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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 06140/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13156/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale, oltreché presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 41; –ricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 31, è elettivamente domiciliata; -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il predetto nello studio prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Borgognona, n. 47. -controricorrente- Oggetto: Appalto –Mancata determinazione pattizia del prezzo –Novità della questione – Conseguenze –Inammissibilità dei motivi.

Avverso la sentenza n. 2751/2017, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 7/11/2017, pubblicata il 20/11/2017 e notificata il 22/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/2/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con sentenza n. 136/2011, depositata il 18 settembre 2011, il Tribunale di Bologna-Sezione Imola, condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 36.143,65 per la fornitura e posa di parquet e ceramiche, respingendo, al contempo, la domanda riconvenzionale che la Bulzoni aveva proposto per il medesimo importo, in ragione di lamentati vizi e difetti di posa e materiali, e la conseguente manleva richiesta dalla società al posatore Berardi.

Impugnata la predetta sentenza da [OSCURATO:PERSONA] e costituitisi in giudizio sia la società, sia il Berardi, la Corte d’Appello di Bologna rigettò l’appello e condannò l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 2.Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria.

Si difendono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che deposita anche memoria,e la Ditta individuale [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

3. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame della circostanza, discussa tra le parti, riguardante la prova dell’entità del corrispettivo dovuto per i lavori effettuati e i materiali forniti dalla società, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., riferito all’art. 1657 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto provata la misura del corrispettivo dell’appalto, non stabilita nel relativo contratto, sulla sola base delle fatture e del capitolato prodotti dalla società, senza considerare che quest’ultimo documento non era stato approvato dalla committente e che sull’entità e sulla consistenza delle opere e dei materiali vi era contestazione, come evincibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.

Ad avviso della ricorrente, in particolare, l’intervenuta decadenza dalla responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art.1667 cod. civ., non esonerava quest’ultimo, a fronte delle contestazioni sollevate, dall’onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 1657 cod. civ., sulle prestazioni effettuate e sulla congruità del compenso richiesto, onde consentire al giudice di determinare lo stesso.

4. Col secondo motivo, considerato espressamente consequenziale al primo, si lamenta il capo della sentenza che, rigettando la proposta impugnazione e confermando la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione staccata di Imola, ha condannato la convenuta committente al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore, nonché del terzo chiamato.

5. Col terzo motivo, si impugna il capo della sentenza della Corte territoriale, che condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, posto che dall’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata deve derivare la condanna di entrambe le parti alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla ricorrente.

6. Col quarto motivo, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 192 cod. proc. civ., riferiti all’art.1657 cod. civ., in merito alla reiezione della richiesta di c.t.u. volta alla determinazione del giusto corrispettivo del contratto d’appalto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di secondo grado affermato che la c.t.u. chiesta dall’appellante vertesse genericamente sull’entità dei lavori eseguiti e sull’entità e quantificazione del danno e che questi aspetti ricadessero nell’onere probatorio spettante all’appellante.

Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale non aveva considerato che la c.t.u. richiesta fosse deducente, in quanto riguardante l’entità dei lavori e la valutazione dei materiali onde determinare la misura del corrispettivo, il cui onere probatorio ricadeva sull’appaltatore, e che nessuna rilevanza assumesse la sua mancata reiterazione in una o più udienze del giudizio di primo grado, posto che essa si riferiva non solo ai vizi dell’appalto, ma anche ai prezzi e alla qualità delle opere e forniture esposti in fattura.

7. Il primo motivo è inammissibile.

Si osserva, innanzitutto, come l’inammissibilità del primo motivo per violazione del principio di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. (c.d. doppia conforme), che limita il ricorso ai motivi di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) del primo comma dell’art. 36 0 cod. p roc. civ., eccepita dalla Ditta individuale Berardi nel proprio controricorso, non sia configurabile nella specie, atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83 del 2012), le regole sulla "doppia conforme" (introdotte dal comma 1, lett. a), si applicano "ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (12 agosto 2012), ossia ai giudizi introdotti in grado di appello dal giorno 11 settembre 2012 in poi (v.

Cass. n. 5528 del 2014, in motivazione), e che, nella specie, il giudizio in grado di appello, che ha originato la sentenza impugnata col ricorso in esame, è stato introdotto antecedentemente a tale data (la prima udienza era stata fissata al 15 maggio del 2012).

