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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45096/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata , T in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

Il ricorso è inammissibile.

Difatti, l'unico motivo proposto e riguardante il dedotto difetto di motivazione della sentenza in punto di mancata verifica dei presupposti inerenti alla responsabilità dell'imputato risulta intrinsecamente aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con le effettive contestazioni spiegate nel capo di imputazione e affrontate dal giudice di merito con coerente motivazione.

In particolare, il motivo argomenta in ordine alla dedotta veridicità della dichiarazione presentata - ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - in punto di correttezza della quantificazione del reddito complessivo, quando la contestazione sui riferisce invece al diverso presupposto rappresentato dalla omessa dichiarazione in ordine a precedenti condanne penali per reati in materia di imposte dirette e indirette.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata , T in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Il ricorso è inammissibile. Difatti, l'unico motivo proposto e riguardante il dedotto difetto di motivazione della sentenza in punto di mancata verifica dei presupposti inerenti alla responsabilità dell'imputato risulta intrinsecamente aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con le effettive contestazioni spiegate nel capo di imputazione e affrontate dal giudice di merito con coerente motivazione. In particolare, il motivo argomenta in ordine alla dedotta veridicità della dichiarazione presentata - ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - in punto di correttezza della quantificazione del reddito complessivo, quando la contestazione sui riferisce invece al diverso presupposto rappresentato dalla omessa dichiarazione in ordine a precedenti condanne penali per reati in materia di imposte dirette e indirette. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 45096/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris