CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 25027/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore dell'imputato, in data 26 marzo 2024, ha depositato telematicamente memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore abilitato, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 ottobre 2023, che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, nel giudizio abbreviato, ha ritenuto il predetto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di furto consumato (capo a); agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. (capo b); all'art. 337 cod. pen. capo c); agli artt. 61 n. 2, 635 co. 2 n.1 cod. pen. (capo d); tutti commessi in Palermo, il 31 agosto 2022. 2. Sono stati articolati due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con un primo motivo di ricorso si sono lamentati i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela per i delitti di tentato furto e furto consumato di cui ai capi a) e b) dell'imputazione; il difensore, nella redazione delle conclusioni scritte, aveva espressamente chiestó al giudice d'appello di pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela; con l'atto di gravame era stata del resto invocata una riduzione della pena anche in relazione alle imputazioni di cui ai capi a) e b); la sentenza impugnata aveva ritenuto ammissibile il relativo motivo, pur non condividendolo. 2.2.Con un secondo motivo, sono stati dedotti analoghi vizi in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 635 cpv. n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.. La Corte d'appello avrebbe omesso di replicare allo specifico motivo d'impugnazione che aveva dimostrato, con il supporto delle fotografie in atti, che fosse stato il veicolo della pattuglia dei Carabinieri a tamponare la [OSCURATO:PERSONA] guidata dal prevenuto e non viceversa, come contestato nell'imputazione di cui ai capi c) e d). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è in parte fondato. 1. Quanto al primo motivo, la Corte di legittimità deve considerare che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 3 0 dell'art.624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie e tra le quali, in ogni caso, non sono incluse quelle formalmente contestate nell'editto accusatorio (violenza sulle cose ed esposizione dei beni alla pubblica fede). La natura della questione posta, che attiene ad un assunto error in procedendo, ha autorizzato il collegio a compulsare il fascicolo processuale ed è stato possibile rilevare che, in sede di deposito delle conclusioni scritte nell'ambito del rito cartolare non partecipato del giudizio d'appello, datate 7 giugno 2023, la difesa dell'imputato aveva esplicitamente richiesto alla Corte territoriale una declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela in ordine ad entrambi gli addebiti di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato. 1.1. È allora evidente che la Corte territoriale, sollecitata a pronunciarsi sulla questione della mancanza di una condizione di procedibilità, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 129 comma 1 cod. proc. pen., avrebbe dovuto, sul punto, prendere posizione a prescindere dalla formulazione ad hoc di un motivo di gravame a ciò destinato, tanto più che, come illustrato dalla difesa del ricorrente e verificato attraverso la consultazione dell'incarto procedimentale, la Corte medesima aveva dichiarato la cessazione degli effetti della misura cautelare personale applicata all'imputato con riferimento al reato di cui al capo a) proprio a causa della mancata formalizzazione della querela, da parte della persona offesa, nel termine di cui all'art. 85 comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2022. Ed in effetti risultano, agli atti del fascicolo, due mere denunce orali all'epoca presentate dalle persone offese dei citati reati, prive di qualsiasi manifestazione di volontà punitiva, non desumibile neppure per facta concludentia. 1.2. Ne consegue che, in assenza di emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone - limitatamente alle imputazioni sub a) e b) dell'editto accusatorio - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere più proseguita per difetto di querela. 2. Il secondo motivo - che riguarda l'affermazione di reità per i delitti di cui ai capi c) e d) - è, invece, inammissibile, perché non consentito dalla legge e manifestamente infondato. 2.1. Come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito, che, in doppia conforme sulla responsabilità, costituiscono un unico impianto argomentativo al quale il collegio può indistintamente attingere, l'imputato (pag. 13 sentenza di primo grado) "ha resistito al controllo degli operanti persistendo in una condotta di guida spericolata (facendo dapprima una inversione di marcia) e successivamente investendo deliberatamente una volante delle forze dell'ordine (mettendo così volontariamente in pericolo l'incolumità dei militari) che si era posta sulla strada nel tentativo di fermare il Milazzo"; e ancora (pag. 14 sentenza di primo grado) "sia la lesione alla carrozzeria riportata dalla [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Milazzo che quella riportata sulla carrozzeria dell'autovettura delle forze dell'ordine (essendo rispettivamente posizionate sulla fiancata anteriore sinistra e sull'angolo anteriore sinistro) sono del tutto compatibili con una manovra di sterzo operata dal Milazzo al fine di proseguire nella propria corsa[...] Deve pertanto ritenersi che l'imputato abbia speronato l'autovettura delle forze dell'ordine volontariamente.Tale dato, poi, è ancor più confortato dal fatto che, successivamente alla collisione, il Milazzo proseguiva nella propria fuga andando anche a collidere contro ulteriori autovetture". Il fascicolo fotografico compiegato agli atti del processo convalida il tema accusatorio (pag. 15 sentenza di primo grado). La sentenza impugnata, a sua volta, ha chiosato come "sia del tutto chiara, dettagliata ed inconfutabile sul punto la ricostruzione contenuta nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri [...] i militari avevano cercato di bloccare le due autovetture, ritenendo fosse in atto un furto, ma il conducente della [OSCURATO:PERSONA] si era dato alla fuga, dirigendosi repentinamente contro un'autovettura di servizio al fine di evitare di essere bloccato e colpendola ad una fiancata" (pag. 3). 2.2. A fronte del compendio argomentativo così ripercorso, le ragioni di censura, che investono la motivazione della sentenza impugnata, si sostanziano in un invito ad una integrale rivisitazione del materiale probatorio, certamente non consentita, in quanto in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01). 2.3. A tanto può comunque aggiungersi che all'imputato è stata attribuita, nel complesso, una condotta oppositiva nei confronti dell'operato dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni, realizzata anche attraverso una serie di manovre pericolose, strumentali al perfezionamento della fuga, che hanno determinato l'impatto tra il veicolo rubato, da lui condotto, ed il veicolo di servizio, danneggiato a causa degli ostacoli da lui interposti al suo tragitto. Tali considerazioni rendono irrilevante interrogarsi sulla meccanica dello scontro tra i due mezzi, perché il deterioramento della carrozzeria dell'autovettura dei Carabinieri è conseguenza del contegno, risoluto, violento e spregiudicato, del prevenuto, che, alla luce dell'articolato decisionale del duplice grado, ha certamente agito a costo di cagionarlo.3. Ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., ritiene la Corte di poter rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito e così, vanno eliminati gli aumenti in continuazione relativi alle imputazioni di cui ai capi a) e b), pari a mesi 6 e giorni venti di reclusione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle imputazioni di cui ai capi a) e b), perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela ed elimina la relativa pena di mesi sei e gio