L’inammissibilità discende, invero, dalla novità della doglianza proposta col motivo in esame.

Come noto, infatti, i motivi del ricorso p er cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. 3, 31/01/2006, n. 2140).

Pertanto, q ualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, al fine di consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. 1 , 22/12/2005, n. 28480; Cass., Sez. 2, 24/01/2019 , n. 2038).

Nella specie, va in primo luogo osservato come la sentenza d’appello non faccia alcuna menzione delle questioni proposte con la censura in esame e afferenti alla mancata determinazione pattizia del prezzo dell’appalto e alle modalità giuridiche attraverso le quali porvi rimedio, atteso che i motivi d’appello in essa descritti risultano circoscritti alle sole questioni riguardanti la non corrispondenza del materiale fornito con quello promesso, la genericità delle fatture in quanto non contenenti quantità, tipologia e prezzi a misura della posa, l’intervenuto pagamento diretto dei posatori, la valenza indiziaria della c.t.p. prodotta, l’eccessività della condanna alle spese e l’addebito integrale di quelle sostenute dal terzo chiamato in causa, ciò che avrebbe dovuto indurre la ricorrente a specificare, a pena di inammissibilità, quando e in quale atto le stesse fosse state proposte nei gradi di merito.

Peraltro, dette questioni non risultano neppure proposte nell’atto di appello, emergendo dalla lettura dello stesso come i motivi di gravame avessero avuto riguardo esclusivamente 1) all’erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti, per avere i giudici di merito ritenuto pacifica l’avvenuta fornitura di materiali e le opere indicate nei documenti fiscali prodotti, ancorché vi fosse contestazione sui materiali consegnati, siccome divergenti per qualità e misura, e alla ritenuta mancata dimostrazione delle difformità della merce rispetto alle originarie pattuizioni, siccome non riscontrate all’esito delle prove orali svolte; 2) all’erronea valutazione e carenza di motivazione sull’esistenza dei presupposti giustificativi delle voci di danno effettivamente cagionato all’appellante dalla mancata diligenza nell’esecuzione dei lavori da parte della SIMEI, nonché sull’efficacia probatoria della perizia stragiudiziale prodotta dalla difesa dell’appellante, contenente la descrizione dello stato dei luoghi e degli errori commessi e le modalità e costi per un eventuale ripristino, benché avente valore indiziario, e sulla legittimità della richiesta di risarcimento del danno e sulla domanda di c.t.u. volta alla verifica del lavoro eseguito e della qualitàdei materiali utilizzati, nonché del costo per il corretto ripristino dei lavori, considerata rinunciata in quanto non reiterata in udienza, benché non soggetta a preclusioni istruttorie; e, infine, 3) all’eccessività delle spese processuali liquidate dal giudice di primo grado.

Ne consegue l’inammissibilità della censura.

8. Il quarto motivo, da trattare ora per motivi di priorità logica, è altrettanto inammissibile.

I motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata devono, infatti, avere i caratteri non solo della specificità e della completezza, ma anche della riferibilità alla decisione stessa (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530), aspetti questi del tutto disattesi nella specie.

La censura non attinge, infatti, la ratio decidendi risultante dalla motivazione della sentenza impugnata,nella quale il rigetto della richiesta di c.t.u. è innanzitutto ricondotta alla reputata tardività delle contestazioni dell’appellante ai sensi dell’art. 1667 cod. civ., essendo gli scritti in atti di molto successivi al termine dei lavori, seguita dalla valutazione delle prove orali sul punto, oltreché dalla reputata natura esplorativa della stessa, in assenzadi prove dedotte.

Peraltro, la finalità della richiesta c.t.u., secondo le deduzioni della ricorrente, era quella di verificare quantità e qualità delle opere eseguite onde procedere all’accertamento del giusto corrispettivo, sicché essa, vertendo sul medesimo oggetto non precedentemente dedotto, come si è visto con riguardo al primo motivo, valutato sotto il profilo della prova, è a sua volta inammissibile anche in quanto riferito a questione nuova.

Ne consegue l’inammissibilità della censura.

9. La seconda e la terza censura sono, invece, assorbite dalla decisione di rigetto delle altre due, richiedendosi con esse una diversa regolamentazione delle spese di lite sulla base dell’accoglimento degli altri motivi di doglianza.

10. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del primo e quarto motivo e l’assorbimento del secondo e del terzo, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, tenuto anche conto del procedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà davanti alla Corte d’Appello, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13156/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale, oltreché presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 41; –ricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 31, è elettivamente domiciliata; -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il predetto nello studio prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Borgognona, n. 47. -controricorrente- Oggetto: Appalto –Mancata determinazione pattizia del prezzo –Novità della questione – Conseguenze –Inammissibilità dei motivi. Avverso la sentenza n. 2751/2017, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 7/11/2017, pubblicata il 20/11/2017 e notificata il 22/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/2/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con sentenza n. 136/2011, depositata il 18 settembre 2011, il Tribunale di Bologna-Sezione Imola, condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 36.143,65 per la fornitura e posa di parquet e ceramiche, respingendo, al contempo, la domanda riconvenzionale che la Bulzoni aveva proposto per il medesimo importo, in ragione di lamentati vizi e difetti di posa e materiali, e la conseguente manleva richiesta dalla società al posatore Berardi. Impugnata la predetta sentenza da [OSCURATO:PERSONA] e costituitisi in giudizio sia la società, sia il Berardi, la Corte d’Appello di Bologna rigettò l’appello e condannò l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 2.Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria. Si difendono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che deposita anche memoria,e la Ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 3. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame della circostanza, discussa tra le parti, riguardante la prova dell’entità del corrispettivo dovuto per i lavori effettuati e i materiali forniti dalla società, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., riferito all’art. 1657 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto provata la misura del corrispettivo dell’appalto, non stabilita nel relativo contratto, sulla sola base delle fatture e del capitolato prodotti dalla società, senza considerare che quest’ultimo documento non era stato approvato dalla committente e che sull’entità e sulla consistenza delle opere e dei materiali vi era contestazione, come evincibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti. Ad avviso della ricorrente, in particolare, l’intervenuta decadenza dalla responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art.1667 cod. civ., non esonerava quest’ultimo, a fronte delle contestazioni sollevate, dall’onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 1657 cod. civ., sulle prestazioni effettuate e sulla congruità del compenso richiesto, onde consentire al giudice di determinare lo stesso. 4. Col secondo motivo, considerato espressamente consequenziale al primo, si lamenta il capo della sentenza che, rigettando la proposta impugnazione e confermando la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione staccata di Imola, ha condannato la convenuta committente al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore, nonché del terzo chiamato. 5. Col terzo motivo, si impugna il capo della sentenza della Corte territoriale, che condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, posto che dall’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata deve derivare la condanna di entrambe le parti alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla ricorrente. 6. Col quarto motivo, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 192 cod. proc. civ., riferiti all’art.1657 cod. civ., in merito alla reiezione della richiesta di c.t.u. volta alla determinazione del giusto corrispettivo del contratto d’appalto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di secondo grado affermato che la c.t.u. chiesta dall’appellante vertesse genericamente sull’entità dei lavori eseguiti e sull’entità e quantificazione del danno e che questi aspetti ricadessero nell’onere probatorio spettante all’appellante. Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale non aveva considerato che la c.t.u. richiesta fosse deducente, in quanto riguardante l’entità dei lavori e la valutazione dei materiali onde determinare la misura del corrispettivo, il cui onere probatorio ricadeva sull’appaltatore, e che nessuna rilevanza assumesse la sua mancata reiterazione in una o più udienze del giudizio di primo grado, posto che essa si riferiva non solo ai vizi dell’appalto, ma anche ai prezzi e alla qualità delle opere e forniture esposti in fattura. 7. Il primo motivo è inammissibile. Si osserva, innanzitutto, come l’inammissibilità del primo motivo per violazione del principio di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. (c.d. doppia conforme), che limita il ricorso ai motivi di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) del primo comma dell’art. 36 0 cod. p roc. civ., eccepita dalla Ditta individuale Berardi nel proprio controricorso, non sia configurabile nella specie, atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83 del 2012), le regole sulla "doppia conforme" (introdotte dal comma 1, lett. a), si applicano "ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (12 agosto 2012), ossia ai giudizi introdotti in grado di appello dal giorno 11 settembre 2012 in poi (v. Cass. n. 5528 del 2014, in motivazione), e che, nella specie, il giudizio in grado di appello, che ha originato la sentenza impugnata col ricorso in esame, è stato introdotto antecedentemente a tale data (la prima udienza era stata fissata al 15 maggio del 2012). L’inammissibilità discende, invero, dalla novità della doglianza proposta col motivo in esame. Come noto, infatti, i motivi del ricorso p er cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. 3, 31/01/2006, n. 2140). Pertanto, q ualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, al fine di consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. 1 , 22/12/2005, n. 28480; Cass., Sez. 2, 24/01/2019 , n. 2038). Nella specie, va in primo luogo osservato come la sentenza d’appello non faccia alcuna menzione delle questioni proposte con la censura in esame e afferenti alla mancata determinazione pattizia del prezzo dell’appalto e alle modalità giuridiche attraverso le quali porvi rimedio, atteso che i motivi d’appello in essa descritti risultano circoscritti alle sole questioni riguardanti la non corrispondenza del materiale fornito con quello promesso, la genericità delle fatture in quanto non contenenti quantità, tipologia e prezzi a misura della posa, l’intervenuto pagamento diretto dei posatori, la valenza indiziaria della c.t.p. prodotta, l’eccessività della condanna alle spese e l’addebito integrale di quelle sostenute dal terzo chiamato in causa, ciò che avrebbe dovuto indurre la ricorrente a specificare, a pena di inammissibilità, quando e in quale atto le stesse fosse state proposte nei gradi di merito. Peraltro, dette questioni non risultano neppure proposte nell’atto di appello, emergendo dalla lettura dello stesso come i motivi di gravame avessero avuto riguardo esclusivamente 1) all’erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti, per avere i giudici di merito ritenuto pacifica l’avvenuta fornitura di materiali e le opere indicate nei documenti fiscali prodotti, ancorché vi fosse contestazione sui materiali consegnati, siccome divergenti per qualità e misura, e alla ritenuta mancata dimostrazione delle difformità della merce rispetto alle originarie pattuizioni, siccome non riscontrate all’esito delle prove orali svolte; 2) all’erronea valutazione e carenza di motivazione sull’esistenza dei presupposti giustificativi delle voci di danno effettivamente cagionato all’appellante dalla mancata diligenza nell’esecuzione dei lavori da parte della SIMEI, nonché sull’efficacia probatoria della perizia stragiudiziale prodotta dalla difesa dell’appellante, contenente la descrizione dello stato dei luoghi e degli errori commessi e le modalità e costi per un eventuale ripristino, benché avente valore indiziario, e sulla legittimità della richiesta di risarcimento del danno e sulla domanda di c.t.u. volta alla verifica del lavoro eseguito e della qualitàdei materiali utilizzati, nonché del costo per il corretto ripristino dei lavori, considerata rinunciata in quanto non reiterata in udienza, benché non soggetta a preclusioni istruttorie; e, infine, 3) all’eccessività delle spese processuali liquidate dal giudice di primo grado. Ne consegue l’inammissibilità della censura. 8. Il quarto motivo, da trattare ora per motivi di priorità logica, è altrettanto inammissibile. I motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata devono, infatti, avere i caratteri non solo della specificità e della completezza, ma anche della riferibilità alla decisione stessa (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530), aspetti questi del tutto disattesi nella specie. La censura non attinge, infatti, la ratio decidendi risultante dalla motivazione della sentenza impugnata,nella quale il rigetto della richiesta di c.t.u. è innanzitutto ricondotta alla reputata tardività delle contestazioni dell’appellante ai sensi dell’art. 1667 cod. civ., essendo gli scritti in atti di molto successivi al termine dei lavori, seguita dalla valutazione delle prove orali sul punto, oltreché dalla reputata natura esplorativa della stessa, in assenzadi prove dedotte. Peraltro, la finalità della richiesta c.t.u., secondo le deduzioni della ricorrente, era quella di verificare quantità e qualità delle opere eseguite onde procedere all’accertamento del giusto corrispettivo, sicché essa, vertendo sul medesimo oggetto non precedentemente dedotto, come si è visto con riguardo al primo motivo, valutato sotto il profilo della prova, è a sua volta inammissibile anche in quanto riferito a questione nuova. Ne consegue l’inammissibilità della censura. 9. La seconda e la terza censura sono, invece, assorbite dalla decisione di rigetto delle altre due, richiedendosi con esse una diversa regolamentazione delle spese di lite sulla base dell’accoglimento degli altri motivi di doglianza. 10. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del primo e quarto motivo e l’assorbimento del secondo e del terzo, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, tenuto anche conto del procedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà davanti alla Corte d’Appello, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 de
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