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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25832/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia in data 11/12/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 1 anno e 15 giorni di reclusione e di 1.600 euro di multa inflitta per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 10 e 14, legge n. 497 del 1974 (capo 1) e 697 cod. pen. (capo 2).

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di secondo grado, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla concreta determinazione della pena.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di appello non abbia applicato una pena meno afflittiva di quella inflitta in primo grado, pur in "mancanza di elementi che configurerebbero una maggiore responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere che in sede di concreta commisurazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità.

Quanto agli standard motivazionali che il giudice di merito è tenuto a osservare nell'ambito di tale apprezzamento, questa Corte ha avuto modo di porre in luce che l'applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 dei 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, non è neppure necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Fermo restando che, in tali casi, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

3. Tanto osservato, nel caso di specie la Corte territoriale, investita della questione relativa al quantum della pena, vi ha provveduto in misura ritenuta "equa e proporzionata" (pag. 5 della sentenza di appello), mantenendosi in un range medio-basso che è stato giustificato attraverso il puntuale richiamo all'art. 133 cod. pen.

A fronte di tale valutazione, le censure sviluppate con l'odierno ricorso si sono connotate in termini di assoluta genericità, non essendo stati richiamati nemmeno gli elementi fattuali che avrebbero dovuto orientare verso un differente esercizio dosimetrico. 4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia in data 11/12/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 1 anno e 15 giorni di reclusione e di 1.600 euro di multa inflitta per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 10 e 14, legge n. 497 del 1974 (capo 1) e 697 cod. pen. (capo 2). 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di secondo grado, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla concreta determinazione della pena. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di appello non abbia applicato una pena meno afflittiva di quella inflitta in primo grado, pur in "mancanza di elementi che configurerebbero una maggiore responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere che in sede di concreta commisurazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità. Quanto agli standard motivazionali che il giudice di merito è tenuto a osservare nell'ambito di tale apprezzamento, questa Corte ha avuto modo di porre in luce che l'applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 dei 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, non è neppure necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Fermo restando che, in tali casi, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). 3. Tanto osservato, nel caso di specie la Corte territoriale, investita della questione relativa al quantum della pena, vi ha provveduto in misura ritenuta "equa e proporzionata" (pag. 5 della sentenza di appello), mantenendosi in un range medio-basso che è stato giustificato attraverso il puntuale richiamo all'art. 133 cod. pen. A fronte di tale valutazione, le censure sviluppate con l'odierno ricorso si sono connotate in termini di assoluta genericità, non essendo stati richiamati nemmeno gli elementi fattuali che avrebbero dovuto orientare verso un differente esercizio dosimetrico. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila eur
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