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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 47113/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' ORAZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; J [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo presentato dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza il 28 aprile 2021 che aveva accolto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti Ord. pen.), avverso il rigetto della Direzione della Casa circondariale di L'Aquila della richiesta di autorizzazione all'acquisto di un lettore compact disk per l'ascolto di musica.

Pertanto, ha disposto che sia consentito al detenuto l'acquisto, tramite l'impresa di mantenimento, di un lettore CD e di CD musicali contrassegnati dal marchio SIAE e sigillati.

2. A fondamento della decisione, il Tribunale ha evidenziato come la musica costituisca elemento rientrante nelle attività trattamentali e rieducative delle quali è parte integrante.

L'art. 41-bis Ord. pen. consente la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento che possono porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza, con conseguente applicazione di una serie di restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di appartenenza del detenuto.

L'acquisto, da parte dei detenuti sottoposti a tale regime, di supporti funzionali al solo ascolto di brani musicali è consentito, tenuto conto che esso non è oggetto di esplicito divieto nell'art. 14 Circolare del 2 ottobre 2017 che disciplina l'uso del televisore e delle radioline e prevede le modalità di impiego di personal computer e supporti informatici.

La condizione è che l'acquisto avvenga con modalità idonee a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza e, quindi, tramite l'impresa di mantenimento ed avendo cura che eventuali CD musicali siano dotati del marchio SIAE e si presentino sigillati.

3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila articolando due motivi.

3.1. Con il primo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. ed esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo dello Stato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.In tema di possesso di CD musicali e dei relativi supporti non è configurabile alcuna posizione di diritto soggettivo in capo al detenuto, vedendosi, semmai, in materia di interesse di fatto espressamente disciplinato dall'ad. 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 che limita l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e studio, previa autorizzazione concessa dal direttore dell'istituto.

Per quanto riguarda i detenuti sottoposti al regime di cui all'ad. 41 -bis Ord. pen., la disciplina di interesse è rinvenibile nell'ad. 14 della Circolare del 2 ottobre 2017 che consente la fruizione di televisori e apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione e di lettori digitali per la sola consultazione di materiale giudiziario o di studio particolarmente voluminoso e per il tempo strettamente necessario.

E' fatto divieto dell'uso di persona! computer.

L'affermazione dell'esistenza di un diritto soggettivo del detenuto in ordine alla detenzione di lettori e CD musicali determinerebbe una indebita estensione del diritto riconosciuto dalla normativa indicata solo entro i limiti descritti.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 41 -bis Ord. pen, nonché 14 e 40 d.P.R. n. 230 del 2000 ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il divieto di detenere lettori di CD musicali per i detenuti in regime differenziato sarebbe coerente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, con le esigenze di sicurezza riferibili al regime detentivo differenziato.

Ciò rende giustificata la previsione tipizzata dei supporti la cui detenzione è consentita; si tratta di beni che devono comunque superare il controllo di sicurezza ed essere sottoposti a verifiche periodiche non praticabili con la semplice apposizione del marchio SIAE o con l'acquisto tramite impresa di mantenimento, potendo comunque essere veicolati messaggi violenti o di adesione a stili di vita criminali o di contrapposizione allo Stato.

4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito illustrati.

2. Va prestata adesione all'orientamento espresso da questa stessa Sezione sulla questione oggetto di disamina.

S'intende, in particolare, fare riferimento a Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Viscido, Rv. 282213 che ha enunciato il principio di diritto per cui «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti».

3. Va preliminarmente ribadito che non è configurabile una preclusione assoluta all'utilizzo dell'uso dei lettori di compact disk per scopi diversi da quelli della consultazione di testi, atteso che la possibilità di ascoltare musica attraverso i CD rientra, senza dubbio, tra le attività ricreative e culturali, suscettibili di essere svolte anche in funzione rieducativa e trattamentale.

Tuttavia, deve escludersi che l'ammissione, da parte dell'Amministrazione, all'uso di lettori compact disk ed all'acquisto di supporti musicali possa avvenire indiscriminatamente in ogni situazione e contesto, dovendo bilanciarsi l'esigenza del detenuto con quella di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, con specifico riguardo ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato.

Tali esigenze riguardano, principalmente, la necessità di evitare forme di comunicazione tra il detenuto e l'organizzazione di appartenenza.

Per salvaguardare tale necessità occorre che sia consentito all'Amministrazione di mettere in sicurezza i dispositivi per evitare sia manomissioni che l'accesso agevole ai relativi contenuti digitali.

Ciò deve ritenersi in piena coerenza rispetto alla previsione dell'art. 41 -bis Ord. pen. che prevede delle limitazioni all'ordinario trattamento detentivo in funzione dell'esigenza di impedire comunicazioni tra il detenuto e l'esterno allo scopo di evitare il mantenimento di rapporti con il contesto delinquenziale di appartenenza.

Occorre, quindi, che vengano contemperate le contrapposte esigenze che vedono, la possibilità, da un lato, di esercitare il diritto al proficuo percorso trattamentale con ogni strumenti utile a rendere effettivo tale obiettivo, dall'altro di preservare le ragioni che impongono di adottare le cautele idonee per impedire ogni forma di collegamento del detenuto con l'ambiente criminale di provenienza.

A tal fine, va condivisa la considerazione per cui non è sufficiente la semplice apposizione del contrassegno SIAE sui supporti musicali atteso che si tratta di elemento che attesta il rispetto della normativa sul diritto di autore, senza garantire alcunché sui contenuti del CD e, ancora meno, sul dispositivo di lettura.3.

E' necessario, quindi, che vengano acquisite sufficienti ed adeguate garanzie affinché sia garantito che l'uso dei predetti supporti non consenta occulte comunicazioni con l'esterno; è quindi necessario procedere ad accorgimenti tecnici allo scopo di mettere in sicurezza tutti i dispositivi allo scopo di evitarne manomissioni.

Tuttavia, deve essere valutata l'effettiva praticabilità di tali interventi e la loro eventuale incidenza sull'organizzazione del carcere per cui, qualora l'impiego di quegli strumenti comporti adempimenti dell'Amministrazione che non siano esigibili, la scelta di non autorizzare l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato, è da ritenersi ragionevole.

Il medesimo principio è stato affermato da Sez. 1, n. 29819 del 29/06/2021, Ferraro che ha ricondotto la possibilità di coltivare gli interessi culturali del detenuto all'art. 15, Ord. pen. secondo cui il trattamento è svolto avvalendosi principalmente «dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia» ed all'art. 12, Ord. pen. a mente del quale negli istituti penitenziari «sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune».

Anche in quel caso è stato concluso che è necessario che «il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo»

4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

P.Q.M.

