CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37256/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 32 OSSERVA Ritenuto l'unico motivo di ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando sia le risultanze processuali che le modalità della condotta del ricorrente (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il P esi "Onte i Er ol A ile D E [OSCURATO:PERSONA] 'CELLERIA lo OTT 2024 I