CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 46631/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05QY66F) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bergamo, decidendo sulla richiesta del Pubblico Ministero di convalida dell'arresto in flagranza, non convalidava l'arresto eseguito il giorno precedente dal personale della polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del cittadino libico [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen., con riferimento all'art. 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen., per avere usato violenza nei riguardi degli agenti di quella polizia locale che erano intervenuto su richiesta e avevano tentato di immobilizzarlo, cagionando all'agente scelto Panza lesioni personali guaribili in dieci giorni. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Giudice erroneamente negato la convalida dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], benché dalla documentazione in atti fosse risultato che lo stesso fosse stato invitato dagli agenti di polizia a seguirli perché "pendeva un rintraccio per espulsione da eseguire in forza alla questura di Bergamo" e l'interessato aveva usato violenza auto e etero lesiva per opporsi al compimento di quell'atto: Giudice che aveva erroneamente valutato le ragioni dell'intervento degli agenti e la pericolosità dell'arrestato. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato. 2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).Di tale regula iuris il Tribunale di Bologna ha fatto buon governo, avendo esaminato l'iniziativa del personale della polizia municipale sulla base dei dati forniti dagli stessi verbalizzanti: rilevando come gli agenti fossero intervenuti sul luogo dei fatti solo perché era stato segnalato che uno straniero si stava sciacquando gambe e piedi con l'acqua acquistata da un distributore automatico; come dagli atti non risultasse l'esistenza di alcun ordine di espulsione pendente presso la locale questura nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], né tanto meno di un provvedimento che giustificasse una esecuzione coattiva nei riguardi di un soggetto ben conosciuto dagli operanti; e come non fosse stato verbalizzato che al prevenuto era stata comunicata la ragione per la quale era stato invitato a salire sulla vettura di servizio della polizia. [OSCURATO:PERSONA] ha, dunque, correttamente considerato come la violenza nei riguardi dell'agente Panza fosse stata esercitata dal prevenuto non per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio pubblico al quale la persona offesa apparteneva - circostanza questa, peraltro, che significativamente non era stata riportata nel capo di imputazione provvisoria - e neppure per cagionare volontariamente lesioni personali, bensì per liberarsi della stretta alle spalle che il vigile aveva attuato esclusivamente per evitare che l'interessato potesse continuare a compiere atti di autolesionismo che, colpendosi con pugni alle gambe e al petto, l'interessato stava attuando verosimilmente solo per 'protestare' contro l'iniziativa che era stata assunta nei suoi riguardi. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 02/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] li ( Q , estensore [OSCURATO:PERSONA]