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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2024

Cassazione n. 33321/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4823-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso l'ordinanza n. 28292/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/11/2024 R.G.N. 31154/2018; Oggetto R.G.N.4823/2025 Cron.

Rep.

Ud22/10/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. sezionale 2472/2024, n. raccolta generale 28292/2024, in rg. n. 31154/2018 nella parte in cui lo ha condannato al pagamento in favore di INAIL delle spese di lite, nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cod. proc. civ. in atti.

INAIL ha depositato controricorso, rimettendosi alla decisione, posto che sia nel giudizio di primo grado che in quello di legittimità il ricorrente aveva dichiarato di trovarsi nelle condizioni per fruire dell’esonero.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Come ancora di recente ribadito in Cass. n. 12506/2024, «questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. idoneo a costituire motivo di revocazione si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.

L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche.

Esso non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell’ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..

L’errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. tra le altre, Cass. n. 16439 del 2021, n. 22171 del 2010, n. 8180 del 2009, n. 14267 del 2007, n. 4015 del 2006, n.3652 del 2006)».

Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., secondo le acquisizioni della giurisprudenza di questa Corte da ultimo ricordate da Cass.

SU n.20013/2024, «a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asseritoerrore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione ed incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa» (Cass.

SU n. 20013/2024 e giurisprudenza ivi citata).

Tanto premesso, il motivo è ammissibile quale motivo revocatorio, come ex multisCass. n. 5416/2022.

Il ricorso per revocazione è autosufficiente, poiché vi si legge che era stata allegata all’originario ricorso di legittimità la dichiarazione, debitamente sottoscritta dalla parte, con la quale la stessa attestava la sussistenza del requisito ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per la fruizione dell’esonero dal pagamento delle spese di lite, impegnandosi altresì a comunicare eventuali variazioni, il fascicolo di parte dell’originario giudizio di cassazione è stato depositato come allegato 2 e negli allegati è presente la dichiarazione, datata 18.10.2018 e debitamente sottoscritta.

Ciò posto, il motivo è fondato.

L'ordinanza impugnata per revocazione, quanto al regolamento delle spese di lite, è evidentemente fondata su un presupposto di fatto erroneo, ossia sull'avere ritenuto non operanti le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per l'esonero del pagamento delle spese processuali.

Infatti, la dichiarazione sostituiva prodotta come allegato dell’originario ricorso in Cassazione e nuovamente allegata in questa sede possedeva tutti i requisiti richiesti e le condizioni minime formali per fruire dell'esonero sono per giurisprudenza di legittimità uniforme riconosciute anche nell'ipotesi in cui dei contenuti venga dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente sia materialmente redatta su foglio separato ed essa sia richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio e ritualmente prodotta con il medesimo (Cass. n. 16616/2018).

Trattasi di un mero errore di percezione su una circostanza di fatto che emergeva con evidenza e non vi è dubbio che detto errore sia stato decisivo in relazione al regolamento delle spese di lite e che il fatto non costituì un punto controverso.

L’ordinanza impugnata, dunque, deve essere revocata quanto al regolamento delle spese di lite che, in sede rescissoria, devono essere dichiarate non dovute ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. mentre le spese del giudizio di revocazione, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'INAIL.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione, revoca l’ordinanza gravata n. rg. sezionale 2472/2024, n. di raccolta generale 28292/2024, in ordine alla statuizione sulle spese e, decidendo in sede rescissoria sul ricorso n. rg. 31154/2018 limitatamente a tale capo, dichiara che nulla è dovuto per le spese processuali.

Condanna INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1200,00 per compensi, € 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4823-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso l'ordinanza n. 28292/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/11/2024 R.G.N. 31154/2018; Oggetto R.G.N.4823/2025 Cron. Rep. Ud22/10/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. sezionale 2472/2024, n. raccolta generale 28292/2024, in rg. n. 31154/2018 nella parte in cui lo ha condannato al pagamento in favore di INAIL delle spese di lite, nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cod. proc. civ. in atti. INAIL ha depositato controricorso, rimettendosi alla decisione, posto che sia nel giudizio di primo grado che in quello di legittimità il ricorrente aveva dichiarato di trovarsi nelle condizioni per fruire dell’esonero. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Come ancora di recente ribadito in Cass. n. 12506/2024, «questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. idoneo a costituire motivo di revocazione si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Esso non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell’ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. L’errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. tra le altre, Cass. n. 16439 del 2021, n. 22171 del 2010, n. 8180 del 2009, n. 14267 del 2007, n. 4015 del 2006, n.3652 del 2006)». Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., secondo le acquisizioni della giurisprudenza di questa Corte da ultimo ricordate da Cass. SU n.20013/2024, «a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asseritoerrore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione ed incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa» (Cass. SU n. 20013/2024 e giurisprudenza ivi citata). Tanto premesso, il motivo è ammissibile quale motivo revocatorio, come ex multisCass. n. 5416/2022. Il ricorso per revocazione è autosufficiente, poiché vi si legge che era stata allegata all’originario ricorso di legittimità la dichiarazione, debitamente sottoscritta dalla parte, con la quale la stessa attestava la sussistenza del requisito ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per la fruizione dell’esonero dal pagamento delle spese di lite, impegnandosi altresì a comunicare eventuali variazioni, il fascicolo di parte dell’originario giudizio di cassazione è stato depositato come allegato 2 e negli allegati è presente la dichiarazione, datata 18.10.2018 e debitamente sottoscritta. Ciò posto, il motivo è fondato. L'ordinanza impugnata per revocazione, quanto al regolamento delle spese di lite, è evidentemente fondata su un presupposto di fatto erroneo, ossia sull'avere ritenuto non operanti le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per l'esonero del pagamento delle spese processuali. Infatti, la dichiarazione sostituiva prodotta come allegato dell’originario ricorso in Cassazione e nuovamente allegata in questa sede possedeva tutti i requisiti richiesti e le condizioni minime formali per fruire dell'esonero sono per giurisprudenza di legittimità uniforme riconosciute anche nell'ipotesi in cui dei contenuti venga dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente sia materialmente redatta su foglio separato ed essa sia richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio e ritualmente prodotta con il medesimo (Cass. n. 16616/2018). Trattasi di un mero errore di percezione su una circostanza di fatto che emergeva con evidenza e non vi è dubbio che detto errore sia stato decisivo in relazione al regolamento delle spese di lite e che il fatto non costituì un punto controverso. L’ordinanza impugnata, dunque, deve essere revocata quanto al regolamento delle spese di lite che, in sede rescissoria, devono essere dichiarate non dovute ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. mentre le spese del giudizio di revocazione, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'INAIL. La Corte accoglie il ricorso per revocazione, revoca l’ordinanza gravata n. rg. sezionale 2472/2024, n. di raccolta generale 28292/2024, in ordine alla statuizione sulle spese e, decidendo in sede rescissoria sul ricorso n. rg. 31154/2018 limitatamente a tale capo, dichiara che nulla è dovuto per le spese processuali. Condanna INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1200,00 per compensi, € 20
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