Annu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' ORAZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; J [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo presentato dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza il 28 aprile 2021 che aveva accolto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti Ord. pen.), avverso il rigetto della Direzione della Casa circondariale di L'Aquila della richiesta di autorizzazione all'acquisto di un lettore compact disk per l'ascolto di musica. Pertanto, ha disposto che sia consentito al detenuto l'acquisto, tramite l'impresa di mantenimento, di un lettore CD e di CD musicali contrassegnati dal marchio SIAE e sigillati. 2. A fondamento della decisione, il Tribunale ha evidenziato come la musica costituisca elemento rientrante nelle attività trattamentali e rieducative delle quali è parte integrante. L'art. 41-bis Ord. pen. consente la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento che possono porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza, con conseguente applicazione di una serie di restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di appartenenza del detenuto. L'acquisto, da parte dei detenuti sottoposti a tale regime, di supporti funzionali al solo ascolto di brani musicali è consentito, tenuto conto che esso non è oggetto di esplicito divieto nell'art. 14 Circolare del 2 ottobre 2017 che disciplina l'uso del televisore e delle radioline e prevede le modalità di impiego di personal computer e supporti informatici. La condizione è che l'acquisto avvenga con modalità idonee a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza e, quindi, tramite l'impresa di mantenimento ed avendo cura che eventuali CD musicali siano dotati del marchio SIAE e si presentino sigillati. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila articolando due motivi. 3.1. Con il primo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. ed esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo dello Stato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.In tema di possesso di CD musicali e dei relativi supporti non è configurabile alcuna posizione di diritto soggettivo in capo al detenuto, vedendosi, semmai, in materia di interesse di fatto espressamente disciplinato dall'ad. 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 che limita l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e studio, previa autorizzazione concessa dal direttore dell'istituto. Per quanto riguarda i detenuti sottoposti al regime di cui all'ad. 41 -bis Ord. pen., la disciplina di interesse è rinvenibile nell'ad. 14 della Circolare del 2 ottobre 2017 che consente la fruizione di televisori e apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione e di lettori digitali per la sola consultazione di materiale giudiziario o di studio particolarmente voluminoso e per il tempo strettamente necessario. E' fatto divieto dell'uso di persona! computer. L'affermazione dell'esistenza di un diritto soggettivo del detenuto in ordine alla detenzione di lettori e CD musicali determinerebbe una indebita estensione del diritto riconosciuto dalla normativa indicata solo entro i limiti descritti. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 41 -bis Ord. pen, nonché 14 e 40 d.P.R. n. 230 del 2000 ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il divieto di detenere lettori di CD musicali per i detenuti in regime differenziato sarebbe coerente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, con le esigenze di sicurezza riferibili al regime detentivo differenziato. Ciò rende giustificata la previsione tipizzata dei supporti la cui detenzione è consentita; si tratta di beni che devono comunque superare il controllo di sicurezza ed essere sottoposti a verifiche periodiche non praticabili con la semplice apposizione del marchio SIAE o con l'acquisto tramite impresa di mantenimento, potendo comunque essere veicolati messaggi violenti o di adesione a stili di vita criminali o di contrapposizione allo Stato. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito illustrati. 2. Va prestata adesione all'orientamento espresso da questa stessa Sezione sulla questione oggetto di disamina. S'intende, in particolare, fare riferimento a Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Viscido, Rv. 282213 che ha enunciato il principio di diritto per cui «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti». 3. Va preliminarmente ribadito che non è configurabile una preclusione assoluta all'utilizzo dell'uso dei lettori di compact disk per scopi diversi da quelli della consultazione di testi, atteso che la possibilità di ascoltare musica attraverso i CD rientra, senza dubbio, tra le attività ricreative e culturali, suscettibili di essere svolte anche in funzione rieducativa e trattamentale. Tuttavia, deve escludersi che l'ammissione, da parte dell'Amministrazione, all'uso di lettori compact disk ed all'acquisto di supporti musicali possa avvenire indiscriminatamente in ogni situazione e contesto, dovendo bilanciarsi l'esigenza del detenuto con quella di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, con specifico riguardo ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato. Tali esigenze riguardano, principalmente, la necessità di evitare forme di comunicazione tra il detenuto e l'organizzazione di appartenenza. Per salvaguardare tale necessità occorre che sia consentito all'Amministrazione di mettere in sicurezza i dispositivi per evitare sia manomissioni che l'accesso agevole ai relativi contenuti digitali. Ciò deve ritenersi in piena coerenza rispetto alla previsione dell'art. 41 -bis Ord. pen. che prevede delle limitazioni all'ordinario trattamento detentivo in funzione dell'esigenza di impedire comunicazioni tra il detenuto e l'esterno allo scopo di evitare il mantenimento di rapporti con il contesto delinquenziale di appartenenza. Occorre, quindi, che vengano contemperate le contrapposte esigenze che vedono, la possibilità, da un lato, di esercitare il diritto al proficuo percorso trattamentale con ogni strumenti utile a rendere effettivo tale obiettivo, dall'altro di preservare le ragioni che impongono di adottare le cautele idonee per impedire ogni forma di collegamento del detenuto con l'ambiente criminale di provenienza. A tal fine, va condivisa la considerazione per cui non è sufficiente la semplice apposizione del contrassegno SIAE sui supporti musicali atteso che si tratta di elemento che attesta il rispetto della normativa sul diritto di autore, senza garantire alcunché sui contenuti del CD e, ancora meno, sul dispositivo di lettura.3. E' necessario, quindi, che vengano acquisite sufficienti ed adeguate garanzie affinché sia garantito che l'uso dei predetti supporti non consenta occulte comunicazioni con l'esterno; è quindi necessario procedere ad accorgimenti tecnici allo scopo di mettere in sicurezza tutti i dispositivi allo scopo di evitarne manomissioni. Tuttavia, deve essere valutata l'effettiva praticabilità di tali interventi e la loro eventuale incidenza sull'organizzazione del carcere per cui, qualora l'impiego di quegli strumenti comporti adempimenti dell'Amministrazione che non siano esigibili, la scelta di non autorizzare l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato, è da ritenersi ragionevole. Il medesimo principio è stato affermato da Sez. 1, n. 29819 del 29/06/2021, Ferraro che ha ricondotto la possibilità di coltivare gli interessi culturali del detenuto all'art. 15, Ord. pen. secondo cui il trattamento è svolto avvalendosi principalmente «dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia» ed all'art. 12, Ord. pen. a mente del quale negli istituti penitenziari «sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune». Anche in quel caso è stato concluso che è necessario che «il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo» 4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. P.Q.M. Annu
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