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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13078/2026

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one telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1141/2022depositata il 02/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheProvvidenza [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manno per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni in ragioneNumero registro generale 5937/2023Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 13078/2026Data pubblicazione 06/05/2026della responsabilità professionale allo stesso imputata per non avertrascritto un verbale di separazione consensuale contenente l’attribuzione,alla stessa istante, della quota della metà della casa coniugale, intestata almarito, rendendo tale trasferimento opponibile ai terzi creditori di quello,che avevano così utilmente iscritto sul cespite ipoteca giudiziale;il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda con pronunciaconfermata dalla Corte di appello;la sentenza di secondo grado era però cassata da questa Corte, conordinanza n. 26973 del 2017, affermando il principio di diritto a mente delquale, in materia di contratto d'opera intellettuale, il rimedio contrattualedell’eccezione di inadempimento è legittimamente esperibile dalprofessionista nel caso in cui il cliente non abbia assolto l'obbligo dianticipare le spese occorrenti per il compimento dell'opera ex art. 2234cod. civ., purché la sospensione della prestazione avvenga secondo buonafede, cioè non sia attuata in modo tale da determinare al cliente unpregiudizio irreparabile, dovendo a tal fine aversi riguardo allatempestività della contestazione dell'inadempimento dal professionista alcliente, idonea a consentire a quest'ultimo di assumere le iniziativeopportune per salvaguardare l'interesse o la utilità perseguita conl'attuazione del contratto;all’esito del giudizio di rinvio la Corte territoriale rigettava ladomanda attorea osservando che gli accertamenti avevano palesato si eratrattato di una separazione simulata per sottrarre l’immobile alla garanziadei creditori, sicché la mancata trascrizione del relativo verbale nonpoteva dirsi aver determinato un danno ingiusto;il giudice del rinvio compensava le spese dell’intero giudizio inragione della condotta di entrambe le parti;avverso questa decisione ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA] due motivi;rimaneva intimata [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 5937/2023Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 13078/2026Data pubblicazione 06/05/2026questa Corte, con ordinanza n. 32552 del 13 dicembre 2025,statuiva che:- dalla relata di notifica dell’[OSCURATO:PERSONA] relativa all’avvisodi adunanza, era risultato il decesso del ricorrente, avvocato ingiudizio personalmente ex art. 86, cod. proc. civ.;- nel caso, l’avviso d’udienza era stato prima comunicato via p.e.c.con ricezione, poi per via postale con esito negativo e relataanagrafiche, precedente a tutte le richiamate comunicazioni;- ne discendeva che l’avviso stesso doveva essere comunicatodalla Cancelleria agli eredi se del caso impersonalmente (edeventualmente, poi, al Curatore dell’Eredità giacente se risultatain essere), incaricando il competente [OSCURATO:PERSONA], così dapermettere la valutazione di dare mandato ad altro difensore;la comunicazione disposta è stata correttamente effettuata il 26gennaio 2026.Rilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato da un lato affermando in motivazione che l’appello del deducenteera respinto, dall’altro che la domanda dell’originaria attrice non eraaccolta;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratocompensando immotivatamente le spese del giudizio.Considerato cheil primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse;l’odierno ricorrente, allora appellante, è infatti risultato interamentevittorioso in sede di rinvio (salvo lo scrutinio della censura sulle spese)essendo stata riformata la decisione di prime cure, di parzialeNumero registro generale 5937/2023Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 13078/2026Data pubblicazione 06/05/2026accoglimento dell’originaria domanda avversaria (pag. 7, terzultimocapoverso, e dispositivo della sentenza in questa sede impugnata), comeconfermato nello stesso ricorso (pag. 12, rigo 16);il secondo motivo è in parte inammissibile in parte infondato;la motivazione della compensazione delle spese di lite è infattisussistente e logica, avendo fatto riferimento, la decisione impugnata, allacondotta delle parti in lite, con implicita quanto univoca correlazione allaseparazione simulata per sottrarre l’immobile alla garanzia dei creditori,con consapevolezza in capo all’avvocato che aveva poi omesso latrascrizione, necessaria a quel fine, per mancato pagamento dei compensiforensi, senza che, con tale ragione decisoria, la difesa ricorrente neppurecompiutamente si misuri;nulla sulle spese atteso che l’intimata è rimasta tale.