor; nel contratto risultava pattuito un compenso di € 80.000,00, ma non erano state indicate date e scadenze per i pagamenti frazionati.

L’Ufficio rilevava l’estrema genericità della documentazione fotografica, non essendo possibile comprendere quali foto si riferissero alla sponsorizzazione con “[OSCURATO:PERSONA]” e quali, invece, si riferissero all’altra sponsorizzazione in essere nel 2013, con la società [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, i calendari gara delle due sponsorizzazioni erano identici: pertanto, appariva inverosimile che “Aelleci” avesse sponsorizzato, per lo stesso evento sportivo, due associazioni diverse e quindi due veicoli diversi”.

Con riferimento ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], poi, osservava che “i funzionari verbalizzanti rilevavano come la predetta associazione avesse partecipato a gare di kart avvalendosi delle prestazioni di un unico pilota (figlio del rappresentante legale), il quale compariva in diversi siti internet quale pilota del team “MKS di [OSCURATO:PERSONA]”, concorrendo, quindi, per tutt’altro soggetto giuridico.

Inoltre, in relazione alle operazioni in entrata, i verificatori rilevavano come sui primi due accrediti del 2014 (riferiti a fatture emesse nel 2013) fosse presente l’annotazione a mano “Iva”.

Circa le operazioni in uscita i verificatori annotavano diverse operazioni di prelevamento allo sportello, diversi assegni bancari con data pari a quella di valuta (nella sostanza trattavasi di operazioni avvenute per contante) che non trovavano riscontro nelle fatture di acquisto.

Più in generale, dal confronto tra le operazioni in entrata e quelle in uscita emergeva che le somme incassate dall’associazione –dagli sponsor – transitavano solo temporaneamente sul conto corrente dell’associazione e, nel giro di pochi giorni, uscivano a più riprese per essere, a parere dei verbalizzanti, restituite agli sponsor.

Le uscite, peraltro, non avvenivano in concomitanza od in prossimità di alcuna gara di kart” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p.

II).

3.2.1. L a CTR, nella parte motiva della pronuncia, osservava innanzitutto che il Collegio di primo grado si era limitato a proporre affermazioni apodittiche, non mancando di riferirsi ad operazioni soggettivamente inesistenti, mentre sono in questo giudizio in contestazione operazioni oggettivamente inesistenti.

Quindi rilevava che “la valorizzazione degli elementi a sostegno della tesi dell’Ufficio non può che esprimersi attraverso il complesso delle circostanze che sono emerse dal controllo escludendo perciò che un singolo aspetto della vicenda possa determinare conclusioni di segno contrario.

I versamenti e i prelievi eseguiti quasi contestualmente in occasione del saldo delle prestazioni si coniuga con la rilevanza della dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], segretario della “[OSCURATO:PERSONA]”, circa la restituzione delle somme agli sponsor, seppure ritrattata in un secondo momento. … Si è poi già rilevato che la società non [ha] fornito una prova sufficiente in ordine alle gare e ai piloti sponsorizzati, né sono stati rintracciati piloti, kart e classifiche relativi ai circuiti in cui i mezzi dell’associazione avrebbero dovuto gareggiare.

Sono stati rinvenuti numerosi prelevamenti di denaro contante allo sportello a fronte dei quali “[OSCURATO:PERSONA]” non ha fornito spiegazioni, non risultando, peraltro, alcun verbale dell’associazione in merito alla destinazione di tali ingenti somme.

Giova precisare che nell’anno 2013, oggetto del contenzioso all’esame, i prelevamenti bancomat o in contanti a sportello ammontavano ad € 144.420,00, a fronte di entrate per € 148.695,00.

Il predetto segretario dell’associazione, sig. [OSCURATO:PERSONA], pur affermando di avere effettuato numerosi prelevamenti per iscrizioni, gomme, benzina, pasti, ricambi dei motori, ecc., non è stato in grado di documentare alcuno di questi oneri.

Per quel che concerne la seconda sponsorizzazione, quella con l’associazione [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio ha dedotto rilevanti elementi dai quale traspare l’inesistenza oggettiva della prestazione, quali, nell’ordine: - sui principali motori di ricerca internet non è risultata alcuna informazione riferibile a tale associazione; - i libri sociali ([OSCURATO:PERSONA] delle Assemblee, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio Direttivo) non sono stati consegnati ai verificatori; - non risultava la possibilità di tesserarsi presso l’associazione, né erano stati organizzati corsi, eventi o altre attività istituzionali per i soci; -l’ente è stato sostanzialmente utilizzato per finanziare e consentire la partecipazione a gare di karting al sig. [OSCURATO:PERSONA], figlio del legale rappresentante; -l’ente non risultava iscritto al Coni.

