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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 32374/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12510/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesidall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro PAOLAAVINO, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avversola sentenza n. 1041/2022 della CORTE D’APPELLO di NA- POLI,depositata il 15/03/2022; uditala relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere dott.

MARCODELL’UTRI; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 15/3/2022, la Corte d’appello di Napoli, inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisionedi primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato,tra le altre domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] C., la domanda di ripetizione di indebito dagli stessiavanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziatocome gli importi indicati dal giudice di primo grado come as- seritamentecorrisposti in modo indebito dagli originari attori in favore delGargiulo, non fossero mai stati effettivamente pagati, atteso che – accertata la mancata consumazione di alcuna pretesa usuraria ad operadel Gargiulo (a cui era succeduta l’erede [OSCURATO:PERSONA]) – non era emersala prova di alcun avvenuto “pagamento” (inteso come esborso monetario), da parte degli originari attori, di somme effettivamente nondovute in favore del Gargiulo, avendo gli attori eventualmente ac- cettato,in ipotesi, di addivenire ad una datio in solutum di beni azien- daliin favore del Gargiulo attraverso la conclusione di atti negoziali la cui invalidità o inefficacia, tuttavia, era stata espressamente esclusa dal primo giudice, con la conseguente insussistenza dei presupposti richiestidall’art. 2033 c.c. ai fini del riscontro di un effettivo pagamento indebito; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GianluigiSpartano, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di PaoloSpartano C. propongono ricorso per cassazione sulla base tre motivid’impugnazione; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri PaolaAvino resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il richiamato art. 2033 c.c. senza estenderne l’applica- zione,oltre al pagamento di somme di denaro, anche alla prestazione dialtri beni di valore, come avvenuto nel caso di specie attraverso il trasferimento, in favore del Gargiulo, di beni aziendali propri degli odierniricorrenti; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, s econdo il più recente orientamento della giurisprudenzadi legittimità , al l'azione di indebito oggettivo de v’ essere riconosciuto carattere restitutorio, sì che la ripetibilità di quanto pre- statoè condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concretadi ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c.: ripetibilità che ricorre , dunque, quando detta prestazione abbia avutoad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibilee ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchi- mentosenza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, inbase ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico(Sez. 3, Sentenza n. 10810 del 05/06/2020, Rv. 658166 – 01;conf.

Sez. 1, Sentenza n. 6747 del 21/03/2014, Rv. 630568 – 01; Sez.3, Sentenza n. 9052 del 15/04/2010, Rv. 612682 - 01) ; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri taleindirizzo venutosi consolidando nella giurisprudenza di questa Cortedeve ritenersi tale da aver ormai superato il difforme (e più an- tico)orientamento di questa stessa Corte , secondo cui, nell'art. 2033 cod.civ., il termine ‘pagamento’ non è riferibile soltanto ad una somma didanaro, bensì è comprensivo della effettuazione di ogni prestazione derivanteda un vincolo obbligatorio, che risulti a posteriori non dovuta, abbia essa ad oggetto un dare o un facere , e ciò sia alla luce della disciplina dell'istituto, chiaramente concernente anche cose determi- natediverse dal danaro, sia in base alla ratio degli artt. 2033 e seguenti cod.civ., diretti ad apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui un'attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica (Sez. 3, Sen- tenzan. 2029 del 02/04/1982, Rv. 419889 - 01) ; questoCollegio ritiene di fare proprio e di condividere il più recente orientamentoconsolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (da in- tendersiqui integralmente richiamato nella sua interezza, anche al fine diassicurarne continuità), se non altro per l’evidente (e indistinguibile) sovrapposizione che deriverebbe, attraverso l’adozione del superato indirizzo, tra gli istituti del pagamento indebito e quello dell’ arricchi- mento senza causa , essendo quest’ultimo propriamente destinato ad assolvere,sulla base di una valutazione obiettiva, a una precipua fun- zionedi reintegrazione d i equilibri economic i diversamente priv i di ade- guatagiustificazione; ferme tali premesse, del tutto correttamente il giudice a quo ha escluso l’applicabilità delle norme sul pagamento indebito al caso di specie,non potendosi in alcun modo ricondurre, la quota ‘eccedentaria’ Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (in sé considerata) del valore aziendale trasferito dagli odierni ricor- renti(‘eccedentaria’ in quanto ‘ eccedente ’ il debito effettivo dei ricor- renti,depurato dagli interessi asseritamente usurari, da quelli anatoci- sticie dai tassi ultralegali asseritamente convenuti in modo non cor- retto),alla stregua di un pagamento di somme , o della prestazione di cosedi genere o di una cosa determinata; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1284, co. 3, c.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la necessità della forma scritta in relazione alla convenzione delpagamento di interessi in misura superiore a quella legale, pena la riduzionedel debito di interessi alla sola misura legale, segnatamente afronte di dichiarazioni meramente ricognitive del debito da parte dei debitori,nonché di rendiconti dello stesso creditore o di altra documen- tazionedel tutto priva di alcuna menzione in ordine alla pattuizione di interessiultralegali od anatocistici; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come i ricorrent i abbia no prospettato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta ; sulpunto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurispru- denzadi questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui ilmezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondochi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri identificarlo(e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del di- rittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avve- nutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'espli- citae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, peressere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioniche la sorreggono e da esse non possono prescindere, doven- dosi,dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo perinidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso perCassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005,Rv. 579564 - 01) ; nellaspecie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda dei ricorrentisul presupposto dell’inesistenza di alcun ‘pagamento’ indebito (datanto deriva ndo l’irrilevanza di ogni discorso condotto sulla verifica dell’avvenutaprestazione di interessi ultralegali o anatocistici da parte degli originari attori ) , l’odierna censura de i ricorrent i , nel riproporre questionidi fatto e di diritto prive di connessione con la ratio decidendi privilegiatadal giudice a quo , dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censuraper le specifiche ragioni in precedenza indicate ; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado avesse pronunciato ultra petita Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelriconoscere il diritto degli odierni ricorrenti alla ripetizione dell’in- debitoprestato, avendo detto giudice correttamente interpretato i con- tenutisostanziali ed effettivi della domanda, viceversa ignorati dal giu- diced’appello; ilmotivo è infondato ; osservail C ollegio come, diversamente da quanto sostenuto da gli odierniricorrenti, la corte territoriale – lungi d al rilevare il ricorso di unpreteso vizio di ultrapetizione imputabile a carico della decisione del primogiudice – si è unicamente limitata a escludere la riconducibilità, dellafattispecie dedotta in giudizio da gli odierni ricorrenti, allo schema normativo dell’ indebito delineato dal codice civile, facendo propria- mentedifetto, nella specie, il ricorso di un ‘pagament o ’ in senso tecnic o rilevanteai sensi dell’art. 2033 c.c. ; siè dunque trattato, non già dell’eventuale interpretazione in ter- minisostanziali della domanda originariamente proposta, quanto della mera(e corretta) applicazione delle norme di diritto rilevanti nel caso dispecie da parte del giudice a quo , con la conseguente esclusione di alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., così infondatamente sostenuto dagliodierni ricorrenti; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, conla conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, se- condola liquidazione di cui al dispositivo; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12510/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesidall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro PAOLAAVINO, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avversola sentenza n. 1041/2022 della CORTE D’APPELLO di NA- POLI,depositata il 15/03/2022; uditala relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere dott. MARCODELL’UTRI; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 15/3/2022, la Corte d’appello di Napoli, inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisionedi primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato,tra le altre domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] C., la domanda di ripetizione di indebito dagli stessiavanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziatocome gli importi indicati dal giudice di primo grado come as- seritamentecorrisposti in modo indebito dagli originari attori in favore delGargiulo, non fossero mai stati effettivamente pagati, atteso che – accertata la mancata consumazione di alcuna pretesa usuraria ad operadel Gargiulo (a cui era succeduta l’erede [OSCURATO:PERSONA]) – non era emersala prova di alcun avvenuto “pagamento” (inteso come esborso monetario), da parte degli originari attori, di somme effettivamente nondovute in favore del Gargiulo, avendo gli attori eventualmente ac- cettato,in ipotesi, di addivenire ad una datio in solutum di beni azien- daliin favore del Gargiulo attraverso la conclusione di atti negoziali la cui invalidità o inefficacia, tuttavia, era stata espressamente esclusa dal primo giudice, con la conseguente insussistenza dei presupposti richiestidall’art. 2033 c.c. ai fini del riscontro di un effettivo pagamento indebito; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GianluigiSpartano, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di PaoloSpartano C. propongono ricorso per cassazione sulla base tre motivid’impugnazione; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri PaolaAvino resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il richiamato art. 2033 c.c. senza estenderne l’applica- zione,oltre al pagamento di somme di denaro, anche alla prestazione dialtri beni di valore, come avvenuto nel caso di specie attraverso il trasferimento, in favore del Gargiulo, di beni aziendali propri degli odierniricorrenti; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, s econdo il più recente orientamento della giurisprudenzadi legittimità , al l'azione di indebito oggettivo de v’ essere riconosciuto carattere restitutorio, sì che la ripetibilità di quanto pre- statoè condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concretadi ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c.: ripetibilità che ricorre , dunque, quando detta prestazione abbia avutoad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibilee ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchi- mentosenza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, inbase ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico(Sez. 3, Sentenza n. 10810 del 05/06/2020, Rv. 658166 – 01;conf. Sez. 1, Sentenza n. 6747 del 21/03/2014, Rv. 630568 – 01; Sez.3, Sentenza n. 9052 del 15/04/2010, Rv. 612682 - 01) ; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri taleindirizzo venutosi consolidando nella giurisprudenza di questa Cortedeve ritenersi tale da aver ormai superato il difforme (e più an- tico)orientamento di questa stessa Corte , secondo cui, nell'art. 2033 cod.civ., il termine ‘pagamento’ non è riferibile soltanto ad una somma didanaro, bensì è comprensivo della effettuazione di ogni prestazione derivanteda un vincolo obbligatorio, che risulti a posteriori non dovuta, abbia essa ad oggetto un dare o un facere , e ciò sia alla luce della disciplina dell'istituto, chiaramente concernente anche cose determi- natediverse dal danaro, sia in base alla ratio degli artt. 2033 e seguenti cod.civ., diretti ad apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui un'attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica (Sez. 3, Sen- tenzan. 2029 del 02/04/1982, Rv. 419889 - 01) ; questoCollegio ritiene di fare proprio e di condividere il più recente orientamentoconsolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (da in- tendersiqui integralmente richiamato nella sua interezza, anche al fine diassicurarne continuità), se non altro per l’evidente (e indistinguibile) sovrapposizione che deriverebbe, attraverso l’adozione del superato indirizzo, tra gli istituti del pagamento indebito e quello dell’ arricchi- mento senza causa , essendo quest’ultimo propriamente destinato ad assolvere,sulla base di una valutazione obiettiva, a una precipua fun- zionedi reintegrazione d i equilibri economic i diversamente priv i di ade- guatagiustificazione; ferme tali premesse, del tutto correttamente il giudice a quo ha escluso l’applicabilità delle norme sul pagamento indebito al caso di specie,non potendosi in alcun modo ricondurre, la quota ‘eccedentaria’ Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (in sé considerata) del valore aziendale trasferito dagli odierni ricor- renti(‘eccedentaria’ in quanto ‘ eccedente ’ il debito effettivo dei ricor- renti,depurato dagli interessi asseritamente usurari, da quelli anatoci- sticie dai tassi ultralegali asseritamente convenuti in modo non cor- retto),alla stregua di un pagamento di somme , o della prestazione di cosedi genere o di una cosa determinata; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1284, co. 3, c.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la necessità della forma scritta in relazione alla convenzione delpagamento di interessi in misura superiore a quella legale, pena la riduzionedel debito di interessi alla sola misura legale, segnatamente afronte di dichiarazioni meramente ricognitive del debito da parte dei debitori,nonché di rendiconti dello stesso creditore o di altra documen- tazionedel tutto priva di alcuna menzione in ordine alla pattuizione di interessiultralegali od anatocistici; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come i ricorrent i abbia no prospettato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta ; sulpunto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurispru- denzadi questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui ilmezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondochi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri identificarlo(e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del di- rittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avve- nutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'espli- citae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, peressere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioniche la sorreggono e da esse non possono prescindere, doven- dosi,dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo perinidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso perCassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005,Rv. 579564 - 01) ; nellaspecie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda dei ricorrentisul presupposto dell’inesistenza di alcun ‘pagamento’ indebito (datanto deriva ndo l’irrilevanza di ogni discorso condotto sulla verifica dell’avvenutaprestazione di interessi ultralegali o anatocistici da parte degli originari attori ) , l’odierna censura de i ricorrent i , nel riproporre questionidi fatto e di diritto prive di connessione con la ratio decidendi privilegiatadal giudice a quo , dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censuraper le specifiche ragioni in precedenza indicate ; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado avesse pronunciato ultra petita Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelriconoscere il diritto degli odierni ricorrenti alla ripetizione dell’in- debitoprestato, avendo detto giudice correttamente interpretato i con- tenutisostanziali ed effettivi della domanda, viceversa ignorati dal giu- diced’appello; ilmotivo è infondato ; osservail C ollegio come, diversamente da quanto sostenuto da gli odierniricorrenti, la corte territoriale – lungi d al rilevare il ricorso di unpreteso vizio di ultrapetizione imputabile a carico della decisione del primogiudice – si è unicamente limitata a escludere la riconducibilità, dellafattispecie dedotta in giudizio da gli odierni ricorrenti, allo schema normativo dell’ indebito delineato dal codice civile, facendo propria- mentedifetto, nella specie, il ricorso di un ‘pagament o ’ in senso tecnic o rilevanteai sensi dell’art. 2033 c.c. ; siè dunque trattato, non già dell’eventuale interpretazione in ter- minisostanziali della domanda originariamente proposta, quanto della mera(e corretta) applicazione delle norme di diritto rilevanti nel caso dispecie da parte del giudice a quo , con la conseguente esclusione di alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., così infondatamente sostenuto dagliodierni ricorrenti; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, conla conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, se- condola liquidazione di cui al dispositivo; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12510/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d