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1141/2022depositata il 02/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheProvvidenza [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manno per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni in ragioneNumero registro generale 5937/2023Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 13078/2026Data pubblicazione 06/05/2026della responsabilità professionale allo stesso imputata per non avertrascritto un verbale di separazione consensuale contenente l’attribuzione,alla stessa istante, della quota della metà della casa coniugale, intestata almarito, rendendo tale trasferimento opponibile ai terzi creditori di quello,che avevano così utilmente iscritto sul cespite ipoteca giudiziale;il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda con pronunciaconfermata dalla Corte di appello;la sentenza di secondo grado era però cassata da questa Corte, conordinanza n. 26973 del 2017, affermando il principio di diritto a mente delquale, in materia di contratto d'opera intellettuale, il rimedio contrattualedell’eccezione di inadempimento è legittimamente esperibile dalprofessionista nel caso in cui il cliente non abbia assolto l'obbligo dianticipare le spese occorrenti per il compimento dell'opera ex art. 2234cod. civ., purché la sospensione della prestazione avvenga secondo buonafede, cioè non sia attuata in modo tale da determinare al cliente unpregiudizio irreparabile, dovendo a tal fine aversi riguardo allatempestività della contestazione dell'inadempimento dal professionista alcliente, idonea a consentire a quest'ultimo di assumere le iniziativeopportune per salvaguardare l'interesse o la utilità perseguita conl'attuazione del contratto;all’esito del giudizio di rinvio la Corte territoriale rigettava ladomanda attorea osservando che gli accertamenti avevano palesato si eratrattato di una separazione simulata per sottrarre l’immobile alla garanziadei creditori, sicché la mancata trascrizione del relativo verbale nonpoteva dirsi aver determinato un danno ingiusto;il giudice del rinvio compensava le spese dell’intero giudizio inragione della condotta di entrambe le parti;avverso questa decisione ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA] due motivi;rimaneva intimata [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 5937/2023Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 13078/2026Data pubblicazione 06/05/2026questa Corte, con ordinanza n. 32552 del 13 dicembre 2025,statuiva che:- dalla relata di notifica dell’[OSCURATO:PERSONA] relativa all’avvisodi adunanza, era risultato il decesso del ricorrente, avvocato ingiudizio personalmente ex art. 86, cod. proc. civ.;- nel caso, l’avviso d’udienza era stato prima comunicato via p.e.c.con ricezione, poi per via postale con esito negativo e relataanagrafiche, precedente a tutte le richiamate comunicazioni;- ne discendeva che l’avviso stesso doveva essere comunicatodalla Cancelleria agli eredi se del caso impersonalmente (edeventualmente, poi, al Curatore dell’Eredità giacente se risultatain essere), incaricando il competente [OSCURATO:PERSONA], così dapermettere la valutazione di dare mandato ad altro difensore;la comunicazione disposta è stata correttamente effettuata il 26gennaio 2026.Rilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato da un lato affermando in motivazione che l’appello del deducenteera respinto, dall’altro che la domanda dell’originaria attrice non eraaccolta;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratocompensando immotivatamente le spese del giudizio.Considerato cheil primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse;l’odierno ricorrente, allora appellante, è infatti risultato interamentevittorioso in sede di rinvio (salvo lo scrutinio della censura sulle spese)essendo stata riformata la decisione di prime cure, di parzialeNumero registro generale 5937/2023Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 13078/2026Data pubblicazione 06/05/2026accoglimento dell’originaria domanda avversaria (pag. 7, terzultimocapoverso, e dispositivo della sentenza in questa sede impugnata), comeconfermato nello stesso ricorso (pag. 12, rigo 16);il secondo motivo è in parte inammissibile in parte infondato;la motivazione della compensazione delle spese di lite è infattisussistente e logica, avendo fatto riferimento, la decisione impugnata, allacondotta delle parti in lite, con implicita quanto univoca correlazione allaseparazione simulata per sottrarre l’immobile alla garanzia dei creditori,con consapevolezza in capo all’avvocato che aveva poi omesso latrascrizione, necessaria a quel fine, per mancato pagamento dei compensiforensi, senza che, con tale ragione decisoria, la difesa ricorrente neppurecompiutamente si misuri;nulla sulle spese atteso che l’intimata è rimasta tale. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteEmilio Iannello
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