CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente i 11 ORDINANZA sul ricorso 15031-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura depositata in atti; - resistente - avverso la sentenza n. 795/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, respingendo l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza che ha rigettato l'impugnazione proposta dallo stesso avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato ai suoi danni dalla polizia municipale del Comune di Marina di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver affermato che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza laddove, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che lo stesso abbia accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o a seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti, ha ritenuto, condividendo le statuizioni assunte sul punto dalla sentenza del primo giudice, che la documentazione fotografica prodotta dal Comune smentiva l'affermazione dell'appellante secondo la quale, nel momento in cui lo stesso oltrepassava l'incrocio, il semaforo proiettava la luce verde, emergendo che, al contrario, la luce era rossa. 1.3. Il primo dei fotogrammi allegati, infatti, riprende l'autovettura in questione all'interno della linea di arresto mentre il secondo mostra il veicolo all'incirca al centro dell'intersezione controllata dal semaforo: da quest'ultimo fotogramma, in particolare, si evince che il semaforo reca la luce verde esclusivamente per chi gira a sinistra laddove il Ferraro non solo non ha l'indicatore di direzione acceso ma, come si evince dal rilievo fotografico, procede in avanti. 1.4. I fotogrammi in questione, pertanto, ha concluso il tribunale, forniscono in modo chiaro la prova dell'infrazione contestata all'appellante. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 26/5/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 2.2. Il Comune ha depositato una procura difensiva, Pm_x, Ric. 2021 n. 15031 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 2.3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l'errata applicazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta dal Comune aveva dimostrato la commissione da parte dell'appellante dell'infrazione al codice della strada che gli era stata contestata sul rilievo che, come si vede nel secondo fotogramma, il semaforo reca la luce verde esclusivamente per chi gira a sinistra mentre il Ferraro non solo non ha l'indicatore di direzione acceso ma procede in avanti con la sua autovettura, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, come l'istante aveva dedotto sia in primo che in secondo grado, le intenzioni del conducente erano diverse rispetto alla segnaletica orizzontale poiché ha proseguito la corsa secondo una direzione diversa da quella imposta dalle linee di canalizzazione ma seguendo correttamente l'indicazione fornita dalla luce proiettata dalla propria lanterna semaforica. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l'errata applicazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la mancata indicazione di svolta a sinistra mediante gli indicatori luminosi di direzione era di per sé sufficiente ad escludere che lo stesso stava effettuando una svolta a sinistra senza, tuttavia, considerare che l'istante, pur non avendo correttamente seguito la direzione imposta dalla segnaletica presente nella corsia di canalizzazione, aveva superato la linea di arresto solo quando la lanterna semaforica Ric. 2021 n. 15031 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 relativa alla corsia impegnata proiettava la luce verde e che, in ragione di tale condotta la sanzione non era quella prevista dall'art. 143, comma 3, del codice della strada ma quella, mai contestata, stabilita dai commi 1 e 2 dello stesso articolo. 4.1. Il motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 4.2. Il ricorrente, in sostanza, si duole dell'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata: lì dove, in particolare, il tribunale ha ritenuto che, in forza della documentazione fotografica prodotta in giudizio dal Comune, era risultato che, nel momento in cui l'istante oltrepassava l'incrocio, il semaforo proiettava non già la luce verde, come da lui sostenuto, ma, al contrario, la luce rossa. 4.3. Si tratta, com'è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., vale a dire per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dei fatti idonea ad integrare gli estremi della norma che il ricorrente aveva rivendicato nel giudizio di merito. 4.4. Nel caso in esame, al contrario, il ricorrente non ha specificamente rappresentato in ricorso da quali atti del giudizio di merito emergevano i fatti (ammesso che fossero effettivamente rilevanti ai fini da lui desiderati) il cui esame è stato del tutto omesso dal giudice di merito. 4.5. Il ricorrente, infatti, ai fini della corretta formulazione della censura prevista dall'art. 360 n. 5 c.p.c., deve, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., indicare non solo il "fatto storico" controverso, il cui esame sia stato omesso, ma anche il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, Ric. 2021 n. 15031 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 nonché, infine, la sua "decisività" (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). 4.6. Questa Corte, del resto, come lo stesso ricorrente ha ricordato, ha ritenuto (Cass. n. 8412 del 2016) infondato un motivo con il quale l'istante aveva dedotto che "l'unica corsia ad avere una segnaletica orizzontale implicante obbligo di svolta era quella di sinistra, mentre nessun obbligo di manovra era imposto e segnalato per la corsia di destra" e che "poiché il semaforo mostrava una segnalazione di via libera per la svolta a sinistra il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere che all'automobilista che percorreva la corsia di destra era consentito di proseguire la marcia se intendeva svoltare a sinistra: infatti l'art. 41 cod. strada chiarisce come le lanterne semaforiche di corsia si riferiscano esclusivamente ai veicoli che debbano (o non debbano) proseguire la marcia nella direzione indicata dalla freccia". La Corte, al riguardo, ha condivisibilmente sostenuto che "le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. cod. strada). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo definito "di corsia") non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di Ric. 2021 n. 15031 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata. La freccia direzionale del semaforo, dunque, non consentiva alcuna manovra di svolta a sinistra da parte dei veicoli che non si fossero previamente immessi nella corsia che inalveava il traffico in quella direzione: e in ragione di ciò il ricorrente doveva attendere sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentire di procedere diritto. E' facile del resto osservare come una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio: basti pensare al caso in cui la svolta dei mezzi che transitano sulla corsia riservata sia programmata in considerazione del fatto che essi, in quanto provenienti da un lato della carreggiata, impegneranno l'intersezione senza interferire con i veicoli, provenienti dalla direzione opposta, che debbano eseguire una manovra di svolta nella direttrice contraria rispetto a quella da loro prescelta; se si ammettesse che la svolta sia consentita anche ai veicoli che, percorrendo la stessa direzione dei primi, viaggino su una diversa corsia rispetto a quella riservata, la nominata interferenza potrebbe certo determinarsi, e con essa il rischio di incidenti. Inoltre, l'opposta tesi renderebbe laboriosa e complessa la rilevazione dell'infrazione, in quanto ogni volta dovrebbe indagarsi se il conducente del veicolo che non si trova nella corsia abilitata alla svolta intendesse o meno eseguire una manovra in quella Ric. 2021 n. 15031 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 direzione: il che è contrario all'esigenza di una agevole rilevazione dell'illecito da parte dell'accertatore o dall'apparecchiatura deputata alla segnalazione di possibili infrazioni". 5.1. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 5.2. Nulla per le spese di lite in difetto di un'effettiva attività difensiva dell'intimato.(ivti(;t„-., c,LL 5.3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 17 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]