Anche in questo caso a seguito di ogni accredito ricevuto nel 2014 dalle società sponsor come pagamento di fatture emesse nel 2013 era seguito, in maniera assolutamente sistematica, un prelevamento per contanti e/o emissione di assegni bancari, eseguito nei giorni immediatamente successivi, per importi variabili tra il 90% ed il 100% di quanto incassato.

Appare evidente, sulla base di quanto esposto che l’Agenzia delle entrate ha fornito sufficienti elementi probatori idonei a suffragare la fittizietà delle prestazioni rese alla parte appellata”(sent. [OSCURATO:PERSONA], p.

IV).

3.2.2. È sembrato opportuno trascrivere un ampio stralcio della decisione del giudice dell’appello, che riporta anche ulteriori elementi, per evidenziare come la sua motivazione sia tutt’altro che apparente, ed anzi ben comprensibile e diffusa.

In conseguenza il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato.

3.3. La ricorrente lamenta comunque che il giudice del gravame non avrebbe preso in considerazione le prove contrarie che aveva offerto.

Invero il giudice del merito non è tenuto ad esporre la propria valutazione su ciascuna delle argomentazioni proposte dalle parti, dovendo piuttosto esaminarle e quindi esporre un percorso motivazionale coerente, che illustri con chiarezza le ragioni della decisione, ed a tanto il giudice dell’appello ha provveduto.

Manca piuttosto, nel ricorso della contribuente, la puntuale confutazione dei tanti argomenti proposti dalla Corte tributaria regionale che, nel loro complesso, assurgono condivisibilmente a decisivi elementi di prova presuntiva dell’oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali di sponsorizzazione.

Non chiarisce la contribuente in qual modo abbia provato l’effettivo svolgimento delle prestazioni, non risolve i dubbi sulla riferibilità di ciascuna di esse ad una determinata associazione dedita alle corse e ad un determinato anno.

3.3.1. La società propone generiche contestazioni, lamenta la contraddittorietà delle valutazioni espresse dall’Amministrazione finanziaria, ma non illustra analiticamente la contraddizione in che cosa consista.

Afferma che il giudice dell’appello “ha omesso di valutare l’insieme degli elementi addotti e dei documenti probatori forniti dall’appellato a sostegno dell’effettività della prestazione” (ric., p. 11), ma non ha cura di specificare analiticamente a quali elementi e documenti intenda operare riferimento.

Afferma che, nella tesi sposata dal giudice di secondo grado dovrebbe ritenersi, con riferimento ai due partners commerciali, che “le due associazioni in esame in realtà non esistano” (ric., p. 12), ma questo argomento non trova riscontro nella motivazione espressa dal giudice dell’appello.

Sostiene la società che “a fronte dell’esistenza di un contratto di sponsorizzazione, del bonifico della somma concordata e della fattura per la somma ricevuta, della produzione delle foto delle gare e delle sponsorizzazioni avvenute” (ric., p. 13), la valutazione della prova presuntiva effettuata dal giudice del gravame avrebbe dovuto essere diversa.

Trascura però di indicare quando e dove abbia prodotto il contratto di sponsorizzazione (relativo ad una sola associazione ?), e non ha cura di riportarne, almeno in sintesi, il contenuto.

Trascura anche da replicare sulla valutazione che le fotografie prodotte non appaiono sicuramente riferibili alle prestazioni di sponsorizzazione relative all’anno 2013, e non chiarisce perché la circostanza dovrebbe invece ritenersi dimostrata.

3.4. In sostanza la Corte tributaria regionale ha espresso con chiarezza la propria valutazione della prova presuntiva, e la contribuente non ne contrasta efficacemente gli argomenti, non dimostra in che cosa abbia sbagliato, limitandosi a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, peraltro soltanto indicato e non analiticamente descritto nel suo contenuto.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertanto infondati, e devono perciò essere respinti.

4. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, per non avere il giudice del gravame tenuto conto della presunzione assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie fino a 200.000,00 Euro, indipendentemente da ogni valutazione di congruità e convenienza.

4.1. Il motivo di ricorso non risulta centrato.

La Corte tributaria regionale non afferma che la deducibilità delle spese pubblicitarie debba essere negata per valutazioni di congruità o convenienza.

Il giudice del gravame sostiene, condivisibilmente, essere mancata la prova che le operazioni commerciali di sponsorizzazione non fossero inesistenti.

Il motivo di ricorso non contrasta, pertanto, una delle ragioni della decisione impugnata, e risulta pertanto inammissibile.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della pronuncia e del valore della controversia.

5.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa su atto allegato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Reggio nell’Emilia, che ha indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 253, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.3.2024; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Ires, Iva ed Irap, 2013 - Sponsorizzazioni sportive - Contestate operazioni oggettivamente inesistenti - Regime probatorio. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale estesa a più anni d’imposta, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. THQ03DI01443, avente ad oggetto maggiori tributi per Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2013, in conseguenza della ritenuta utilizzazione di fatture relative ad operazioni commerciali reputate oggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto sponsorizzazioni sportive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] club Modena e [OSCURATO:PERSONA] kart, di cui non vi era però prova che le prestazioni fossero state effettivamente fornite. La contribuente proponeva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo. 2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna che lo accoglieva ed annullava l’avviso di accertamento. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], che riformava la decisione della CTP, ritenendo non provata la effettuazione delle prestazioni oggetto dei rapporti di sponsorizzazione. In conseguenza la Corte tributaria regionale riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento. 4. Ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi di ricorso, Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente ha pure depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729, c.c., per avere il giudice dell’appello errato nella ripartizione dell’onere della prova, e non aver valutato le prove offerte per dimostrare la effettività delle operazioni commerciali ritenute inesistenti dall’Amministrazione finanziaria. 2. Con il terzo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la società critica la nullità della sentenza impugnata per effetto della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in conseguenza della mera apparenza della motivazione. 3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 3.1. Appare opportuno premettere che alla [OSCURATO:PERSONA] è contestato di aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in questo giudizio come in altri relativi a diversi anni d’imposta di cui si è assicurata la trattazione contestuale, in questo caso in relazione alla sponsorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] club Modena e [OSCURATO:PERSONA], dedite alla partecipazione a competizioni di go-kart. La ricorrente contesta che le prestazioni sono state effettivamente fornite, e comunque che il giudice dell’appello ha valorizzato gli scarni elementi indiziari forniti dall’Agenzia delle Entrate, ed ha invece trascurato gli elementi di prova dell’effettività delle prestazioni assicurati dalla società. 3.2. La Corte tributaria regionale nello svolgimento del processo, dopo aver riassunto gli elementi che avevano indotto l’Amministrazione finanziaria a procedere alla verifica, ha evidenziato che, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] club Modena, nella prospettazione dell’Ufficio, “le fatture relative a prestazioni di sponsorizzazione emesse da “[OSCURATO:PERSONA] 100” si riferivano ad operazioni oggettivamente inesistenti. L’assunto, peraltro, risultava confermato da ulteriori elementi, quali: - l’assenza di prova circa l’effettività della prestazione (le gare ed i campionati ai quali “[OSCURATO:PERSONA]” avrebbe dovuto partecipare non erano evidenti su internet); non era stato possibile rinvenire informazioni circa i piloti, i kart e le classifiche relativi ai diversi circuiti cui l’associazione avrebbe preso parte; il legale rappresentante dell’associazione non aveva dato alcuna evidenza delle prestazioni rese agli sponsor; nel contratto risultava pattuito un compenso di € 80.000,00, ma non erano state indicate date e scadenze per i pagamenti frazionati. L’Ufficio rilevava l’estrema genericità della documentazione fotografica, non essendo possibile comprendere quali foto si riferissero alla sponsorizzazione con “[OSCURATO:PERSONA]” e quali, invece, si riferissero all’altra sponsorizzazione in essere nel 2013, con la società [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, i calendari gara delle due sponsorizzazioni erano identici: pertanto, appariva inverosimile che “Aelleci” avesse sponsorizzato, per lo stesso evento sportivo, due associazioni diverse e quindi due veicoli diversi”. Con riferimento ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], poi, osservava che “i funzionari verbalizzanti rilevavano come la predetta associazione avesse partecipato a gare di kart avvalendosi delle prestazioni di un unico pilota (figlio del rappresentante legale), il quale compariva in diversi siti internet quale pilota del team “MKS di [OSCURATO:PERSONA]”, concorrendo, quindi, per tutt’altro soggetto giuridico. Inoltre, in relazione alle operazioni in entrata, i verificatori rilevavano come sui primi due accrediti del 2014 (riferiti a fatture emesse nel 2013) fosse presente l’annotazione a mano “Iva”. Circa le operazioni in uscita i verificatori annotavano diverse operazioni di prelevamento allo sportello, diversi assegni bancari con data pari a quella di valuta (nella sostanza trattavasi di operazioni avvenute per contante) che non trovavano riscontro nelle fatture di acquisto. Più in generale, dal confronto tra le operazioni in entrata e quelle in uscita emergeva che le somme incassate dall’associazione –dagli sponsor – transitavano solo temporaneamente sul conto corrente dell’associazione e, nel giro di pochi giorni, uscivano a più riprese per essere, a parere dei verbalizzanti, restituite agli sponsor. Le uscite, peraltro, non avvenivano in concomitanza od in prossimità di alcuna gara di kart” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p. II). 3.2.1. L a CTR, nella parte motiva della pronuncia, osservava innanzitutto che il Collegio di primo grado si era limitato a proporre affermazioni apodittiche, non mancando di riferirsi ad operazioni soggettivamente inesistenti, mentre sono in questo giudizio in contestazione operazioni oggettivamente inesistenti. Quindi rilevava che “la valorizzazione degli elementi a sostegno della tesi dell’Ufficio non può che esprimersi attraverso il complesso delle circostanze che sono emerse dal controllo escludendo perciò che un singolo aspetto della vicenda possa determinare conclusioni di segno contrario. I versamenti e i prelievi eseguiti quasi contestualmente in occasione del saldo delle prestazioni si coniuga con la rilevanza della dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], segretario della “[OSCURATO:PERSONA]”, circa la restituzione delle somme agli sponsor, seppure ritrattata in un secondo momento. … Si è poi già rilevato che la società non [ha] fornito una prova sufficiente in ordine alle gare e ai piloti sponsorizzati, né sono stati rintracciati piloti, kart e classifiche relativi ai circuiti in cui i mezzi dell’associazione avrebbero dovuto gareggiare. Sono stati rinvenuti numerosi prelevamenti di denaro contante allo sportello a fronte dei quali “[OSCURATO:PERSONA]” non ha fornito spiegazioni, non risultando, peraltro, alcun verbale dell’associazione in merito alla destinazione di tali ingenti somme. Giova precisare che nell’anno 2013, oggetto del contenzioso all’esame, i prelevamenti bancomat o in contanti a sportello ammontavano ad € 144.420,00, a fronte di entrate per € 148.695,00. Il predetto segretario dell’associazione, sig. [OSCURATO:PERSONA], pur affermando di avere effettuato numerosi prelevamenti per iscrizioni, gomme, benzina, pasti, ricambi dei motori, ecc., non è stato in grado di documentare alcuno di questi oneri. Per quel che concerne la seconda sponsorizzazione, quella con l’associazione [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio ha dedotto rilevanti elementi dai quale traspare l’inesistenza oggettiva della prestazione, quali, nell’ordine: - sui principali motori di ricerca internet non è risultata alcuna informazione riferibile a tale associazione; - i libri sociali ([OSCURATO:PERSONA] delle Assemblee, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio Direttivo) non sono stati consegnati ai verificatori; - non risultava la possibilità di tesserarsi presso l’associazione, né erano stati organizzati corsi, eventi o altre attività istituzionali per i soci; -l’ente è stato sostanzialmente utilizzato per finanziare e consentire la partecipazione a gare di karting al sig. [OSCURATO:PERSONA], figlio del legale rappresentante; -l’ente non risultava iscritto al Coni. Anche in questo caso a seguito di ogni accredito ricevuto nel 2014 dalle società sponsor come pagamento di fatture emesse nel 2013 era seguito, in maniera assolutamente sistematica, un prelevamento per contanti e/o emissione di assegni bancari, eseguito nei giorni immediatamente successivi, per importi variabili tra il 90% ed il 100% di quanto incassato. Appare evidente, sulla base di quanto esposto che l’Agenzia delle entrate ha fornito sufficienti elementi probatori idonei a suffragare la fittizietà delle prestazioni rese alla parte appellata”(sent. [OSCURATO:PERSONA], p. IV). 3.2.2. È sembrato opportuno trascrivere un ampio stralcio della decisione del giudice dell’appello, che riporta anche ulteriori elementi, per evidenziare come la sua motivazione sia tutt’altro che apparente, ed anzi ben comprensibile e diffusa. In conseguenza il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato. 3.3. La ricorrente lamenta comunque che il giudice del gravame non avrebbe preso in considerazione le prove contrarie che aveva offerto. Invero il giudice del merito non è tenuto ad esporre la propria valutazione su ciascuna delle argomentazioni proposte dalle parti, dovendo piuttosto esaminarle e quindi esporre un percorso motivazionale coerente, che illustri con chiarezza le ragioni della decisione, ed a tanto il giudice dell’appello ha provveduto. Manca piuttosto, nel ricorso della contribuente, la puntuale confutazione dei tanti argomenti proposti dalla Corte tributaria regionale che, nel loro complesso, assurgono condivisibilmente a decisivi elementi di prova presuntiva dell’oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali di sponsorizzazione. Non chiarisce la contribuente in qual modo abbia provato l’effettivo svolgimento delle prestazioni, non risolve i dubbi sulla riferibilità di ciascuna di esse ad una determinata associazione dedita alle corse e ad un determinato anno. 3.3.1. La società propone generiche contestazioni, lamenta la contraddittorietà delle valutazioni espresse dall’Amministrazione finanziaria, ma non illustra analiticamente la contraddizione in che cosa consista. Afferma che il giudice dell’appello “ha omesso di valutare l’insieme degli elementi addotti e dei documenti probatori forniti dall’appellato a sostegno dell’effettività della prestazione” (ric., p. 11), ma non ha cura di specificare analiticamente a quali elementi e documenti intenda operare riferimento. Afferma che, nella tesi sposata dal giudice di secondo grado dovrebbe ritenersi, con riferimento ai due partners commerciali, che “le due associazioni in esame in realtà non esistano” (ric., p. 12), ma questo argomento non trova riscontro nella motivazione espressa dal giudice dell’appello. Sostiene la società che “a fronte dell’esistenza di un contratto di sponsorizzazione, del bonifico della somma concordata e della fattura per la somma ricevuta, della produzione delle foto delle gare e delle sponsorizzazioni avvenute” (ric., p. 13), la valutazione della prova presuntiva effettuata dal giudice del gravame avrebbe dovuto essere diversa. Trascura però di indicare quando e dove abbia prodotto il contratto di sponsorizzazione (relativo ad una sola associazione ?), e non ha cura di riportarne, almeno in sintesi, il contenuto. Trascura anche da replicare sulla valutazione che le fotografie prodotte non appaiono sicuramente riferibili alle prestazioni di sponsorizzazione relative all’anno 2013, e non chiarisce perché la circostanza dovrebbe invece ritenersi dimostrata. 3.4. In sostanza la Corte tributaria regionale ha espresso con chiarezza la propria valutazione della prova presuntiva, e la contribuente non ne contrasta efficacemente gli argomenti, non dimostra in che cosa abbia sbagliato, limitandosi a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, peraltro soltanto indicato e non analiticamente descritto nel suo contenuto. Il primo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertanto infondati, e devono perciò essere respinti. 4. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, per non avere il giudice del gravame tenuto conto della presunzione assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie fino a 200.000,00 Euro, indipendentemente da ogni valutazione di congruità e convenienza. 4.1. Il motivo di ricorso non risulta centrato. La Corte tributaria regionale non afferma che la deducibilità delle spese pubblicitarie debba essere negata per valutazioni di congruità o convenienza. Il giudice del gravame sostiene, condivisibilmente, essere mancata la prova che le operazioni commerciali di sponsorizzazione non fossero inesistenti. Il motivo di ricorso non contrasta, pertanto, una delle ragioni della decisione impugnata, e risulta pertanto inammissibile. In definitiva il ricorso deve essere respinto. 5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della pronuncia e del valore della controversia. 5.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto del
Sentenza Cassazione n. 04030/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris