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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 35557/2023

Testo disponibile della fonte

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25582/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempor e, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 10/2022, depositatail 22 marzo 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]- conferimento d’azienda- soglia minima ricavi ex art. 81, co. 16, d.l. 112/2008- ricavi conseguiti dal conferente nel precedente periodo d’imposta CC. 15/11/2023 Rilevato che: 1.Si legge nel ricorso che la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha quale oggetto sociale anche la distribuzione di energia elettrica ed è stata costituita in data 23 settembre 2010.

In data 21 dicembre 2010, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha conferitonella [OSCURATO:SOCIETA]. il ramo d’azienda concernente l’attività di distribuzione dell’energia elettrica nella [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, con effetti giuridici ed economici decorsi dall’ultimo istante utile del 31 dicembre 2010. [doc. 5 ric. primo grado] Il primo periodo d’imposta della [OSCURATO:SOCIETA]. si è dunque chiuso in data 31.12.2010ed ha avuto una durata pari a 100 giorni.

Con verbale del 30 giugno 2016, è stato deliberato il cambio di denominazione sociale da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] l’art. 81, commi 16–18, del d.l. n. 112del 2008 previsto, a decorrere dal 2008, l’assoggettamento ad un’addizionale Ires delle imprese operanti nel settore del petrolio e dell’energia elettrica (c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]”) che, nel periodo precedente abbiano conseguito un volume di ricavi superiori a 10milioni di euro ed un reddito imponibile superiore ad un 1 milione di euro, la stessa [OSCURATO:SOCIETA] ha, in data 16 luglio 2012, versato la somma di € 709.159,34 a titolo di saldo addizionale Ires, settorepetrolifero e gas, per l’anno 2011.

La medesima società haquindi presentato, in data 10 settembre 2012, istanza dirimborso dell’addizionale versata, ritenendo di non avere superato, nel periodo precedente (ossia, l’anno di imposta 2010), i limiti dimensionali per l’applicazione dell’imposta.

Con provvedimento del 7 maggio 2019, l’Ufficio ha tuttavia negato il rimborso, ritenendo, in base alla propria circolare n. 35/E del 18 giugno 2010, che – avendo in data 21.12.2010l’istante e la [OSCURATO:SOCIETA]. sottoscritto un contratto di conferimento di ramo d’azienda –per verificare il superamento dei limiti dimensionali dell’art. 81 d.l. n. 112 del 2008 andavano presi a riferimento non solo i ricavi ed il reddito imponibile conseguiti dalla società soggetta all’addizionale, ma anche quelli conseguiti, nel periodo d’impostaprecedente (2010), dalla conferente ENEL.

Avverso il diniego, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, che la Commissione Tributaria di primo gradodi Bolzano ha rigettato.

Avverso la pronuncia di prime cure la società ha proposto appello, che la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato con la sentenza di cui all’epigrafe.

La medesima società ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue m otivi, avverso la sentenza d’appello.

L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Considerato che: 1.Con il primo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81, comma 16, d.l. 112/2008 (nel testo vigente all’epoca dei fatti); violazione e/o falsa applicazione dell’art.176, co. 4, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (t.u.i.r.); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 disposizioni preliminari al codice civile: tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.».

Lamenta la ricorrente che, in assenza di alcun riferimento normativo, la c ircolare dell’Agenzia delle entrate n.35/E del 18 giugno 2010 -presa a determinante fondamento della decisione impugnata - ha affermato che, ai sensi dell’art. 176, comma 4, del T.U.I.R., in caso di conferimentod’azienda, il soggetto conferitario dovrà tenere conto, ai fini diverificare il superamento o meno della soglia minima dei ricavi dell’art. 81, comma 16, d.l. n. 112del 2008, anche dei ricavi, riferiti all’azienda conferita, conseguit i dal conferente nel periodo di imposta precedente .

In questo modo, secondo la ricorrente, la CTR ha dato luogo ad un’interpretazioneestensiva e/o analogica dello stesso art. 81d.l. n. 112 del 2008 , che non trova corrispondenza non solo nella lettera di tale disposizione, ma nemmeno nella ratiodi quest’ultima.

A sua volta, aggiunge la ricorrente, l’art. 176, comma 4, del T.U.I.R.non costituisceuna norma avente “valenza generale” – che possa, in via di analogia, compensare una lacuna dell’art. 81, comma16, d.l. n. 112 del 2008 - , ma rappresenta una specifica norma di favore, che consentire di rateizzare le plusvalenze in caso di opzione per l’affrancamento, e che disciplina pertanto tutt’altra fattispecie rispetto a quella qui controversa. 2.Con il secondo motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c. per non avere la corte di giustizia tributaria di secondo grado esaminato l’eccezione sollevatadalla ricorrente secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] non può essere considerata neocostituitain relazione al periodo di imposta 2011».

Nella sostanza, la ricorrente denunzia chela CTR avrebbe omesso di esaminare il dato cronologicorelativo alla sua costituzione, rilevante al fine di escluderla, comunque, dalla fattispecie astratta evidenziata dalla predetta circolare e considerata dalla CTR come “integrativa” dell’art. 81, , comma16, d.l. n. 112 del 2008 .

Ritiene il Collegio che in considerazione della rilevanza nomofilattica della questione, in assenza di precedenti di legittimità specifici ed atteso il valore della controversia, sia necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la trattaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25582/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempor e, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 10/2022, depositatail 22 marzo 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]- conferimento d’azienda- soglia minima ricavi ex art. 81, co. 16, d.l. 112/2008- ricavi conseguiti dal conferente nel precedente periodo d’imposta CC. 15/11/2023 Rilevato che: 1.Si legge nel ricorso che la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha quale oggetto sociale anche la distribuzione di energia elettrica ed è stata costituita in data 23 settembre 2010. In data 21 dicembre 2010, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha conferitonella [OSCURATO:SOCIETA]. il ramo d’azienda concernente l’attività di distribuzione dell’energia elettrica nella [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, con effetti giuridici ed economici decorsi dall’ultimo istante utile del 31 dicembre 2010. [doc. 5 ric. primo grado] Il primo periodo d’imposta della [OSCURATO:SOCIETA]. si è dunque chiuso in data 31.12.2010ed ha avuto una durata pari a 100 giorni. Con verbale del 30 giugno 2016, è stato deliberato il cambio di denominazione sociale da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] l’art. 81, commi 16–18, del d.l. n. 112del 2008 previsto, a decorrere dal 2008, l’assoggettamento ad un’addizionale Ires delle imprese operanti nel settore del petrolio e dell’energia elettrica (c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”) che, nel periodo precedente abbiano conseguito un volume di ricavi superiori a 10milioni di euro ed un reddito imponibile superiore ad un 1 milione di euro, la stessa [OSCURATO:SOCIETA] ha, in data 16 luglio 2012, versato la somma di € 709.159,34 a titolo di saldo addizionale Ires, settorepetrolifero e gas, per l’anno 2011. La medesima società haquindi presentato, in data 10 settembre 2012, istanza dirimborso dell’addizionale versata, ritenendo di non avere superato, nel periodo precedente (ossia, l’anno di imposta 2010), i limiti dimensionali per l’applicazione dell’imposta. Con provvedimento del 7 maggio 2019, l’Ufficio ha tuttavia negato il rimborso, ritenendo, in base alla propria circolare n. 35/E del 18 giugno 2010, che – avendo in data 21.12.2010l’istante e la [OSCURATO:SOCIETA]. sottoscritto un contratto di conferimento di ramo d’azienda –per verificare il superamento dei limiti dimensionali dell’art. 81 d.l. n. 112 del 2008 andavano presi a riferimento non solo i ricavi ed il reddito imponibile conseguiti dalla società soggetta all’addizionale, ma anche quelli conseguiti, nel periodo d’impostaprecedente (2010), dalla conferente ENEL. Avverso il diniego, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, che la Commissione Tributaria di primo gradodi Bolzano ha rigettato. Avverso la pronuncia di prime cure la società ha proposto appello, che la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato con la sentenza di cui all’epigrafe. La medesima società ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue m otivi, avverso la sentenza d’appello. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81, comma 16, d.l. 112/2008 (nel testo vigente all’epoca dei fatti); violazione e/o falsa applicazione dell’art.176, co. 4, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (t.u.i.r.); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 disposizioni preliminari al codice civile: tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.». Lamenta la ricorrente che, in assenza di alcun riferimento normativo, la c ircolare dell’Agenzia delle entrate n.35/E del 18 giugno 2010 -presa a determinante fondamento della decisione impugnata - ha affermato che, ai sensi dell’art. 176, comma 4, del T.U.I.R., in caso di conferimentod’azienda, il soggetto conferitario dovrà tenere conto, ai fini diverificare il superamento o meno della soglia minima dei ricavi dell’art. 81, comma 16, d.l. n. 112del 2008, anche dei ricavi, riferiti all’azienda conferita, conseguit i dal conferente nel periodo di imposta precedente . In questo modo, secondo la ricorrente, la CTR ha dato luogo ad un’interpretazioneestensiva e/o analogica dello stesso art. 81d.l. n. 112 del 2008 , che non trova corrispondenza non solo nella lettera di tale disposizione, ma nemmeno nella ratiodi quest’ultima. A sua volta, aggiunge la ricorrente, l’art. 176, comma 4, del T.U.I.R.non costituisceuna norma avente “valenza generale” – che possa, in via di analogia, compensare una lacuna dell’art. 81, comma16, d.l. n. 112 del 2008 - , ma rappresenta una specifica norma di favore, che consentire di rateizzare le plusvalenze in caso di opzione per l’affrancamento, e che disciplina pertanto tutt’altra fattispecie rispetto a quella qui controversa. 2.Con il secondo motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c. per non avere la corte di giustizia tributaria di secondo grado esaminato l’eccezione sollevatadalla ricorrente secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] non può essere considerata neocostituitain relazione al periodo di imposta 2011». Nella sostanza, la ricorrente denunzia chela CTR avrebbe omesso di esaminare il dato cronologicorelativo alla sua costituzione, rilevante al fine di escluderla, comunque, dalla fattispecie astratta evidenziata dalla predetta circolare e considerata dalla CTR come “integrativa” dell’art. 81, , comma16, d.l. n. 112 del 2008 . Ritiene il Collegio che in considerazione della rilevanza nomofilattica della questione, in assenza di precedenti di legittimità specifici ed atteso il valore della controversia, sia necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per la trattaz
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