CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Decisione assunta de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.. 18-28965/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo con atto personalmente sottoscritto), deducendo vizio di motivazione, con riguardo alla ratio che avrebbe orientato la dosimetria della sanzione applicata, con specifico riferimento alla misura degli aumenti per continuazione. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stati proposti fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La difesa lamenta, in forma assolutamente generica, vizio di motivazione della sentenza di appello in ordine alla ratio sottesa alla dimensione sanzionatoria misurata nel calcolo degli aumenti disposti per continuazione. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599- bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha 18-28965/2022 effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti alla misura sanzionatoria. L'accordo raggiunto dalle parti su tale misura complessiva, oggetto di proposta ha inoltre "rafforzato" la preclusione processuale a mettere in discussione la segmentata dimensione sanzionatoria, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente tali oggetti (da ultimo, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 6, n. 54431, del 25/10/2018, 274315). Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] personalmente è invece affetto da vizio radicale giacché in aperta elusione di quanto dispone l'art. 613 novellato del codice di rito. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 n