CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 20 luglio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed euro quattrocento di multa, in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., non applicata la recidiva contestata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., censurando la pronuncia indicata come del tutto carente di giustificazioni sul diniego delle circostanze, nonché in quanto avrebbe irrogato una pena eccessiva. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La censura relativa all'eccessività della pena appare solo enunciata e non si confronta con il nucleo centrale della pronuncia (cfr. pag. 3 della sentenza di secondo grado) che giustifica, correttamente, l'uso del potere discrezionale quanto alla determinazione dell'entità della sanzione, facendo riferimento alla capacità a delinquere, ai precedenti penali e alla vita anteriore al reato (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). Anche il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Il primo giudice aveva, con motivazione articolata, negato il beneficio e l'atto di appello attinge la pronuncia soltanto in relazione all'entità della pena irrogata. Sicché, del tutto giustificata è la mancanza di motivazione sul punto, non devoluto alla Corte territoriale (cfr . Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940 nel senso che non possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere e