CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08704/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Modena che gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 460 di multa in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato, denunziando la mancanza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti avverso sentenza di patteggiamento. Come noto, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena poiché il sindacato di legittimità delle sentenze di patteggiamento in punto di determinazione quantitativa della sanzione è limitato alla sola denuncia dell'illegalità della pena, cfr. anche Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 3, n. 1883 del 22/9/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718. Del resto, lo stesso legislatore ha recepito questa prospettiva, modificando l'art. 448 cod. proc. pen. con la novella di cui alla legge n. 103 del 2017 nel senso di prevedere che, tra i casi di ricorso per cassazione consentito quanto alla misura della pena concordata, rientri solo la sua illegalità. 3. Rilevato che, nel caso di specie, non vi è alcuna illegalità della misura finale della pena inflitta, in quanto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è consentito ridurre la pena in misura non "secca" e pari ad un terzo, ma "fino a" un terzo, secondo la discrezionalità del giudice, come accaduto in concreto. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammend