CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 89 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamenti infondati, in quanto relativi a profili (la mancanza dell'atto di ufficio oggetto dell'opposizione del ricorrente; la avvenuta resipiscenza dell'imputato) adeguatamente vagliati e disattesi con coerenti e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6, dove si fa riferimento alla legittima attività di servizio che la polizia municipale stava compiendo nell'ambito dell'attività di accertamento di un sinistro stradale; pag. 8 dove la Corte di appello ha valutato nel merito la argomentazione difensiva sulla resipiscenza, ritenendola infondata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/