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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 1959

Cassazione n. 38866/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1959 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per avere ridotto la pena inflitta all'imputato, ha confermato l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Aradeo, il 10/11/2021).

Considerato che i motivi sollevati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché all'art. 62-bis cod. pen.) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, pp. 6 e 7; quanto al secondo, p. 8), appalesandosi la motivazione della sentenza impugnata completa e congrua; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

LAG-LA o Così deciso il 10 gragam 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1959 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per avere ridotto la pena inflitta all'imputato, ha confermato l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Aradeo, il 10/11/2021). Considerato che i motivi sollevati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché all'art. 62-bis cod. pen.) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, pp. 6 e 7; quanto al secondo, p. 8), appalesandosi la motivazione della sentenza impugnata completa e congrua; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. LAG-LA o Così deciso il 10 gragam 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris