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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 46038/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, emesso il 10/05/2023, con il quale è stata negata la chiesta revoca della custodia cautelare in carcere, applicata a seguito di trasgressione degli arresti donniciliari.

Avverso tale ordinanza, che ha confermato l'aggravamento della misura ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, ma nelle more della decisione [OSCURATO:PERSONA] è stato rimesso in libertà cosicchè viene meno l'interesse alla presente impugnazione.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese e al versamento di una ssomma a favore della Cassa delle ammende in quanto le modifiche del regime cautelare non sono imputabili al ricorrente.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, emesso il 10/05/2023, con il quale è stata negata la chiesta revoca della custodia cautelare in carcere, applicata a seguito di trasgressione degli arresti donniciliari. Avverso tale ordinanza, che ha confermato l'aggravamento della misura ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, ma nelle more della decisione [OSCURATO:PERSONA] è stato rimesso in libertà cosicchè viene meno l'interesse alla presente impugnazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese e al versamento di una ssomma a favore della Cassa delle ammende in quanto le modifiche del regime cautelare non sono imputabili al ricorrente. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 46038/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris