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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21099/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di revisione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della sentenza del 13 gennaio 2020 della Corte distrettuale di Catanzaro, definitiva il 25 gennaio 2022, con la quale i ricorrenti sono stati condannati per il reato estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento impugnato ha ritenuto che le dedotte prove sopravvenute, costituite dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisite nella fase rescissoria e volte ad escludere che la somma di C 2.000 costituisse un mero prestito e non il prezzo dell'estorsione per ottenere la restituzione dell'auto rubata, fossero prive del requisito della decisività in quanto inidonee a disarticolare l'impianto probatorio preesistente.

Infatti, dette dichiarazioni, intervenute a distanza di circa 16 anni dai fatti, non avevano vinto la prova di resistenza rispetto alle testimonianze delle persone offese, per come riscontrate, e lo stesso Ammendola non era stato indicato tra i testi della difesa nel processo di merito.

2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno hanno presentato un comune ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo con cui censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto, nonostante il vaglio positivo di ammissibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello aveva erroneamente valorizzato il dato temporale e il mancato inserimento di Ammendola nella lista della difesa, facoltà non valutabile dal giudice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità.

2. Va premesso che la rimozione degli effetti del giudicato di condanna, in sede di revisione, non può avere come presupposto una diversa disamina del dedotto e del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi di prova, estranei e diversi da quelli definiti e valutati nel processo di merito.

Infatti, costituisce orientamento consolidato di questa Corte che in sede di revisione di un giudicato, le prove nuove (o le prove acquisite non valutate), devono condurre all'accertamento di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772).

Con specifico riferimento, inoltre, alle prove dichiarative che abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice deve vagliarne la sicura ed effettiva affidabilità, rispetto a quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice ed automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove (Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Rv. 277072).

Infatti, l'accertamento circa la persuasività della fonte e del contenuto della prova stessa, ex art. 631 cod. proc. pen., richiamato dall'art.634 cod. proc. pen., prescrive che i nuovi elementi addotti siano tali da "dimostrare", se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.

Ciò può verificarsi soltanto quando si tratti, di elementi che, qualora apprezzati, da soli o insieme agli altri già emersi, rendano evidente l'innocenza del condannato.

3. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la Corte distretl:uale si sia attenuta a tali coordinate ermeneutiche in quanto con argomenti coerenti e puntuali, previa ricostruzione del quadro probatorio del giudizio di cognizione, ha rappresentato come le due nuove testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volte a sostenere che la somma di C 2.000 versata da [OSCURATO:PERSONA] ai Saporito costituisse un mero prestito e non il prezzo dell'estorsione per ottenere la restituzione dell'auto rubata, non fossero né persuasive, né dirimenti per ribaltare il giudizio di responsabilità.

Infatti, la Corte di appello con argomenti logici e completi, incensurabili in questa sede, ha rappresentato come dette testimonianze, intervenute a distanza di quasi 16 anni dai fatti tanto da far dubitare della loro genuinità, non fossero idonee a disarticolare il coerente e solido impianto probatorio su cui si era basata la condanna degli imputati, costituito dalle dettagliate e credibili dichiarazioni delle persone offese, riscontrate da diversi testimoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Questi, peraltro, non solo non avevano menzionato l'antecedente incontro di [OSCURATO:PERSONA] proprio con [OSCURATO:PERSONA] in cui, secondo il figlio, [OSCURATO:PERSONA], era avvenuta la presunta richiesta di prestito prima di rivolgersi ai Saporito, ma era stato uno di loro, [OSCURATO:PERSONA], a dare avvio al procedimento per estorsione perché [OSCURATO:PERSONA] aveva già preteso denaro per la restituzione dell'auto rubata alla *madre.

Ritiene il Collegio che si tratti di una delibazione fondata su un congruo e logico apparato argomentativo che, in una logica comparativa tra le prove nuove e quelle già cristallizzato nel giudizio di cognizione, non è stato in alcun modo destrutturato dalle due menzionate testimonianze ritenute prive di affidabilità e menzionate testimonianze ritenute prive di affidabilità e persuasività in base alla realtà processuale acquisita (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029).

4. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di revisione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della sentenza del 13 gennaio 2020 della Corte distrettuale di Catanzaro, definitiva il 25 gennaio 2022, con la quale i ricorrenti sono stati condannati per il reato estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che le dedotte prove sopravvenute, costituite dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisite nella fase rescissoria e volte ad escludere che la somma di C 2.000 costituisse un mero prestito e non il prezzo dell'estorsione per ottenere la restituzione dell'auto rubata, fossero prive del requisito della decisività in quanto inidonee a disarticolare l'impianto probatorio preesistente. Infatti, dette dichiarazioni, intervenute a distanza di circa 16 anni dai fatti, non avevano vinto la prova di resistenza rispetto alle testimonianze delle persone offese, per come riscontrate, e lo stesso Ammendola non era stato indicato tra i testi della difesa nel processo di merito. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno hanno presentato un comune ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo con cui censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto, nonostante il vaglio positivo di ammissibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello aveva erroneamente valorizzato il dato temporale e il mancato inserimento di Ammendola nella lista della difesa, facoltà non valutabile dal giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. 2. Va premesso che la rimozione degli effetti del giudicato di condanna, in sede di revisione, non può avere come presupposto una diversa disamina del dedotto e del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi di prova, estranei e diversi da quelli definiti e valutati nel processo di merito. Infatti, costituisce orientamento consolidato di questa Corte che in sede di revisione di un giudicato, le prove nuove (o le prove acquisite non valutate), devono condurre all'accertamento di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772). Con specifico riferimento, inoltre, alle prove dichiarative che abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice deve vagliarne la sicura ed effettiva affidabilità, rispetto a quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice ed automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove (Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Rv. 277072). Infatti, l'accertamento circa la persuasività della fonte e del contenuto della prova stessa, ex art. 631 cod. proc. pen., richiamato dall'art.634 cod. proc. pen., prescrive che i nuovi elementi addotti siano tali da "dimostrare", se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. Ciò può verificarsi soltanto quando si tratti, di elementi che, qualora apprezzati, da soli o insieme agli altri già emersi, rendano evidente l'innocenza del condannato. 3. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la Corte distretl:uale si sia attenuta a tali coordinate ermeneutiche in quanto con argomenti coerenti e puntuali, previa ricostruzione del quadro probatorio del giudizio di cognizione, ha rappresentato come le due nuove testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volte a sostenere che la somma di C 2.000 versata da [OSCURATO:PERSONA] ai Saporito costituisse un mero prestito e non il prezzo dell'estorsione per ottenere la restituzione dell'auto rubata, non fossero né persuasive, né dirimenti per ribaltare il giudizio di responsabilità. Infatti, la Corte di appello con argomenti logici e completi, incensurabili in questa sede, ha rappresentato come dette testimonianze, intervenute a distanza di quasi 16 anni dai fatti tanto da far dubitare della loro genuinità, non fossero idonee a disarticolare il coerente e solido impianto probatorio su cui si era basata la condanna degli imputati, costituito dalle dettagliate e credibili dichiarazioni delle persone offese, riscontrate da diversi testimoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi, peraltro, non solo non avevano menzionato l'antecedente incontro di [OSCURATO:PERSONA] proprio con [OSCURATO:PERSONA] in cui, secondo il figlio, [OSCURATO:PERSONA], era avvenuta la presunta richiesta di prestito prima di rivolgersi ai Saporito, ma era stato uno di loro, [OSCURATO:PERSONA], a dare avvio al procedimento per estorsione perché [OSCURATO:PERSONA] aveva già preteso denaro per la restituzione dell'auto rubata alla *madre. Ritiene il Collegio che si tratti di una delibazione fondata su un congruo e logico apparato argomentativo che, in una logica comparativa tra le prove nuove e quelle già cristallizzato nel giudizio di cognizione, non è stato in alcun modo destrutturato dalle due menzionate testimonianze ritenute prive di affidabilità e menzionate testimonianze ritenute prive di affidabilità e persuasività in base alla realtà processuale acquisita (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029). 4. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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