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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24540/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di rapina ed evasione Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna -che in parziale riforma della pronuncia di primo grado appellata anche dal pubblico ministero ha dichiarato non doversi procedere per il reato di porto abusivo di coltello, ha applicato la recidiva, escluso le circostanze attenuanti generiche riconosciute e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna- ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità e, in specifico, quanto al riconoscimento effettuato dalla persona offesa.

La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -facendo specifico riferimento all'attendibilità della persona offesa; alle modalità con cui si sono svolti i fatti i fatti e a quelle nelle quali, in tre distinti momenti, è stato effettuato il riconoscimento del ricorrente, sia nell'immediatezza dei fatti che nel corso della successiva individuazione fotografica e poi in modo più sfumato in dibattimento; indicando la specifica circostanza della coincidenza del colore della lama del coltello così come riferito dalla persona offesa e dando conto della falsità delle dichiarazioni dei testi (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata)- ha fornito articolata e corretta risposta alle critiche della difesa Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di rapina ed evasione Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna -che in parziale riforma della pronuncia di primo grado appellata anche dal pubblico ministero ha dichiarato non doversi procedere per il reato di porto abusivo di coltello, ha applicato la recidiva, escluso le circostanze attenuanti generiche riconosciute e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna- ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità e, in specifico, quanto al riconoscimento effettuato dalla persona offesa. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -facendo specifico riferimento all'attendibilità della persona offesa; alle modalità con cui si sono svolti i fatti i fatti e a quelle nelle quali, in tre distinti momenti, è stato effettuato il riconoscimento del ricorrente, sia nell'immediatezza dei fatti che nel corso della successiva individuazione fotografica e poi in modo più sfumato in dibattimento; indicando la specifica circostanza della coincidenza del colore della lama del coltello così come riferito dalla persona offesa e dando conto della falsità delle dichiarazioni dei testi (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata)- ha fornito articolata e corretta risposta alle critiche della difesa Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
Sentenza Cassazione n. 24540/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris